Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2000, n. 9 - 29656

Applicazione della normativa sulle quote latte - criteri e procedure per l’attribuzione dei quantitativi di latte della riserva regionale di cui all’art. 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118 ed all’art. 1, comma 1, del D.L. 4 febbraio 2000, n. 8

A relazione dell’ Assessore Bodo :

Visto il Reg. CEE n.3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Preso atto che con il Reg.CEE 1266/99 è stata prevista l’applicazione del suddetto regime di contingentamento per altri otto periodi consecutivi, a decorrere dal 1° aprile 2000;

Vista la Legge 468/92, che stabilisce le modalità di attuazione della normativa comunitaria sulle quote latte e sul prelievo supplementare, e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle altre innumerevoli disposizioni emanate in materia;

Vista la Legge 118/99 che, all’art.1, comma 21, prevede che le quote resesi disponibili a seguito dell’attuazione della L.5/98 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dall’applicazione degli articoli 2 e 3 del DPR 23.12.93, n.569, affluiscono alla riserva nazionale per essere ripartite fra le regioni e provincie autonome ai fini della successiva assegnazione ai produttori titolari di quota. Tale assegnazione deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse Amministrazioni, tenuto prioritariamente conto delle riduzioni derivanti dalla Legge 24.2.95, n.46. Secondo le disposizioni del successivo comma 21bis, non potranno beneficiare dell’attribuzione in esame i produttori che abbiano venduto od affittato, in tutto od in parte, le quote di cui erano titolari nel corso dei periodi 97/98 e 98/99. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal periodo 99/2000;

Visto il D.L. 8/2000 che all’art.1, comma 1, prevede che il quantitativo di latte attribuito dall’U.E. con Regolamento (CE) 1256/99, affluisca alla riserva nazionale con decorrenza 1° aprile 2000, e venga ripartito fra le regioni e province autonome per la successiva assegnazione ai produttori, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di conversione in legge del medesimo decreto, secondo criteri oggettivi di priorità determinati dalle stesse Amministrazioni. Almeno il 20% di detta riserva dovrà essere destinata ai giovani agricoltori richiedenti, salvo il caso di insufficienti richieste. Sono esclusi dall’assegnazione i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi abbiano ceduto, in tutto od in parte, le quote di cui erano titolari.

Considerato che il comma 2 del medesimo articolato, consente alle regioni e province autonome di stabilire - per coloro che hanno beneficiato delle assegnazioni ai sensi del D.L. 8/2000 e della L.118/99 - il divieto di trasferimento, totale o parziale, delle quote possedute per uno o più periodi, salvo documentati casi di forza maggiore;

Vista la Legge Regionale 8.7.99, n.17 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” e considerato che è in piena applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la suddetta legge;

Visti in particolare, per la materia in esame:

- l’articolo 2, comma 1, lettera i), per effetto del quale è trasferito alle province l’esercizio delle funzioni relative agli interventi per la gestione delle quote di produzione;

- l’articolo 6, comma 2, lettera d), che riserva alla Regione la definizione e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolamentazione delle produzioni;

Acquisite le proposte delle Amministrazioni provinciali, delle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro organizzazioni regionali, nonchè delle Associazioni produttori latte riconosciute e livello regionale;

Viste le risultanze del Comitato ex art.8 della L.R. 17/99, riunito in data 2 marzo 2000;

Considerato opportuno, nella ratio della norma e nell’esercizio del potere discrezionale regionale, nonchè sulla base di quanto emerso dagli atti e dagli incontri di cui sopra, che la definizione puntuale dei criteri e delle modalità operative di assegnazione delle quote della riserva venga stabilita da ciascuna provincia, in maniera tale da poter più correttamente rispondere alle peculiari situazioni produttive locali, alle esigenze ed alle aspettative che ne derivano, agli specifici obiettivi da perseguire per il mantenimento e lo sviluppo del comparto;

Ravvisata conseguentemente la necessità, al fine di consentire una corretta applicazione del regime e tenuto conto del ridotto margine temporale operativo prescritto dalla normativa in oggetto, di definire unicamente i criteri di ripartizione fra le province dei quantitativi della riserva nazionale assegnati alla Regione Piemonte;

Preso atto, a tale scopo, che:

- le quote della riserva nazionale ex L.118/99 sono attribuite alle regioni in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento, allocati presso ciascuna di esse, accertati per i periodi 1995/96 e 1996/97 ai sensi della L.5/98;

- le quote della riserva nazionale ex D.L. 8/2000 sono attualmente ripartite fra le regioni sulla base della media fra la distribuzione percentuale dei quantitativi di riferimento e delle produzioni accertate per i medesimi periodi 95/96 e 97/97;

Ritenuto corretto procedere alla ripartizione a livello subregionale (province) delle quote della riserva ex L.118/99 e D.L. 8/2000 mantenendo i medesimi criteri di cui al precedente periodo;

Ritenuto infine necessario - a tutela dell’interesse generale dei produttori e di un corretto governo del settore, considerando la quota secondo la sua vera ed unica funzione che è quella di un autorizzazione amministrativa per porre un limite alla produzione individuale di latte (specifico obiettivo della politica comunitaria) e non un “bene rendita” - che le quote assegnate non possano essere in tutto od in parte vendute, né affittate od essere comunque oggetto di contratti fino alla conclusione del periodo 2005/06 (31.3.2006), salvo il verificarsi di documentati cause di forza maggiore;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per quanto riportato in premessa:

1 - I quantitativi assegnati alla Regione Piemonte in applicazione dell’articolo 1, comma 21, della L.118/99 vengono ripartiti a livello subregionale (provincia) in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna di esse ed accertati per i periodi 1995/96 e 1996/97 ai sensi della L.5/98, distinti in quota consegna e vendite dirette;

2 - I quantitativi assegnati alla Regione Piemonte in applicazione dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 8/2000 vengono ripartiti a livello subregionale (provincia) sulla base della media fra la distribuzione percentuale dei quantitativi di riferimento e delle produzioni accertate ex L.5/98 in ciascuna di esse per i periodi 95/96 e 96/97, ovvero secondo i criteri di distribuzione della riserva nazionale che risulteranno dal provvedimento di conversione in legge del medesimo decreto, se differenti;

3 - La ripartizione tra le province dei quantitativi della riserva regionale, nel rispetto delle indicazioni di cui sopra, sarà effettuata dalla Direzione Sviluppo dell’Agricoltura;

4 - Le province provvederanno ad assegnare ai produttori operanti nel rispettivo territorio il quantitativo così ripartito, quale quota A ed a seguito di regolare domanda, secondo criteri di priorità e modalità preventivamente dalle stesse determinati. Tali criteri dovranno tenere conto delle indicazioni, dei termini e delle procedure contenute nelle disposizioni di legge, nei percorsi operativi indicati dall’AIMA e dal Ministero, compatibilmente con la funzionalità dei collegamenti telematici e del sistema informativo e gestionale predisposto dalla stessa Azienda. Copia dell’atto con il quale ciascuna amministrazione provinciale definisce i criteri di attribuzione dei quantitativi in questione dovrà essere trasmessa alla Direzione Sviluppo dell’Agricoltura;

5 - Nell’ipotesi in cui i quantitativi disponibili presso un bacino provinciale risultino inferiori alle quote da assegnare ai produttori ivi operanti, questi riaffluiscono alla riserva regionale per essere ripartiti fra le altre province con gli stessi criteri di cui ai punti 1 e 2;

6 - L’assegnazione dei quantitativi della riserva di cui alla L.118/99 ed al DL 8/2000 ha validità, rispettivamente, per il periodo 99/2000 e per il periodo 2000/01. Dell’avvenuta assegnazione dovrà essere data idonea comunicazione ai produttori beneficiari. L’inserimento informatico delle modificazioni conseguenti all’assegnazione medesima, sarà effettuata secondo le procedure disposte dall’AIMA e le funzionalità disponibili nel sistema informativo per la gestione del regime delle quote latte. Alla Direzione Sviluppo dell’Agricoltura dovrà essere presentato un dettagliato rendiconto dei quantitativi assegnati, fino al puntuale completamento della riserva disponibile presso ogni bacino provinciale, con modalità e procedure preventivamente concordate anche tenuto conto delle funzionalità del sistema informativo di supporto;

7 - In tutti i casi in cui il produttore beneficiario dell’assegnazione di quantitativi della riserva di cui ai punti 1 e 2 procede a trasferire, in tutto od in parte, la propria quota, lo stesso perde la frazione di quota assegnata in applicazione del presente atto, che rientra pertanto nella riserva provinciale.

(omissis)