Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 30 - 29520

Art. 71 L 23/12/1998 n.448 Realizzazione di interventi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Approvazione criteri generali per la predisposizione del progetto e autorizzazione alla Direzione Programmazione sanitaria per il coordinamento necessario alla pianificazione operativa

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio :

Come noto la legge 23 dicembre 1998 n 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” stanzia all’art. 71 la somma di lire 1500 mld per il triennio 1999/2001 per la realizzazione di interventi finalizzati alla riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.

In data 5 agosto 1999 la Conferenza unificata, su proposta del Ministro della Sanità ha individuato la città di Torino, tra i Centri urbani nei quali realizzare gli interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria di cui alla L. 448/98 sopra citata.

Con decreto 15 settembre 1999 del Ministero della Sanità sono stati fissati criteri e modalità per l’elaborazione e la presentazione da parte delle Regioni dei progetti di cui al programma in questione.

Si rende pertanto necessario procedere a sviluppare il progetto secondo i criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 15/9/1999 pubblicato sulla G.U n.3 del 5.1 2000, individuando per la sua stesura i seguenti obiettivi :

a) potenziamento dei servizi territoriali, al fine di favorire l’accesso ai servizi di primo intervento e di qualificare il ricorso all’assistenza di secondo livello ;

b) sviluppo delle attività finalizzate alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita;

c) promozione delle azioni in grado di rispondere ai bisogni primari della popolazione e delle categorie più a rischio.

La città di Torino infatti pare caratterizzata da una consistente offerta di prestazioni ospedaliere a ciclo diurno e/o continuativo di qualità ampiamente riconosciuta a livello italiano ed internazionale, come emerge anche dall’analisi di contesto avviata dal Piano sanitario regionale 1997/99 e confermata dagli atti di pianificazione attuativa: Intese di programma Regione-Aziende Sanitarie, accordi di programmazione e piani di attività annuali delle aziende sanitarie.

In particolare gli approfondimenti effettuati in occasione del Patto del Buon Governo per la Sanità per il prossimo quadriennio 2000/2003 evidenziano la necessità, al fine di consentire la necessaria implementazione dei servizi territoriali, volti al miglioramento del trattamento nella fase post-acuta della malattia, di ottenere una distribuzione più equilibrata delle quote di finanziamento regionale e di richiedere alle aziende sanitarie una maggiore razionalizzazione dei costi sostenuti per la produzione delle prestazioni sanitarie.

D’altra parte la necessità di assicurare la continuità delle cure al paziente al suo domicilio richiede, tra l’altro, presidi adeguati ed infrastrutture tecnologiche, che consentano di migliorare la qualità della risposta e ottimizzare l’uso delle risorse umane, per la cui realizzazione, in questa fase di transizione del sistema sanitario regionale occorrono finanziamenti in conto capitale mirati.

D’altra parte la città di Torino, come molti contesti urbani di grandi dimensioni, presenta un significativo aumento della popolazione anziana e delle famiglie mononucleari, che non riescono ad assicurare senza significativi supporti da parte della rete dei servizi sociali e sanitari, una risposta sanitaria ed assistenziale integrata, che ne consenta il mantenimento a domicilio ed il trattamento socio-sanitario più adeguato, qualora il supporto familiare venga meno.

Si rende pertanto necessario potenziare, anche attraverso nuovi strumenti gestionali, che garantiscano la presa in carico globale della persona non autosufficiente e/o disabile, i servizi territoriali in modo da garantire l’effettiva continuità delle cure tra ospedale e domicilio.

Il raggiungimento di obiettivi di tale portata implicano una pianificazione operativa costituita da azioni e interventi specifici, che di seguito vengono evidenziate nelle loro linee generali:

1. qualificazione della rete delle strutture territoriali destinate all’erogazione delle prestazioni di primo livello (medicina di base, attività specialistica ambulatoriale), anche tramite un razionale processo di accorpamento di sedi operative territoriali disperse sul territorio cittadino o ubicate in sedi inidonee;

2. creazione di reti di servizio per lo scambio informativo tra medici di base e le aziende sanitarie, che forniscono le prestazioni sanitarie (ambulatoriali e di ricovero) su base cittadina e interaziendale (Centrale Unificata di Prenotazione sovrazonale delle ASL 1 2 3 4 e dei loro presidi ambulatoriali ed ospedalieri con i presidi ambulatoriali ed ospedalieri delle tre A.S.O. San Giovanni Battista, C.T.O.- C.R.F.-M. Adelaide, O.I.R.M.-S. ANNA), volte a consentire un più mirato accesso dei cittadini alle prestazioni ed una riduzione dei tempi di attesa, attraverso la razionalizzazione dei percorsi di accesso alle prestazioni;

3. realizzazione di infrastrutture tecnologiche informatizzate necessarie alla realizzazione di una rete dati urbana in grado di rendere condivisibili le informazioni sanitarie prodotte presso tutte le sedi D.E.A. degli Ospedali della città di Torino (Ospedale Martini, Ospedale Maria Vittoria, Ospedale Giovanni Bosco, Ospedale S. Giovanni Battista, C.T.O., Ospedale Regina Margherita) e altre strutture del servizio sanitario cittadino;

4. sviluppo quali/quantitativo del servizio di cure domiciliari integrate, attraverso la realizzazione di una rete organizzativa integrata tra servizi sanitari domiciliari delle ASL cittadine e servizi domiciliari del Comune di Torino, destinata a migliorare il livello e l’intensità delle cure, oltre che l’incremento del numero di soggetti assistiti;

5. realizzazione di un centro risorse socio-sanitarie per la disabilità motoria, che consenta di attivare risposte domiciliari e residenziali specifiche, volte a garantire un’idonea assistenza sul territorio della città di Torino a soggetti portatori di gravi e/o gravissimi disabilità motorie e al miglioramento della loro qualità della vita.

Si ritiene pertanto che la specifica pianificazione operativa di tali azioni ed interventi necessitino di un notevole sforzo di concertazione tra Regione Piemonte, A.S.L. e A.S.O della città di Torino e Comune di Torino, al fine, altresì, di dare vita ad un progetto a elevato livello di coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e locale.

A questo scopo si ritiene opportuno che la Direzione Programmazione Sanitaria elabori il progetto attraverso un tavolo di concertazione con gli enti interessati ASL territoriali, ASO della Città di Torino e Comune di Torino, in modo da garantirne la partecipazione alla definizione delle azioni ed all’individuazione degli interventi specifici.

Il piano di investimento deve intervenire non solo attraverso azioni volte al coordinamento delle attività svolte dai singoli soggetti che operano nella sanità dei grandi centri urbani, ma anche attraverso azioni di razionalizzazione degli investimenti in edilizia sanitaria e nelle dotazioni tecnologiche attraverso il monitoraggio e la verifica della coerenza dei piani di investimento ex art. 20 Legge n 67/1988 con gli interventi realizzabili all’interno del progetto in questione.

Si ritiene pertanto necessario procedere all’individuazione degli interventi di edilizia sanitaria realizzabili in detto progetto previa verifica degli interventi, progettati o in corso di realizzazione con altri finanziamenti nazionali e/o regionali.

Il progetto che si caratterizza per i suoi aspetti innovativi, dai quali possono derivare processi di razionalizzazione dell’assetto organizzativo delle aziende interessate e di miglioramento della efficienza e qualità dell’assistenza sanitaria, deve partire dall’analisi del contesto ed evidenziare le criticità tipiche del territorio. Deve riguardare interventi che consentano un significativo impatto sull’offerta dei servizi sanitari, tenuto conto delle aspettative dei cittadini e degli operatori del settore anche ai fini dell’integrazione delle diverse politiche per la salute.

L’ipotesi progettuale deve privilegiare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, intensificare il rapporto tra servizi di prevenzione, cura e riabilitazione e promuovere la solidarietà e la umanizzazione delle prestazioni.

Considerato che il progetto può prevedere programmi aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati .

Tenuto conto che il progetto, in coerenza a quanto prescritto dall’art. 71 Legge citata, nonchè dal sopra indicato decreto ministeriale, prevede un cofinanziamento non inferiore al 30% del valore complessivo del progetto .

Atteso che l’individuazione, nel breve periodo, di un patner privato interessato a collaborare al progetto è di ardua attuazione, si rende necessario comunque prevedere l’attivazione di procedure di finanziamento attraverso la Regione Piemonte, eventualmente con la contrazione di mutui ad hoc ovvero anche con idonei interventi finanziari da parte dei fondi immobiliari chiusi di imminente istituzione regionale.

Si ritiene di individuare come risorse disponibili per il progetto:

a. fondi propri accantonati e assegnati a Direzioni Regionali nel bilancio regionale 1999;

b. fondi propri individuati nell’ambito del Bilancio regionale di previsione anno 2000, per quanto attiene la realizzazione di interventi regionali settoriali, inseriti nel progetto in questione;

c. fondi propri reperibili in fondi immobiliari chiusi a valere sul patrimonio immobiliare disponibile della Regione e delle Aziende Sanitarie regionali, per la quota non coperta da fondi regionali e dai conferimenti di altri soggetti pubblici coinvolti nel progetto.

Considerato che la procedura individuata dal Decreto stabilisce le seguenti scadenze:

* entro il 16 aprile 2000 il progetto dovrà essere presentato dalla Regione Piemonte al Ministero della Sanità per la valutazione della ammissibilità;

* entro i 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, il Ministero trasmette i progetti pervenuti per la relativa istruttoria alla Commissione ad hoc costituita;

* entro i 30 giorni successivi alla formalizzazione del parere della Commissione, il Ministro della Sanità, d’intesa con la Conferenza unificata, individua i progetti ammessi.

Visto l’art.71 L. 448/98;

visto il decreto 15/9/1999;

la Giunta regionale, udite le argomentazioni del relatore e condividendole, a voti unanimi,

delibera

* di approvare gli indirizzi generali per la pianificazione operativa del progetto, di cui all’art. 71 della L. 448/98, come espressi in premessa ai punti 1,2,3,4,5;

* di autorizzare la Direzione Programmazione sanitaria per il coordinamento della progettazione specifica, articolata in sottoprogetti finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani ai sensi dell’art. 71 L 23/12/1998 n.448, nel rispetto dei criteri e delle modalità individuate in premessa.

* di individuare quali possibili risorse disponibili per il cofinanziamento del progetto:

a. fondi propri accantonati e assegnati a Direzioni Regionali nel bilancio regionale 1999;

b. fondi propri individuati nell’ambito del Bilancio regionale di previsione anno 2000, per quanto attiene la realizzazione di interventi regionali settoriali, inseriti nel progetto in questione;

c. fondi propri reperibili in fondi immobiliari chiusi a valere sul patrimonio immobiliare disponibile della Regione e delle Aziende Sanitarie regionali, per la quota non coperta da fondi regionali e dai conferimenti di altri soggetti pubblici coinvolti nel progetto.

* di rinviare a successivo provvedimento, previa verifica delle disponibilità, la definizione delle risorse finanziarie del cofinanziamento previsto del 30% del valore complessivo del progetto.

(omissis)