Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2000

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Comune di Basaluzzo (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 27 L. 8/6/1990, n. 142 per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare. Su iniziativa del Sindaco del Comune di Basaluzzo, Ente promotore, in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24/10/1995, n. 75 e la conseguente gestione associata degli interventi

Sentita la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate tra i Comuni di Basaluzzo, Capriata D’Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Novi Ligure, Ovada, Pasturana, Predosa, Silvano D’Orba, Tassarolo

Si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142/1990, per l’attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue:

Art. 1
Finalità

Realizzazione di interventi di disinfestazione sul territorio dei Comuni secondo le metodologie di trattamento ed i prodotti da utilizzare previsti nel piano di lotta alle zanzare redatto per l’anno 2000, operando sui diversi tipi di focolai con trattamento delle superfici ed acquisto dei necessari materiali. Attività di campionamento, studio, mappatura di aggiornamento dei focolai e nuova mappatura nei Comuni che ne sono sprovvisti (Capriata d’Orba e Tassarolo) con realizzazione di una rete di rilevamento.

Attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare ed acquisto di strumenti e macchinari speciali.

Art. 2
Finanziamento

1) La spesa massima dell’intervento è stimata in L. 181.145.000.= (Euro 93.553,58) (IVA 20% inclusa) da ripartirsi tra i singoli Comuni così come risulta dall’allegato “A” al presente accordo.

Ciascun Ente attribuisce al Comune di Basaluzzo la quota a suo carico come segue:

- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo assunzione formale dell’impegno di spesa da parte dell’organo competente, relativo all’onere di carico del Comune per l’intervento e per le spese generali di accordo di programma, con obbligo di devoluzione della somma stanziata all’Ente promotore;

- erogazione delle somme assegnate entro dieci giorni dalla richiesta del Comune di Basaluzzo che dovrà essere effettuata al maturare dei debiti vero ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui all’art. 1.

2) I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accettano irrevocabilmente l’assegnazione diretta al Comune di Basaluzzo della quota contributiva assegnata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 497 - 14983 del 29/11/1996 ai sensi della L.R. 24/10/1995, n. 75 autorizzando la stessa Regione ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità all’Ente promotore.

3) Il Comune di Basaluzzo, al termine dell’intervento, presenterà a tutti gli aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie.

Art. 3
Modalità e tempi

L’Ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all’art. 2.1 ed approvato il presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi dell’art. 27, comma 4 della legge n. 142/1990, provvederà all’acquisto di materiali ed attrezzature necessari per gli interventi ed all’appalto del servizio di disinfestazione ed individuerà idoneo personale tecnico di campagna per la mappatura e monitoraggio dei focolai e verifica dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le prescrizioni ed indicazioni del piano di fattibilità.

Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro il 30 settembre 2000.

Gli interventi verranno attuati sui territori di tutti i singoli Comuni aderenti all’accordo secondo il piano di lotta alle zanzare predisposto e tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti.

Art. 4
Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma è svolto da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Basaluzzo e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto collegio si riunirà allorquando il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Basaluzzo.

Art. 5
Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta in conformità del Regolamento di arbitrato della Associazione Italiana per l’Arbitrato di un collegio arbitrale.

Basaluzzo, 7 marzo 2000

Comune di Basaluzzo
Ludovici Gianfranco

Comune di Ovada
Robbiano Vincenzo

Comune di Fresonara
Massimo Bisio

Comune di Predosa
Sardi Giancarlo

Comune di Silvano D’Orba
Giuseppe Coco

Comune di Capriata D’Orba
Carletto Sericano

Comune di Francavilla Bisio
Assunta Lubiano

Comune di Pasturana
Angelo Laguzzi

Comune di Novi Ligure
Mario Lovelli

Comune di Tassarolo
Giuseppe Cavriani