Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 33 - 29523

Individuazione dei criteri da adottare nella valutazione dei Direttori Generali e Commissari delle AA.SS.RR. ai fini della corresponsione del compenso incentivante relativo all’anno 1999

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio :

Premesso che il il D.P.C.M. del 19.7.1995 n. 502 prevede che il trattamento economico del Direttore Generale possa essere integrato di una ulteriore quota corrispondente fino al 20% dello stesso trattamento, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dall’Amministrazione regionale;

vista la D.G.R. 27-26318 del 21.12.1998 la quale, all’allegato 6, stabilisce che la relazione annuale costituisce uno degli strumenti di verifica del raggiungimento degli obiettivi in riferimento ai parametri attesi dall’intesa di programma rispetto al piano di attività annuale, così come viene previsto che anche il rispetto dei tempi di attesa previsti dalla Regione costituiscano obiettivo utile per l’assegnazione dell’incentivo annuale;

sempre l’allegato 6 della sopracitata deliberazione prevede l’adozione di apposito provvedimento dell’Amministrazione regionale con il quale vengano individuate le procedure, i parametri e gli indicatori, compresi quelli relativi all’appropriatezza ed alla qualità delle prestazioni, da utilizzare per la verifica dei risultati raggiunti dalla gestione aziendale;

con D.G.R. n. 82-26077 del 23.11.1998 “Decreto Legislativo 29.4.1998 n. 124. Adempimenti di cui all’ art. 3, comma 10 e 12: disciplina dei criteri e delle iniziative per il rispetto della tempestività dell’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali” la Giunta Regionale ha individuato all’Allegato 1 i tempi di attesa massimi entro i quali le Aziende Sanitarie Regionali devono garantire l’erogazione delle prestazioni specialistico-ambulatoriali specificatamente individuate;

con D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999 “Patto di Buon Governo tra la Regione e le Aziende Sanitarie. Principi e linee di indirizzo per l’attuazione del comma 12, art. 28 della legge 448/98. Programma pluriennale per il perseguimento dell’equilibrio economico gestionale”, la Giunta Regionale ha disposto che al perseguimento degli obiettivi del patto di “buon governo” è da collegarsi anche il compenso incentivante dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali. In particolare ha disposto che l’attribuzione del 70% del complessivo compenso incentivante sia legata al raggiungimento dell’obiettivo di salute relativo ai tempi di attesa individuati nell’Allegato 1 alla già citata D.G.R. n. 82-26077 del 23.11.1998.

Il provvedimento precisa che l’attribuzione del compenso medesimo verrà graduata in relazione allo scostamento medio dei valori complessivi attesi e sino alla soglia del 50% oltre la quale il compenso incentivante non viene determinato “(...) in quanto irrilevante”;

ritenuto necessario individuare i Direttori Generali o Commissari ai quali spetta, e in quali proporzioni, in caso di raggiungimento degli obiettivi assegnati, la quota incentivante di cui alle sopracitate deliberazioni, nonchè stabilire quali siano i tempi di attesa da prendere in esame e le modalità attraverso le quali valutarne il rispetto;

ritenuto di stabilire che il compenso incentivante relativo all’anno 1999 sia assegnato ai Direttori Generali o Commissari che rivestono attualmente l’incarico con le seguenti modalità:

* per intero a coloro che hanno svolto l’incarico in modo continuativo per tutto l’arco dell’anno 1999,

* per intero con l’aggiunta del rateo spettante per l’anno 1998 ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. n. 3 e 13 (come previsto dalla D.G.R. 21-26709 del 22 febbraio 1999),

* proporzionale all’intero periodo di incarico svolto a coloro che, inizialmente nominati Commissari, sono stati confermati Direttori Generali delle AA.SS.LL. 11, 14 e 17,

* proporzionale al periodo di incarico svolto e assegnato contestualmente alla quota relativa all’anno 2000 per coloro che rivestono la carica di Direttori Generali o Commissari da un periodo pari o inferiore a 3 mesi.

Quanto sopra premesso, si procede alla definizione dei criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

L’art. 3, VIII° comma della legge n. 724/94, dispone che per l’esercizio del diritto di accesso disciplinato dalla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, le Aziende Sanitarie detengano un apposito registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, oltre a quello per i ricoveri ospedalieri.

La stessa norma sottopone la tenuta dei registri alla responsabilità dei Direttori Sanitari delle singole Aziende.

In attuazione di tali norme l’Assessorato regionale alla Sanità ha fornito con circolare prot. n. 3550/47/760 del 6 agosto 1997 ulteriori indicazioni in relazione all’istituzione dei predetti registri.

Nella circolare regionale, tra l’altro, si è evidenziata la necessità che i registri siano composti di due distinte sezioni, delle quali una contenente notizie di carattere informativo generale e l’altra con specifica valenza tecnico-operativa. L’attivazione della sezione informativa dei registri presuppone un costante e ravvicinato processo di monitoraggio sia dei tempi che delle attività erogate, così da rendere disponibili all’utenza informazioni di dettaglio sufficientemente attendibili.

Il complesso delle informazioni desumibili dai suddetti registri risulta pertanto pienamente idoneo ad assicurare l’esercizio delle valutazioni regionali connesse agli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999 e D.G.R. n. 55-28551 dell’11.11.1999.

Quanto sopra premesso, rende tuttavia necessario definire criteri e modalità di rilevazione dei tempi medesimi, al fine di verificarne la conformità agli standard prefissati nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 82-26077 del 23.11.1998.

Ciascuna Direzione Generale Aziendale trasmetterà all’Assessorato regionale alla Sanità Direzione Controllo delle attività sanitarie (29) il prospetto riassuntivo dei tempi medi di attesa annui per l’esecuzione delle singole prestazioni così come individuate nell’ allegato n.1 alla D.G.R. n. 82-26977 del 23.11.1998 suddivisi, nel caso di aziende sanitarie territoriali, per distretto.

I tempi medi di attesa annui risulteranno dalla media dei tempi minimi, rilevati mensilmente per le prestazioni di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 82-26977 del 22.11.98, in quanto ciò permette di depurare il dato di attesa dalle variabili legate ad esigenze personali degli utenti.

In particolare per le ASL il tempo medio annuo sarà la risultante dei tempi minimi per distretto, rilevati mensilmente, in quanto quest’ultimo rappresenta l’ambito territoriale ottimale per la fruizione delle prestazioni contenendo il disagio degli utenti dovuto alla necessità di usufruire delle prestazioni in ambito extra-distrettuale.

Il Direttore sanitario di azienda dovrà dichiarare la conformità delle indicazioni contenute nel prospetto di cui sopra, quali desumibili dai registri delle prenotazioni evidenziando altresì la periodicità con la quale, nel corso dell’anno 1999, i registri medesimi sono stati sottoposti alla prevista vigilanza.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, verifiche a campione sulla documentazione presentata e sulla attendibilità della medesima.

Le valutazioni regionali connesse agli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999 e D.G.R. n. 55-28551 dell’11.11.1999 verranno effettuate rapportando lo scostamento percentuale annuo per ciascuna prestazione al numero delle tipologie di prestazioni considerate;

ritenuto altresì necessario stabilire che la determinazione del restante 30% del compenso incentivante sarà effettuata in sede di verifica del Bilancio Consuntivo delle AA.SS.RR.;

Visto il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. n. 502 del 19.7.95;

vista la D.G.R. n. 82-26077 del 23.11.1998;

vista la D.G.R. n. 27-26318 del 21.12.1998;

vista la D.G.R. n. 21-26709 del 22.2.1999;

vista la D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;

vista la D.G.R. n. 55-28551 dell’11.11.1999;

la Giunta regionale a voti unanimi

d e l i b e r a

* di stabilire che il compenso incentivante relativo all’anno 1999 sia assegnato ai Direttori Generali o Commissari che rivestono attualmente l’incarico con le seguenti modalità:

* per intero a coloro che hanno svolto l’incarico in modo continuativo per tutto l’arco dell’anno 1999,

* per intero con l’aggiunta del rateo spettante per l’anno 1998 ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. n. 3 e 13 (come previsto dalla D.G.R. 21-26709 del 22 febbraio 1999),

* proporzionale all’intero periodo di incarico svolto a coloro che, inizialmente nominati Commissari, sono stati confermati Direttori Generali delle AA.SS.LL. 11, 14 e 17,

* proporzionale al periodo di incarico svolto e assegnato contestualmente alla quota relativa all’anno 2000 per coloro che rivestono la carica di Direttori Generali o Commissari da un periodo pari o inferiore a 3 mesi;

* di stabilire che ciascuna Direzione Generale Aziendale trasmetta all’Assessorato regionale alla Sanità Direzione Controllo delle Attività Sanitarie (29) il prospetto riassuntivo dei tempi medi di attesa annui per l’esecuzione delle singole prestazioni così come individuate nell’ Allegato n.1 alla D.G.R. n. 82-26977 del 23.11.1998 con le modalità indicate in premessa;

* di stabilire che l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, verifiche a campione sulla documentazione presentata e sulla attendibilità della medesima;

* di stabilire che la determinazione del restante 30% del compenso incentivante sarà effettuata in sede di verifica del Bilancio Consuntivo delle AA.SS.RR..

(omissis)