Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 74 - 29563
Modifica della D.G.R. 11 aprile 1989, n. 173-27990 L.R. 23 gennaio 1989,
n. 6 - Criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dellautorizzazione
del Presidente della Giunta regionale per impianti di antenne di teleradiocomunicazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche
della D.G.R. n. 173-27990 dell11.4.1989:
1) sostituire le parole Laboratorio di Sanità Pubblica - Sezione Fisica
di Ivrea con le parole ARPA ovunque appaiono nel testo;
2) sostituire lart. 2, punto a) con il seguente a) scheda riportata nellallegato
A al presente Regolamento debitamente compilata e aggiornata;
3) sostituire lart. 2, punto b) con il seguente b) diagrammi angolari
di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati
con incremento da 1° ad un massimo di 10° e a partire da 0° fino ad almeno
180° per il diagramma orizzontale e compilati con incremento da 1° ad un
massimo di 3° a partire da 0° fino ad almeno 90° per il diagramma verticale.
In tali diagrammi deve essere riportata lattenuazione in dB del campo.
Se forniti su supporto informatico i diagrammi dovranno essere in formato
ASCII. Tali diagrammi o la lettera di trasmissione degli stessi dovranno
essere firmati dal legale rappresentante dellapparato per teleradiocomunicazioni
o da un suo tecnico incaricato.
4) modificare lart. 2, punto c) inserendo dopo le parole curve di livello
altimetriche le parole nord geografico;
5) allart. 4, dopo il punto 2) inserire il seguente punto 3):
3) in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore:
a. valore efficace del campo elettrico 6V/m, nellintervallo di frequenze
0.1 MHz - 300 GHz;
b. valore efficace del campo magnetico 0,016 A/m, nellintervallo di frequenze
0.1 MHz - 300 GHz;
c. densità di potenza media 0,1 W/ m2 nellintervallo di frequenze 3 MHz
- 300 GHz;
6) sostituire lultimo comma dellart. 4 con il seguente Ad esclusione
degli impianti il cui funzionamento è finalizzato a collegamenti di tipo
ottico (punto-punto), i valori indicati al punto 3) non si riscontrano
per apparati la cui potenza media fornita al sistema irradiante sia inferiore
o uguale a 5W oltre una distanza di 10 metri nella direzione di massimo
irraggiamento e oltre una distanza di 1 metro nelle direzioni laterali
e posteriori (comprese tra gli angoli di 90° e 270° dalla direzione di
massimo irraggiamento) di emissione per cui non necessitano del parere
di cui sopra e dellautorizzazione regionale. Tuttavia in caso di installazione
o modifica di tali impianti i gestori dovranno preventivamente comunicarne
le caratteristiche al Comune e allARPA, con le modalità indicate allart.2
della deliberazione citata.
7) sostituire lart. 5 nel modo seguente:
Art. 5. Il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata lautorizzazione
sarà verificato periodicamente dallARPA di cui al precedente art. 1 .
I risultati delle verifiche effettuate dallARPA devono essere comunicati
allAutorità sanitaria locale, alla Provincia e alla Regione.
Nel caso in cui si riscontri il superamento dei limiti di cui allart.
4, lARPA procede alla valutazione della riduzione da apportare ai contributi
dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono
a tale superamento, secondo le modalità di cui allAllegato C del D.M.
381/98. LAutorità sanitaria locale deve diffidare le emittenti interessate
a modificare entro 15 giorni le caratteristiche di emissione degli impianti
al fine di far rientrare il valore di campo rilevato nei limiti consentiti.
Scaduto il termine della diffida, in presenza del permanere del superamento
del limite, il Sindaco dovrà procedere alla disattivazione dellimpianto
dandone immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione e agli organi
tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le
teleradiocomunicazioni.
Nel caso in cui si riscontri lesistenza di impianti già attivati, ma non
sottoposti ad autorizzazione o della cui installazione non è stata data
alcuna comunicazione al Comune o allARPA, il Sindaco dovrà altresì procedere
alla disattivazione dellimpianto dandone immediata comunicazione alla
Provincia ed alla Regione."
8) introdurre il seguente art. 5 bis A seguito della avvenuta riduzione
a conformità, il gestore dellimpianto o, nel caso di più gestori, i consorzi
da questi liberamente costituiti, può procedere alladozione di piani di
risanamento, che interessano il sito di attuale localizzazione, comprendenti
misure tecniche ovvero tecnologiche di modernizzazione degli impianti,
unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione
su tralicci comuni, ovvero ipotesi di rilocalizzazione in altri siti. Tali
piani dovranno contenere anche la specificazione dei tempi di realizzazione
degli interventi.
I piani di risanamento devono acquisire il preventivo parere da parte degli
organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti
per le teleradiocomunicazioni e dellARPA e devono essere successivamente
trasmessi alle Amministrazioni comunali interessati dalle azioni di risanamento
e/o di eventuale rilocalizzazione che li approvano, sentita la Provincia
territorialmente competente.
Ai fini dellacquisizione dei pareri di competenza sono indette dalle Amministrazioni
comunali titolari del potere di autorizzazione degli impianti, secondo
le procedure della L. 241/90 e della L. 127/97, apposite conferenze dei
servizi, con le Amministrazioni che a vario titolo devono esprimere una
propria determinazione e/o parere. Le conferenze devono essere attivate
entro 30 gg. dalla data di ricevimento del piano.
Le Amministrazioni comunali, con il supporto tecnico dellARPA e degli
organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti
per le teleradiocomunicazioni, sono deputate al controllo della conforme
realizzazione del piano approvato e in qualsiasi momento possono sospenderne
lesecuzione al verificarsi di condizioni di difformità rispetto a quanto
è contenuto nel piano.
I piani di risanamento possono essere dichiarati dalle Amministrazioni
comunali di pubblico interesse, urgenti e indifferibili."
9) al termine dellart. 7 inserire il seguente comma: Esclusivamente per
gli impianti con potenza media fornita al sistema irradiante inferiore
o uguale a 5W, i gestori degli impianti dovranno presentare al Sindaco
la denuncia di inizio attività e la documentazione di cui allart.2.
(omissis)