Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000
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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 21
Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n.
10 Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e
della Giunta regionale, sostituito dallarticolo 1 della legge regionale
23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995,
n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla
legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 Disposizioni in materia di trattamento
indennitario dei Consiglieri.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Larticolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, (Determinazioni
delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale),
sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5
e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge
regionale 24 novembre 1995, n. 84, è così sostituito:
Art. 1. (Indennità di carica)
1. Lindennità di carica spettante ai sensi dellarticolo 12 dello Statuto,
ai Consiglieri regionali è determinata nella misura del 65 per cento dellindennità
mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica
Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione
dellindennità spettante ai membri del Parlamento). Lindennità è corrisposta
in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio
regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del
mandato.
2. Lindennità di carica spettante:
a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio
regionale è determinata nella misura del 100 per cento dellindennità mensile
globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana
di cui al comma 1;
b) al Vice Presidente della Giunta regionale è determinata nella misura
del 95 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante ai membri
del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale
è determinata nella misura dell85 per cento dellindennità mensile globale
lorda spettante ai membri dei Parlamento della Repubblica Italiana di cui
al comma 1;
d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è determinata nella misura
dell80 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante ai membri
del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
e) ai Componenti dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai
Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale,
al Presidente della Giunta delle elezioni ed ai Presidenti delle Commissioni
speciali cui allarticolo 19 dello Statuto regionale è determinata nella
misura del 75 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante
ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1;
f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio
regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni
ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali è determinata nella misura
del 70 per cento dellindennità mensile globale lorda spettante ai membri
del Parlamento della Repubblica Italiana di cui al comma 1.
3. Lindennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della
Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza
dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità
previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza
dal conferimento dellufficio o dellincarico e fino alla cessazione dellufficio
o dellincarico, comunque motivata.
5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.
Art. 2.
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 3 della legge regionale 1 marzo 1995,
n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri)
sono inseriti i seguenti commi:
1 bis. La corresponsione dellassegno vitalizio può essere anticipata,
su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al
cinquantacinquesimo anno di età.
1 ter. In tal caso, le misure dellassegno vitalizio di cui allarticolo
6 della l.r. 27/1995 sono determinate, anche ai fini della determinazione
dellassegno indiretto, in relazione alletà di pensionamento e secondo
i coefficienti di cui alla seguente tabella:
Età di pensionamento Coefficiente di determinazione
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui allarticolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995
si applicano anche ai Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 marzo 2000
p. Enzo Ghigo
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Il Vice Presidente
Antonino Masaracchio