Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Borgomanero (Novara)

Statuto Comunale

Indice

Titolo I - Principi Fondamentali

Art. 1 - Autonomia

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione ed informazione

Titolo II - Caratteristiche Costitutive

Art. 4 - Stemma e gonfalone

Art. 5 - Territorio

Art. 6 - Sede comunale

Art. 7 - Albo Pretorio

Titolo III - Organi del Comune

Capo I - Organi

Art. 8 - Generalità

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 9 - Composizione, elezione e decadenza

Art. 10 - Durata in carica

Art. 11 - Riunioni

Art. 12 - Elezione del Presidente

Art. 13 - Revoca del Presidente

Art. 14 - Consigliere Anziano

Art. 15 - Consiglieri Comunali

Art. 16 - Cessazione della carica di Consigliere

Art. 17 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

Art. 18 - Il Consiglio Comunale

Art. 19 - Le competenze del Consiglio Comunale

Art. 20 - Pareri obbligatori

Art. 21 - Gruppi Consiliari

Art. 22 - Conferenza dei Capi Gruppo

Art. 23 - Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 24 - Commissioni Speciali

Art. 25 - Esercizio della Potestà regolamentare

Art. 26 - Il Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 27 - Regolamenti

Capo III - La Giunta Comunale

Art. 28 - Giunta Comunale

Art. 29 - Composizione e Presidenza

Art. 30 - Nomina degli Assessori e del Vice Sindaco

Art. 31 - Assessori

Art. 32 - Vice Sindaco

Art. 33 - Attribuzione agli Assessori

Art. 34 - Funzionamento della Giunta

Art. 35 - Competenza della Giunta

Art. 36 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta

Art. 37 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

Capo IV - Il Sindaco

Art. 38 - Elezione

Art. 39 - Pubblicità delle spese elettorali _

Art. 40 - Attribuzioni di Amministrazione

Art. 41 - Attribuzioni di Vigilanza

Art. 42 - Attribuzioni di Organizzazione

Capo V - Cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e degli Assessori Art. 43 - Mozione di sfiducia

Art. 44 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza

Art. 45 - Revoca e decadenza degli Assessori

Titolo IV - Uffici e personale

Capo I - Uffici

Art. 46 - Principi Strutturali ed Organizzativi

Art. 47 - Organizzazione degli Uffici e del Personale

Art. 48 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 49 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II - Organi di Gestione

Art. 50 - I Dirigenti

Art. 51 - Conferenza dei Dirigenti

Art. 52 - Direttore Generale

Art. 53 - Compiti del Direttore Generale

Art. 54 - Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 55 - Collaborazione Esterne

Art. 56 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III - Segreteria Generale

Art. 57 - Segretario Generale

Art. 58 - Vice Segretario Generale

Titolo V - Finanza e Contabilità

Art. 59 - Potestà impositiva

Art. 60 - Bilancio e Conto Consuntivo

Art. 61 - Definizione degli obiettivi

Art. 62 - Controllo di gestione

Art. 63 - Revisori dei Conti

Art. 64 - Tesoreria

Titolo VI - Istituti di Partecipazione

Capo I - Partecipazione dei cittadini singoli e associati

Art. 65 - Organizzazioni e associazioni

Art. 66 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 67 - Istanze dei cittadini

Art. 68 - Diritto di accesso

Art. 69 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Capo II - Referendum

Art. 70 - Richiesta

Art. 71 - Ammissibilità e proponibilità

Art. 72 - Effetti del referendum

Art. 73 - Svolgimento

Capo III - Il Difensore Civico

Art. 74 - Principi generali

Art. 75 - Nomina

Art. 76 - Giuramento

Art. 77 - Decadenza e revoca

Art. 78 - Durata in carica

Art. 79 - Mezzi e personale

Art. 80 - Prerogative e funzioni

Art. 81 - Rapporti con il Consiglio

Capo IV - Altre forme di partecipazione

Art. 82 - Comitato di quartiere

Art. 83 - Attribuzioni del Consiglio di quartiere

Art. 84 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art. 85 - Consulte

Art. 86 - Assemblee dei cittadini

Titolo VII - Forme associative e di cooperazione accordi di programma

Art. 87 - Convenzioni

Art. 88 - Consorzi

Art. 89 - Accordi di programma

Titolo VIII - Servizi

Art. 90 - Forme di Gestione

Art. 91 - Aziende

Art. 92 - Istituzioni

Art. 93 - Criteri di Gestione

Art. 94 - Organi delle aziende ed istituzioni

Art. 95 - Relazione della Giunta al Consiglio

Titolo IX - Norme transitorie ed attuative

Art. 96 - Attuazione dello Statuto

Art. 97 - Revisione dello Statuto

Art. 98 - Entrata in vigore dello Statuto

Art. 99 - Pubblicità dello Statuto

Art. 100 - Disciplina transitoria

Titolo I
Principi fondamentali

Art. 1
Autonomia

1. Il Comune di Borgomanero è Ente autonomo secondo le norme fissate dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.

2. E’ titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

3. Il Comune rappresenta la sua comunità ed attraverso l’autogoverno ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, il cui autogoverno si realizza con i poteri e gli istituti previsti dal presente Statuto.

4. Si riconosce come Comune europeo ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della Carta europea dell’autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439, obbligandosi ad operare per favorire ed accelerare il processo di integrazione europea.

5. Auspica, consapevole del formarsi di una nuova società multietnica, il raggiungimento di una effettiva solidarietà fra i popoli e a tal fine si impegna, ricercando la collaborazione con altri Enti portatori della stessa istanza, a combattere l’emarginazione delle persone diseredate, favorendone l’assorbimento nel tessuto sociale attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché ad avviare e portare a compimento tutte le iniziative consentite dalla legislazione presente e futura.

6. Lo Statuto garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa, finanziaria ed organizzativa del Comune nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche ed amministrative che la legge e lo Statuto gli attribuiscono.

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.

3. Promuove iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà, e persegue il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti sul proprio territorio. Concorre, inoltre, nell’ambito dei suoi poteri, a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando per:

d) affermare i diritti inviolabili dell’uomo e dei popoli;

e) assicurare la massima occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti;

f) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

g) favorire la costituzione della famiglia e tutelare la sua funzione sociale, riconoscendo ad essa un ruolo basilare nella società civile;

h) promuovere lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;

i) assumere iniziative a tutela della salute pubblica, idonee ad affrontare e rimuovere i disagi sociali e personali anche attraverso il responsabile coinvolgimento delle locali aggregazioni di volontariato;

j) favorire con ogni mezzo il diritto allo studio ed alla cultura;

k) favorire lo sviluppo di tutte le forme di cultura, comprese le espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Allo scopo si avvale anche dell’attività di istituzioni, gruppi e persone operanti sul proprio territorio;

l) favorire la valorizzazione e lo sviluppo dello sport a tutti i livelli, anche attraverso la formazione sportiva, garantendo mediante il coinvolgimento di Enti ed Organi preposti dalle leggi e dai Regolamenti vigenti la tutela sanitaria dei praticanti;

m) riconoscere e salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del territorio borgomanerese che unitamente al patrimonio monumentale, artistico e storico rappresentano beni essenziali della comunità la cui tutela è obiettivo generale della propria azione politico - amministrativa;

n) promuovere progetti articolati di intervento nell’ambito giovanile e della terza età.

11. Il Comune di Borgomanero, nell’esercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, ispira la sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità, trasparenza e sussidiarietà, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonché gli strumenti a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione.

12. Il Comune di Borgomanero, persegue altresì come propria finalità l’armonico sviluppo delle comunità operanti nell’area in cui è territorialmente ricompreso.

Art. 3
Programmazione ed informazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità:

a) adotta il metodo della programmazione e pone a fondamento della propria attività il principio della collaborazione democratica degli amministrati, avvalendosi degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto;

b) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, nel rispetto della propria sfera di autonomia;

c) garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto di una effettiva partecipazione della comunità locale, utilizzando i mezzi di comunicazione idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione e complementarietà nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

Titolo II
Caratteristiche costitutive

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Borgomanero.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Territorio

1. I confini geografici che delimitano il territorio, attribuito al Comune con il piano topografico, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il territorio si articola nel centro ed in agglomerati tradizionalmente riconosciuti come frazioni quali:

b) S. Cristina

c) Vergano

d) San Marco

e) S. Stefano

f) S. Croce

Sono presenti altri agglomerati con identità propria quali:

a) S. Cristinetta

b) Rivano

c) Tabuloni

Art. 6
Sede comunale

1. Il Palazzo Comunale, simbolo della comunità cittadina, è sede degli organi elettivi e degli uffici.

2. Il Consiglio Comunale tiene le sue sedute nella sala consiliare del Palazzo Comunale e, solo su iniziativa del Presidente del Consiglio sentiti i Capigruppo, può riunirsi in luogo diverso.

Art. 7
Albo Pretorio

1. Nel Palazzo Civico sono individuati appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Quando non sia diversamente disposto la pubblicazione si effettua per 15 giorni consecutivi.

3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Titolo III
Organi del Comune

Capo I
Organi

Art. 8
Generalità

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi del Comune la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle funzioni stabilite dallo Statuto.

3. Le modalità di funzionamento degli organi, per quanto non previsto dallo Statuto, sono demandate alla legge ed al Regolamento.

Capo II
Il Consiglio Comunale

Art. 9
Composizione, elezione e decadenza

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge e dal Regolamento.

Art. 10
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili opportunamente motivati.

3. Spetta al Consiglio valutare l’esistenza di tali presupposti che devono essere riportati negli atti.

Art. 11
Riunioni

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, dopo le elezioni è convocato dal Sindaco ed è presieduto dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente dell’Assemblea, che dovrà avvenire ai sensi dell’art. 12, immediatamente dopo la convalida degli eletti; la seduta proseguirà poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli altri adempimenti di legge. Il Consiglio, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza avere provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio sarà riconvocato dal Sindaco e si riunirà entro il decimo giorno successivo per discutere l’ordine del giorno non trattato.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto successivo.

2. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Almeno due volte all’anno il Sindaco ed i singoli Assessori presentano al Consiglio Comunale lo stato di attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo.

3. Chi presiede le adunanze del Consiglio proclama l’esito della votazione, ha il dovere di mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi e dei Regolamenti ed il regolare svolgimento delle discussioni.

4. Ha facoltà, sentiti i capigruppo, di sospendere e di sciogliere le adunanze e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chi sia di disordine.

5. Il Consiglio può essere convocato:

a) su richiesta del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati

6. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine, non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, od il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, che devono riguardare materie di competenza consiliare, ovvero la discussione di questioni proposte nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Le proposte di deliberazione, devono essere depositate nella Segreteria Comunale almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza, per la consultazione da parte dei Consiglieri.

8. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l’adunanza.

9. Le sedute del Consiglio Comunale successive alla prima sono convocate dal Presidente del Consiglio.

Art. 12
Elezione del Presidente

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il Presidente con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel terzo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

4. La deliberazione di nomina del Presidente produce effetti immediati.

5. La carica del Presidente del Consiglio ha durata pari a quella del Consiglio Comunale.

6. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono stabilite dal Regolamento, nell’osservanza dei principi disposti dallo Statuto.

Il Presidente assicura un’adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 13
Revoca del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione nella prima seduta di Consiglio Comunale, successiva alla sua presentazione; la stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 14
Consigliere Anziano

1. La Presidenza del Consiglio, nel caso di assenza del Presidente, preventivamente comunicata al Segretario Generale, spetta al Consigliere Anziano o al Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto successivo, con gli stessi poteri del Presidente.

2. E’ Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri Comunali. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 15
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità locale senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste per legge, provvedendo alle sostituzioni.

L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è previsto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Dirigente competente per materia, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di privacy, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei soli casi specificatamente indicati dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale.

Tale diritto può estrinsecarsi attraverso la formulazione di nuove proposte o emendamenti.

6. Il Presidente, acquisiti i pareri di cui all’art. 53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, inserisce nel primo Consiglio Comunale utile le proposte di deliberazione di ciascun Consigliere.

7. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

Apposito Regolamento disciplinerà l’esercizio di tale diritto e gli atti obbligatori che da esso scaturiscono.

I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposte e petizione nei confronti del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

8. L’attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni è disciplinata dalla Legge. Ciascun Consigliere Comunale può chiedere la trasformazione del proprio gettone di presenza in un’indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.

9. Il Comune può assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.

10. Qualora, con sentenza passata in giudicato, non risultino accertate responsabilità, il Comune, a richiesta dell’interessato, può rimborsare al Consigliere Comunale le spese sostenute per l’assistenza legale per procedimenti relativi a fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, quando non è altrimenti disposto dal giudice.

11. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i rappresentanti nominati nei Consigli d’Amministrazione degli Enti rendono pubblici i propri redditi nelle modalità determinate dal Regolamento.

Art. 16
Cessazione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri cessano dalla carica per una delle seguenti cause:

a) decadenza;

b) dimissioni;

c) cessazione del mandato;

d) decesso.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nei modi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- assenza non giustificata per tre sedute consecutive;

- sopraggiunta incompatibilità o ineleggibilità;

- impedimento o incapacità.

3. I Consiglieri potranno giustificare la propria assenza comunicandola per iscritto o verbalmente al Presidente del Consiglio Comunale prima dell’inizio della seduta, fatti salvi i casi di forza maggiore.

4. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale, indirizzandole al Presidente.

5. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto.

6. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 17
Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per una delle cause di cessazione previste sotto le lettere a) b) d) del comma 1) dell’articolo precedente è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

2. La deliberazione di surroga esplica immediatamente i suoi effetti ed il Consigliere neo-eletto ha titolo a partecipare ai lavori consiliari che seguono l’attribuzione della carica.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 18
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’organo rappresentativo dell’intera comunità e cura attraverso gli atti di sua competenza, il raggiungimento delle finalità di cui al titolo I.

2. Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati, gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

4. Attraverso atti fondamentali il Consiglio Comunale svolge le proprie funzioni di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell’azione, le prescrizioni da osservare.

5. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti elencati nel secondo comma dell’art. 32 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. Al fine di adempiere con efficacia ai compiti assegnatigli dalla legge e dal presente Statuto il Consiglio Comunale è dotato di servizi, attrezzature e risorse finanziarie proprie con le modalità fissate dal Regolamento.

Art. 19
Le competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono fissate dalla legge e non sono delegabili ad altri organi.

2. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.

3. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell’attività dell’Ente.

4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

5. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l’efficace svolgimento della funzione di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli esercizi commerciali di apertura al pubblico nonché gli orari degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Il Consiglio nomina i componenti delle Commissioni in cui sia prevista una rappresentanza della minoranza.

Art. 20
Pareri obbligatori

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ove lo richieda la natura del provvedimento. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 21
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.

3. I Consiglieri Comunali che non aderiscono ad un gruppo esistente confluiscono nel gruppo misto.

Art. 22
Conferenza dei Capi Gruppo

1. La Conferenza dei Capi Gruppo è organo di coordinamento e di confronto dei gruppi consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

2. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capi Gruppo, le modalità del suo funzionamento e i rapporti con il Sindaco.

Art. 23
Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all’inizio di ogni tornata amministrativa e comunque entro 90 giorni dall’elezione del Sindaco, istituisce Commissioni Consiliari permanenti con funzioni consultive.

2. Le modalità di nomina, le norme di composizione, di funzionamento delle Commissioni permanenti nonché le materie di competenza sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. La Presidenza delle Commissioni Consiliari relative a funzioni di controllo e di garanzia, se costituite, è attribuita a Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare.

Art. 24
Commissioni Speciali

1. Il Consiglio, può istituire:

a) Commissioni Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie;

2. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni Speciali, la pubblicità delle sedute nonché le modalità di nomina, le norme di composizione, di funzionamento delle Commissioni permanenti; le materie di competenza sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 25
Esercizio della Potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, tutti i Regolamenti necessari per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici.

2. I Regolamenti di norma sono votati nel loro insieme. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere la votazione del singolo articolo.

Art. 26
Il Regolamento del Consiglio Comunale

1. Le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Permanenti e Speciali e di inchiesta, dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capi Gruppo, l’esercizio della funzione di indirizzo politico e di controllo, l’esercizio del diritto di estrazione copie degli atti da parte dei Consiglieri, l’esercizio del diritto di presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, l’articolazione degli atti ad essi conseguenti, nonché la Consulta sono disciplinati da appositi Regolamenti.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 27
Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, Regolamenti per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi nonché i criteri generali per l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale.

2. I Regolamenti, sono pubblicati all’Albo Pretorio nei modi e termini previsti dalle vigenti leggi in materia.

Capo III - La Giunta Comunale

Art. 28
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 29
Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sette.

2. Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più Assessori, qualora il Sindaco non dovesse provvedere alla loro sostituzione entro 60 giorni dall’evento, dovrà darne motivata giustificazione al Consiglio Comunale.

Nel dibattito potrà essere presentata, ai sensi delle vigenti leggi in materia, mozione di sfiducia.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o l’Assessore anziano.

Art. 30
Nomina degli Assessori e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco provvede a nominare il Vice Sindaco che espleta funzioni vicarie generali.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco prima dell’insediamento del Consiglio Comunale.

3. Il Vice Sindaco e gli Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

4. L’accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad Assessori comporta la cessazione automatica della carica di consigliere.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco e degli Assessori.

6. L’anzianità degli Assessori viene individuata dal Sindaco.

Art. 31
Assessori

1. Gli Assessori assistono ai lavori del Consiglio, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza, di presentare emendamenti, senza diritto di voto sulle deliberazioni consiliari.

Hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni, di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

2. Agli Assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

Art. 32
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio della sua funzione.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano risultante dalla graduatoria stabilita dal Sindaco.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco fino a nuove elezioni anticipate.

Art. 33
Attribuzione agli Assessori

1. Le attribuzioni dei singoli Assessori e le eventuali modificazioni di esse sono stabilite dal Sindaco.

2. Il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale delle attribuzioni conferite ai singoli Assessori e delle successive modificazioni.

3. Nell’atto di nomina devono essere indicati i nomi dei responsabili dei settori e degli uffici ai quali compete la gestione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

4. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

5. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, qualora richiesti, potranno partecipare i Dirigenti responsabili.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica contabile, nonché di legittimità, se richiesta dal Sindaco.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell’adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso che dovrà curare la pubblicazione delle deliberazioni all’Albo Pretorio.

8. La Giunta potrà deliberare un proprio Regolamento circa il funzionamento della stessa.

Art. 35
Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore, se nominato, oppure al Segretario Generale od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

c) propone al Consiglio i Regolamenti;

d) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali

e) predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

g) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

i) approva i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

m) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore Generale, se nominato, oppure il Segretario Generale;

n) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

o) approva il Piano Economico di Gestione su proposta del Direttore Generale, se nominato, oppure del Segretario Generale.

Art. 36
Deliberazioni d’urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d’urgenza motivata, sotto la propria responsabilità adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 37
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Esse diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

3. Nel caso d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta.

4. La Giunta può sottoporre a controllo preventivo di legittimità le proprie deliberazioni. Non possono essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Capo IV
Il Sindaco

Art. 38
Elezione

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco eletto presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento recitando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i miei doveri nell’interesse dell’amministrazione e per il pubblico bene”

Art. 39
Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro i 90 giorni successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco e tutti gli altri candidati alla carica di Sindaco e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Generale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno.

2. I rendiconti sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e sarà data adeguata pubblicizzazione.

3. I rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi sono rilasciate a richiesta.

Art. 40
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum consultivi;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Generale scegliendolo nell’apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno le funzioni di Direttore Generale;

g) attribuisce gli incarichi Dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi se apicali o in assenza del Dirigente, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

h) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente.

Art. 41
Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Generale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

Art. 42
Attribuzioni di Organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione, propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Capo V
Cessazione dalla carica del Sindaco,
della Giunta e degli Assessori

Art. 43
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 44
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta ed il Consiglio decadono.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 45
Revoca e decadenza degli Assessori

1. L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta valida.

2. Oltre al rapporto fiduciario comportano la revoca degli Assessori anche:

a) accertamento successivo di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all’esercizio della carica di Assessore.

Titolo IV
Uffici e personale

Capo I
Uffici

Art. 46
Principi Strutturali ed Organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 47
Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, oppure al Segretario Generale ed ai Dirigenti responsabili delle Divisioni secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 48
Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di Organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e Divisioni, il Direttore se nominato, oppure il Segretario Generale e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, oppure al Segretario Generale ed ai Dirigenti responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 49
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in dotazione organica e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore se nominato, oppure il Segretario Generale, il Dirigente e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al Dirigente o al Responsabile del Servizio in caso di assenza o impedimento del Dirigente, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore, se nominato, oppure dal Segretario Generale e dagli organi collegiali.

5. Il Regolamento di Organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

Capo II
Organi di Gestione

Art. 50
I Dirigenti

1. Lo svolgimento dell’azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che compete agli organi politico-amministrativi del Comune, dalla conseguente funzione gestionale, che spetta ai Dirigenti. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nella adozione dei provvedimenti a contenuto politico-amministrativo discrezionale e nella emanazione delle direttive per la loro attuazione nonché nell’esercizio delle verifiche sull’adeguatezza delle azioni e dei risultati conseguiti; la seconda si esplica nella attività finanziaria, tecnica ed amministrativa complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dai predetti organi politico-amministrativi.

2. I Dirigenti sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dall’assolvimento delle relative funzioni, nell’ambito degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità dirigenziale è riferita all’attuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.

3. I Dirigenti devono partecipare alle sedute degli Organi Collegiali dell’Ente, qualora ciò venga loro richiesto.

Ai Dirigenti spettano le competenze inerenti all’attività amministrativa interna, attribuita ad essi dalla Legge o dal presente Statuto o dai Regolamenti, in particolare sono tenuti ad esprimere pareri motivati sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e di dare attuazione ai provvedimenti adottati dagli Organi politico-amministrativi.

Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dall’art. 51, III comma, della legge 142/90 e dall’art. 17 del D.L. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; spetta ai Dirigenti svolgere compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici. In particolare, sono di competenza dei Dirigenti:

a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la determinazione a contrattare e la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo. Ai Dirigenti spetta altresì adottare gli atti di annullamento d’ufficio, revoca, decadenza, ritiro dei suddetti provvedimenti di loro competenza;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;

h) i provvedimenti cautelari e definitivi conseguenti all’accertamento di infrazioni amministrative, le diffide e gli ordini di sospensione o cessazione di attività abusive, l’applicazione di sanzioni pecuniarie e delle relative sanzioni accessorie, incluse quelle previste dalla legge 24.11.81, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) le erogazioni assistenziali e le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Comunale conformemente all’art. 12 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; la liquidazione delle rette dovute dal Comune in base alle vigenti norme, in relazione al ricovero di minori o anziani in strutture assistenziali;

j) ogni altro atto attribuito dalle norme vigenti o delegato dal Presidente in base ai Regolamenti comunali.

Per le materie indicate nei precedenti punti ai Dirigenti compete l’emanazione di tutti gli atti dei relativi procedimenti che non siano espressamente attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco.

Ai fini dell’adozione degli atti suddetti, è competente il Dirigente preposto alla struttura comunale cui è inerente, per materia, l’atto da compiere. Nel caso di atto o categoria di atti che possano riguardare più Dirigenti, l’assunzione dell’atto spetta al Dirigente preposto alla struttura che svolge un ruolo prevalente nell’istruttoria rispetto a quelle pratiche.

4. Ai dipendenti in possesso della qualifica contrattuale di Dirigente non compete necessariamente la direzione di strutture, essendo gli stessi destinabili ad altri compiti purché compatibili con il livello di qualificazione professionale posseduto.

5. L’affidamento degli incarichi di direzione e di responsabilità di Uffici tiene conto sia dei titoli formali sia delle effettive capacità gestionali dimostrate e dei risultati conseguiti.

Art. 51
Conferenza dei Dirigenti

1. E’ costituita presso il Comune di Borgomanero la Conferenza dei Dirigenti, organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intersettoriale sia dei processi formativi dei programmi secondo gli indirizzi dell’Ente, sia delle relative proposte definitive, al fine di valutarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.

2. La Conferenza nella sua composizione normale, è costituita da tutti i Dirigenti di Divisione e dal Segretario Generale, che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori, secondo le modalità contenute nel Regolamento, che disciplina altresì l’organizzazione interna dei lavori della Conferenza, ne determina le competenze ed i casi in cui ne sia richiesto il parere.

Art. 52
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera di Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri e gli elementi di definizione del rapporto tra Direttore Generale e Segretario Generale stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 17, comma 68 della L. n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 53
Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. I Dirigenti rispondono al Direttore Generale circa il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, ad eccezione del Segretario Generale.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta nominato il Direttore Generale con le modalità di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 54
Incarichi Dirigenziali
e di alta specializzazione

1. L’Amministrazione Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, può decidere al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. L’Amministrazione Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 55
Collaborazione Esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 56
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alla dirette dipendenze del Sindaco, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo III
Segreteria Generale

Art. 57
Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale Dirigente dipendente da apposita Agenzia con personalità giuridica. Egli deve operare affinché l’attività del governo dell’Ente sia improntata al rispetto di un principio di legalità, inteso non in senso formalistico ma in senso sostanziale, in relazione alla complessiva attività dell’Ente.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività, sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale, nel rispetto delle specifiche competenze di direzione degli uffici e servizi e di gestione loro riconosciute dalla legge, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai Dirigenti stessi, sia l’efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell’Ente.

6. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendervi la parola esclusivamente su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo.

7. Il Segretario Generale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

8. Il Segretario Generale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

9. Egli presiede l’Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

10. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

11. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

k. interviene nei casi di accertata inerzia, inefficienza o inefficacia dell’attività svolta dai Dirigenti o dal personale assegnato agli uffici o servizi da loro diretti, adottando i provvedimenti necessari, ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli atti di competenza dei Dirigenti, riferendone al Presidente del Consiglio Comunale e/o al Sindaco.

l. Stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti connessi all’istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni svolti dai Settori e dai servizi competenti, secondo le modalità contenute del Regolamento.

m. Cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione, sottoposizione al controllo delle deliberazioni.

3. Presiede il Nucleo di valutazione e le Commissioni di concorso per Dirigenti, sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale, nel rispetto delle norme contenute nell’apposito Regolamento.

4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Per lo svolgimento delle funzioni a lui attribuite, il Segretario Generale si avvale di un apposito Servizio di segreteria, su cui esercita la propria supervisione rimanendone affidata la direzione operativa al Vice Segretario Generale.

Art. 58
Vice Segretario Generale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Generale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario Generale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.

3. Al Vice Segretario Generale oltre alla responsabilità di almeno una Divisione del Comune, è attribuita la direzione operativa dei servizi e degli uffici di segreteria posti al di fuori dei settori dell’Ente, costituiti in area funzionale, sotto la supervisione del Segretario Generale; per l’esercizio di tali specifiche funzioni egli viene equiparato ai Dirigenti di massimo livello del Comune.

4. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, la Giunta Comunale può attribuire l’incarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell’Ufficio di Segreteria, ad uno dei Dirigenti di Settore in possesso dei requisiti per l’accesso al posto, avuto riguardo, nel limite del possibile, all’anzianità di servizio; l’incarico non dà diritto ad alcuna particolare indennità.

Titolo V
Finanza e contabilità

Art. 59
Potestà impositiva

1. Il Comune ha, a norma di legge, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e dispone delle altre entrate attribuite dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici indispensabili e quelli necessari per lo sviluppo della comunità.

3. I primi vengono finanziati principalmente con la contribuzione erariale e, in via sussidiaria, con le entrate fiscali; i servizi pubblici necessari vengono finanziati con le entrate fiscali.

4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Per i servizi pubblici vengono determinati le tariffe o i corrispettivi a carico dell’utente.

5. Il Comune potrà far ricorso anche a prestiti obbligazionari o ad altre forme di finanziamento per la realizzazione di specifiche opere di interesse pubblico.

Art. 60
Bilancio e Conto Consuntivo

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione e il Conto Consuntivo.

2. Il Bilancio di previsione e il Conto Consuntivo devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficienza e all’efficacia dell’azione del Comune.

Art. 61
Definizione degli obiettivi

1. La definizione degli obiettivi perseguiti dalle Divisioni è la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dagli Organi dell’amministrazione.

2. Gli obiettivi gestionali assegnati alle Divisioni vengono adottati dalla Giunta, sentiti i Dirigenti interessati in ordine alla realizzabilità degli stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali delle Divisioni.

3. Gli obiettivi assegnati alle Divisioni devono essere misurabili.

Art. 62
Controllo di gestione

1. Le norme contenute nel Regolamento di Contabilità definiscono le linee guida dell’attività di controllo interno della gestione per permettere la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi.

2. In particolare il Regolamento dovrà attenersi alle seguenti finalità fondamentali:

b) supportare le Divisioni singolarmente intesi e l’amministrazione nel suo complesso nella realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;

c) migliorare il processo decisionale e gestionale dell’Amministrazione attraverso un confronto ragionato e continuo sugli scostamenti osservati tra obiettivi e risultati e sulle cause che sono all’origine degli scostamenti medesimi;

d) specificare le responsabilità gestionali istituite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, fornendo indicazioni sull’attività dei Dirigenti al fine di una loro corretta e oggettiva valutazione;

e) costituire un terreno oggettivo di confronto tra Organi politici ed Organi di gestione.

Art. 63
Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge a scrutinio segreto, con voto limitato a due un Collegio di Revisori dei Conti di tre componenti.

2. I componenti del collegio sono scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che funge da Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo in caso di inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Esercitano le loro funzioni con la diligenza del mandatario, rispondono della verità delle loro attestazioni e comunicano immediatamente al Consiglio Comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.

5. Non possono essere nominati revisori coloro che hanno amministrato il Comune nell’ultimo triennio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini dei Consiglieri Comunali e degli Assessori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d’opera retribuita e coloro che hanno lite pendente con il Comune.

6. L’incarico di Revisori dei Conti non può essere esercitato dai componenti del Comitato Regionale di Controllo, né dai dipendenti della Regione Piemonte o di Province e Comunità Montane comprese in detta Regione.

7. Non può, altresì, essere esercitato da chi versa nelle condizioni ostative previste dall’art. 6 quinquies - 1° comma - della legge 15 marzo 1991, n. 80.

8. La cancellazione e la sospensione dal ruolo o dall’albo comporta la decadenza dall’ufficio di revisore.

9. La decadenza, ai sensi dei precedenti commi, pronunciata dal Consiglio Comunale che provvede nella stessa seduta alla sostituzione.

10. Il collegio dei revisori esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e riferisce periodicamente al Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 64
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente Locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie.

Titolo VI
Istituti di partecipazione

Capo I
Partecipazione dei cittadini singoli e associati

Art. 65
Organizzazioni e associazioni

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all’Amministrazione locale.

2. Assicura l’accesso alle proprie strutture e ai propri servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che abbiano come finalità l’assistenza alle persone bisognose, l’educazione dei giovani, la difesa dell’ambiente e delle tradizioni culturali, la promozione turistica, la pratica dello sport e ogni altra finalità socialmente rilevante.

3. Le modalità di accesso, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, sono rimesse al Regolamento.

4. Il Comune può concedere alle organizzazioni e alle associazioni che non perseguono scopi di lucro sussidi e contributi sulla base di un programma delle attività, accompagnato da un preventivo di spesa secondo le modalità indicate nel Regolamento.

5. Nel Regolamento sulla partecipazione e il decentramento saranno individuate le forme di collaborazione delle Associazioni sulle scelte amministrative più importanti.

Art. 66
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all’adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

Art. 67
Istanze dei cittadini

1. I cittadini, singoli o associati, possono produrre istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, secondo le rispettive competenze.

2. Lo stesso diritto è riconosciuto anche agli stranieri aventi la residenza sul territorio del Comune.

3. A dette istanze, petizioni e proposte deve essere data risposta scritta non oltre trenta giorni dalla ricezione e non oltre sessanta se dirette al Consiglio Comunale.

Art. 68
Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle Aziende Speciali del Comune e dei gestori di pubblici servizi comunali.

3. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 69
Ufficio Relazioni con il Pubblico.

1. Al fine di consentire ai cittadini singoli o associati l’effettivo esercizio di diritti, poteri e facoltà di partecipazione e di informazione previsti dallo Statuto, il Comune di Borgomanero istituisce un apposito Ufficio di assistenza, consulenza e informazione relativa all’attività dell’Ente.

2. Il Comune di Borgomanero assicura a detto Ufficio una sede idonea e le dotazioni di personale e strumenti adeguati al suo buon funzionamento.

Capo II
Referendum

Art. 70
Richiesta

1. E’ indetto referendum consultivo quando venga richiesto da almeno mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 71
Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum, che deve riguardare materia di esclusiva competenza locale, è inammissibile in materia di bilancio, di Conto Consuntivo, di tributi locali e di tariffe. E’ altresì inammissibile il referendum su questioni riguardanti le persone.

2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

3. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quattro anni.

4. Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini ed uno proposto dal Consiglio Comunale.

5. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso ad un comitato tecnico definito dal Regolamento.

Art. 72
Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di conformarsi all’orientamento espresso dai proponenti.

Art. 73
Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal Regolamento.

Capo III
Il Difensore Civico

Art. 74
Principi generali

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale segnalando, a seguito di istanze e petizioni dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sulle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale, nei casi e con le modalità previste dalla legge.

3. Al Difensore Civico sarà corrisposta mensilmente una indennità di carica uguale a quella fissata per gli Assessori Comunali.

Art. 75
Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra gli estranei al Consiglio e alla Giunta che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non superato il settantesimo, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e provvisti di adeguata esperienza giuridico - amministrativa.

2. Non possono ricoprire l’ufficio di Difensore Civico:

a) coloro che versano nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale e coloro che hanno amministrato il Comune nell’ultimo mandato elettorale;

b) i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale e dei Dirigenti e qualifiche immediatamente inferiori ai Dirigenti nonché degli amministratori;

c) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, i condannati a una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 76
Giuramento

1. Il Difensore Civico presta giuramento davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene della comunità locale”.

Art. 77
Decadenza e revoca

1. Il venir meno dei requisiti di cui all’art. 75 comporta la decadenza del Difensore Civico, che viene pronunciata dal Consiglio Comunale con procedura d’urgenza.

2. Il Consiglio Comunale revoca d’ufficio il Difensore Civico, nei casi di grave inadempienza, con deliberazione adeguatamente motivata, adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 78
Durata in carica

1. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 79
Mezzi e personale

1. L’Amministrazione Comunale provvede a dotare l’ufficio del Difensore Civico di locali, mezzi e personale adeguati alle funzioni d’istituto.

Art. 80
Prerogative e funzioni

1. Il Difensore Civico ha la possibilità di accedere a tutti gli uffici del Comune, delle aziende, delle istituzioni, dei concessionari dei servizi e delle società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, allo scopo di accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso. A tal fine può interloquire direttamente con i responsabili del servizio e richiedere atti e notizie, senza che gli si possa opporre il segreto d’ufficio. Egli è comunque tenuto, nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento, a rispettare il segreto nei rapporti con l’esterno nonché la legge sulla privacy.

2. Rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento.

3. Sollecita gli organi comunali a provvedere entro termini definiti.

4. Formula, anche di propria iniziativa, pareri al consiglio, alla Giunta e al Sindaco, nonché alle aziende speciali e alle istituzioni, che hanno l’obbligo di una specifica motivazione, qualora ritengano di disattendere il parere.

5. Interviene, per il tramite del Sindaco, nei confronti dei responsabili dei servizi che, pur sollecitati, omettano, rifiutino o ritardino atti del loro ufficio.

6. Invita l’Amministrazione Comunale a riesaminare e modificare gli atti emanati, ove riscontri irregolarità, al fine di consentire l’attivazione degli strumenti di autotutela.

7. Riferisce all’autorità giudiziaria, quando ne abbia l’obbligo per legge.

Art. 81
Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate e formulando suggerimenti per la loro eliminazione nonché proposte per migliorare il buon andamento dei servizi.

2. Per casi ritenuti di particolare urgenza il Difensore Civico può assegnare relazioni mirate al Consiglio Comunale al di fuori dei termini previsti dal primo comma.

3. La relazione annuale è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e depositata negli uffici di segreteria, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

La relazione annuale dovrà, inoltre, essere pubblicata sul Bollettino Comunale.

Capo IV
Altre forme di partecipazione

Art. 82
Comitato di quartiere

1. Sono istituiti i comitati di quartiere, quali organismi di partecipazione e di consultazione.

2. Sono organi dei Comitati di quartiere il Consiglio di quartiere e il Presidente del Consiglio stesso.

3. Il numero, l’estensione territoriale, l’organizzazione ed il funzionamento dei comitati di quartiere e dei loro organi sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 83
Attribuzioni del Consiglio di quartiere

1. Il Consiglio di quartiere svolge attività consultiva nelle materie indicate dal Regolamento.

Art 84
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Le modalità di elezione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 85
Consulte

1. Il Consiglio Comunale, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori e per acquisire il contributo di quanti operano negli stessi, istituisce consulte composte da Consiglieri comunali, cittadini, esperti e da rappresentanti delle locali associazioni.

2. Il Regolamento disciplina la nomina, le competenze, la composizione e il funzionamento delle Consulte.

Art. 86
Assemblee dei cittadini

1. E’ istituita l’assemblea dei cittadini, intesa come riunione finalizzata a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori su problemi che investono i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. L’Assemblea è convocata dal Sindaco a seguito di richiesta di 100 cittadini elettori.

3. Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione e svolgimento dell’assemblea.

Titolo VII
Forme associative e di coooperazione
Accordi di programma

Art. 87
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Il Comune può stipulare con associazioni e società cooperative convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 88
Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell’art. 24 della legge 1990, n. 142, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere i tempi e le modalità del recesso unilaterale e dello scioglimento del consorzio.

Art. 89
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo VIII
Servizi

Art. 90
Forme di Gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando occorra assicurare un servizio di particolari caratteristiche;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica ;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Spetta al Consiglio Comunale stabilire la forma di gestione dei servizi e fissare le norme per il loro esercizio, tenendo conto degli obiettivi di qualità, di economicità e di efficienza.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere portata a conoscenza dell’utenza attraverso manifesti murali e il periodico di cui all’art. 3, 1° comma, lett. c), dello Statuto.

Art. 91
Aziende

1. L’Azienda Speciale è Ente strumentale del Comune, provvisto di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 92
Istituzioni

1. L’istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Art. 93
Criteri di Gestione

1. L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 94
Organi delle aziende ed istituzioni

1. Organi dell’Azienda e dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro Consiglieri e dal Presidente che vengono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto degli Statuti e del Regolamento.

3. Il Direttore viene nominato con le modalità stabilite dallo Statuto dell’Azienda o dal Regolamento della istituzione e partecipa alle sedute con voto consultivo.

4. Il Presidente, i Consiglieri ed il Direttore non possono far parte del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

5. Il Sindaco sostituisce i singoli componenti il Consiglio di Amministrazione dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa con la stessa procedura prevista dal comma 2.

Art. 95
Relazione della Giunta al Consiglio

1. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’attività del Consorzio, delle aziende, delle istituzioni e delle società eventualmente costituite in applicazione della legge e del presente Statuto ed operanti sul territorio del Comune.

Titolo IX
Norme transitorie ed attuative

Art. 96
Attuazione dello Statuto

1. Gli organi del Comune, ciascuno per la parte di sua competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme del presente Statuto, mediante l’adozione di appositi Regolamenti.

Art. 97
Revisione dello Statuto

1. La revisione o l’abrogazione, totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l’abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il presente.

Art. 98
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

Art. 99
Pubblicità dello Statuto

1. Dopo l’entrata in vigore, lo Statuto sarà tenuto permanentemente in libera visione al pubblico all’ingresso dell’ufficio del Sindaco e nella sala del Consiglio Comunale in occasione delle sue adunanze.

Art. 100
Disciplina transitoria

1. Fino all’entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto restano in vigore i Regolamenti adottati secondo la precedente legislazione e il precedente Statuto, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.