Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 32 - 29522

Art. 8 ter D.Lgs. 229/99. Modalita’ e termini per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attivita’ sanitarie e socio-sanitarie

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di adempiere, con il presente atto, in via parziale e transitoria sino alla emanazione di specifico atto di indirizzo e coordinamento, al disposto dell’art. 8 ter, comma 5, del D.Lgs. 229/99;

* di individuare così come specificato nell’allegato A), parte integrante del presente atto, le modalità ed i termini del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, adeguamento, trasformazione, diversa utilizzazione o trasferimento di strutture finalizzate all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie con riferimento alle tipologie di cui alle lett. a) e c), art.8 ter , comma 1;

* di individuare nell’allegato B), parte integrante del presente atto, gli ambiti in cui sono riscontrate carenze di strutture o di capacità produttiva per ciascuna delle tipologie strutturali sanitarie e socio-sanitarie.

* visto il parere del Coresa del 24.2.2000, considerata la situazione evolutiva del sistema sanitario regionale, che i parametri indicati nel presente provvedimento saranno ulteriormente approfonditi in considerazione di una ottimale utilizzazione delle strutture, organizzazione e operatori sia per quanto concerne l’area delle acuzie, riabilitazione post-acuzie e posti letto a valenza sanitaria e socio-sanitaria.

(omissis)

ALLEGATO A

Verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione art. 8 ter, comma 5, D.Lgs 229/99

Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di nuove strutture sanitarie o adattamento di quelle esistenti, diversa utilizzazione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede di struttura già autorizzata, per le seguenti tipologie di intervento:

- REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE ADIBITE ALL’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO O DIURNO PER ACUTI.

- REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE, A CICLO CONTINUATIVO O DIURNO.

L’istanza è presentata dal Comune territorialmente competente alla Regione Piemonte, Direzione Programmazione Sanitaria, C.so Regina Margherita 153 bis, 10122 Torino.

L’istanza deve contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente, una relazione tecnica che evidenzi i seguenti elementi:

• Natura giuridica del soggetto proponente l’intervento

• Localizzazione del presidio / area, urbanizzazione e servizi pubblici di contorno

• Estremi catastali

• Destinazione urbanistica

• Tipologia strutturale e condizioni di sicurezza statica, impiantistica, VV.FF. - Barriere architettoniche e requisiti igienici

• Destinazione d’uso, qualificazione e quantificazione di massima dei diversi ambienti costituenti il presidio

• Condizioni di manutenzione degli elementi di finitura, attrezzature e arredi

• Previsione progettuale

• Tipologia di attività (per acuti o residenziale), numero di posti e loro eventuale suddivisione in unità funzionali (nuclei - reparti )

• Natura della attività sanitaria, assistenziale, alberghiera

• Quadro economico.

I suddetti elementi sono ricompresi e schematizzati nel successivo modello predisposto dalla competente Direzione.

L’esame dell’istanza, sentito anche il parere della Conferenza di quadrante (ASL ASO territorialmente competenti), comporta esclusivamente la verifica della compatibilità della struttura in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale, così come definito nell’allegato B del presente provvedimento, che individua gli ambiti territoriali in cui sono evidenziate le carenze in termini di specifici fabbisogni o di capacità produttive sanitarie.

La Direzione Programmazione Sanitaria, effettua la verifica di compatibilità di concerto con le altre Direzioni dell’Assessorato alla Sanità e Assistenza, se interessate per competenza, e trasmette il relativo parere al Comune richiedente per l’autorizzazione di competenza .

Responsabile del procedimento: Direttore Regionale della Struttura Programmazione Sanitaria o Suo delegato

Termine del procedimento: 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti.

Richiesta di riesame: in caso di esito negativo della verifica della compatibilità della struttura, in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale (competenza regionale), il soggetto richiedente l’autorizzazione al Comune può presentare istanza di riesame nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione comunale di rigetto.

Tale istanza, per semplificazione del percorso, viene presentata direttamente dal soggetto richiedente alla Direzione Programmazione Sanitaria e per conoscenza al Comune di competenza.

La Direzione Programmazione Sanitaria, con le modalità sopra descritte, riesamina l’istanza entro 30 gg. dalla data di presentazione della richiesta e trasmette i relativi esiti al soggetto richiedente e per conoscenza al Comune di competenza.

ALLEGATO B

PREMESSA

L’art. 8 ter della L. 229/99 individua al comma 1 le seguenti tipologie di strutture:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

I gruppi di strutture sopra evidenziati costituiscono la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari, ambulatoriali semi-residenziali e residenziali, che garantiscono il soddisfacimento del bisogno sanitario o socio-sanitario del cittadino.

La Regione Piemonte ha con il Piano sanitario regionale provveduto a definire le tipologie di strutture e servizi, che possono essere raggruppate nelle categorie sopra indicate, nel modo seguente.

Le strutture del punto a) comprendono gli ospedali a gestione diretta delle A.S.L., gli ospedali equiparati (ex art. 41, 42 e 43 L. 833/78), le Aziende ospedaliere, le Case di cura private.

Le strutture del punto b) erogano prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione nelle situazioni che non richiedono ricovero, attraverso strutture ambulatoriali intra ed extra-ospedaliere.

Comprendono gli ambulatori propriamente detti, i servizi di medicina di laboratorio, l’attività di diagnostica per immagini, i presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale, i centri ambulatoriali di riabilitazione, i centri di salute mentale, i consultori familiari, i SERT.

Le strutture del punto c) erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico e riabilitativo in regime semi-residenziale e residenziale.

Comprendono i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (Centri di riabilitazione extra-ospedaliera, Centri per soggetti in stato vegetativo permanente, Hospice), i presidi per la tutela della salute mentale (Centro diurno e day-hospital, Comunità Protetta, Comunità Alloggio), le strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per i tossicodipendenti (Comunità Terapeutica e casa-alloggio per malati di AIDS), le RSA (RSA e RAF per anziani, Centro diurno integrato per anziani), le strutture socio-sanitarie per disabili (Centro socio-terapeutico-riabilitativo, RSA e RAF per disabili, Comunità Alloggio).

1. LE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO O DIURNO

1.1 AREA ACUTA A CICLO CONTINUATIVO

Il P.S.R. all’allegato A) titolo “La Rete Ospedaliera”, sottotitolo “Condizioni per la realizzazione della rete ospedaliera programmata” prevede di diversificare i posti letto (p.l.) dedicati alle acuzie da quelli per Riabilitazione Rieducazione Funzionale-Lungodegenza post-acuzie.

La degenza per acuzie è prevista in diminuzione (Allegato A - La rete ospedaliera - Condizioni per la realizzazione), con una necessità massima di 19.364 p.l., mentre la degenza post-acuta è prevista in aumento comportando una esigenza di 4.300 p.l. dei quali 1.720 dedicati alla riabilitazione intensiva (0,1 posti letto per 1000 abitanti per il recupero e la riabilitazione funzionale e 0,3 posti letto per 1000 abitanti di riabilitazione specializzata sovra-zonale, di cui sottotitolo “Riabilitazione Intensiva del P.S.R.).

Costituisce inoltre obiettivo del P.S.R., entro il triennio di validità, la riconversione in ricoveri a ciclo diurno di almeno il 10% dei ricoveri ordinari che all’epoca di entrata in vigore del PSR ammontavano a circa 600.000 l’anno.

Al sottotitolo “Obiettivi” il P.S.R. si prefigge il mantenimento di un tasso tendenziale di ospedalizzazione non superiore a 160 ricoveri per 1.000 abitanti, comprensivo dei ricoveri ordinari in strutture extra-regionali.

Prevede inoltre che sul territorio sia previsto un limite massimo di 5,5 p.l. per 1.000 abitanti riferito alla popolazione residente.

Nel procedere all’attivazione dei p.l. il P.S.R. prevede che si debbano rispettare i seguenti parametri:

1. tasso di occupazione medio dei p.l. superiore alla percentuale indicata nella tabella 12 per ciascuna disciplina;

2. durata media della degenza non superiore a quanto indicato nella tabella 12 del P.S.R. per ciascuna disciplina, con un numero di ricoverati e dimessi nello stesso giorno non superiore al 5% del totale dei ricoveri;

3. tasso operatorio superiore all’80% dei ricoveri presso unità operative chirurgiche;

4. numero di parti superiore a 400 unità annue.

La revisione della rete ospedaliera deve avvenire contestualmente all’attivazione di servizi alternativi al ricovero ospedaliero rivolti agli anziani e disabili.

Lo standard di 4,5 per mille abitanti di p.l. per acuzie indicato dalla normativa nazionale e ripreso dal PSR 1997/1999 (articolato per disciplina nella tab. 12 e ottenuto da una relazione matematica tra tasso di ospedalizzazione, degenza media, tasso di occupazione dei p.l.) è da ritenersi oggi superato. Il progresso scientifico e il rinnovamento tecnologico hanno comportato una riduzione della degenza media, aumentato il tasso di occupazione, diminuito i ricoveri impropri nell’area medica, tendenzialmente spostato gran parte della risposta chirurgica dal ricovero ordinario, sia pur breve, al day surgery.

Inoltre la consistente trasformazione dei p.l. di ricovero ordinario (R.O.) in day hospital (D.H.), con il passaggio dai 370 p.l. di D.H. complessivi previsti dal PSR (TABELLA 3) ai 1864 per acuzie e 100 di post-acuzie indicati nei piani aziendali dell’attivita’ 1999, incide sostanzialmente nelle nuove scelte programmatiche della Regione.

Quanto descritto comporta un adeguamento della previsione di posti letto, dalla dotazione massima attivabile indicata dal P.S.R. a quella derivante da un calcolo riferito ai nuovi contesti, come viene di seguito rappresentato nelle tabelle allegati 1 e 2.

L’analisi dei posti letto derivata dall’esame del piano di attività 1999 prefigura infatti la seguente situazione;

• p.l. R.O. acuti (ASL,ASO,Presidi in rete) 16.084

• p.l. R.O. acuti (Case di Cura) 896

• p.l. D.H. acuti 1.864

per un totale di 18.844 p.l. per l’area acuta. Aggiungendo i 4.518 p.l. segnalati per l’area post-acuta si giunge ad un totale di 23.362 p.l.. Tale dimensionamento risulta in via di riduzione rispetto al tetto massimo attivabile secondo le previsoni del P.S.R. (tabella 15: 23.664 p.l. di cui 19.364 per l’area acuta e 4300 per l’area post-acuta).

Una riduzione di posti letto, sia pure minima, è, a livello generale, attribuibile alla riduzione della popolazione complessiva piemontese (da 4.302.000 abitanti previsti dal P.S.R. a 4.288.075 nel 1998).

Una sensibile riduzione di posti letto nell’area acuta deriva anche dal fatto che i 663 posti letto di neuropsichiatria (non S.P.D.C.) sono stati considerati come appartenenti all’area post-acuta.

Secondo le linee di tendenza già individuate con le Intese di Programma (ex-art. 10 della L.R. 61/97, sottoscritte dalle ASR e dall’Assessorato regionale a dicembre 1998 e gennaio 1999), così come confermato dal “Patto di Buon Governo”, (D.G.R. n. 1 - 28352 del 14.10.1999) sottoscritto in data 30.10.1999, il tasso di ospedalizzazione complessivo del 160 per mille sarà raggiunto al termine del prossimo triennio. Le previsioni della tabella 1 rappresentano l’obiettivo da raggiungere al 2003 che rispetto alla situazione attuale di cui alla tabella 5 comporta una ulteriore riduzione di posti letto di degenza ordinaria nell’area acuta pari a 560 unita’ (da 16.980 a 16420 ).

In tale prospettiva, i fattori produttivi in rete dell’area di degenza per acuzie, risultano peraltro allineati con la programmazione economica e le conseguenti risorse finanziarie disponibili per la gestione dell’assistenza ospedaliera.

La previsione di p.l. potrebbe comunque risultare ancora sovrastimata, tenuto conto sia delle tendenze dei nuovi percorsi di diagnosi e cura che prevedono l’incremento delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri diurni rispetto a quelli ordinari, sia in riferimento alla tendenza di aumento del tasso di occupazione dei p.l., comportando nel prossimo triennio la necessità di una ulteriore riduzione dei posti letto dedicati alla degenza ordinaria.







1.2 AREA POST-ACUTA A CICLO CONTINUATIVO

Il P.S.R. all’allegato B, titolo “Attività di Riabilitazione”, sottotitolo “Riabilitazione intensiva”, prevede 1 posto letto ogni 1.000 abitanti per l’area post-acuta; tale previsione è complessivamente riconfermata secondo la successiva analisi.

La programmazione del PSR rappresenta la seguente necessità di Assistenza riabilitativa ospedaliera:

• 0,6 p.l. ogni 1.000 abitanti per lungodegenza post-acuzie;

• 0,1 p.l. “ ” “ di Recupero e Riabilitazione Funzionale;

• 0,3 p.l. “ ” “ di Riabilitazione specializzata sovra-zonale.

Sul totale dei 4.288 posti letto dell’area post-acuta la suddetta ripartizione risulta così quantificabile:

• 2.573 p. l. per Lungodegenza (codice 60*)

• 429 “ per RRF (codice 56*)

• 1.286 “ per Riabilitazione specializzata sovra-zonale (codici 28,56,68,75*)

*codice di registrazione della disciplina sulla scheda di dimissione ospedaliera.

1.2.1 RIABILITAZIONE SPECIALIZZATA SOVRA-ZONALE

Il PSR al sottotitolo “Riabilitazione specializzata” (codici 28, 56, 68 e 75) rinvia alla tabella 2 (tab. 2a, 2b, 2c) che riporta la rete dell’attività ospedaliera sovra-zonale di Riabilitazione specializzata rientrante nello 0,3. con la seguente quantificazione dei posti letto:

Rete di strutture sovra-zonali

Tabella 2a

A.S.L.     Strutture     Posti letto
ASL n. 3     Osp. Maria Vittoria     8
ASL n. 9     Osp. Civile di Ivrea     9
ASL n.11     Osp. Sant’Andrea di Vercelli     19
ASL n.11     Osp.S.Salvatore di Santhia’     20
ASL n.12     Osp. Degli Infermi di Biella     4
ASL n.16     Presidio Osp. di Ceva     12
ASL n.19     Osp..Civile di Canelli     20
ASL n.21     Osp. S. Spirito di Casale     12
ASL n.22     Osp. Civile di Ovada     21
REGIONE     Totale     125

Tabella 2b

A.S.O.     Strutture     Posti letto
C.T.O.     Maria Adelaide     34
C.T.O.     CRF Unità Spinale     17
Maggiore della
Carità Novara     .     19
Osp. Mauriziano
Torino     .     120
REGIONE     Totale     190

Tabella 2c

Presidi ex-art. 43 L. 833/78 ed IRCCS     Posti letto
Presidio Sanitario San Camillo - Torino     92
Presidio Sanitario M. Ausiliatrice - Torino     40
I.R.C.C.S. Fond..ne S. Maugeri (Veruno)     100
I.R.C.C.S. Centro Auxologico Ospedale San Giuseppe - Piancavallo     50
REGIONE                 Totale     282

Ulteriori strutture

Il PSR prevede l’attivazione di altri 270 posti letto per attività ospedaliera sovra-zonale di Riabilitazione specializzata così distribuita:

ASO San Giovanni Battista di Torino     30 p.l.
ASO CTO di Torino     20 p.l.
ASO Santa Croce e Carle di Cuneo     15 p.l.
ASO SS. Antonio e Biagio di Alessandria     30 p.l.
Ospedale San Camillo di Torino     15 p.l.
Ospedale di Torre Pellice     10 p.l.
Ospedale di Varallo     80 p.l.
Ospedale di Arona     20 p.l.
Presidio Ospedaliero Casa Speranza-Boves     30 p.l.
Ospedale di Nizza M.to sede di Canelli     20 p.l.
    ————-
Totale     270 p.l.

Inoltre, a seguito di accordo intervenuto in data 15.4.1996, sottoscritto dall’Assessore pro-tempore alla Sanità e il legale rappresentante dell’I.R.C.C.S. Fondazione Centro Auxologico di Piancavallo - Istituto Scientifico Ospedale S. Giuseppe sono stati previsti complessivamente 100 posti letto di riabilitazione extra-ospedaliera. Con successiva nota dell’Assessore pro-tempore, prot. 58/SP del 20.1.1997, il medesimo, a seguito dei dati elaborati in previsione dell’adozione del P.S.R. chiedeva la disponibilità della Fondazione a realizzare posti letto di riabilitazione ospedaliera specializzata di II livello anziché extraospedalieri. In adesione alla richiesta succitata la Fondazione ha avviato anche le procedure presso il Ministero della Sanità così come si evince dalla nota Ministeriale prot. 99/SVE.3/21.00/02/119 dell’8.2.1999, volte ad ottenere il riconoscimento di una struttura riabilitativa di alta specialità con dotazione di 120 posti letto da attivare a Verbania. Quanto specificato nella D.G.R. n. 36-29102 del 30.12.99 a proposito dei piano annuale delle attività e dell’utilizzazione delle risorse disponibili (allegato C) dell’Istituto Auxologico, non comprende ancora l’attività conseguente all’apertura della citata struttura di Verbania, rientrante nel fabbisogno riabilitativo di cui all’oggetto della presente deliberazione.

Occorre anche tenere conto di quanto previsto nel programma straordinario di investimenti di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della L. 67/88, così come enunciato nella D.G.R. n. 172-21657 del 4.8.1997, laddove individua la necessità di dotare l’Asl 7 di una struttura di appoggio per attività di Lungodegenza e Riabilitazione (con indicativi 120 p.l.).

La conferma di quanto anticipato nella succitata deliberazione è contenuta nel P.S.R. (L.R. 61/97) alla tabella 19, che attribuisce all’Asl 7 la funzione di Lungodegenza e Riabilitazione e Rieducazione funzionale.

Il PSR dedica inoltre due specifici capitoli per le due seguenti specialità:

1) GRAVI CEREBROLESIONI (Alta specialità D.M. 29.1.1992 - codice 75)

Viene individuato quale valore atteso di soggetti affetti da esiti di gravi cerebrolesioni un numero pari a circa 800 casi all’anno che, da un calcolo previsionale in base ad una degenza media di circa 65 giorni e con un tasso di utilizzo dei p.l. del 90%, determina una necessità di posti letto uguale a 158 unita’.

Il P.S.R. individua un centro per il trattamento della fase sub-acuta e della prima riabilitazione presso:

l’ASO CTO di Torino;

e altri 5 centri per la riabilitazione post-acuta presso:

l’ASO San Giovanni Battista di Torino;

l’ASO di Novara;

l’ASO di Alessandria;

l’Ospedale Mauriziano di Torino;

il Presidio Ausiliatrice di Torino.

2) UNITA’ SPINALE (Alta specialità D.M. 29.1.1992 - Codice 28)

Per quanto riguarda l’unità spinale il PSR individua come ottimale la disponibilità di:

- 60 posti letto per i soggetti in fase di recupero funzionale e riabilitazione globale;

- 20 posti letto per soggetti con lesione midollare che necessitano di ricovero per diagnosi e cura di complicanze tardive della lesione midollare.

Tale dotazione di posti letto è prevista presso:

- l’unità spinale unipolare attiva presso ASO C.T.O. di Torino;

- il centro per la riabilitazione dei medullolesi dell’ASO Maggiore della Carità di Novara;

- il centro per la riabilitazione dei medullolesi dell’ASO SS. Antonio e Biagio di Alessandria;

il PSR individua quale obiettivo nel triennio di validità dello stesso l’attivazione di 45 p.l. di ricovero ordinario e 18 di day hospital così individuati:

ASO CTO di Torino     ricovero ordinario     n. 25
    day hospital     n. 8
ASO Maggiore di Novara     ricovero ordinario     n. 10
    day hospital     n. 5
ASO di Alessandria     ricovero ordinario     n. 10
    day hospital     n. 5
        ———-
Totale         n. 63

Dall’analisi delle previsioni del P.S.R. e da specifici accordi per l’attività di riabilitazione sovra-zonale (0,3 P.L. per 1000 ab.) si individuano 1.208 posti letto ( 125 tab. 2a; 190 tab. 2b ; 282 tab. 2c; 270 dettaglio PSR “codice 56"; 158 ”codice 75"; 80 meno i 17 della tab.2b, “codice 28" e 120 presso l’I.R.C.C.S. Fondazione Centro Auxologico di Piancavallo - Istituto Scientifico Ospedale S. Giuseppe).

1.2.2 CONFRONTO - INDIVIDUATO/ATTIVATO

Riabilitazione specializzata sovra-zonale

Rete di strutture sovra-zonali

La situazione dei posti letto da attivare di Riabilitazione specializzata sovra-zonale (tabelle 2a, 2b, 2c), risulta la seguente:

tab. 2a (riservata alle strutture di ASL): nessuno, in quanto risultano tutti attivati;

tab. 2b (riservata alle Aziende Ospedaliere e ai Presidi ex art. 41 L. 833/78):

5 presso l’ospedale M.Adelaide dell’A.S.O. C.T.O (29 su 34)

17 presso il C.R.F. dell’A.S.O. C.T.O. come Unità spinale (risultano attivati solo i posti letto previsti al successivo paragrafo come Unità Spinale Unipolare);

120 dell’Ordine Mauriziano (per i quali era previsto uno specifico accordo di programma);

tab. 2c (riservata ai Presidi ex art. 43 L. 833/78 e I.R.C.C.S.) : nessuno, in quanto risultano attivati in numero superiore a quelli previsti.

Ulteriori strutture

Posti letto da attivare di cui all’ulteriore previsione del PSR relativa a 270 p.l.:

n. 10 presso ASO San Giovanni Battista di Torino ( 20 su 30)

“ 20 presso ASO CTO di Torino

“ 3 presso ASO SS. Antonio e Biagio di Alessandria (26 R.O.+1 D.H. su 30)

“ 80 presso Ospedale di Varallo ( in fase di realizzazione)

“ 2 presso Ospedale di Arona (16 R.O.+2 D.H. su 20)

“ 30 presso Presidio Ospedaliero Casa Speranza-Boves

Ulteriori 120 p.l. sono ancora da attivare presso Presidio I.R.C.C.S. - Auxologico di Piancavallo come da accordo intervenuto il 15.4.1996 e precedentemente citato

Gravi cerebrolesioni

I posti letto attivati per le gravi cerebrolesioni sono:

ricovero ordinario     n. 6     CTO
    n. 6     Mauriziano
    n. 20     M. Ausiliatrice
    n. 4     Maggiore della Carità
        di Novara
    n. 10     Veruno
    ———-
    n. 46     Totale

day hospital     n. 20     M. Ausiliatrice
    n. 1     Mauriziano
    n. 1     Maggiore della Carità
        di Novara
    ———-
    n. 22     Totale

Risultano complessivamente da attivare n. 90 posti letto (158 meno 68 ). Non sono stati attivati posti letto presso l’ASO S.Giovanni Battista di Torino e il PSR non ne stabilisce il numero.

Unita’ spinale unipolare

Risultano attivati i seguenti p.l. :

ASO CTO di Torino ricovero ordinario     n. 25
day hospital         n. 8
        ———-
        n. 33

Rispetto ai Presidi e ai posti letto individuati dal PSR risultano da attivare n. 47 posti letto ( 80 meno 33 ) di cui 17 di Unità Spinale individuati presso il C.T.O. nella tabella 2b.

1.2.3 RIESAME FABBISOGNO

Considerate le argomentazioni precedenti è possibile individuare l’attuale fabbisogno.

Tale individuazione si avvale di cognizioni fondate sulla maggiore efficacia dell’intervento farmacologico e sulla risposta diversificata e alternativa alla lungodegenza ospedaliera fornita tramite RSA, RAF e Assistenza Domiciliare di cui dispone la Regione (vedi par. C.4 le Residenze Sanitarie Assistenziali), soluzione indicata dalla normativa nazionale di cui alla lettera F.5 del Decreto Ministro della Sanità, 13/9/98, che testualmente recita:" l’assegnazione dei degenti .... alla funzione di lungodegenza riveste carattere di transitorietà in attesa che siano realizzate le residenze sanitarie assistenziali extra-ospedaliere o vengano attivate forme adeguate di ospedalizzazione domiciliare integrata o di assistenza domiciliare integrata........". In base a tali presupposti l’esigenza di risposta alla lungodegenza ospedaliera è stimabile in un fabbisogno di 0,3 p.l. per 1000 ab., trasferendo le eccedenze in p.l. della Riabilitazione specializzata, finalizzati al miglior recupero della disabilità. Tale procedimento viene previsto dal P.S.N. 1998/2000, laddove si richiama la necessità che le Regioni realizzino riconversioni e riequilibrino gli interventi in rapporto alle diverse funzioni riabilitative (neuromotoria, pneumologica, cardiologica, ortopedica, psichiatrica, oncologica) per rispondere in modo appropriato alla necessità di recuperare al meglio i pazienti nella fase post-operatoria o post-traumatica.

Sul versante della risposta alla malattia mentale, il D.P.R. 7.4.1994, così come riconfermato dal D.P.R. 10.11.1999, ha previsto le seguentI modalità organizzative, di prevalente tipologia territoriale, garantite dal Dipartimento di Salute Mentale:

servizi ambulatoriali e domiciliari : Centri di Salute Mentale (CSM)

assistenza semiresidenziale : Centri Diurni (CD) e (DH)

strutture residenziali : Comunità Protette tipo A e B (CP) - Comunità Alloggio (CA)

soluzioni abitative : Gruppi Appartamento

assistenza ospedaliera : Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)

La riorganizzazione dell’assistenza psichiatrica secondo il modello dipartimentale, l’avvio a conclusione del processo di superamento degli ospedali psichiatrici pubblici e privati convenzionati e la “necessità di contrastare ogni forma di ‘nuova istituzionalizzazione’ all’interno delle strutture residenziali” (cit. D.P.R. 10/11/1999), mediante la formulazione di piani terapeutico-riabilitativi personalizzati, definiti e temporali, impongono una rotazione dell’utilizzo dei posti letto in regime residenziale, i quali si sostituiscono alla risposta ospedaliera nella fase post-acuta.

La risposta ospedaliera in condizioni di ricovero viene mantenuta per garantire il trattamento psichiatrico (volontario o obbligatorio), nella fase acuta della patologia tramite il Servizio psichiatrico di diagnosi e di cura. Come previsto dal P.O. “Tutela della salute mentale 1994-1996" (D.P.R. 7/4/1994) e dal recente D.P.R. 10/11/1999, il numero complessivo di posti letto è individuato nella misura di uno ogni 10.000 abitanti (v. tabella 2).

Nel modello assistenziale sopra descritto, si ritiene comunque ammissibile una risposta ospedaliera di riabilitazione così come prevista dal D.M. 13.9.1988 alla voce riabilitazione, quantificandola in una percentuale pari a 0,5 posti letto per 10.000 abitanti, 214 p.l., che risulta la metà dell’indice previsto per l’area acuta.

Analisi per quadrante

Relativamente alle funzioni dell’area post-acuta che il PSR attribuisce alle singole ASL, la ripartizione di p.l. per quadrante dovrebbe essere la seguente:


    LUNGODEGENZA(0,3‰ )     RIABILITAZIONE(0,7‰ )     di cui RRF(0,1‰ )
    (cod. 60,68)     SPECIALIZZATA     (cod. 56,68)
        (cod. 56,28,75,68,40)
Quadrante 1     671     1566     224
Quadrante 2     255     597    85
Quadrante 3     167     389    56
Quadrante 4     193     450    64
    .....     .....     ....
    1286     3002     429


Un totale di 4.288 posti letto suddivisi nel modo seguente:

• 1.286 Lungodegenza 0,3 ‰  (codice 60, 68)

• 3.002 Riabilitazione Specializzata 0,7 ‰  (codice 56, 28,75, 68,40 non SPDC)

Relativamente alla Lungodegenza la situazione attuale risulta quella della tabella 3, colonna “CODICE 60", che è così riassumibile:

Quadrante 1: è in esubero in quanto dispone di 717 p.l. a fronte di un fabbisogno di 671

Quadrante 2: è carente in quanto dispone di 246 p.l. su un fabbisogno di 255

Quadrante 3: è in esubero in quanto dispone di 226 p.l. su un fabbisogno di 167

Quadrante 4: è carente in quanto dispone di 173 p.l. a fronte di un fabbisogno di 193

Complessivamente si può considerare soddisfatto il fabbisogno. Per i casi limite (Quadrante 2 e 4) occorre verificare le disponibilità dell’area residenziale (RSA) o la possibilità di soddisfare il fabbisogno presso il territorio delle A.S.L. confinanti.

Prima di affrontare l’attività di Riabilitazione specializzata si precisa che nel codice 56 sono comprese le seguenti MDC (Major Diagnostic Categorie):

MDC 1 Sistema nervoso

MDC 4 Apparato respiratorio

MDC 5 Apparato cardiocircolatorio

MDC 8 Apparato muscoloscheletrico

Altri MDC

Relativamente alla R.R.F. (0,1 per 1000 abitanti) la tabella 3.3, colonne “codice 56" e ”codice 68" (che rappresenta un subcodice) illustra la situazione attuale, così sintetizzabile:

codici 56 e 68 = 1365 p.l. di ricovero ordinario (R.O.) su un fabbisogno di 429 = esubero 936

Quadrante 1: è in esubero, dispone di 694 p.l. di R.O. su un fabbisogno di 224

Quadrante 2: è in esubero, dispone di 273 p.l. di R.O. su un fabbisogno di 85

Quadrante 3: è in esubero, dispone di 250 p.l. di R.O. su un fabbisogno di 56

Quadrante 4: è in esubero, dispone di 148 p.l. di R.O. su un fabbisogno di 64

Relativamente alla riabilitazione specializzata sovra-zonale (0,3 p.l. per 1000 abitanti previsti dal P.S.R.) la situazione risulta quella rappresentata nelle tabelle 3.4, “codice 56 sovr.”, 3.5 “codice 75 sovr.”, 3.6 “codice 28 sovr,”.

Il fabbisogno (1286 p.l.) in questo caso è valutato a livello regionale.

Posti letto attivati:

codice 56 sovr., p.l. R.O. =     957
codice 75        “ p.l. R.O. =     46
codice 28        “ p.l. R.O. =     25
    ———-
    1028

se a questo aggiungiamo i posti letto previsti dal P.S.R. e non ancora attivati (di cui si è detto in precedenza al paragrafo A2.1) otteniamo:

125     p.l. per Riabilitazione specializzata tab. 2b
    (i 17 p.l. di Unità Spinale sono compresi
    nei 47 di fine colonna);
145     p.l. tra i 270 identificati nel paragrafo A2.1
120     p.l. presso Presidio I.R.C.C.S. - Auxologico di
    Piancavallo
90     p.l. per gravi cerebrolesioni
47     p.l. per unità spinale
...
552

complessivamente (1028 + 552) abbiamo 1580 p.l. per cui il fabbisogno di 1286 p.l. risulta ampiamente soddisfatto (ricordando anche l’esubero della RRF 0,1 p.l. per 1000 abitanti pari a 936 p.l.). Inoltre il criterio di scelta delle strutture che erogano prestazioni sovrazonali deve essere rivisto in quanto, da una verifica dell’attività svolta nel 1998 e nei primi nove mesi del 1999, alcune strutture non individuate dal PSR come sovra-zonali risultano erogare oltre il 10% delle prestazioni per aziende extra-quadrante (assumendo pertanto carattere sovra-zonale).

Tali strutture erogatrici sono:

• Villa Maria Pia - Torino

• Villa Serena - Piossasco

• S.Rita - Vercelli

• La Residenza - Rodello

Pertanto anche l’attività delle suddette strutture concorre al fabbisogno di attività sovra-zonale.

Inoltre occorre evidenziare l’esubero relativo ai 663 posti letto di neuropsichiatria per i quali, come precedentemente indicato, il fabbisogno risulta essere quantificato in 214 p.l.

L’ esubero sopra riportato (1580 - 1286) pari a 294 p.l. sommato a quello di RRF pari a 936 p.l. nonché il mantenimento di 214 p.l. dei 663 di neuropsichiatria concorrono alla copertura di quello 0,3. posti letto oggetto di determinazione del nuovo fabbisogno con spostamento dalla Lungodegenza alla Riabilitazione specializzata.

1.2.4 CONCLUSIONI

Le tabelle 1 e 2 configurano il nuovo fabbisogno complessivo, la tabella 3 e le sue suddivisioni per codice (60,56,68,28,75 e 40) prefigurano la situazione attuale dei posti letto complessivi nell’area post-acuzie, le tabelle 4 e 5 rappresentano complessivamente la situazione attuale per azienda, per quadrante e per area.

Le tabelle dovranno essere utilizzate per la valutazione di compatibilità relativa ad eventuali realizzazioni di strutture, tenendo comunque conto delle strutture già individuate dal PSR ma non ancora realizzate.

Dall’analisi effettuata si riscontra la necessità di adattamenti delle strutture già esistenti per un loro eventuale diverso utilizzo, anche a carattere residenziale. L’area di intervento che richiede le maggiori iniziative in tal senso risulta quella della Neuropsichiatria; ciò deriva dal modello assistenziale adottato in attuazione del progetto obiettivo nazionale “Tutela della salute mentale” di cui al D.P.R. 7.4.1994 così come riconfermato dal D.P.R. 10.11.1999 che in proposito al titolo “Procedure e linee guida” cita:

“Nei 24 mesi dall’entrata in vigore del progetto obiettivo, i DSM adotteranno, attivando idonei progetti di formazione, linee guida e procedure di consenso professionali per una buona pratica clinica, almeno per quanto riguarda i seguenti temi:

omissis

collaborazione, nell’ottica del superamento di ogni forma di istituzionalizzazione con gli ospedali psichiatrici giudiziari e con le case di cura e custodia esistenti nel territorio"

1.3. CICLO DIURNO

Il D.P.R. 20 ottobre 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali” stabilisce che l’attivazione di posti letto, definiti equivalenti, da destinare ad attività a ciclo diurno venga determinato dalla Regione entro una media regionale del 10% del numero dei posti letto per ricovero ordinario ( risultando così una parte di questi ultimi oggetto di riconversione in D.H.).

Inoltre individua come ottimali i seguenti indici di attività per i Day Hospital:

1. indice di rotazione, in ogni posto-letto, non inferiore ad uno e non superiore a due per ciascun giorno di funzionamento;

2. funzionamento della struttura per non meno di duecentocinquanta giorni l’anno;

3. tasso di occupazione dei posti letto tendenzialmente prossimo al 100 per cento, con riferimento ai parametri indicati ai punti 1 e 2;

Sempre il citato D.P.R. stabilisce che i posti letto di assistenza diurna vengono attivati, nell’attuale fase di ristrutturazione del sistema ospedaliero, mediante la riconversione di un numero corrispondente di posti letto ordinari in ambito regionale. Tali p.l. concorrono al limite complessivo di cui all’art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

La L. 5 giugno 1990 n. 135 prevede nell’ambito della funzione “malattie infettive” la realizzazione di un posto di day hospital ogni cinque posti di degenza ordinaria finalizzati alla lotta contro l’AIDS.

Il P.S.R. non stabilisce una percentuale di posti letto da attivare per attività a ciclo diurno, ma si limita a prevedere al titolo “La rete ospedaliera” al sottotitolo “Condizioni per la realizzazione della rete ospedaliera programmata” che costituisce obiettivo del PSR 1997/1999 di riconvertire in ricoveri a ciclo diurno, entro fine triennio, almeno il 10% dei ricoveri ospedalieri ordinari per i residenti. Nel 1996 risultavano 600.000 R.O. e 15.000 a ciclo diurno. Tale situazione, per ottenere il 10% auspicato, avrebbe comportato una dotazione minima di posti letto per D.H. di circa 120 unità ad una massima di 240.

I posti letto dedicati all’attività ospedaliera a ciclo diurno, dall’analisi dei piani di attività annuali 1999 risultano n. 1864 nell’area acuzie e n. 100 p.l. nell’area post-acuta; tale analisi evidenzia come i 370 posti letto indicati nella tabella n. 3 del PSR risultino fortemente aumentati.

Se tale quota raggiunta viene ricondotta alla diminuzione prevista di p.l. di ricovero ordinario, risulta già eccedente il numero di p.l. di D.H..

In ogni caso, si ritiene che l’indice del 10%, previsto dal citato D.P.R. istitutivo dei posti letto per attività a ciclo diurno, tramite riconversione dei p.l. per R.O., corrisponda ancora alle attuali esigenze. In base a tale valutazione, considerato quanto emerso dall’analisi dei piani di attività aziendali per il 1999, risulterebbe una eccedenza dei posti letto a ricovero diurno nell’area delle acuzie e una carenza nell’area post-acuta con riferimento alla Riabilitazione specializzata.

E’ evidente che l’azione di riconversione “a cascata” delle attività di ricovero ordinario ad attività di ricovero a ciclo diurno e delle attività a ciclo diurno in prestazioni ambulatoriali, secondo una sequenza virtuosa di appropriatezza delle modalità erogatrici nello svolgimento delle prestazioni sanitarie per acuzie, migliora sia il livello qualitativo erogato e percepito che la condizione del bilancio economico aziendale, ottemperando anche al disposto del D.Lgs. 124/98, art. 2, comma 1.









2. LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE, A CICLO CONTINUATIVO O DIURNO

L’assistenza sanitaria residenziale extra-ospedaliera è da sempre sul territorio della Regione una funzione gestita da una molteplicità di enti pubblici e privati, che hanno, nel corso degli anni, visto il riconoscimento della pubblica utilità con il crescere della domanda di servizi residenziali destinati a soggetti anziani, disabili o affetti da patologie croniche e di lunga durata.

I dati demografici ed epidemiologici evidenziano non solo la crescita numerica del rapporto tra anziani ultrasessantacinquenni e popolazione attiva, ma soprattutto la crescita relativa dell’incidenza delle patologie con esito involutivo (sclerosi multipla, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer e patologie congenite a base genetica), che necessitano di servizi riabilitativi di tipo intensivo ed estensivo, di servizi di sostegno alla famiglia (Centri diurni) o sostitutivi del nucleo familiare (es. RSA, Hospice, Centri per soggetti in stato vegetativo permanente), qualora la famiglia non sia in grado di garantire al paziente la necessaria assistenza.

Sono infatti crescenti situazioni multiproblematiche ove si intrecciano stati di salute complessi, caratterizzati da un insieme di patologie e da una tendenza progressiva alla perdita dell’autonomia. L’età avanzata del soggetto e della sua famiglia, le carenze della rete relazionale di riferimento (famiglia, reti amicali e di sostegno), spesso non consentono l’attivazione di interventi domiciliari, determinando una crescente richiesta di risposte residenziali.

D’altra parte la rete delle strutture residenziali extra-ospedaliere deve soddisfare anche altre necessità, indotte dalla modificazione sostanziale del funzionamento della rete delle strutture per acuti.

Si fa qui riferimento alla necessità di rispondere alla richiesta crescente di servizi, che garantiscano la continuità terapeutica, al momento della dimissione dal reparto per acuti.

In particolare la continuità terapeutica può essere garantita in Piemonte, oltre che dalle strutture ospedaliere di lungodegenza e riabilitazione ospedaliera, di cui al precedente punto a), anche dai presidi di riabilitazione extra-ospedaliera a ciclo diurno e/o continuativo, dai presidi di riabilitazione estensiva extra-ospedaliera, dalle R.S.A., impegnate in programmi assistenziali per utenti dimessi precocemente dal reparto per acuti e non assistibili a domicilio.

Per particolari patologie la continuità terapeutica è garantita attraverso strutture dedicate, quali, ad esempio, Comunità Protette Psichiatriche di tipo A) per interventi terapeutici-riabilitativi di medio breve termine e ad alta intensità riabilitativa, Comunità Protette Psichiatriche di tipo B) per interventi riabilitativi di mantenimento a medio-lungo termine e a minor intensità riabilitativa, Comunità Alloggio per interventi di reinserimento sociale con progetti personalizzati socio-sanitari.

2.1 I PRESIDI DI RIABILITAZIONE EXTRA-OSPEDALIERA A CICLO DIURNO E/O CONTINUATIVO.

Tali presidi devono erogare prestazioni a ciclo diurno e/o continuativo per il recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, dipendenti da qualunque causa. Possono intervenire nella fase immediatamente post-acuta, attraverso l’offerta di prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, finalizzate al recupero degli esiti derivanti da episodi acuti o di funzioni lese o menomate. Si tratta di prestazioni molto complesse perché devono intervenire nel recupero della disabilità unito agli esiti di una fase acuta (ad es. soggetto già disabile con esiti di frattura).

Con D.G.R. n. 43-23753 del 29/12/1997 sono stati fissati i requisiti funzionali per il funzionamento di questi presidi in regime residenziale e contemporaneamente avviato un programma di trasformazione e adeguamento dei presidi già funzionanti al 31/12/1997 a detti requisiti.

Sono presenti sul territorio della Regione Piemonte i seguenti 7 presidi di riabilitazione:

- Fondazione Pro Juventute Don Gnocchi di Torino     66 posti-letto
- Istituto Giovanni XXIII di Lessona (BI)     20 “
- Cooperativa Domus Laetitiae di Sagliano Micca (BI)     25 “
- Istituto “Giovanni Ferrero” di Alba (CN)     140 “
- Istituto “Paolo VI” di Casalnoceto (AL)     90 “
- Istituto “Silenziosi Operai della Croce” di Moncrivello (VC)     50 “
- Istituto “Sacra Famiglia” di Verbania (VB).     110 “
TOTALE     501 posti-letto

Tra questi solo il presidio Fondazione Pro Juventute Don Gnocchi è stato provvisoriamente accreditato come Centro di Riabilitazione funzionale per 66 posti-letto, ai sensi dell’Allegato A) della D.G.R. n. 43-23753/97 e fino alla data dell’accreditamento definitivo ai sensi del D.P.R. 14/1/1997, con determinazione del Dirigente della Programmazione Sanitaria n. 275/D028.1 del 6/8/1998.

Gli altri 6 presidi hanno predisposto, come previsto dalla normativa in questione, il progetto di trasformazione funzionale.

I progetti sono stati redatti partendo dai dati relativi all’utenza presente nel presidio e hanno tenuto conto degli obiettivi di medio-termine che ciascun presidio ha individuato per il proseguimento della propria attività, dal momento che parte dell’attività sanitaria era già stata ricondotta ad attività socio-assistenziale per disabili psichici con provvedimenti anteriori al 1997.

Inoltre i presidi, che vedevano già al loro interno, la presenza di attività residenziale socio-assistenziale per disabili hanno colto l’occasione della D.G.R. n. 43-23753/97 non solo per riconvertire l’attività sanitaria, ma soprattutto per omogeneizzarla con quella socio-assistenziale già presente, riformulando l’intera offerta residenziale dell’ente con incremento dei livelli assistenziali offerti, in sintonia con quanto previsto dalla D.G.R. n. 230-23699 del 22/12/1997 di definizione della rete dei servizi e delle strutture per disabili.

In questo modo l’Istituto Giovanni XXIII di Lessona si è trasformato in RAF per disabili per n. 20 p.l. e la Cooperativa Domus Laetitia di Sagliano Micca ha attivato una Residenza Sanitaria per disabili per n. 25 p.l..

Nel seguente prospetto vengono evidenziate le scelte operate dagli altri Centri, che hanno optato per lo svolgimento di attività di riabilitazione extra-ospedaliera ed il quadro complessivo della distribuzione dei posti-letto di riabilitazione extra-ospedaliera, che si verrebbero a realizzare a seguito di tale processo.

- Fondazione Pro Juventute Don Gnocchi di Torino     72 posti-letto
- Istituto “Giovanni Ferrero” di Alba (CN)     80 “
- Istituto “Silenziosi Operai della Croce” di Moncrivello (VC)     120 “
- Istituto “Sacra Famiglia” di Verbania (VB).     20 “
- Istituto “Paolo VI” di Casalnoceto (AL)     60 “
TOTALE REGIONE PIEMONTE     352
    posti-letto

Considerato che l’attuale rete dei posti-letto disponibili per attività di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie ospedaliera, di cui al precedente punto A.2., supera il fabbisogno stimato per la Regione Piemonte e che i posti-letto di riabilitazione extra-ospedaliera sopra individuati saranno di futura attivazione, si ritiene che non possa essere individuato un fabbisogno di posti-letto per attività di riabilitazione extra-ospedaliera, aggiuntivo rispetto a quanto indicato nella presente tabella.

2.2 I PRESIDI PER I SOGGETTI IN STATO VEGETATIVO PERMANENTE.

La rete delle strutture sanitarie residenziali a ciclo continuativo garantisce la necessaria continuità terapeutica ed assistenziale agli interventi sanitari avviati in sede di ricovero ospedaliero.

Le U.O. di rianimazione e terapia intensiva spesso devono trovare collocazione idonea a soggetti stabilizzati, che necessitano di assistenza sanitaria continuativa e di trattamenti riabilitativi specifici, e, impropriamente ricoverati nelle stesse unità operative di rianimazione e terapia intensiva o in altre u.o. ospedaliere.

A questo scopo la Regione con D.G.R. N. 93-21140 del 21/7/1997 ha individuato iI Centro residenziale per i soggetti in stato vegetativo permanente, quali strutture sanitarie residenziali a ciclo continuativo idonea ad assicurare a questi pazienti i necessari trattamenti sanitari ed assistenziali.

Alla data del presente provvedimento risultano attivi sul territorio della Regione Piemonte n. 20 posti-letto presso la Casa di Cura “I Cedri” di Fara Novarese (A.S.L. n. 13, quadrante 2).

Considerato che il fabbisogno di posti-letto in questa tipologia di presidi residenziali per la Regione Piemonte è stimata nel 10% dei posti-letto mediamente attivati nell’Area dell’Urgenza, si ritiene che debbano essere ancora attivati:

QUADRANTE N. 1     20 POSTI-LETTO
QUADRANTE N. 2     -
QUADRANTE N. 3     10 POSTI-LETTO
QUADRANTE N. 4     10 POSTI-LETTO

2.3 HOSPICE (Struttura sanitaria di accoglienza per pazienti oncologici in fase avanzata di malattia).

Il piano sanitario regionale nell’azione programmata “Lotta alle malattie neoplastiche” prevede, tra gli obiettivi strategici, la necessità di sviluppare e coordinare la rete di servizi per il trattamento delle fasi tardive dei pazienti affetti da neoplasia, attraverso la riorganizzazione delle cure domiciliari e l’istituzione di servizi residenziali extra-ospedalieri di cure palliative per malati oncologici.

A questo scopo con D.G.R. n. 17-24510 del 6/05/1998, sono stati approvati i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali di tale tipologia di residenza sanitaria.

L’Hospice è pertanto una struttura sanitaria, che accoglie pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, che non possono essere assistiti a domicilio temporaneamente e stabilmente.

L’Hospice svolge funzioni di assistenza sanitaria e assistenziale consentendo di ridurre il numero e la durata dei ricoveri impropri in strutture ospedaliere per acuti, non attrezzate per affrontare le problematiche di un paziente con malattia in fase terminale.

Si stimano in circa 300 soggetti ogni 100.000 abitanti, i malati di cancro in fase avanzata, di cui solo il 20% circa necessita di ricovero in Hospice.

In Piemonte si calcola che ogni anno per almeno 2.500 persone affette da neoplasia in fase terminale sarebbe indicato il ricovero.

Considerato che tra le azioni programmatiche previste dal piano sanitario regionale, in materia di assistenza oncologica, vi è anche lo sviluppo delle cure domiciliari si ritiene di poter individuare un fabbisogno stimato di 0,05 posti-letto ogni 1.000 abitanti in Hospice (pari a 214 posti-letto).

La distribuzione di tali posti-letto dovrà, in particolare, tenere conto dell’organizzazione specifica delle attività oncologiche sul territorio della Regione Piemonte, come previsto nella stessa legge di piano sanitario.

Il piano sanitario regionale, infatti, prevede un’organizzazione delle attività oncologiche a rete su scala regionale, articolata in 8 poli oncologici:

polo oncologico della Città di Torino costituito dall’Ospedale S. Giovanni Antica Sede, A.S.O. S. Giovanni Battista, A.S.O. O.I.R.M.-S.Anna, Ospedale Mauriziano Umberto I.

Azienda Ospedaliera S. Luigi di Orbassano (ASL 5, 8 e 10)

Ospedale di Ivrea (ASL 6, 7 e 9)

Ospedale di Biella (ASL 11 e 12)

Azienda Ospedaliera di Novara (ASL 13 e 14)

Azienda Ospedaliera di Cuneo (ASL 15-16-17 e 18)

Ospedale di Asti (ASL 19)

Azienda Ospedaliera di Alessandria (ASL 20-21 e 22).

Considerato che obiettivo del polo oncologico è quello di promuovere e coordinare l’attività oncologica nel suo complesso, al fine di migliorare l’assistenza, si ritiene che la distribuzione dei 214 posti-letto di Hospice possa essere individuata come indicato nella seguente tabella:







Dai dati in possesso della Direzione Programmazione Sanitaria emerge che tale fabbisogno risulta coperto da alcune parziali realizzazioni, come evidenziato nella successiva tabella, e che pertanto dovranno essere realizzati posti-letto di hospice nelle Aziende Sanitarie di riferimento dei poli oncologici indicati in tabella.


2.4 LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA).

Le RSA sono presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello “alto” di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 41-42433 del 9/1/1995.

Secondo la normativa regionale le R.S.A. sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate. Possono essere previste ospitalità permanenti, di completamento di cicli riabilitativi eventualmente iniziati presso altri presidi sanitari per un massimo di 60 giorni.

Con l’approvazione del D.P.C.M. 29/12/1989 e della L. 67/88 di finanziamento statale, sono stati attivati gli interventi regionali di finanziamento per la messa a norma delle strutture pre-esistenti.

In particolare la Regione Piemonte ha sostenuto un lungo e ancora in corso processo di trasformazione dei presidi socio-assistenziali pre-esistenti in nuove strutture, destinate ad affrontare il peggioramento dello stato di autonomia degli ospiti, attraverso la previsione di strutture riconducibili sul piano strutturale e gestionale alle R.S.A.: le Residenze Assistenziali Flessibili (RAF).

La trasformazione dei presidi socio-assistenziali pre-esistenti nelle nuove strutture R.S.A. e R.A.F. è stata sostenuta con tre tipi di intervento:

- la definizione degli standard strutturali e gestionali per le nuove strutture, nonchè delle relative tariffe di gestione;

- l’avvio di un programma finanziario per sostenere le richieste di ristrutturazione provenienti dagli enti gestori, ancora attivo;

- la previsione di una fase denominata “regime transitorio” per consentire alle strutture, che ospitavano al 1995 soggetti non autosufficienti, di soddisfare dei requisiti minimi strutturali, considerati indispensabili per continuare a mantenere l’autorizzazione al funzionamento per soggetti non autosufficienti.

Gli effetti di questi interventi della programmazione regionale delineano un quadro complesso dello stato di attivazione delle RSA e delle RAF.

Da un punto di vista generale i dati della Direzione Politiche Sociali sulla situazione autorizzativa dei presidi socio-assistenziali evidenziano la seguente situazione:

- il 27% dei presidi piemontesi ha presentato un progetto di adeguamento al regime transitorio;

- il 27% dei presidi non ha avviato alcun progetto di adeguamento alla normativa nazionale e regionale;

- il 46% dei presidi è autorizzato in regime definitivo o transitorio.

La situazione dei presidi autorizzati è evidenziata nella Tabella 6 che riporta per ogni Azienda sanitaria locale il numero di posti-letto autorizzati al funzionamento in regime definitivo ed in regime transitorio di R.S.A. e di R.A.F. ed il piano di sviluppo fino al 2003 di tali posti-letto definito sulla base di investimenti nazionali (L. 67/88) e regionali (L.R. 73/96).

I dati della tabella suggeriscono i seguenti elementi di valutazione:

a. l’attuale dotazione di posti-letto RSA e RAF, autorizzati in regime definitivo e transitorio (10.102 posti-letto), supera il fabbisogno di posti-letto evidenziato dall’attuale piano sanitario regionale per garantire l’assistenza sanitaria residenziale agli anziani non autosufficienti (8.500 posti-letto), assicurando in questo modo alle ASL la possibilità di individuare, per lo svolgimento di questa funzione, i soggetti erogatori più efficaci ed efficienti;

b. gli investimenti nazionali e regionali per l’adeguamento della rete di queste strutture consentiranno di realizzare circa altri 6.294 nuovi posti-letto (5.002 RSA e 1292 RAF). Non è possibile in questa fase,quantificare esattamente il numero di posti-letto, che si otterranno con questa manovra, dal momento che detti progetti riguardano strutture già funzionanti e convenzionate con il Servizio Sanitario, determinando in alcuni casi la sola revisione dei posti-letto esistenti.

c. nonostante gli investimenti sopra descritti una quota consistente dei posti-letto in RSA e RAF (1404 RSA e 4172 RAF) non sono, dal punto di vista strutturale, adeguati ai requisiti previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 29/12/1989 e D.G.R. n. 38-16335/92) e pertanto continuano a funzionare in regime transitorio, come previsto dalla D.G.R. n. 41-42433/95.

d. particolare criticità assume la situazione della Città di Torino, la cui dotazione di posti-letto in RSA e RAF è ampiamente sottodimensionata (923 posti-letto rispetto all’attuale fabbisogno di 1807 posti-letto pari all’1% degli anziani ultrasessantacinquenni residenti), costringendo le ASL cittadine, per assicurare la risposta ai cittadini, a convenzionare strutture residenziali in altri territori, determinando un ampio fenomeno di allontanamento degli anziani dal proprio ambiente di riferimento.

e. la carenza di posti-letto sopra evidenziata si accompagna nella Città di Torino al difficile e lento adeguamento delle strutture esistenti (Comunali e IPAB) ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente (483 posti-letto sono a regime definitivo e 440 a regime transitorio).

f. con D.G.R. n. 36-27366 del 17/5/1999 è stato prorogato, in sanatoria, fino al 31/12/1999 il termine di scadenza per la realizzazione degli interventi di adeguamento ai requisiti minimi del citato “regime transitorio” da parte dei soggetti gestori che avevano presentato, in ottemperanza alla D.G.R. n. 41-42433/95, il relativo progetto di adeguamento.

Tali considerazioni ed i dati sopra esposti evidenziano una crescita progressiva del numero di posti-letto di RSA e RAF a norma presenti sul territorio regionale almeno fino al 2003, consentendo alle ASL territoriali di individuare la risposta al proprio fabbisogno, con riferimento a strutture adeguate sul piano strutturale e gestionale.








Per una più chiara valutazione di tale fabbisogno di posti-letto, che le ASL possono utilizzare, per assicurare l’assistenza sanitaria residenziale a soggetti non autosufficienti, si propongono nella tabella 7 alcuni dati interessanti sull’attuale rete di posti utilizzati dalle ASL per questa funzione.

Nella stessa tabella viene proposto, quale indicatore per la valutazione del fabbisogno di posti-letto per questo livello assistenziale, il rapporto esistente tra posti-letto disponibili ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni residenti al 31.12.1998.

In questo modo si può notare come sia disponibile, alla data del presente provvedimento, complessivamente sul territorio regionale, lo 0,96 posti-letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni residenti.

Considerato che si prevede, anche per il prossimo triennio, la crescita della popolazione anziana e contestualmente l’allungamento della speranza di vita, è verosimile che tale fabbisogno di posti-letto debba aumentare.

Per tali ragioni si propone alle ASL, quale obiettivo per la programmazione dell’attività, il raggiungimento entro il 2003 di uno standard di posti-letto in RSA e RAF pari a 1 posto-letto ogni 100 ultrasessantacinquenni residenti sul territorio della Regione Piemonte al 31/12/2003, destinati a garantire l’assistenza sanitaria residenziale a soggetti non autosufficienti.

A questo scopo nella stessa tabella 7 sono evidenziati gli incrementi e gli eventuali decrementi di posti-letto da rendere disponibili per ogni singola ASL.

Si tratta di un’indicazione programmatoria che dovrà essere verificata ed anche eventualmente integrata, in sede di programmazione delle attività da parte delle singole Aziende Sanitarie Locali, che potranno sulla base di specifiche motivazioni adottare standard più elevati.

Il fabbisogno per il servizio sanitario regionale, da realizzare entro il 2003, ammonta pertanto a circa 9087 posti-letto.

Infine si ritiene che debbano essere affrontate le criticità rilevate per il territorio della Città di Torino ed essere realizzate strutture RSA e RAF nella Città di Torino, anche attraverso la realizzazione di interventi di trasformazione, adattamento, diverso utilizzo e ampliamento di presidi attualmente funzionanti sul territorio della Città di Torino, ma destinati ad altra attività sanitaria e/o socio-assistenziale.

In questo modo deve essere possibile soddisfare l’attuale ed il futuro fabbisogno di posti-letto per l’assistenza sanitaria residenziale a soggetti non autosufficienti, attraverso presidi ubicati in particolare sul territorio delle A.S.L. n. 2-3-4.

A parte il caso di Torino, complessivamente la rete di RSA e di RAF sul territorio piemontese risulta esuberante. Pertanto a livello regionale sono ammissibili solo gli interventi di ristrutturazione dei presidi esistenti.









2.5 I PRESIDI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE (Centro diurno e day-hospital extra-ospedaliero, Comunità Protetta, Comunità Alloggio)

I presidi per la tutela della salute mentale, qui descritti, assicurano nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale non solo la continuità terapeutica tra attività ospedaliera e residenziale, ma anche la formulazione di piani terapeutici e riabilitativi orientati alla piena integrazione sociale del paziente.

In particolare la rete dei presidi per la tutela della salute mentale prevede attività semi-residenziali, con livelli diversi di intensità terapeutica (Centro diurno e day-hospital extra-ospedaliero) e attività residenziali (Comunità Protetta di tipo A e B e Comunità-alloggio) destinate a soddisfare, da un lato la necessità di interventi a forte contenuto terapeutico-riabilitativo e, dall’altro, la necessità di protezione sanitaria e sociale a favore di pazienti più autonomi.

2.5.1 CENTRO DIURNO E DAY-HOSPITAL

Il Centro diurno è una struttura semi-residenziale con funzioni terapeutico-riabilitative collocata nel contesto territoriale.

Deve disporre di locali appositamente attrezzati, ove possono essere organizzate attività specifiche volte a favorire, anche, i processi di socializzazione e di utilizzazione del tempo libero da parte dei pazienti.

Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati consente di sperimentare ed apprendere abilità nella cura di sè, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell’inserimento lavorativo.

Il day-hospital costituisce un’area di assistenza semi-residenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative a breve e medio termine.

Il day-hospital può essere collocato all’interno dell’Ospedale con un collegamento funzionale e gestionale con il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura o in presidi territoriali extra-ospedalieri (Centri di Salute mentale, Centri diurni).

In riferimento al D.P.R. 10.11.1999, qualora il Day hospital sia collocato in collegamento funzionale con il S.P.D.C. di un presidio ospedaliero, rientra nella dotazione dei posti-etto per acuti considerati equivalenti; in tal caso il numero di posti letto è previsto nel 10% dei posti letto di ricovero ordinario.

La Regione ha fissato per entrambe le tipologie standard strutturali ed organizzativi con la D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.97, evidenziando come la disponibilità di locali adeguati possa garantire la coesistenza di entrambe le tipologie di attività.

Difatti la L.R. 61/97 prevede di soddisfare un fabbisogno complessivo di attività semi-residenziali con rapporto non inferiore ad una ogni 100.000 abitanti, lasciando alle singole realtà locali la scelta sulla tipologia (centro diurno e/o day-hospital extra ospedaliero) da prevedere nel territorio.

I dati in possesso della Direzione Programmazione Sanitaria evidenziano la presenza di Centri Diurni in un rapporto superiore a quello previsto dalla Legge di piano, come indicato nella tabella a fronte di una carenza di day hospital.

Occorre peraltro sottolineare che la stessa legge di piano indicava come valore massimo un’attività semi-residenziale ogni 40.000 abitanti, valore che tiene conto della maggiore incidenza che tale tipologia di risposta può avere in ambito cittadino.

Considerata infine la particolare incidenza della risposta residenziale sia ospedaliera (riabilitazione post-acuzie) che extra-ospedaliera (Comunità Protette e Comunità-alloggio) destinate a pazienti psichiatrici si ritiene che non sia necessario prevedere a livello regionale nuove realizzazioni per tale tipologia di attività extra-ospedaliere, se non a fronte della riqualificazione e del riequilibrio territoriale delle attuali presenze..


2.5.2 COMUNITÀ PROTETTA E COMUNITÀ-ALLOGGIO

L’Ospedale Psichiatrico fino agli anni ‘70 ha costituito l’unica risposta ai bisogni di carattere terapeutico-riabilitativo e, sovente, anche di natura residenziale, dei pazienti psichiatrici.

La chiusura degli OO.PP. e l’attivazione del nuovo modello dipartimentale per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi a questa tipologia di pazienti, è stato un lungo processo, caratterizzato da lentezze e difficoltà di ogni tipo.

In particolare la chiusura degli OO.PP. non è stata accompagnata da concrete realizzazioni per offrire ai pazienti in dimissione luoghi di cura e di assistenza non istituzionali, come contenuto nella stessa riforma dell’assistenza psichiatrica.

Ciò ha determinato, al momento della dimissione, l’impropria collocazione di tali pazienti in Alberghi e/o presidi socio-assistenziali, destinati in maniera prevalente ad anziani.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto risultano ancora inseriti, anche su disposizione delle stesse Aziende Sanitarie, presso presidi socio-assistenziali di vario genere circa 700 pazienti, le cui condizioni cliniche necessitano di un’apposita rivalutazione, volta a definire la natura dei bisogni posseduti e l’eventuale predisposizione di un nuovo progetto individualizzato.

In questa situazione la Regione con la L.R. 61/89 ha individuato quali presidi residenziali, destinati a soddisfare i bisogni di questa tipologia di pazienti, la Comunità Protetta e la Comunità-Alloggio.

La Comunità Protetta è individuata quale struttura residenziale, in cui si svolgono interventi di tipo terapeutico-riabilitativo destinati a pazienti di esclusiva competenza pischiatrica, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza, per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero, per l’attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo.

L’attuazione di programmi terapeutici-riabilitativi richiede il coinvolgimento del paziente, della famiglia e degli operatori della struttura prescelta e degli operatori del Dipartimento di Salute Mentale, che hanno in carico il caso.

La comunità-alloggio è un presidio socio-assistenziale utilizzato a supporto di un progetto terapeutico-riabilitativo, gestito dal Centro di Salute Mentale competente per territorio.

La Comunità-alloggio è una struttura di piccole dimensioni (max. 10 posti-letto), che risponde ai bisogni del paziente, garantendo uno stile di vita familiare e una funzione terapeutico-riabilitativa meno intensiva.

La mancanza di consistenti risorse finanziarie, sia statali che regionali, destinate agli investimenti per la realizzazione delle nuove strutture previste dalla Legge Regionale (Comunità Protette e Comunità-Alloggio) ha inciso fortemente sulle realizzazioni, che come indicato in tabella 4, appaiono influenzate da fattori esterni al processo di programmazione: pre-esistenza di strutture destinate ai pazienti psichiatrici, investimenti di privati, riconversioni di strutture sanitarie pre-esistenti, Comunità Protette per nuova e vecchia utenza, ecc...

La tabella 9 evidenzia i posti-letto delle Comunità Protette, esistenti e di quelle di prossima realizzazione in rapporto al fabbisogno stimato dal piano sanitario regionale.

La tabella 10 evidenzia il medesimo quadro prospettico per le Comunità-Alloggio. Ai fini di una più corretta valutazione del fabbisogno di strutture residenziali per pazienti psichiatrici occorre anche tener conto delle indicazioni previste dalla legge di piano per la chiusura degli OO.PP.

ll progetto dimissioni ha infatti richiesto un impegno molto consistente alla Regione e alle ASL, non solo, per la valutazione dei bisogni dei pazienti, ma soprattutto per la previsione del loro inserimento in strutture adeguate, Comunità Protette per i pazienti psichiatrici e RAF e RSA per gli ex-degenti con prevalenti bisogni di assistenza socio-sanitaria derivanti dall’età elevata, da condizioni di non autosufficienza e di disabilità.

Data la carenza di strutture del tipo Comunità Protetta sul territorio regionale una delle scelte di fondo del progetto dimissioni è stata quella di aver previsto in ciascun ex-O.P. la permanenza di Comunità Protette psichiatriche o di RAF-RSA.

In questo modo risultano funzionanti diverse Comunità Protette nell’area degli ex-OO.PP. di Collegno (40 posti-letto), Vercelli (30 posti-letto), Novara (40 posti-letto), Racconigi (20 posti-letto), Alessandria (40) per complessivi, n. 170 posti-letto di Comunità Protetta destinati a soddisfare le esigenze derivanti dal piano di superamento degli ex OO.PP. e della restante utenza.

A questi posti-letto devono essere aggiunte due nuove realizzazioni per 20 posti-letto ciascuna, che verranno realizzate dal Presidio “Beata Vergine della Consolata” di San Maurizio Canavese a favore di pazienti psichiatrici ospitati presso l’Ospedale.

Ciò nonostante il processo di chiusura definitiva degli ex OO.PP., previsto dall’art. 64 della L. 833/78, riconfermato dalla L. 724/94 e dalla L. 662/96, ha determinato anche l’utilizzo dei posti-letto delle strutture esistenti, che pertanto non risultano totalmente disponibili per assolvere la funzione terapeutico-riabilitativa territoriale, assegnatagli in sede di programmazione sanitaria.

In conclusione l’attuale rete delle Comunità Protette destinate effettivamente al trattamento della fase post-acuta di pazienti psichiatrici, che necessitano di interventi terapeutico-riabilitativi di breve-medio termine, come incrementata dalle nuove realizzazioni previste nel piano di investimenti di cui all’art. 20 della L. 67/88, si presenta parzialmente soddisfacente sul piano quantitativo e rispetto al fabbisogno indicato dal Piano sanitario regionale (1 posto-letto ogni 5.000 abitanti).

Tuttavia si ritiene che siano necessari alcuni interventi volti a garantire l’appropriato utilizzo di queste strutture e il riequilibrio territoriale di tali disponibilità, garantendo una risposta uniforme sul territorio regionale, come indicato in tabella, potenziando il numero di posti-letto presso le Aziende interessate da programmi di ricollocazione dei pazienti psichiatrici, attualmente ospiti di presidi socio-assistenziali.

In particolare si ritiene che possano essere autorizzate la realizzazione di nuove Comunità Protette, attraverso la trasformazione e/o riconversione di presidi ospedalieri (case di cura private) accreditate per attività di psichiatria (valorizzata in codice 40 non S.P.D.C.) , i cui posti letto risultano in esubero al fabbisogno, come descritto al punto A2.4 .

Infine occorre evidenziare che la programazione sanitaria in materia aveva previsto lo standard di almeno una Comunità-alloggio ogni Dipartimento, che dovrebbero contribuire alla realizzazione dello standard sopra indicato di 1 posto-letto residenziale ogni 5000 abitanti.

Si ritiene necessario confermare lo standard sopraindicato al fine di disporre di una rete di strutture a bassa intensità sanitaria ed assistenziale a supporto dell’attività diagnostica e terapeutica dei D.SM. .

2.6 STRUTTURE DI RIABILITAZIONE ED EDUCATIVO-ASSISTENZIALI PER I TOSSICODIPENDENTI (COMUNITA TERAPEUTICA E CASA-ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS);

Il riconoscimento dell’attività delle strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali destinate ai tossicodipendenti è stato normato nell’Atto d’intesa Stato-Regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l’iscrizione degli enti ausiliari, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento dei tossicodipendenti (G.U. 8/3/1993 n. 55).

In tale provvedimento sono altresì definiti i requisiti per l’iscrizione all’Albo degli enti ausiliari, i requisiti strutturali delle sedi operative ed i requisiti funzionali e di personale necessari al funzionamento delle comunità.

La Regione Piemonte con D.C.R. n. 906-13938 del 18/10/1994 ha recepito i contenuti dell’Atto d’intesa Stato-Regioni e con nota prot. n. 2114/49/49 del 26.05.1995, ha specificato requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo degli Enti Ausiliari dei soggetti senza fini di lucro che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, dal momento che tale atto di iscrizione all’Albo costituisce per le strutture residenziali anche autorizzazione al funzionamento.

Attualmente le sedi operative iscritte in Piemonte sono 68 con una capacità ricettiva di circa 1450 posti-letto.

I dati dell’Osservatorio Epidemiologico Dipendenze della Regione Piemonte sull’attività dei SERT piemontesi mettono in evidenza, nel periodo 1991-1998, non solo la crescita degli utenti in carico ai servizi territoriali (+ 4,4%), ma anche un più contenuto aumento di quelli inseriti in Comunità (+ 3,2%)

In questo modo si può ipotizzare, tenendo costante il valore di incremento del numero di posti-letto in Comunità nel periodo 2000-2003 (+ 3,2%), che cresca il fabbisogno di posti-letto in queste strutture da 1462 (numero di soggetti inseriti al 15/6/1999) a circa 1646, da inserire al 2003.

Considerato che le strutture presenti sul territorio piemontese, proprio per la specificità dei progetti terapeutici-riabilitativi svolti nei confronti di soggetti tossicodipendenti, non costituiscono una risorsa esclusivamente destinata all’utilizzo da parte dei servizi territoriali della Regione, si ritiene che il fabbisogno sopra individuato possa essere soddisfatto sia attraverso inserimenti in strutture extra-regionali sia attraverso la realizzazione di nuove strutture.

A questo riguardo occorre ricordare che, in data 5.8.1999, è stato approvato l’Atto d’intesa Stato-Regioni “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso”, che supera il precedente accordo e che dovrà essere recepito dalla Regione Piemonte con apposito provvedimento di dettaglio sulle modalità e procedure per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento.

Pertanto l’autorizzazione di nuove realizzazioni di sedi operative è comunque vincolata alla determinazione di tali requisiti.

Le comunità-alloggio Aids

La Comunità-alloggio AIDS sono strutture socio-sanitarie residenziali, idonee ad accogliere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, quando non sia possibile attivare un trattamento a domicilio e non sia necessario il ricorso a soluzioni residenziali particolarmente protette.

La diffusione di questa risposta residenziale è legata a fattori di tipo epidemiologico, quali ad esempio la crescita del numero di nuovi casi di AIDS e la crescita dell’efficacia dei nuovi farmaci resi disponibili dalla ricerca, che hanno consentito un prolungamento ed un miglioramento significativo della vita.

Le Comunità-alloggio AIDS attive sul territorio della Regione Piemonte, come individuato nella tabella n. 6, rappresentano una risposta a tali esigenze sia per soggetti inviati da tutte le ASL della Regione che da quelle di altre Regioni.

Alla data del presente provvedimento le strutture attive e quelle di prossima attivazione consentono di soddisfare il fabbisogno di posti-letto della Regione Piemonte.

Occorre tuttavia rilevare che fattori legati alla rapida evoluzione del fenomeno, quali:

- le ricerche di nuovi farmaci ;

- il prolungamento della fase di malattia conclamata;

- l’aumento del numero di soggetti, con problematiche sanitarie complesse, anche di tipo psichiatrico;

non consentono di escludere totalmente la necessità di realizzare nuove strutture, specie se finalizzate a rispondere a bisogni specifici e di particolare complessità.

Considerato che non sono stati ancora fissati requisiti strutturali specifici per tale tipologia di struttura si ritiene che le eventuali nuove realizzazioni potranno essere frutto di riconversione di strutture pre-esistenti e già destinate ad altro tipo di residenzialità.








2.7 STRUTTURE PER DISABILI (R.S.A., CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO-RIABILITATIVO, RAF, COMUNITA-ALLOGGIO)

La legge regionale di piano sanitario nel progetto-obiettivo “Tutela della salute dei disabili fisici, psichici e sensoriali” individua tra gli obiettivi strategici della programmazione socio-sanitaria il potenziamento della rete dei centri diurni e lo sviluppo di una rete di interventi residenziali differenziati e flessibili in riferimento ai progetti individuali e alle peculiarità dei bisogni dei disabili, in particolare di quelli psichici.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 230-23699 del 22/12/1997 ha provveduto ad individuare la rete di strutture destinate a soggetti disabili, che attraverso modelli organizzativo-gestionali diversificati, fossero in grado di garantire lo svolgimento di progetti terapeutici individualizzati.

Tale provvedimento individua le seguenti tipologie di strutture:

Centro diurno socio-terapeutico di tipo A destinato a soggetti disabili ultraquattordicenni con limitate potenzialità di inserimento socio-lavorativo;

Centro diurno socio-terapeutico di tipo B destinato a soggetti disabili adulti con residuali attitudini all’inserimento socio-lavorativo;

Residenza Assistenziale Flessibile di tipo A destinata a soggetti disabili adulti, che, pur nella complessità della patologia correlata al grado di handicap, mantengono potenzialità di recupero in particolare sul piano socio-relazionale.

Residenza Assistenziale Flessibile di tipo B destinata a soggetti disabili adulti, che necessitano di un elevato grado di assistenza alla persona per mantenere le abilità residue, in presenza di gravi e plurimi deficit psico-fisici.

Comunità-alloggio di tipo A, destinata a disabili fisici e sensoriali portatori di un grado lieve di disabilità.

Comunità-alloggio di tipo B, destinata a multidisabili di grado medio-lieve.

2.7.1 IL CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO-RIABILITATIVO

Il Centro diurno accoglie in via permanente o per periodi transitori di sollievo alla famiglia persone con disabilità medio-grave, grave e gravissima, che necessitano di prestazioni educative, assistenziali e riabilitative.

Il Centro diurno rappresenta altresì un luogo di riferimento per l’ospite attorno a cui si articolano attività volte alla socializzazione e all’integrazione sociale dei disabili, in collaborazione con risorse pubbliche e private presenti sul territorio (scuole, palestre, associazioni sportive, laboratori, oratori, ecc...).

La Regione Piemonte fin dai primi anni ‘80 ha svolto un’azione di promozione e di sviluppo di tale risposta ai bisogni del disabile e della sua famiglia sul territorio regionale.

In questo modo i Comuni e le loro associazioni hanno sviluppato una rete diffusa e capillare di tale tipologia di risposta, rendendo disponibile anche più di una sede presso ogni Azienda Sanitaria Locale, come evidenziato in tabella 7.

La stessa tabella evidenzia altresì 2329 soggetti disabili in carico al 31/12/1998 presso la rete dei Centri diurni esistenti.

In questa situazione la Regione Piemonte con la L.R. 4/8/1997 n. 43 “Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili” ha avviato un programma per la concessione di finanziamenti per l’attivazione di Centri diurni socio-terapeutici-riabilitativi e Residenze Assistenziali Flessibili, che porterà alla realizzazione di ulteriori 610 posti in Centro diurno, come indicato in tabella.

Pertanto si ritiene che le indicazioni contenute nel piano sanitario regionale circa il potenziamento della rete dei Centri diurni, quantificabili in 7 p.l. ogni 10.000 abitanti come indicato nella D.G.R. n. 2-29273 dell’ 1.2.2000 “Linee di programmazione sanitaria 2000-2003 in attuazione della D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999, integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 dell’11.11.1999", possano essere attuate mediante le nuove realizzazioni di cui alla L.R. 43/97, ma anche attraverso il pieno utilizzo delle strutture esistenti, la cui capienza complessiva risulta non pienamente utilizzata.

In questo senso devono essere avviate azioni per il miglioramento dell’utilizzo della capacità ricettiva, per l’estensione della flessibilità oraria e per lo sviluppo di progetti individualizzati.








2.7.2 LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI

La rete delle strutture residenziali per disabili è oggi costituita da un vasto complesso di realizzazioni, che offrono prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a soggetti disabili, organizzate sulla base di requisiti strutturali e funzionali contenuti in provvedimenti regionali antecedenti all’entrata in vigore della L.R. 61/97.

La Regione Piemonte infatti con D.G.R. n. 147-23154 del 22/2/1993 aveva individuato i requisiti strutturali e funzionali per l’autorizzazione al funzionamento di Comunità-alloggio e centri diurni per soggetti handicappati, facendo riferimento alla normativa vigente in materia di presidi socio-assistenziali (D.G.R. n. 38-16335/92).

La definizione di tali requisiti strutturali tuttavia non è stata supportata da programmi regionali di sostegno finanziario agli interventi di ristrutturazione degli immobili destinati a tale tipologia di attività e, pertanto, gli enti gestori delle strutture, in prevalenza enti pubblici (Comuni e ASL) ed enti senza fini di lucro (cooperative ed enti religiosi), hanno effettuato parte degli adeguamenti richiesti.

Dati in possesso della Direzione Politiche Sociali sugli ospiti disabili di presidi socio-assistenziali evidenziano che i disabili oggi complessivamente ricoverati in strutture di varia tipologia sono circa 1807.

Tra questi sono ancora molti i disabili ospiti di presidi socio-assistenziali destinati ad altra tipologia di utenza (Case di riposo) o di strutture, che vanno sotto la denominazione della “Piccola Casa della Divina Provvidenza”.

Da questa situazione complessiva, per maggiore chiarezza, sono stati estrapolati, come evidenziato nella tabella n. 7 i posti-letto disponibili presso strutture, destinate esclusivamente a soggetti disabili e autorizzate al funzionamento come presidi socio-assistenziali, riconducibili alle tipologie previste dalla D.G.R. 147-23154/93: C.A.S.A., presidi in regime transitorio.

Queste strutture, che costituiscono l’attuale rete residenziale per i disabili, solo in parte posseggono l’autorizzazione al funzionamento in regime definitivo, mentre in alcuni casi continuano, seppure in convenzione con il servizio sanitario, a funzionare in regime transitorio.

In questa situazione la Regione Piemonte con la L.R. 4/8/1997 n. 43 “Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili” ha avviato un programma per la concessione di finanziamenti per l’attivazione di Centri diurni socio-terapeutici-riabilitativi e Residenze Assistenziali Flessibili, che consentirà la realizzazione di nuove strutture e la messa a norma di quelle esistenti.

Ciò si rende particolarmente necessario, anche al fine di adeguare le strutture ai bisogni degli attuali ospiti, affetti da livelli di disabilità molto variegati e, oggi, come evidenziato in tabella, assistiti in strutture di varia tipologia e concentrate in alcune specifiche aree territoriali (città di Torino, ASL 7,12,14,17,18).

D’altra parte la legge regionale di piano sanitario regionale prevede uno specifico fabbisogno per tipologia di strutture:

n. 15 posti-letto in RSA ogni 100.000 abitanti

n. 20 posti-letto in RAF ogni 100.000 abitanti.

In particolare il piano prevede un fabbisogno regionale di 829 posti-letto in RAF e di 643 posti-letto in R.S.A., destinati a disabili gravissimi, oggi ospiti impropriamente di unità operative ospedaliere o di strutture socio-sanitarie destinate ad altra tipologia di utenza.

La ricognizione effettuata sul territorio regionale circa l’attuale consistenza della rete delle strutture per disabili evidenzia una sottostima di tale fabbisogno ed una sproporzione tra la previsione indicata per le RAF rispetto a quella per le R.S.A..

La stima di posti-letto in RSA per disabili è infatti eccessiva rispetto alle effettive necessità, dal momento che tale tipologia di struttura deve essere destinata a soggetti portatori di multidisabilità gravissime, che richiedono interventi di assistenza sanitaria, accompagnati da un’elevata protezione assistenziale, che non possono essere erogati a domicilio o in altra struttura comunitaria.

Il fabbisogno di posti-letto in RAF deve poi essere ricalcolato sulla base degli effettivi fabbisogni della programmazione socio-sanitaria integrata a livello di ASL ed enti gestori della funzione socio-assistenziale.

Tale programmazione deve infatti tener conto dei progetti integrati, volti alla realizzazione di opportunità per i disabili nel mondo del lavoro, del volontariato e di altre risorse formali ed informali volti a consentire il loro pieno inserimento sociale.

L’attivazione della risposta residenziale socio-sanitaria deve essere, in ultima analisi, destinata a soggetti affetti da gravi disabilità e soprattutto al termine di un percorso socio-riabilitativo, che abbia offerto reali possibilità di vita autonoma a questi soggetti e alle loro famiglie.

Nell’ambito di tali valutazioni occorre infine tener conto di altri fattori, quali la necessità di consentire il riequilibrio territoriale della risposta soprattutto per quanto riguarda la Città di Torino, e la necessità di garantire a tutti i disabili oggi impropriamente ospiti di strutture assistenziali destinate ad altra tipologia di utenza la più opportuna risposta residenziale.

Tenendo come riferimento quanto previsto dal Piano sanitario regionale il fabbisogno di posti-letto residenziali per disabili potrà essere coperto, in parte, con le attuali strutture in attività (1008 posti-letto) e con le realizzazione di altri 246 posti-letto in RAF e 41 in R.S.A., derivanti dai programmi di riconversione dei Centri di riabilitazione extra-ospedaliera ex-art. 26 della L. 833/78 in via di definizione alla data del presente provvedimento.

La Regione, infatti, con D.G.R. n. 43-23753 del 29/12/1997 ha fissato i nuovi requisiti funzionali per la riabilitazione extra-ospedaliera e nel contempo ha invitato i centri a presentare piani di adeguamento a tali nuovi requisiti o a quelli previsti dalla D.G.R. n. 230-23699/97 per le strutture socio-sanitarie per disabili, di cui al presente punto.

Sulla base dei programmi presentati dai Centri sono stati evidenziati nella tabella n. 13 i posti di RAF e di RSA, che si andranno a realizzare presuntivamente entro il prossimo triennio come riconversione della precedente attività sanitaria.

Il fabbisogno di posti-letto in strutture per disabili potrà essere, infine soddisfatto, sia sul piano quantitativo che qualitativo, anche attraverso le realizzazioni dei progetti presentati nell’ambito del finanziamento regionale destinato alle strutture per disabili (480 posti-letto previsti).

Infatti tali realizzazioni consentiranno la ricollocazione degli ospiti di alcune delle attuali strutture in funzione, ma non a norma, oltre che la realizzazione di programmi assistenziali e riabilitativi appropriati alla tipologia degli ospiti.

Tale ampliamento della rete attualmente disponibile consentirà inoltre di poter ridurre le forti differenze territoriali attualmente esistenti e consentire ad ogni singola ASL di poter disporre sul proprio territorio della gamma di posti-letto prevista dalla normativa vigente.

Infine appare necessario, alla luce della situazione sopra descritta, autorizzare tutti gli interventi di adeguamento e di messa a norma, soprattutto per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, delle strutture attualmente in attività, al fine di garantire al servizio sanitario una risposta residenziale, che consenta l’effettivo sviluppo per ogni ospite del progetto riabilitativo individualizzato.

2.8 IL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI

Il Centro diurno integrato è un servizio semi-residenziale, individuato in sede di piano sanitario regionale, rivolto alle persone anziane, al fine di mantenere o recuperare la loro autonomia, tutelare e promuovere la loro salute, sviluppare le loro capacita’ residue e stimolarne la partecipazione alla vita sociale, nonche’ sostenere il nucleo familiare.

In particolare, il Centro Diurno e’ rivolto a persone le cui necessita’ quotidiane, di carattere assistenziale, relazionale e sanitario, non possano piu’ essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, ma per le quali risulta improprio o prematuro, il ricovero in una residenza sanitaria extra-ospedaliera.

Il Centro diurno, infatti, deve offrire servizi sanitari infermieristici, medico-geriatrici e riabilitativi di mantenimento e socio-assistenziali di sostegno e protezione, nonchè di animazione e socializzazione.

Il Centro diurno può costituire una risposta ai bisogni sia degli anziani parzialmente non autosufficienti, sia a tutti quei pazienti affetti da sindrome cronico-degenerative.

A questo riguardo occorre sottolineare come il Piano sanitario regionale individui tale tipologia di risposta residenziale come essenziale nella rete dei servizi destinati agli anziani affetti dal morbo di Alzheimer.

I requisiti strutturali e tecnologici sono contenuti nella D.G.R. n. 38-16335/92, mentre i requisiti organizzativi e gestionali non sono stati ancora fissati da apposita normativa.

Il Centro diurno Integrato rappresenta nella rete delle risposte agli anziani non autosufficienti un’assoluta novità, la cui effettiva realizzazione sul territorio regionale, secondo quanto previsto dal piano sanitario regionale (un Centro diurno integrato per ogni A.S.L.) è diventato obiettivo programmatico per l’attività delle A.S.L. per l’anno 1999.

I dati in possesso della Direzione Programmazione Sanitaria mettono in evidenza la presenza di 7 Centri diurni sul territorio regionale.

Nella tabella 14 vengono individuate le ASL, che hanno realizzato il Centro diurno e le ASL, che risultano carenti. Le scarse realizzazioni di Centri diurni sul territorio regionale dipendono da diversi fattori così sintetizzabili:

- caratteristiche geo-morfologiche del territorio, prevalenza di Comuni di piccole e medie dimensioni;

- disposizione della popolazione anziana in aree rurali e di montagna, difficilmente raggiungibile;

- proporzione degli anziani e delle loro famiglie per servizi domiciliari e, qualora non vi siano le condizioni per il mantenimento al domicilio, per servizi residenziali sostitutivi;

- lentezza dei processi di riconversione dei presidi socio-sanitari esistenti, di quelli destinati ad anziani.

Il carattere di sperimentabilità, che questo servizio semi residenziale possiede tuttora sul territorio della Regione Piemonte induce ad individuare un fabbisogno limitato ad almeno 1 p.l. per anziani affetti da demenza ogni 10.000 abitanti in Centro diurno, come indicato in D.G.R. 2-29273 dell’1.2.2000 “Linee di programmazione sanitaria 2000-2003 in attuazione della D.G.R. n. 1-28352 del 14.10.1999, integrata dalla D.G.R. n. 55-28551 dell’11.11.1999", al fine di consentire l’effettivo miglioramento quali-quantitativo della rete di servizi per questa tipologia di pazienti.

Infatti il Centro diurno dementi non rappresenta esclusivamente un servizio di protezione sociale e di socializzazione, ma garantisce una gamma di prestazioni sanitarie e riabilitative, che intervengono sulla disabilità, contenendo i problemi comportamentali e allontanando nel tempo la richiesta di un ricovero definitivo in R.S.A. per una particolare tipologia di pazienti che richiede livelli assistenziali superiori.