Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000

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Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro

L.R. 41/98 art. 10 - Avviso per la nomina di due membri effettivi e uno supplente nel Collegio dei Revisori dei conti dell’ente strumentale Agenzia Piemonte Lavoro

Il Direttore della Direzione regionale “Formazione Professionale - Lavoro”

rende noto

che è indetto, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 41/98,

Avviso pubblico per la nomina di due membri effettivi ed uno supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell’Ente strumentale Agenzia Piemonte Lavoro con sede di lavoro in Torino.

le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui risulti:

- cittadinanza italiana;

- iscrizione al registro dei revisori contabili;

- requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

- attività lavorative ed esperienze svolte;

- cariche elettive ricoperte;

- eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Le domande degli interessati, redatte in carta semplice, devono contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l’impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonchè la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali).

Le domande devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - Via Pisano, 6 - 10152 Torino, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente “Avviso” e quelle non sottoscritte.

Inoltre, la domanda deve contenere l’indicazione, oltrechè dei dati anagrafici, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I criteri di selezione sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 154-2944 del 6.11.1995.

La competente Direzione Formazione Professionale - Lavoro darà comunicazione degli esiti della selezione entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del competente Amministratore, della comunicazione dell’avvenuta individuazione delle candidature prescelte, e predisporrà l’atto deliberativo per il conferimento degli incarichi.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro che:

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell’articolo 10 comma 5 della l.r. 41/98 svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente del Collegio;

b) esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia e in particolare formula, redigendo apposita relazione, osservazioni sul bilancio preventivo, sul piano annuale di attività con riguardo agli aspetti di carattere economico-finanziario, sul conto consuntivo e su tutti gli altri atti sottoposti ad approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 della l.r. n. 41/98;

c) verifica la regolare tenuta della contabilità;

d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull’andamento generale della gestione economico-finanziaria dell’Agenzia e la trasmette al Presidente della Giunta regionale;

e) verifica, ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’ente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

2. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonchè tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Nella prima seduta il Collegio adotta il regolamento sulle modalità di convocazione, di funzionamento e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Alle riunioni parteciperanno anche i membri supplenti senza prendere parte alle decisioni salvo che sostituiscano i componenti effettivi. le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze. Ciascun componente del Collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere agli atti, documenti ed informazioni utili all’esercizio del mandato e procedere a ispezioni e controlli.

3. Non possono far parte del Collegio dei revisori:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto grado e coloro che sono legati all’Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita;

b) i fornitori dell’Agenzia, coloro che sono incaricati delle funzioni di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. n. 41/1998, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza dell’Agenzia;

c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all’attività dell’Agenzia, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell’articolo 1219 del c.c. oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.

4. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell’esercizio finanziario, a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorchè motivata, si protragga per oltre nove mesi.

5. Ai membri del Collegio spetta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore; al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’articolo, nella misura prevista per i dirigenti regionali.