Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2000
Comune di Basaluzzo (Alessandria)
Accordo di programma ex art. 27 L. 8/6/1990, n. 142 per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare. Su iniziativa del Sindaco del Comune di Basaluzzo, Ente promotore, in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24/10/1995, n. 75 e la conseguente gestione associata degli interventi
Sentita la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate tra i Comuni di Basaluzzo, Capriata DOrba, Francavilla Bisio, Fresonara, Novi Ligure, Ovada, Pasturana, Predosa, Silvano DOrba, Tassarolo
Si stipula
il presente accordo di programma ai sensi dellart. 27 della legge n. 142/1990, per lattuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue:
Art. 1
Finalità
Realizzazione di interventi di disinfestazione sul territorio dei Comuni secondo le metodologie di trattamento ed i prodotti da utilizzare previsti nel piano di lotta alle zanzare redatto per lanno 2000, operando sui diversi tipi di focolai con trattamento delle superfici ed acquisto dei necessari materiali. Attività di campionamento, studio, mappatura di aggiornamento dei focolai e nuova mappatura nei Comuni che ne sono sprovvisti (Capriata dOrba e Tassarolo) con realizzazione di una rete di rilevamento.
Attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare ed acquisto di strumenti e macchinari speciali.
Art. 2
Finanziamento
1) La spesa massima dellintervento è stimata in L. 181.145.000.= (Euro 93.553,58) (IVA 20% inclusa) da ripartirsi tra i singoli Comuni così come risulta dallallegato A al presente accordo.
Ciascun Ente attribuisce al Comune di Basaluzzo la quota a suo carico come segue:
- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo assunzione formale dellimpegno di spesa da parte dellorgano competente, relativo allonere di carico del Comune per lintervento e per le spese generali di accordo di programma, con obbligo di devoluzione della somma stanziata allEnte promotore;
- erogazione delle somme assegnate entro dieci giorni dalla richiesta del Comune di Basaluzzo che dovrà essere effettuata al maturare dei debiti vero ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui allart. 1.
2) I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accettano irrevocabilmente lassegnazione diretta al Comune di Basaluzzo della quota contributiva assegnata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 497 - 14983 del 29/11/1996 ai sensi della L.R. 24/10/1995, n. 75 autorizzando la stessa Regione ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità allEnte promotore.
3) Il Comune di Basaluzzo, al termine dellintervento, presenterà a tutti gli aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie.
Art. 3
Modalità e tempi
LEnte promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui allart. 2.1 ed approvato il presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi dellart. 27, comma 4 della legge n. 142/1990, provvederà allacquisto di materiali ed attrezzature necessari per gli interventi ed allappalto del servizio di disinfestazione ed individuerà idoneo personale tecnico di campagna per la mappatura e monitoraggio dei focolai e verifica dellefficacia degli interventi effettuati, secondo le prescrizioni ed indicazioni del piano di fattibilità.
Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro il 30 settembre 2000.
Gli interventi verranno attuati sui territori di tutti i singoli Comuni aderenti allaccordo secondo il piano di lotta alle zanzare predisposto e tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti.
Art. 4
Vigilanza
La vigilanza sullesecuzione dellaccordo di programma è svolto da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Basaluzzo e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.
Detto collegio si riunirà allorquando il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Basaluzzo.
Art. 5
Arbitrato
Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta in conformità del Regolamento di arbitrato della Associazione Italiana per lArbitrato di un collegio arbitrale.
Basaluzzo, 7 marzo 2000
Comune di Basaluzzo
Ludovici Gianfranco
Comune di Ovada
Robbiano Vincenzo
Comune di Fresonara
Massimo Bisio
Comune di Predosa
Sardi Giancarlo
Comune di Silvano DOrba
Giuseppe Coco
Comune di Capriata DOrba
Carletto Sericano
Comune di Francavilla Bisio
Assunta Lubiano
Comune di Pasturana
Angelo Laguzzi
Comune di Novi Ligure
Mario Lovelli
Comune di Tassarolo
Giuseppe Cavriani