Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2000

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CONCORSI

 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Torino

Avvisi pubblici di selezione per soli titoli per il conferimento di incarichi temporanei, fino ad otto mesi nelle more dell’espletamento del relativo pubblico concorso, per la copertura di 17 posti di Assistente Tecnico (varie qualifiche) - categoria C (ex liv. VI) vacanti nella dotazione organica provvisoria dell’ARPA

Il Direttore Generale
dell’ARPA Piemonte

- Visto l’art. 36 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

- Visto il C.C.N.L. 7.4.1999 del comparto sanità, applicabile al personale delle ARPA;

rende noto

Che sono indetti avvisi pubblici di selezione per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei fino ad otto mesi, per la copertura di 17 posti di Assistente tecnico (varie qualifiche) - Categoria C (ex Liv. VI) vacanti nella dotazione organica provvisoria della Sede Centrale e dei Dipartimenti dell’Agenzia:

L’ammissione e l’espletamento della selezione sono disciplinati dai seguenti articoli.

Art. 1
Posti a selezione e
sedi di servizio

Le pubbliche selezioni sono indette per i posti e per le sedi oltre indicate:

ASSISTENTE TECNICO - Perito chimico:
DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPA DI BIELLA    Posti n. 4
DIPARTIMENTO SUB PROV.LE ARPA DI IVREA    Posti n. 1
DIPARTIMENTO SUB PROV.LE ARPA DEL VERBANO - C.O.    Posti n. 1
ASSISTENTE TECNICO - Perito elettronico:
DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPA DI ALESSANDRIA    Posti n. 1
DIPARTIMENTO SUB PROV.LE ARPA DI GRUGLIASCO    Posti n. 1
DIPARTIMENTO SUB PROV.LE ARPA DI IVREA    Posti n. 2
DIPARTIMENTO SUB PROV.LE ARPA DI TORINO    Posti n. 2
SEDE CENTRALE ARPA - TORINO -    Posti n. 1
ASSISTENTE TECNICO - Perito informatico:
DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPA DI CUNEO    Posti n. 1
DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPA DI NOVARA    Posti n. 1
DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPA DI VERCELLI    Posti n. 1
SEDE CENTRALE ARPA - TORINO -    Posti n. 1

Le sedi di servizio comprendono l’ambito territoriale in cui opera la Sede Centrale e ogni Dipartimento dell’ARPA, comprese le sedi dei servizi territoriali. L’ambito territoriale in cui opera il Dipartimento di Vercelli comprende il territorio della Provincia di Biella e l’ambito territoriale in cui opera il Dipartimento di Novara comprende il territorio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Gli assunti all’impiego sono assegnati alla Sede Centrale od alla sede del Dipartimento dalla Direzione Generale secondo l’ordine di graduatoria e secondo l’opzione esercitata sulla sede indicata nel presente avviso, mentre all’assegnazione operativa presso la stessa sede centrale od il Dipartimento provvedono, rispettivamente, il Responsabile dell’Area funzionale tecnica di programmazione, produzione e promozione servizi e il Direttore del Dipartimento.

Art. 2
Requisiti generali di ammissione agli impieghi

1. Possono accedere all’impiego nell’ARPA del Piemonte i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:

1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione per la fattispecie di cui all’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3; 3. Età non inferiore a 18 anni.

4. Titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a concorso;

5. Idoneità fisica all’impiego. L’ARPA ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli accertamento dell’idoneità fisica alle mansioni, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 19.9.1994, n. 626;

6. Posizione regolare per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva;

7. Non essere incorsi nella decadenza o nel licenziamento da rapporti di lavoro o di servizio pubblici o privati per motivi disciplinari;

8. Non avere riportato condanne penali comportanti decadenza dal rapporto di pubblico impiego ovvero sospensione ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 3
Requisiti specifici

Oltre ai requisiti generali per l’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

Per l’Assistente tecnico - Perito chimico - Diploma di scuola secondaria di 2° grado di Perito chimico;

Per l’Assistente tecnico - Perito elettronico - Diploma di scuola secondaria di 2° grado di Perito elettronico;

Per l’Assistente tecnico - Perito informatico - Diploma di scuola secondaria di 2° grado di Perito informatico;

Art. 4
Norme generali per l’ammissione

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione. Si applica la legge 10.4.1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 23.12.1993, n. 546. Si dichiara che il presente avviso tende ad acquisire personale in attesa della copertura dei posti a concorso, vacanti nella dotazione organica provvisoria dell’ARPA del Piemonte. Ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120 la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale del posto messo a concorso. Motivazione: La limitazione riguardante i privi della vista è strettamente connessa allo svolgimento delle attività che le specifiche figure professionali a concorso dovranno svolgere nell’ambito dell’ARPA. Trattasi, infatti, di personale che dovrà effettuare, tra l’altro, sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, ecc. anche mediante accessi ad emettitori di fumi, ciminiere, camini, luoghi pericolosi come le rive dei fiumi, dei laghi, dei torrenti, delle discariche, dei depositi e dei locali destinati a contenere o che contengono sostanze pericolose, inquinanti, ecc. Inoltre, le attività sopra elencate sono esperibili anche con l’uso di apparecchiature portatili come fonometri, misuratori dei campi elettromagnetici, misuratori laser e di raggi U.V., misuratori Geiger, analizzatori di fumi, pompe, ecc. ovvero mediante accessi per la verifica degli impianti elettrici o altri impianti e apparecchiature a pressione ovvero di accessi che prevedono l’impiego di software e hardware.

Art. 5
Categorie riservatarie

Nelle pubbliche selezioni, per le categorie riservatarie si applica l’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6
Presentazione delle domande di
ammissione alla selezione

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede centrale dell’ARPA, Ufficio Personale - Settore Concorsi e Assunzioni, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente bando. Per la determinazione del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.

2. La domanda può, negli stessi termini di cui al punto 1., essere inoltrata all’ARPA per via telematica (fax) purché accompagnata obbligatoriamente da copia fotostatica di un valido documento di identità (comma 10 dell’art. 2, della legge 16.6.1998, n. 191 che ha sostituito comma 11 dell’art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127).

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato all’avviso di selezione, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. In ogni caso nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità: a) Cognome e Nome; b) la data, il luogo di nascita e la residenza; c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; d) il godimento dei diritti politici ed il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) i titoli di studio posseduti;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

k) Il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

4) I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l’ARPA al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 31.12.1996, n. 675.

5) Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, nonché gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza e un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

6) I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

8) Alla domanda deve essere unito, in duplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

9) L’ARPA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

10) Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell’art. 3, 5 comma della legge 15.5.1997, n. 127.

11) Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

12) Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo, valgono le norme di cui alla legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni ed all’art. 4 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7
Riapertura del termine e revoca
della selezione

1. Il Direttore Generale dell’ARPA può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della selezione.

2. Ha inoltre facoltà di revocare la selezione con provvedimento motivato.

Art. 8
Ammissione alla selezione

L’ammissione alla selezione è deliberata dal Direttore Generale ovvero con determinazione del Dirigente responsabile.

Art. 9
Esclusione dalla selezione

L’esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale ovvero con determinazione del Dirigente responsabile, da notificarsi entro 30 giorni dall’assunzione del relativo atto.

Art. 10
Commissioni esaminatrici per la selezione

1. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando e previi gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 8 e 9, nomina le commissioni di selezione e mette a disposizione il personale necessario per l’attività della stessa.

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di selezione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all’art. 61 del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In relazione a quanto stabilito dall’art. 9, 2° comma, lettera b) del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, le Commissioni sono così composte:

Presidente: un dirigente dipendente dell’ARPA, delegato dal Direttore Generale; Componenti: due dipendenti dell’ARPA, esperti nelle materie oggetto del concorso, designati dal Direttore Generale. Segretario: un dipendente amministrativo dell’ARPA, di qualificazione e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, nominato con il provvedimento costitutivo della commissione.

4. La Commissione al termine dell’esame delle domande formula la graduatoria dei candidati. I concorrenti idonei sono avviati all’impiego secondo l’ordine conseguito nella graduatoria. Essi sono assegnati alle sedi vacanti in base all’ordine delle sedi indicate nel presente avviso. 5. Per tutto quanto non eventualmente previsto dal presente avviso si applicano le norme di cui al D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11
Cessazione dall’incarico di componente
della commissione esaminatrice

I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma del Direttore Generale.

Art. 12
Compensi ai componenti delle
commissioni

1. Con provvedimento del Direttore Generale, sono determinati, per tutti i tipi di selezione, i compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici.

2. Il personale dipendente dell’ARPA, nominato in seno alle commissioni come Componente o Segretario ha diritto al compenso se svolge le sue funzioni al di fuori dell’orario di lavoro.

3. Per il personale dirigente dell’ARPA si applica l’art. 24, terzo comma del D. Lgs 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13
Trasparenza amministrativa nei
procedimenti di selezione

1. La commissione di selezione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi.

2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

Art. 14
Criteri di valutazione dei titoli

1. Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) I titoli accademici e di studio fatti valere come requisiti di ammissione non sono valutabili. Per le equiparazioni dei titoli accademici e di studio valgono le norme di legge o regolamentari in vigore.

b) Titoli di carriera:

1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

3) in caso di servizi contemporanei é valutato quello più favorevole al candidato;

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

1) la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento dei titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

d) Curriculum formativo e professionale:

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale.

3) Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

4) Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 15
Equiparazione dei servizi non di ruolo
o a tempo determinato al servizio di ruolo
o a tempo indeterminato

1. Ai fini della valutazione come titolo nelle selezioni, il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, sono equiparati al servizio di ruolo o a tempo indeterminato

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dal presente bando per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 16
Valutazione dei servizi e titoli
equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA regionali e provinciali e presso gli Enti e le aziende sanitarie del S.S.N., nonché i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso l’ARPA Piemonte.

2. I titoli acquisiti presso le società a prevalente partecipazione pubblica e le società che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui all’art. 19 della legge regionale 13.4.1995, n. 60, sono valutati con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli enti di cui al comma 1, nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Parimenti i servizi e i titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero ad Aziende costituite da Enti pubblici sono valutati con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli enti di cui al comma 1, nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

Art. 17
Servizio prestato all’estero

Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, se riconosciuto secondo la normativa vigente in materia ed a seguito di domanda presentata dall’interessato ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all’estero, debitamente certificato, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

Art. 18
Adempimenti preliminari

I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 19
Verbali relativi alla selezione

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

2. Ciascun componente, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali della selezione, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento della selezione ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione.

3. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono rimessi ai competenti uffici dell’ARPA per le determinazioni del Direttore Generale.

Art. 20
Punteggi a disposizione della commissione

1. Per i concorsi per titoli ed esami la Commissione dispone complessivamente di 30 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli di carriera;

b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;

c) 3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

2. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nel profilo professionale e nella posizione funzionale a concorso presso pubbliche amministrazioni ovvero nella posizione funzionale o qualifica a concorso nel livello superiore, punti 1,00 per anno;

b) nella posizione funzionale a concorso presso pubbliche amministrazioni ovvero nella posizione funzionale o qualifica immediatamente inferiore, punti 0,50 per anno;

3. Titoli accademici e di studio:

a) libera docenza o diploma di specializzazione in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna fino ad un massimo di punti 1;

b) diploma di laurea, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuno, fino ad un massimo di punti 1,00;

c) altro diploma di scuola media superiore o titolo professionale oltre a quello richiesto quale requisito specifico, punti 0,25 fino ad un massimo di punti 0,50.

4. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 14 del presente avviso.

Art. 21
Graduatoria

1. La commissione, al termine della valutazione dei titoli, formula la graduatoria dei candidati.

2. La graduatoria viene trasmessa al Direttore Generale dell’ARPA per i provvedimenti di competenza.

Art. 22
Preferenze

In applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, a parità di merito la preferenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali nel seguente ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invali per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’ARPA;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Ed inoltre, a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età;

d) dal maggior punteggio conseguito nel titolo di studio e/o professionale richiesto per l’accesso. La presentazione dei titoli che danno luogo a precedenza od a preferenza a parità di punteggio dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta formulata dall’Amministrazione.

Art. 23
Conferimento dei posti

1. Il Direttore Generale dell’ARPA, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.

2. La graduatoria dei candidati é formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalla legge 12.3.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge o regolamentari in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le graduatorie rimangono efficaci fino all’approvazione delle graduatorie di merito dei relativi pubblici concorsi per eventuali coperture di posti vacanti e disponibili nella dotazione organica oppure per la sostituzione di personale assente dal servizio per periodi superiori ai tre mesi.

Art. 24
Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’ARPA, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all’ARPA, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il termine di cui al punto 1, per concorde volontà delle parti, può scadere anche successivamente all’assunzione stessa, purchè la clausola risulti espressamente nel contratto individuale.

4. In applicazione del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il vincitore sarà sottoposto ad accertamento medico sanitario da parte del medico competente dell’ARPA, al fine dell’accertamento dell’idoneità psico fisica alle specifiche mansioni.

5. L’ARPA, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio; servizio che dovrà essere iniziato in data non superiore a 15 giorni dalla stipulazione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. La presa di servizio avviene di norma il primo giorno del mese.

6. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’ARPA comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

7. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.

Art. 25
Disciplina del rapporto di lavoro,
stato giuridico, economico
previdenziale e assistenziale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’ARPA sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell’impresa, salvi i limiti stabiliti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate.

2. Ai dipendenti assunti a seguito della presente selezione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto sanità.

3. Il trattamento economico spettante è quello corrispondente all’iniziale della categoria C (ex VI liv. retributivo-funzionale). I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti dall’art. 49, 2° comma del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e garantiscono parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l’ARPA opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all’organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

5. Si applica all’ARPA la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito per le pubbliche amministrazioni dall’art. 55, 2° comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo indeterminato è obbligatoriamente iscritto all’I.N.P.D.A.P, gestione ex C.P.D.E.L.

7. Per il trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo indeterminato saranno obbligatoriamente iscritti all’I.N.P.D.A.P., gestione ex I.N.A.D.E.L.

8. Il personale dell’ARPA non può esercitare la libera professione e non può assumere esternamente all’ARPA stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d’ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore Generale.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3, al D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. 9.5.1994, n. 487.

Art. 26
Mansioni principali

Il dipendente sarà impiegato nell’ARPA per lo svolgimento di attività connesse alla professionalità posseduta nell’ambito delle competenze dell’ARPA, oltre indicate: effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento “in loco”; effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate; procedere all’acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l’organizzazione in banche dati, sia attraverso l’accesso a banche dati realizzate a livello regionale degli Enti locali; provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati; provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine; compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive; procedere alla verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati; effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l’aria, l’acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione; formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e contribuire alla redazione del rapporto annuale sullo stato dell’ambiente da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell’ambiente del Piemonte; garantire l’aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale; cooperare a livello tecnico e scientifico con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) ed altri Enti ed Istituzioni operanti nel settore. Per informazioni rivolgersi alla sede centrale dell’ARPA del Piemonte - Ufficio Personale - Settore Concorsi e Assunzioni, Via della Rocca, n. 49, 10123 Torino - tel. 011 8153200 - 011 8153212 - 0335 5998532 - fax n. 011 8153253.

Il Direttore Generale
Walter Vescovi

Fac-Simile della Domanda
da trascrivere su carta libera

Al Direttore Generale dell’ARPA Piemonte
Ufficio Personale
Settore Concorsi e Assunzioni
Via della Rocca, n. 49
10123 Torino

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico

temporaneo, fino ad otto mesi, per la copertura di n. posti di Assistente tecnico - perito ____ (specificare).

Il/La sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____, nato/a a ______ (Prov. di _____), residente in _____ (Prov. di _____), Via ______ n. _____ tel. ______

chiede

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarico temporaneo fino ad otto mesi, per la copertura di n. posti di Assistente tecnico - perito _____, (specificare).

Categoria C. A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall’art. 26 della legge n. 15 del 4.1.1968 e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403:

a) di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a del seguente Stato dell’U.E: ____;

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo: _____;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: ______ e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____;

d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero di essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego per il seguente motivo: _____;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o preferenza di nomina: _____;

f) di appartenere alla seguente categoria protetta (specificare, solo qualora ne ricorrano le condizioni, se invalido civile di guerra, profugo, invalido per servizio, invalido del lavoro, orfano e vedova delle categorie precedenti, invalido civile, ecc.) _____;

g) di essere in possesso del diploma di _____, conseguito il _____ presso _______, con la seguente votazione: _____;

h) di aver o non aver prestato servizio/i presso pubbliche amministrazioni (indicare gg.mm.aa.):

dal ____. al ____.presso ____ con la qualifica ____ di _____ livello retributivo _____- categoria professionale e rispettivo C.C.N.L. _____;

i) di ____. (per gli aspiranti di sesso maschile indicare la propria posizione rispetto agli obblighi militari con l’indicazione della data di effettuazione del servizio militare o di quello civile sostitutivo);

j) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 403/1998;

k) che è consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata come resa ad un pubblico ufficiale (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente addetto a riceverla) Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto o in parte non veritiera, il dichiarante incorrerebbe nel reato di cui all’art. 483 del codice penale, reato punito con la pena della reclusione sino a due anni;

l) che il recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla selezione è il seguente:

(indicare Cognome, nome, indirizzo, cap., città, provincia e numero telefonico);

m) di accettare le condizioni del presente avviso d’incarico;

n) di autorizzare l’ARPA al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale.

Allega curriculum formativo e professionale, datato e firmato nonché un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’ARPA Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.

Data _____

Firma ____