Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 46 - 29536

Intervento sostitutivo regionale per determinare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti (L.29.12.1999, n. 496 - G.U. n. 304 del 29.12.1999)

A relazione dell’ Assessore Pichetto Fratin :

Il D.Lgs. n. 32/98, che detta norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, aveva previsto all’art. 2 che i Comuni, al fine di consentire tale razionalizzazione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private individuassero, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui poter installare detti impianti.

Tale norma è stata modificata dal D.Lgs. 8.9.1999, n. 346 ed ancora successivamente dal D.L. 29.10.1999, n. 383 convertito dalla legge 28.12.1999, n. 496, sia per quanto attiene il termine per l’adozione di tali criteri che è stato portato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 496 medesima, sia per quanto attiene la previsione che, in caso di inadempienza da parte dei Comuni, vi avrebbero provveduto le Regioni nei successivi sessanta giorni.

Con Deliberazione n. 48-29266 del 31.1.2000, la Giunta Regionale ha provveduto a determinare, prima della scadenza dei termini fissati per i Comuni dalla legge 496/99 succitata, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti prevedendo altresì che con successivo provvedimento sarebbe stato esercitato l’intervento sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Successivamente è stata avviata una ricognizione volta a verificare il comportamento dei Comuni piemontesi circa l’adozione di tale atto da cui è risultato che la maggior parte dei Comuni, dopo una adeguata informativa durante la conferenza Regione - Autonomie Locali, ha tuttavia ritenuto di non individuare criteri propri bensì di prendere a riferimento criteri regionali al riguardo.

In realtà, i provvedimenti regionali vigenti in materia, nell’intento di realizzare una razionalizzazione della rete distributiva carburanti, non hanno previsto nuovi impianti di distribuzione carburanti in molti Comuni piemontesi, verificandosi attualmente, sul territorio regionale, un esubero di circa duecento impianti e, di conseguenza, un provvedimento di criteri così come invocato dal D.Lgs. 32/98 non avrebbe , per tali Comuni, ragione di essere assunto.

Inoltre molti Comuni hanno inteso attendere l’emanazione dei criteri sostitutivi regionali, al fine di consentire agli operatori di settore di disporre di norme omogenee su tutto il territorio regionale.

Di conseguenza, alla scadenza del termine fissato dalle vigenti norme in materia, risulta che solo una minoranza dei Comuni interessati ha adottato un proprio atto al riguardo.

Alla luce di quanto sopra,

vista la D.G.R. n. 48 - 29266 del 31.1.2000;

visto l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 11.2.1998. n. 32, così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 8.9.1999, n. 346 a sua volta modificato dall’art. 2, comma 1, del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496;

La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

I criteri di cui alla D.G.R. n. 48 - 29266 del 31.1.2000 si applicano nei Comuni piemontesi che alla data del presente provvedimento non hanno adottato propri criteri per l’individuazione delle aree sulle quali possono essere localizzati gli impianti stradali di distribuzione carburanti ( art. 1 del D. Lgs. 346/98, modificato dall’art. 2, comma 1 del D.L. 28.10.1999, n. 383 convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496).

(omissis)