Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2000, n. 9 - 29656
Applicazione della normativa sulle quote latte - criteri e procedure per
lattribuzione dei quantitativi di latte della riserva regionale di cui
allart. 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118 ed allart. 1,
comma 1, del D.L. 4 febbraio 2000, n. 8
A relazione dell Assessore Bodo :
Visto il Reg. CEE n.3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
Preso atto che con il Reg.CEE 1266/99 è stata prevista lapplicazione del
suddetto regime di contingentamento per altri otto periodi consecutivi,
a decorrere dal 1° aprile 2000;
Vista la Legge 468/92, che stabilisce le modalità di attuazione della normativa
comunitaria sulle quote latte e sul prelievo supplementare, e successive
modificazioni ed integrazioni, unitamente alle altre innumerevoli disposizioni
emanate in materia;
Vista la Legge 118/99 che, allart.1, comma 21, prevede che le quote resesi
disponibili a seguito dellattuazione della L.5/98 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonchè dallapplicazione degli articoli 2 e 3 del DPR
23.12.93, n.569, affluiscono alla riserva nazionale per essere ripartite
fra le regioni e provincie autonome ai fini della successiva assegnazione
ai produttori titolari di quota. Tale assegnazione deve essere effettuata
sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse Amministrazioni,
tenuto prioritariamente conto delle riduzioni derivanti dalla Legge 24.2.95,
n.46. Secondo le disposizioni del successivo comma 21bis, non potranno
beneficiare dellattribuzione in esame i produttori che abbiano venduto
od affittato, in tutto od in parte, le quote di cui erano titolari nel
corso dei periodi 97/98 e 98/99. Le disposizioni di cui sopra si applicano
a decorrere dal periodo 99/2000;
Visto il D.L. 8/2000 che allart.1, comma 1, prevede che il quantitativo
di latte attribuito dallU.E. con Regolamento (CE) 1256/99, affluisca alla
riserva nazionale con decorrenza 1° aprile 2000, e venga ripartito fra
le regioni e province autonome per la successiva assegnazione ai produttori,
da effettuarsi entro tre mesi dalla data di conversione in legge del medesimo
decreto, secondo criteri oggettivi di priorità determinati dalle stesse
Amministrazioni. Almeno il 20% di detta riserva dovrà essere destinata
ai giovani agricoltori richiedenti, salvo il caso di insufficienti richieste.
Sono esclusi dallassegnazione i produttori che nel corso degli ultimi
tre periodi abbiano ceduto, in tutto od in parte, le quote di cui erano
titolari.
Considerato che il comma 2 del medesimo articolato, consente alle regioni
e province autonome di stabilire - per coloro che hanno beneficiato delle
assegnazioni ai sensi del D.L. 8/2000 e della L.118/99 - il divieto di
trasferimento, totale o parziale, delle quote possedute per uno o più periodi,
salvo documentati casi di forza maggiore;
Vista la Legge Regionale 8.7.99, n.17 Riordino dellesercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale,
caccia e pesca e considerato che è in piena applicazione, a decorrere
dal 1° gennaio 2000, la suddetta legge;
Visti in particolare, per la materia in esame:
- larticolo 2, comma 1, lettera i), per effetto del quale è trasferito
alle province lesercizio delle funzioni relative agli interventi per la
gestione delle quote di produzione;
- larticolo 6, comma 2, lettera d), che riserva alla Regione la definizione
e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in
relazione alle politiche di regolamentazione delle produzioni;
Acquisite le proposte delle Amministrazioni provinciali, delle Organizzazioni
Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale
tramite le loro organizzazioni regionali, nonchè delle Associazioni produttori
latte riconosciute e livello regionale;
Viste le risultanze del Comitato ex art.8 della L.R. 17/99, riunito in
data 2 marzo 2000;
Considerato opportuno, nella ratio della norma e nellesercizio del potere
discrezionale regionale, nonchè sulla base di quanto emerso dagli atti
e dagli incontri di cui sopra, che la definizione puntuale dei criteri
e delle modalità operative di assegnazione delle quote della riserva venga
stabilita da ciascuna provincia, in maniera tale da poter più correttamente
rispondere alle peculiari situazioni produttive locali, alle esigenze ed
alle aspettative che ne derivano, agli specifici obiettivi da perseguire
per il mantenimento e lo sviluppo del comparto;
Ravvisata conseguentemente la necessità, al fine di consentire una corretta
applicazione del regime e tenuto conto del ridotto margine temporale operativo
prescritto dalla normativa in oggetto, di definire unicamente i criteri
di ripartizione fra le province dei quantitativi della riserva nazionale
assegnati alla Regione Piemonte;
Preso atto, a tale scopo, che:
- le quote della riserva nazionale ex L.118/99 sono attribuite alle regioni
in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento, allocati
presso ciascuna di esse, accertati per i periodi 1995/96 e 1996/97 ai sensi
della L.5/98;
- le quote della riserva nazionale ex D.L. 8/2000 sono attualmente ripartite
fra le regioni sulla base della media fra la distribuzione percentuale
dei quantitativi di riferimento e delle produzioni accertate per i medesimi
periodi 95/96 e 97/97;
Ritenuto corretto procedere alla ripartizione a livello subregionale (province)
delle quote della riserva ex L.118/99 e D.L. 8/2000 mantenendo i medesimi
criteri di cui al precedente periodo;
Ritenuto infine necessario - a tutela dellinteresse generale dei produttori
e di un corretto governo del settore, considerando la quota secondo la
sua vera ed unica funzione che è quella di un autorizzazione amministrativa
per porre un limite alla produzione individuale di latte (specifico obiettivo
della politica comunitaria) e non un bene rendita - che le quote assegnate
non possano essere in tutto od in parte vendute, né affittate od essere
comunque oggetto di contratti fino alla conclusione del periodo 2005/06
(31.3.2006), salvo il verificarsi di documentati cause di forza maggiore;
La Giunta Regionale, unanime,
delibera
Per quanto riportato in premessa:
1 - I quantitativi assegnati alla Regione Piemonte in applicazione dellarticolo
1, comma 21, della L.118/99 vengono ripartiti a livello subregionale (provincia)
in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati
presso ciascuna di esse ed accertati per i periodi 1995/96 e 1996/97 ai
sensi della L.5/98, distinti in quota consegna e vendite dirette;
2 - I quantitativi assegnati alla Regione Piemonte in applicazione dellarticolo
1, comma 1, del D.L. 8/2000 vengono ripartiti a livello subregionale (provincia)
sulla base della media fra la distribuzione percentuale dei quantitativi
di riferimento e delle produzioni accertate ex L.5/98 in ciascuna di esse
per i periodi 95/96 e 96/97, ovvero secondo i criteri di distribuzione
della riserva nazionale che risulteranno dal provvedimento di conversione
in legge del medesimo decreto, se differenti;
3 - La ripartizione tra le province dei quantitativi della riserva regionale,
nel rispetto delle indicazioni di cui sopra, sarà effettuata dalla Direzione
Sviluppo dellAgricoltura;
4 - Le province provvederanno ad assegnare ai produttori operanti nel rispettivo
territorio il quantitativo così ripartito, quale quota A ed a seguito di
regolare domanda, secondo criteri di priorità e modalità preventivamente
dalle stesse determinati. Tali criteri dovranno tenere conto delle indicazioni,
dei termini e delle procedure contenute nelle disposizioni di legge, nei
percorsi operativi indicati dallAIMA e dal Ministero, compatibilmente
con la funzionalità dei collegamenti telematici e del sistema informativo
e gestionale predisposto dalla stessa Azienda. Copia dellatto con il quale
ciascuna amministrazione provinciale definisce i criteri di attribuzione
dei quantitativi in questione dovrà essere trasmessa alla Direzione Sviluppo
dellAgricoltura;
5 - Nellipotesi in cui i quantitativi disponibili presso un bacino provinciale
risultino inferiori alle quote da assegnare ai produttori ivi operanti,
questi riaffluiscono alla riserva regionale per essere ripartiti fra le
altre province con gli stessi criteri di cui ai punti 1 e 2;
6 - Lassegnazione dei quantitativi della riserva di cui alla L.118/99
ed al DL 8/2000 ha validità, rispettivamente, per il periodo 99/2000 e
per il periodo 2000/01. Dellavvenuta assegnazione dovrà essere data idonea
comunicazione ai produttori beneficiari. Linserimento informatico delle
modificazioni conseguenti allassegnazione medesima, sarà effettuata secondo
le procedure disposte dallAIMA e le funzionalità disponibili nel sistema
informativo per la gestione del regime delle quote latte. Alla Direzione
Sviluppo dellAgricoltura dovrà essere presentato un dettagliato rendiconto
dei quantitativi assegnati, fino al puntuale completamento della riserva
disponibile presso ogni bacino provinciale, con modalità e procedure preventivamente
concordate anche tenuto conto delle funzionalità del sistema informativo
di supporto;
7 - In tutti i casi in cui il produttore beneficiario dellassegnazione
di quantitativi della riserva di cui ai punti 1 e 2 procede a trasferire,
in tutto od in parte, la propria quota, lo stesso perde la frazione di
quota assegnata in applicazione del presente atto, che rientra pertanto
nella riserva provinciale.
(omissis)