Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 33 - 29523
Individuazione dei criteri da adottare nella valutazione dei Direttori
Generali e Commissari delle AA.SS.RR. ai fini della corresponsione del
compenso incentivante relativo allanno 1999
A relazione dell Assessore DAmbrosio :
Premesso che il il D.P.C.M. del 19.7.1995 n. 502 prevede che il trattamento
economico del Direttore Generale possa essere integrato di una ulteriore
quota corrispondente fino al 20% dello stesso trattamento, sulla base dei
risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati
annualmente dallAmministrazione regionale;
vista la D.G.R. 27-26318 del 21.12.1998 la quale, allallegato 6, stabilisce
che la relazione annuale costituisce uno degli strumenti di verifica del
raggiungimento degli obiettivi in riferimento ai parametri attesi dallintesa
di programma rispetto al piano di attività annuale, così come viene previsto
che anche il rispetto dei tempi di attesa previsti dalla Regione costituiscano
obiettivo utile per lassegnazione dellincentivo annuale;
sempre lallegato 6 della sopracitata deliberazione prevede ladozione
di apposito provvedimento dellAmministrazione regionale con il quale vengano
individuate le procedure, i parametri e gli indicatori, compresi quelli
relativi allappropriatezza ed alla qualità delle prestazioni, da utilizzare
per la verifica dei risultati raggiunti dalla gestione aziendale;
con D.G.R. n. 82-26077 del 23.11.1998 Decreto Legislativo 29.4.1998 n.
124. Adempimenti di cui all art. 3, comma 10 e 12: disciplina dei criteri
e delle iniziative per il rispetto della tempestività dellerogazione delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali la Giunta Regionale ha individuato
allAllegato 1 i tempi di attesa massimi entro i quali le Aziende Sanitarie
Regionali devono garantire lerogazione delle prestazioni specialistico-ambulatoriali
specificatamente individuate;
con D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999 Patto di Buon Governo tra la Regione
e le Aziende Sanitarie. Principi e linee di indirizzo per lattuazione
del comma 12, art. 28 della legge 448/98. Programma pluriennale per il
perseguimento dellequilibrio economico gestionale, la Giunta Regionale
ha disposto che al perseguimento degli obiettivi del patto di buon governo
è da collegarsi anche il compenso incentivante dei Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Regionali. In particolare ha disposto che lattribuzione
del 70% del complessivo compenso incentivante sia legata al raggiungimento
dellobiettivo di salute relativo ai tempi di attesa individuati nellAllegato
1 alla già citata D.G.R. n. 82-26077 del 23.11.1998.
Il provvedimento precisa che lattribuzione del compenso medesimo verrà
graduata in relazione allo scostamento medio dei valori complessivi attesi
e sino alla soglia del 50% oltre la quale il compenso incentivante non
viene determinato (...) in quanto irrilevante;
ritenuto necessario individuare i Direttori Generali o Commissari ai quali
spetta, e in quali proporzioni, in caso di raggiungimento degli obiettivi
assegnati, la quota incentivante di cui alle sopracitate deliberazioni,
nonchè stabilire quali siano i tempi di attesa da prendere in esame e le
modalità attraverso le quali valutarne il rispetto;
ritenuto di stabilire che il compenso incentivante relativo allanno 1999
sia assegnato ai Direttori Generali o Commissari che rivestono attualmente
lincarico con le seguenti modalità:
* per intero a coloro che hanno svolto lincarico in modo continuativo
per tutto larco dellanno 1999,
* per intero con laggiunta del rateo spettante per lanno 1998 ai Direttori
Generali delle AA.SS.LL. n. 3 e 13 (come previsto dalla D.G.R. 21-26709
del 22 febbraio 1999),
* proporzionale allintero periodo di incarico svolto a coloro che, inizialmente
nominati Commissari, sono stati confermati Direttori Generali delle AA.SS.LL.
11, 14 e 17,
* proporzionale al periodo di incarico svolto e assegnato contestualmente
alla quota relativa allanno 2000 per coloro che rivestono la carica di
Direttori Generali o Commissari da un periodo pari o inferiore a 3 mesi.
Quanto sopra premesso, si procede alla definizione dei criteri per la valutazione
del raggiungimento degli obiettivi.
Lart. 3, VIII° comma della legge n. 724/94, dispone che per lesercizio
del diritto di accesso disciplinato dalla L. 241/90 e successive modificazioni
ed integrazioni, le Aziende Sanitarie detengano un apposito registro delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e
di laboratorio, oltre a quello per i ricoveri ospedalieri.
La stessa norma sottopone la tenuta dei registri alla responsabilità dei
Direttori Sanitari delle singole Aziende.
In attuazione di tali norme lAssessorato regionale alla Sanità ha fornito
con circolare prot. n. 3550/47/760 del 6 agosto 1997 ulteriori indicazioni
in relazione allistituzione dei predetti registri.
Nella circolare regionale, tra laltro, si è evidenziata la necessità che
i registri siano composti di due distinte sezioni, delle quali una contenente
notizie di carattere informativo generale e laltra con specifica valenza
tecnico-operativa. Lattivazione della sezione informativa dei registri
presuppone un costante e ravvicinato processo di monitoraggio sia dei tempi
che delle attività erogate, così da rendere disponibili allutenza informazioni
di dettaglio sufficientemente attendibili.
Il complesso delle informazioni desumibili dai suddetti registri risulta
pertanto pienamente idoneo ad assicurare lesercizio delle valutazioni
regionali connesse agli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999
e D.G.R. n. 55-28551 dell11.11.1999.
Quanto sopra premesso, rende tuttavia necessario definire criteri e modalità
di rilevazione dei tempi medesimi, al fine di verificarne la conformità
agli standard prefissati nellAllegato 1 alla D.G.R. n. 82-26077 del 23.11.1998.
Ciascuna Direzione Generale Aziendale trasmetterà allAssessorato regionale
alla Sanità Direzione Controllo delle attività sanitarie (29) il prospetto
riassuntivo dei tempi medi di attesa annui per lesecuzione delle singole
prestazioni così come individuate nell allegato n.1 alla D.G.R. n. 82-26977
del 23.11.1998 suddivisi, nel caso di aziende sanitarie territoriali, per
distretto.
I tempi medi di attesa annui risulteranno dalla media dei tempi minimi,
rilevati mensilmente per le prestazioni di cui allallegato 1 della D.G.R.
n. 82-26977 del 22.11.98, in quanto ciò permette di depurare il dato di
attesa dalle variabili legate ad esigenze personali degli utenti.
In particolare per le ASL il tempo medio annuo sarà la risultante dei tempi
minimi per distretto, rilevati mensilmente, in quanto questultimo rappresenta
lambito territoriale ottimale per la fruizione delle prestazioni contenendo
il disagio degli utenti dovuto alla necessità di usufruire delle prestazioni
in ambito extra-distrettuale.
Il Direttore sanitario di azienda dovrà dichiarare la conformità delle
indicazioni contenute nel prospetto di cui sopra, quali desumibili dai
registri delle prenotazioni evidenziando altresì la periodicità con la
quale, nel corso dellanno 1999, i registri medesimi sono stati sottoposti
alla prevista vigilanza.
LAmministrazione regionale si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi
momento, verifiche a campione sulla documentazione presentata e sulla attendibilità
della medesima.
Le valutazioni regionali connesse agli adempimenti di cui alla D.G.R. n.
1-28352 del 14.10.1999 e D.G.R. n. 55-28551 dell11.11.1999 verranno effettuate
rapportando lo scostamento percentuale annuo per ciascuna prestazione al
numero delle tipologie di prestazioni considerate;
ritenuto altresì necessario stabilire che la determinazione del restante
30% del compenso incentivante sarà effettuata in sede di verifica del Bilancio
Consuntivo delle AA.SS.RR.;
Visto il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
visto il D.P.C.M. n. 502 del 19.7.95;
vista la D.G.R. n. 82-26077 del 23.11.1998;
vista la D.G.R. n. 27-26318 del 21.12.1998;
vista la D.G.R. n. 21-26709 del 22.2.1999;
vista la D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999;
vista la D.G.R. n. 55-28551 dell11.11.1999;
la Giunta regionale a voti unanimi
d e l i b e r a
* di stabilire che il compenso incentivante relativo allanno 1999 sia
assegnato ai Direttori Generali o Commissari che rivestono attualmente
lincarico con le seguenti modalità:
* per intero a coloro che hanno svolto lincarico in modo continuativo
per tutto larco dellanno 1999,
* per intero con laggiunta del rateo spettante per lanno 1998 ai Direttori
Generali delle AA.SS.LL. n. 3 e 13 (come previsto dalla D.G.R. 21-26709
del 22 febbraio 1999),
* proporzionale allintero periodo di incarico svolto a coloro che, inizialmente
nominati Commissari, sono stati confermati Direttori Generali delle AA.SS.LL.
11, 14 e 17,
* proporzionale al periodo di incarico svolto e assegnato contestualmente
alla quota relativa allanno 2000 per coloro che rivestono la carica di
Direttori Generali o Commissari da un periodo pari o inferiore a 3 mesi;
* di stabilire che ciascuna Direzione Generale Aziendale trasmetta allAssessorato
regionale alla Sanità Direzione Controllo delle Attività Sanitarie (29)
il prospetto riassuntivo dei tempi medi di attesa annui per lesecuzione
delle singole prestazioni così come individuate nell Allegato n.1 alla
D.G.R. n. 82-26977 del 23.11.1998 con le modalità indicate in premessa;
* di stabilire che lAmministrazione regionale si riserva la facoltà di
disporre, in qualsiasi momento, verifiche a campione sulla documentazione
presentata e sulla attendibilità della medesima;
* di stabilire che la determinazione del restante 30% del compenso incentivante
sarà effettuata in sede di verifica del Bilancio Consuntivo delle AA.SS.RR..
(omissis)