Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 74 - 29563

Modifica della D.G.R. 11 aprile 1989, n. 173-27990 “L.R. 23 gennaio 1989, n. 6 - Criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale per impianti di antenne di teleradiocomunicazione”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche della D.G.R. n. 173-27990 dell’11.4.1989:

1) sostituire le parole “Laboratorio di Sanità Pubblica - Sezione Fisica di Ivrea” con le parole “ARPA” ovunque appaiono nel testo;

2) sostituire l’art. 2, punto a) con il seguente “a) scheda riportata nell’allegato A al presente Regolamento debitamente compilata e aggiornata”;

3) sostituire l’art. 2, punto b) con il seguente “ b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10° e a partire da 0° fino ad almeno 180° per il diagramma orizzontale e compilati con incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° fino ad almeno 90° per il diagramma verticale. In tali diagrammi deve essere riportata l’attenuazione in dB del campo. Se forniti su supporto informatico i diagrammi dovranno essere in formato ASCII. Tali diagrammi o la lettera di trasmissione degli stessi dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell’apparato per teleradiocomunicazioni o da un suo tecnico incaricato.

4) modificare l’art. 2, punto c) inserendo dopo le parole “curve di livello altimetriche” le parole “nord geografico”;

5) all’art. 4, dopo il punto 2) inserire il seguente punto 3):

3) in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore:

a. valore efficace del campo elettrico 6V/m, nell’intervallo di frequenze 0.1 MHz - 300 GHz;

b. valore efficace del campo magnetico 0,016 A/m, nell’intervallo di frequenze 0.1 MHz - 300 GHz;

c. densità di potenza media 0,1 W/ m2 nell’intervallo di frequenze 3 MHz - 300 GHz;

6) sostituire l’ultimo comma dell’art. 4 con il seguente “Ad esclusione degli impianti il cui funzionamento è finalizzato a collegamenti di tipo ottico (punto-punto), i valori indicati al punto 3) non si riscontrano per apparati la cui potenza media fornita al sistema irradiante sia inferiore o uguale a 5W oltre una distanza di 10 metri nella direzione di massimo irraggiamento e oltre una distanza di 1 metro nelle direzioni laterali e posteriori (comprese tra gli angoli di 90° e 270° dalla direzione di massimo irraggiamento) di emissione per cui non necessitano del parere di cui sopra e dell’autorizzazione regionale. Tuttavia in caso di installazione o modifica di tali impianti i gestori dovranno preventivamente comunicarne le caratteristiche al Comune e all’ARPA, con le modalità indicate all’art.2 della deliberazione citata.

7) sostituire l’art. 5 nel modo seguente:

“Art. 5. Il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione sarà verificato periodicamente dall’ARPA di cui al precedente art. 1 .

I risultati delle verifiche effettuate dall’ARPA devono essere comunicati all’Autorità sanitaria locale, alla Provincia e alla Regione.

Nel caso in cui si riscontri il superamento dei limiti di cui all’art. 4, l’ARPA procede alla valutazione della riduzione da apportare ai contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono a tale superamento, secondo le modalità di cui all’Allegato C del D.M. 381/98. L’Autorità sanitaria locale deve diffidare le emittenti interessate a modificare entro 15 giorni le caratteristiche di emissione degli impianti al fine di far rientrare il valore di campo rilevato nei limiti consentiti.

Scaduto il termine della diffida, in presenza del permanere del superamento del limite, il Sindaco dovrà procedere alla disattivazione dell’impianto dandone immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione e agli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni.

Nel caso in cui si riscontri l’esistenza di impianti già attivati, ma non sottoposti ad autorizzazione o della cui installazione non è stata data alcuna comunicazione al Comune o all’ARPA, il Sindaco dovrà altresì procedere alla disattivazione dell’impianto dandone immediata comunicazione alla Provincia ed alla Regione."

8) introdurre il seguente art. 5 bis “ A seguito della avvenuta riduzione a conformità, il gestore dell’impianto o, nel caso di più gestori, i consorzi da questi liberamente costituiti, può procedere all’adozione di piani di risanamento, che interessano il sito di attuale localizzazione, comprendenti misure tecniche ovvero tecnologiche di modernizzazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, ovvero ipotesi di rilocalizzazione in altri siti. Tali piani dovranno contenere anche la specificazione dei tempi di realizzazione degli interventi.

I piani di risanamento devono acquisire il preventivo parere da parte degli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni e dell’ARPA e devono essere successivamente trasmessi alle Amministrazioni comunali interessati dalle azioni di risanamento e/o di eventuale rilocalizzazione che li approvano, sentita la Provincia territorialmente competente.

Ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenza sono indette dalle Amministrazioni comunali titolari del potere di autorizzazione degli impianti, secondo le procedure della L. 241/90 e della L. 127/97, apposite conferenze dei servizi, con le Amministrazioni che a vario titolo devono esprimere una propria determinazione e/o parere. Le conferenze devono essere attivate entro 30 gg. dalla data di ricevimento del piano.

Le Amministrazioni comunali, con il supporto tecnico dell’ARPA e degli organi tecnici e ausiliari periferici delle Autorità centrali competenti per le teleradiocomunicazioni, sono deputate al controllo della conforme realizzazione del piano approvato e in qualsiasi momento possono sospenderne l’esecuzione al verificarsi di condizioni di difformità rispetto a quanto è contenuto nel piano.

I piani di risanamento possono essere dichiarati dalle Amministrazioni comunali di pubblico interesse, urgenti e indifferibili."

9) al termine dell’art. 7 inserire il seguente comma: “Esclusivamente per gli impianti con potenza media fornita al sistema irradiante inferiore o uguale a 5W, i gestori degli impianti dovranno presentare al Sindaco la denuncia di inizio attività e la documentazione di cui all’art.2.”

(omissis)