Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 48 - 29266

Determinazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti (art. 2, comma 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di determinare ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 346/99 e s.m.i., i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti contenuti nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante.

2) Con successivo provvedimento verrà esercitata, secondo quanto previsto nell’allegato A e previa diffida, il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni che non hanno adottato propri criteri entro la data del 27/2/2000.

Il presente provvedimento verrà diffuso nella Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali di cui alla L.R. 34/98.

(omissis)

Allegato A)

CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (ART. 1 DEL D.LGS. N. 346/99)

TITOLO I

IMPIANTI STRADALI
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

CAPO 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.

art. 1

Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione carburanti da autorizzare, è suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:

a) zona 1. Centro storico. All’interno di tale area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti; possono continuare l’attività gli impianti esistenti purchè non deturpino il particolare pregio storico-artistico e ambientale della zona;

b) zona 2. Zone residenziali. All’interno di tali aree possono essere installati esclusivamente nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni di servizio con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, servizio di sostituzione e riparazione gomme, grassaggio, elettrauto, officina e simili);

c) zona 3. Zone per insediamenti produttivi. All’interno di tali aree possono essere installati esclusivamente impianti di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazioni di servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al veicolo o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo e alla persona (possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);

d) zona 4. Zone agricole. All’interno di tali zone possono essere installati esclusivamente impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazione di servizio con la presenza di servizi per il veicolo e di servizi per la persona del tipo ristorante, oltre ad eventuali edicole, bar ecc.

CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI

art. 2

L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia e sulle aree aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al presente provvedimento.

art. 3

I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo da prevedere l’installazione delle benzine e del gasolio per autotrazione ed eventualmente del gas propano liquido (g.p.l.), qualora sussistano le condizioni previste dalla vigente normativa.

art. 4

Non è consentita l’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

art. 5

Qualora, per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti sia necessaria l’occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l’occupazione è soggetta a concessione e per la stessa deve essere corrisposto il relativo canone.

CAPO 3 - TUTELA DEI BENI AMBIENTALI -
ARCHITETTONICI

art. 6

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti nei seguenti casi:

• nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge 1089/39 ”Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”;

• nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

art. 7

Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 “ Protezione delle bellezze naturali” sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione carburanti tipo “chiosco” opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l’impatto visivo.

CAPO 4 - SUPERFICIE MINIMA

art. 8

Il nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su una superficie non inferiore a quella prevista dall’art. 8 della L. R. n. 8/99 “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”. Le colonnine, i serbatoi e le attrezzature relative al lavaggio devono essere posizionate ad una distanza di almeno mt. cinque dal ciglio stradale e dai confini dell’impianto stesso. All’interno dell’area di servizio possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers.

art. 9

La superficie da destinare alle attività complementari dell’impianto, ad esclusione delle aree occupate dalle pensiline, non può superare il 10 % della superficie complessiva dell’impianto stesso, esclusa l’area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

art. 10

La superficie minima dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti che hanno al proprio interno attività commerciali (esercizi commerciali al dettaglio, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere almeno il doppio della superficie minima prevista all’art. 8 della L.R. n. 8/99. Almeno la metà della superficie destinata alle suddette attività commerciali deve essere destinata a parcheggio, con un minimo di 300 mq.

CAPO 5 - SUPERFICI EDIFICABILI

art. 11

Le dimensioni delle strutture dell’impianto stradale di distribuzione carburanti devono osservare, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

a) chiosco: deve essere dotato di servizi igienici e la superficie relativa al locale ricovero del personale addetto deve essere contenuta entro i 20 mq.;

b) stazione di rifornimento e stazione di servizio: le relative strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell’impianto, esclusa l’area occupata dalla pensilina.

Non sono ammesse installazioni di “punti isolati e/o appoggiati”, così come descritti dall’art. 4 della L.R. n. 8/99.

CAPO 6 - DISTANZE MINIME

art. 12

La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione carburanti è quella di cui all’art. 9 della L.R. n. 8/99.

art. 13

In caso di installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti all’interno di aree di pertinenza di struttura di dettaglio moderno, le distanze minime di cui all’art. 9 della L.R. n.8/99 sono calcolate avendo come riferimento la mezzeria dell’accesso sulla pubblica via più vicina ad un impianto esistente della struttura di dettaglio moderno medesima, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita all’interno del piazzale.

CAPO 7 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

art. 14

Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esercitate, all’interno delle aree di servizio, nel rispetto del D.Lgs. n. 114/98, della legge n. 287/91 e dei relativi piani di settore.

CAPO 8 - ACCESSI

art. 15

Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione carburante sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 22 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) ed all’art. 61 del relativo Regolamento.

art. 16

Gli accessi dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti localizzati sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano devono rispondere ai requisiti previsti dal N.C.d.S. per i passi carrabili.

art. 17

Gli accessi su strade di tipo B,C,D, così come definite dal N.C.d.S., per i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale dell’impianto con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). L’area occupata dalle corsie è da considerare aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

art. 18

Il piazzale dell’impianto di distribuzione carburanti deve essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.

art. 19

Qualora in luogo delle banchine stradali vi siano dei marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell’impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche di sopralzo, cordonatura e pavimentazione dei marciapiedi stradali.

art. 20

Deve essere garantita la continuità e l’integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali senza alterare la relativa sezione.

art. 21

Le opere di canalizzazione a servizio della strada delle quali è indispensabile la copertura, devono essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, qualora la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci), devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la manutenzione. Tali opere sono a cura e spese del titolare dell’impianto.

art. 22

Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt 3 (tre) raccordate al piazzale dell’impianto con curve di raggio non inferiore a mt.10 (dieci). L’area occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

CAPO 9 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E
MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI.

art. 23

L’abbattimento di alberature e piantagioni è ammesso nel caso in cui sia indispensabile per la costruzione dell’accesso all’impianto e non sia possibile prevedere un accesso in altre posizioni.

L’abbattimento deve essere limitato ai soli esemplari che ostacolano il posizionamento dell’accesso ed il richiedente deve curare la reintegrazione, a proprie spese, dove indicato dal Comune.

CAPO 10 - INSEGNE

art. 24

Le insegne che insistono sull’impianto stradale di distribuzione carburanti devono avere, salvo quanto previsto dai piani comunali di arredo urbano già in atto, le seguenti caratteristiche:

1. le insegne poste parallelamente alla carreggiata devono avere superficie massima di mq. dieci;

2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere una superficie massima di mq. quattro;

3. tutte le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dal margine della carreggiata e la proiezione esterna dell’insegna stessa non deve insistere al di fuori dell’area dell’impianto;

4. se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l’uso dei colori adottati, soprattutto se posti in prossimità di impianti semaforici.

CAPO 11 - SEGNALETICA

art. 25

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), come previsto dal N.C.d.S., che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l’accesso e l’uscita dell’impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.

CAPO 12 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

art. 26

Nel caso di smantellamento e rimozione dell’impianto, deve essere richiesta la relativa autorizzazione edilizia allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

a) la cessazione delle attività complementari dell’impianto;

b) l’adeguamento dell’area alle previsioni del P.R.G.;

c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto sopra e sotto suolo, come previsto dalla vigente normativa;

d) la bonifica del suolo.

CAPO 13 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

art. 27

Nell’area di rifornimento dei mezzi devono essere previsti sistemi di protezione dell’inquinamento della falda idrica ( impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento versamenti di carburante).

CAPO 14 - IMPIANTI PER NATANTI -
CLASSIFICAZIONE

art. 28

Gli impianti per natanti devono rientrare nella classificazione “chiosco” secondo la definizione di cui all’art. 4, lettera c), della L.R. n.8/99.