Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000
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Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro
L.R. 41/98 art. 10 - Avviso per la nomina di due membri effettivi e uno
supplente nel Collegio dei Revisori dei conti dellente strumentale Agenzia
Piemonte Lavoro
Il Direttore della Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro
rende noto
che è indetto, ai sensi dellart. 10 della l.r. 41/98,
Avviso pubblico per la nomina di due membri effettivi ed uno supplente
nel Collegio dei revisori dei conti dellEnte strumentale Agenzia Piemonte
Lavoro con sede di lavoro in Torino.
le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui
risulti:
- cittadinanza italiana;
- iscrizione al registro dei revisori contabili;
- requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- attività lavorative ed esperienze svolte;
- cariche elettive ricoperte;
- eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Le domande degli interessati, redatte in carta semplice, devono contenere,
a pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità
o limpegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonchè la dichiarazione della
non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste
dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni
(Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali).
Le domande devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione
Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - Via Pisano, 6
- 10152 Torino, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro
dellUfficio Postale accettante. Lamministrazione non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore
al termine stabilito nel presente Avviso e quelle non sottoscritte.
Inoltre, la domanda deve contenere lindicazione, oltrechè dei dati anagrafici,
del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.
I criteri di selezione sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con
provvedimento n. 154-2944 del 6.11.1995.
La competente Direzione Formazione Professionale - Lavoro darà comunicazione
degli esiti della selezione entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del
competente Amministratore, della comunicazione dellavvenuta individuazione
delle candidature prescelte, e predisporrà latto deliberativo per il conferimento
degli incarichi.
Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dellart. 4 dello
Statuto dellAgenzia Piemonte Lavoro che:
1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dellarticolo
10 comma 5 della l.r. 41/98 svolge le seguenti funzioni:
a) elegge al suo interno il Presidente del Collegio;
b) esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dellAgenzia
e in particolare formula, redigendo apposita relazione, osservazioni sul
bilancio preventivo, sul piano annuale di attività con riguardo agli aspetti
di carattere economico-finanziario, sul conto consuntivo e su tutti gli
altri atti sottoposti ad approvazione della Giunta regionale ai sensi dellarticolo
11 della l.r. n. 41/98;
c) verifica la regolare tenuta della contabilità;
d) redige, almeno semestralmente, una relazione sullandamento generale
della gestione economico-finanziaria dellAgenzia e la trasmette al Presidente
della Giunta regionale;
e) verifica, ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e lesistenza dei
valori e dei titoli di proprietà dellente o da esso ricevuti in pegno,
cauzione o custodia.
2. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonchè tutte
le volte che se ne ravvisi la necessità. Nella prima seduta il Collegio
adotta il regolamento sulle modalità di convocazione, di funzionamento
e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri
effettivi.
Alle riunioni parteciperanno anche i membri supplenti senza prendere parte
alle decisioni salvo che sostituiscano i componenti effettivi. le decisioni
del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni deve redigersi
processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito
libro delle adunanze. Ciascun componente del Collegio, compresi i supplenti,
ha diritto di accedere agli atti, documenti ed informazioni utili allesercizio
del mandato e procedere a ispezioni e controlli.
3. Non possono far parte del Collegio dei revisori:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 2382 del
c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore entro il quarto
grado e coloro che sono legati allAgenzia da un rapporto continuativo
di prestazione dopera retribuita;
b) i fornitori dellAgenzia, coloro che sono incaricati delle funzioni
di cui allarticolo 11, comma 3, della l.r. n. 41/1998, i titolari, i soci,
gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti
nelle materie di competenza dellAgenzia;
c) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti allattività
dellAgenzia, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa,
siano stati costituiti in mora ai sensi dellarticolo 1219 del c.c. oppure
si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.
4. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi
nel corso dellesercizio finanziario, a tre sedute consecutive, decade
dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorchè motivata,
si protragga per oltre nove mesi.
5. Ai membri del Collegio spetta una indennità annua lorda pari al dieci
per cento degli emolumenti del Direttore; al Presidente del Collegio spetta
una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri
componenti. Ai membri del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese
di viaggio sostenute per lo svolgimento dellarticolo, nella misura prevista
per i dirigenti regionali.