Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2000, n. 10 - 29657

Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Misure A, B, F6 ed F9. Adozione delle Istruzioni per l’applicazione ed apertura delle domande anche per la misura F9

A relazione dell’ Assessore BODO :

Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, che modifica ed abroga taluni Regolamenti e prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte adottato con D.G.R. n. 10-29076 del 30.12.1999, attualmente all’esame della Commissione Europea;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 14-29233 del 31.01.2000 e n. 41-29414 del 21.02.2000, con le quali è stato deciso di procedere ad una attuazione anticipata degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte con apertura straordinaria e limitata delle domande;

Ritenuto di adottare le Istruzioni per l’applicazione relative alle misure “A - Investimenti nelle aziende agricole”, “B - Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori”, “F 6 - Misure agroambientali - azione relativa al premio all’erba” ed “F9 - allevamento di razze locali in pericolo di estinzione” e di procedere contestualmente alla apertura della presentazione delle domande di sostegno e aiuto relativamente a tali Misure;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Sono approvate le Istruzioni per l’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante (allegati “a” e “b”), relative alle Misure: “A - Investimenti nelle aziende agricole”, “B - Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori” ed “F - Misure agroambientali - azione F6 relativa al premio all’erba ed azione F9 allevamento di razze locali in pericolo di estinzione solo per le razze ovine Savoiarda e Delle Langhe e bovina Valdostana Pezzata Nera”.

E’ aperta la presentazione delle domande di sostegno e aiuto relativamente a tali Misure, a partire dalla data della pubblicazione della presente Deliberazione e fino alle date di scadenza indicate negli allegati “a” e “b”.

(omissis)


ALLEGATO “A“

REGOLAMENTO C.E. 1257/99 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE

MISURE:

A - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE;

B - AIUTO ALL’INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

ATTUAZIONE ANTICIPATA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 14-29233 DEL 31.01.2000 E DELLA D.G.R. N. 41 - 29414 DEL 21.02.2000.

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE ED APERTURA DOMANDE DI SOSTEGNO / AIUTO

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE MISURE

1. PREMESSA

A - Riferimenti normativi

Le presenti disposizioni applicative definiscono quegli aspetti che il Regolamento delle Comunità Europee n 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio (di seguito “Regolamento”) sul sostegno allo sviluppo rurale demanda alle decisioni e scelte degli Stati membri e che non sono stati definiti nel Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006 (di seguito “Piano”).

Per il resto vengono applicate le disposizioni del Regolamento e del Piano.

Le presenti disposizioni applicative sono valide solamente per la prima fase di attuazione anticipata del Piano attuata ai sensi della D.G.R. n. 14-29233 del 31.01.2000 e della D.G.R. n. 41 - 29414 del 21.02.2000.

B - Procedure generali per l’operativita’ - Competenze

Il Regolamento prevede che il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti non venga effettuato direttamente dalla Regione ma da un apposito Organismo Pagatore, attualmente individuato nell’AGEA ex AIMA.

Secondo il disposto della L.R. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” gli interventi di sostegno e aiuto di cui alle misure “A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” e “B - aiuto all’insediamento di giovani agricoltori ” sono gestiti dalle Province. La Regione esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all’art. 3 della L.R. 34/98.

La Regione riceve dalle Provincie gli elenchi provinciali di pratiche da liquidare e cura, dopo gli eventuali controlli, l’invio degli stessi all’ Organismo Pagatore.

Il Comitato composto dall’Assessore regionale all’agricoltura, dai Presidenti delle Province e dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole istituito dall’art. 8 della L.R. 17/99. “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” ( di seguito “Comitato”) assicura la concertazione, la cooperazione ed il coordinamento tra Regione e Provincie, necessari ad assicurare l’applicazione del Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006.

Le domande di sostegno / aiuto sono presentate alle Provincie.

Le Province, con proprio provvedimento, individuano nell’ambito del loro ordinamento gli Uffici competenti al ricevimento, all’esame ed alla definizione delle domande.

Il coordinamento dell’applicazione degli interventi di sostegno e aiuto di cui alle misure “A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” e “B - aiuto all’insediamento di giovani agricoltori ” è competenza della Direzione Regionale XII “ Sviluppo dell’ agricoltura”. La citata Direzione potrà adottare atti di indirizzo, interpretazione e disposizione tecnica e procedurale nell’ambito di quanto previsto dalle presenti disposizioni.

C - Attuazione anticipata

Poiché il Piano di Sviluppo rurale del Piemonte è in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea, la presentazione delle domande di sostegno / aiuto non costituisce in alcun modo impegno per la Regione e le Provincie al finanziamento delle stesse, in quanto le Misure proposte dal Piemonte potrebbero essere modificate, ridimensionate o soppresse da parte della Commissione stessa, come pure potrebbero essere modificati i requisiti per l’accesso ai finanziamenti o gli importi degli stessi.

Eventuali investimenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti prima della approvazione del Piano da parte della Commissione Europea e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

Non essendo ancora disponibile la modulistica definitiva predisposta dalla AGEA, in via provvisoria le domande dovranno essere predisposte utilizzando la procedura informatizzata di compilazione adottata dalla Regione (agli Uffici provinciali dovranno essere presentate sia la copia cartacea che quella informatizzata).

Dopo la adozione da parte della AGEA della modulistica definitiva, i richiedenti sono tenuti, se necessario, ad adeguare i dati ed eventualmente se del caso a ripresentare la domanda stessa.

2. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per essere ammissibili al finanziamento gli interventi non devono essere in contrasto con le linee della programmazione settoriale e territoriale regionale.

3. PROCEDURE

A - Fase provinciale e regionale

Come precedentemente indicato le domande di sostegno / aiuto vengono presentate alla Provincia competente, in forma cartacea ed informatizzata, utilizzando il software e la modulistica predisposti dalla Regione.

Nella stessa domanda potranno essere inserite più iniziative, relative sia ad investimenti fondiari che agrari.

Le domande potranno essere presentate senza allegare ulteriore documentazione; l’istruttoria delle domande inizierà comunque da quelle che perverranno complete di tutta la documentazione necessaria alla valutazione della domanda stessa (planimetria aziendale con identificazione delle particelle, progetti esecutivi, preventivi, computi metrici, autocertificazioni, ecc.).

Comunque tutta la documentazione tecnica esecutiva sopra citata, nel caso non sia stata presentata con la domanda di sostegno / aiuto dovrà essere presentata, pena l’esclusione, a seguito delle richiesta dell’ufficio istruttore, nei tempi che da esso saranno assegnati (massimo 60 giorni), durante la fase istruttoria della domanda stessa.

La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno / aiuto, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del sostegno / aiuto, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti opportuni.

L’istruttoria degli Uffici (con eventuale sopralluogo in azienda) dovrà concludersi entro 120 giorni dalla approvazione definitiva del Piano di Sviluppo da parte della Commissione Europea, comunicandone l’esito ai richiedenti. Detti termini potranno essere prorogati da ciascuna Provincia in funzione del numero di domande pervenute.

In caso di esito positivo, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione della domanda di sostegno / aiuto, con il quale viene altresì determinata la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante.

Dopo l’effettuazione degli investimenti e / o degli acquisti ammessi e la verifica degli stessi a collaudo (oppure dopo la verifica dell’avanzamento lavori come previsto al successivo punto “Forma ed ammontare degli aiuti”), la Provincia determina il contributo definitivo spettante ed avvia la pratica al pagamento, con l’inserimento nell’elenco provinciale delle pratiche da liquidare.

L’elenco di liquidazione dovrà essere redatto assicurando priorità ai pagamenti per investimenti fondiari; le pratiche da liquidare devono essere inserite in elenco nell’ordine col quale hanno presentato la richiesta di collaudo, in modo che, se non dovesse essere possibile il pagamento dell’intero elenco, vengano pagate le aziende che per prime hanno completato gli interventi e richiesto il collaudo degli stessi .

Per gli aiuti all’insediamento la pratica viene avviata al pagamento dopo la verifica dell’avvenuto insediamento e del possesso dei requisiti necessari.

B - Liquidazione da parte dell’ Organismo Pagatore (attualmente AGEA ex AIMA)

Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 viene finanziato dalla sezione Garanzia del FEAOG.

La sezione Garanzia del FEAOG ha un bilancio esclusivamente annuale ed esclusivamente di cassa, che non consente in alcun modo l’assunzione di impegni contabili a favore dei beneficiari .

L’anno contabile della sezione Garanzia del FEAOG va dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell’anno successivo.

Per cui le risorse disponibili per ciascun anno (fatta eccezione per il solo anno 2000) devono essere pagate entro il 15 ottobre, pena la perdita delle stesse e la eventuale ulteriore penalizzazione per le annate successive in considerazione della performance non favorevole.

Per “pagamento entro il 15 ottobre” si intende l’effettivo pagamento effettuato dall’Organismo Pagatore al beneficiario.

Le scadenze per l’invio degli elenchi di liquidazione da parte delle Province alla Regione verranno comunicate non appena saranno pervenute indicazioni in tale senso da parte dell’Organismo Pagatore.

Eventuali elenchi che l’Organismo Pagatore per qualsiasi ragione non riuscisse materialmente a pagare entro il 15 ottobre, saranno dallo stesso messi automaticamente in pagamento in conto alla disponibilità dell’anno successivo, con le negative conseguenza sopra esposte.

4. CLASSIFICAZIONE TERRITORIO

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono gli elenchi generali adottati per l’attuazione del Piano.

Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende, conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dell’anagrafe nazionale delle aziende agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia, le domande di sostegno / aiuto devono essere presentate, indipendentemente dalla sede legale dell’azienda stessa, esclusivamente alla Provincia in cui ricade il centro aziendale (sede operativa principale) dell’azienda che richiede il sostegno agli investimenti (indipendentemente da dove questi vengono realizzati) o che è oggetto dell’insediamento.

Nel caso di sedime d’opera localizzato in Provincia diversa da quella del centro aziendale, la Provincia competente a ricevere e definire la domanda potrà avvalersi per l’istruttoria tecnica e per il sopralluogo in azienda della collaborazione della Provincia in cui ricade il sedime d’opera.

Nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica, per l’individuazione della zona a cui riferire l’azienda, al fine di determinare l’ammontare dell’aiuto, può essere fatto riferimento:

- per gli interventi di sostegno degli investimenti, in alternativa, alla localizzazione del centro aziendale, alla localizzazione dell’intervento proposto (sedime d’opera) o alla zone dove ricade la maggior parte della SAU con esclusione degli alpeggi;

- per gli aiuti all’insediamento alla localizzazione del centro aziendale oggetto dell’insediamento stesso.

5. COLLOCAZIONE TEMPORALE
DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI
PER L’AMMISSIONE ALL’AIUTO

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono i requisiti necessari per l’ammissione al sostegno / aiuto devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda.

6. RICORRIBILITA’ DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Provincie nei provvedimenti di definizione delle pratiche indicano l’Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

7. DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto all’insediamento giovani costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

8. INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Per la gestione delle domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e di aiuto all’insediamento giovani, nonché per assolvere agli obblighi di monitoraggio la Regione costituisce un apposito sistema informativo.

Le caratteristiche tecniche di tale sistema informativo saranno definite con separati provvedimenti.

9. DIVIETO DI CUMULABILITA’

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’ Unione Europea o da altri Enti pubblici.

PARTE SECONDA - APERTURA DOMANDE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

1. APERTURA DOMANDE

E’ aperta, dalla data della pubblicizzazione della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente bando, fino alle ore 12 del 30 giugno 2000 , la presentazione delle seguenti quattro categorie di domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, per i beneficiari e gli interventi per ciascuna di esse indicate:

1) apertura generale per domande di sostegno agli investimenti in aziende agricole condotte da titolari giovani di età compresa tra 18 e 40 anni, nonché da giovani in attesa di insediamento contestualmente ad una domanda di premio di insediamento;

beneficiari:

- aziende agricole singole con titolare persona fisica di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti;

- aziende agricole condotte da società di persone, , nonché cooperative agricole, iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, in cui almeno la metà dei soci è costituita da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti.

Non sono ammissibili alla presente apertura domande straordinaria e limitata le società di capitali.

Interventi ammissibili:

Costruzione, riattamento, acquisto ed esecuzione di:

1. strutture, impianti ed attrezzature per l’allevamento e relativi annessi;

2. strutture, impianti ed attrezzature fisse per il deposito, la conservazione, la trasformazione aziendale, il condizionamento e la vendita diretta dei prodotti, anche se realizzate al di fuori del centro aziendale;

3. strutture, impianti ed attrezzature per deposito macchine e prodotti agricoli;

4. miglioramento pascoli nonché adeguamento e ristrutturazione alpeggi con relativi fabbricati strutture ed attrezzature;

5. sistemazione terreno, irrigazione, viabilita’ poderale;

6. allacciamenti idrici ed elettrici ed impianti energia alternativa;

7. strutture e relative attrezzature fisse per coltivazioni pregiate (serre, reti antigrandine, impianti antibrina, locali deposito, ... );

8. approvvigionamenti idrici;

9. impianti e reimpianti di nocciolo e di colture floricole pluriennali ; gli impianti / reimpianti di nocciolo dovranno essere realizzati conformemente alle prescrizioni del disciplinare della I.G.P. “Tonda Gentile delle Langhe” ;

10. costruzione, riattamento ed acquisto di locali, macchine ed attrezzature per agriturismo, ed iniziative ad esso connesse, nei limiti previsti dalla L.R. 38/95;

11. interventi relativi al miglioramento della qualità dei prodotti ed installazione di sistemi di controllo della qualità dei prodotti stessi;

12. interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna.

13. reimpianti di vigneti, compatibilmente con le disposizioni che saranno adottate nel quadro della relativa Organizzazione Comune di Mercato.

acquisti di:

1. macchine (compresi mezzi stradali per trasporto merci, specificamente destinati all’attività aziendale);

2. macchinari ed attrezzature;

3. bestiame da riproduzione selezionato .

4. apparecchiature informatiche (comprese il relativo software) e strumentazioni.

Sono esclusi :

- l’acquisto di terreni ;

- l’esecuzione di interventi relativi a case di abitazione (salvo che per interventi destinati a strutture agrituristiche nonché per interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna) ;

- l’acquisto di macchinari e attrezzature usati ;

- l’esecuzione di interventi di manutenzione.

Disposizioni particolari relative agli interventi ammissibili nel comparto frutticolo

Nel comparto frutticolo, al fine di assicurare la compatibilità degli interventi finanziabili ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale con quelli previsti ai sensi della Organizzazione Comune di Mercato, sono ammissibili i seguenti interventi:

- realizzazione di impianti di irrigazione ;

- realizzazione di difese antigrandine;

- realizzazione di impianti per la difesa dai danni da gelo e brina;

- acquisti di macchinari non specifici, diversi da quelli esclusi, di sotto elencati;

- realizzazione di strutture, impianti ed attrezzature fisse per il deposito, la conservazione, la trasformazione aziendale, il condizionamento e la vendita diretta dei prodotti, anche se realizzate al di fuori del centro aziendale;

- realizzazione di celle frigorifere;

non sono invece ammissibili i seguenti interventi (tranne che per il nocciolo, comparto per il quale sono ammissibili):

- interventi di impianto e reimpianto frutteti ed acquisto di materiale di propagazione;

- acquisti di attrezzature specifiche e macchinari specifici per :

- raccolta frutta (carri raccolta e simili);

- esecuzione di trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili);

- movimentazione e stoccaggio merci e prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili)

2) programma mirato di intervento nel comparto frutticolo per la realizzazione di impianti per la difesa dai danni da gelo e brina, in continuazione dell’azione realizzata con il programma adottato con D.G.R. n. 32-26198 del 30.11.1998.

Beneficiari.

Aziende che alla data di adozione delle presenti disposizioni siano già dedite alla produzione professionale di frutta destinata alla commercializzazione , anche qualora la produzione frutticola non sia l’unica o la principale produzione aziendale.

Ambito di applicazione.

L’aiuto riguarda tutto il Piemonte, in zone idonee all’esercizio della frutticoltura, per interventi su : melo, pero, drupacee, actinidia.

L’aiuto è riservato ai frutteti con sesto di impianto razionale, già esistenti oppure da impiantare entro la primavera 2001.

Sono esclusi dall’aiuto i frutteti non professionali, irrazionali, quelli misti, i prati arborati e le alberature sparse.

Interventi ammissibili .

Sono finanziabili gli interventi e/o acquisiti diretti alla realizzazione di impianti per la difesa dei frutteti dai danni da gelo e brina. Gli impianti dovranno essere realizzati con la tecnica della irrigazione a pioggia antigelo o con quella del rimescolamento meccanico degli strati dell’atmosfera aventi diverse temperature ; la domanda di una azienda potrà prevedere anche l’uso di entrambi i sistemi, in appezzamenti diversi.

Gli impianti a pioggia antigelo potranno essere realizzati con tecnologie atte ad assicurarne l’idoneità all’uso anche come impianto per le irrigazioni ordinarie.

Potrà essere richiesto il finanziamento per :

- gruppi di pompaggio e relativi allacciamenti ;

- tubazioni interrate di adduzione dell’acqua agli appezzamenti e di distribuzione dell’acqua all’interno del frutteto e relativi allacciamenti ;

- tubazioni aeree e irrigatori soprachioma ;

- realizzazione di nuovi pozzi e relativi allacciamenti ;

- vasche di accumulo / decantazione dell’acqua e relativi allacciamenti ; 

- destratificatori / rimescolatori d’aria (detti “ventoloni”) e relativi annessi.

3) programma mirato di riorientamento del settore zootecnico di cui alla D.G.R. n. 51-20404 del 18.10.1999

beneficiari: aziende agricole già attive nel settore dell’allevamento bovino da carne o che intendono avviare un nuovo allevamento bovino da carne, loro consorzi e cooperative, nonché , limitatamente al successivo punto b), associazioni di produttori;

interventi ammissibili (come disciplinati dalla D.G.R. n. 51-20404 del 18.10.1999) :

a) - interventi necessari alla conversione di allevamenti tradizionali (stanziali) verso il modello pastorale ( recinzioni fisse pascoli, ricoveri leggeri localizzati sui pascoli, punti di abbeverata, acquedotti e carri botte per l’approvvigionamento idrico, mungitrici carrellate, punti sale, interventi di adeguamento delle stalle esistenti alle nuove esigenze date dall’allevamento in forma pastorale, acquisto di macchinari per trasemina, ...)

prescrizioni particolari: dopo la conversione al modello pastorale, l’azienda dovrà avere un carico di bestiame, calcolato dividendo le UBA relativa ai bovini da carne allevati per la superficie pascoliva, inferiore alle due UBA per ettaro / anno;

b) - interventi per la realizzazione di spacci aziendali e / o interaziendali per la vendita diretta della carne prodotta (acquisto / costruzione / ristrutturazione dei fabbricati, anche in area non agricola, ed acquisto delle attrezzature necessarie)

prescrizioni particolari: le carni poste in vendita dovranno essere certificate secondo le normative vigenti.

4) programma mirato di adeguamento igienico sanitario nei comparti avicunicolo e suinicolo di cui alla D.G.R. n. 4-28312 11.10.1999

beneficiari: la presentazione delle domande è riservata alle aziende agricole che avevano già presentato domanda sul Programma adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R n. 4-28312 11.10.1999 (“Compensazioni Settore Monetario”) per la concessione di contributi nei comparti avicunicolo e suinicolo e che su tale programma non avevano potuto essere finanziate per carenza di risorse, purchè in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 1257/99.

interventi ammissibili: ripresentazione ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale delle precedenti domande giacenti, esclusivamente per interventi ed acquisti già richiesti nella domanda originaria purchè gli stessi siano stati iniziati (interventi) / effettuati (acquisti) dopo il 3.01.2000.

E’ inoltre, per tutte le categorie di domanda, riconosciuto il pagamento delle eventuali spese generali e tecniche (spese di progettazione e simili), calcolate in percentuale sull’ammontare dell’intervento, con le modalità ed i limiti indicati nelle Istruzioni per l’applicazione del prezzario regionale approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999.

2. SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI

Come definito nel Piano, gli interventi di sostegno di cui alla presente Misura vengono concessi in riferimento ad aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni :

1) Come indicato nel Piano, Si considera redditiva l’azienda che garantisce un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità di lavoro occupata a tempo pieno (di seguito “reddito-soglia”), indipendentemente dal numero di ULU dell’azienda.

Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell’operaio agricolo comune.

(vale il dato del contratto collettivo provinciale 1999).

Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata ed in zona a parco o similmente vincolata, in considerazione della funzione svolta di presidio e tutela del territorio, nonché di aziende condotte da giovani insediati da meno di cinque anni, si considera redditiva l’azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 70% del reddito-soglia.

Il reddito netto dell’azienda richiedente deve essere dichiarato nella domanda di sostegno agli investimenti, compilando l’apposito prospetto economico semplificato .

2) Per quanto riguarda i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali nonché per la definizione delle “conoscenze e competenze professionali adeguate” vale quanto indicato nel Piano.

3) Le domande di interventi di sostegno di cui alla presente Misura possono essere altresì presentate da consorzi di aziende e da cooperative agricole (iscritte al registro prefettizio - sezione agricola), per la realizzazione di investimenti / acquisti a servizio di tutte le aziende associate.

4) “ ... i necessari adempimenti di legge ... “ previsti dal Piano come requisito minimo per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

Per le cooperative agricole il requisito si ritiene soddisfatto con l’iscrizione al registro prefettizio - sezione agricola.

L’azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del già citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

5) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da società di qualsiasi natura, o da cooperative o consorzi di aziende, la durata minima prevista della società, della cooperativa o del consorzio richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre , dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere in azienda una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle “conoscenze e competenze professionali adeguate”, come definite nel Piano.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

La domanda di sostegno può prevedere una o più iniziative fondiarie e / o agrarie.

In ogni caso, in considerazione dei meccanismi di funzionamento della sezione Garanzia del FEAOG, non è possibile prevedere una realizzazione delle iniziative dilazionata negli anni, ma tutte le iniziative richieste dovranno essere immediatamente attuate dopo la approvazione della domanda, pena l’esclusione dal sostegno.

Sono ammissibili anche domande che prevedono esclusivamente acquisti di macchine e/o di bestiame.

Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell’ autorizzazione allo svolgimento della attivita’ agrituristica prevista dalla legge regionale 38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il sostegno. In tale secondo caso ai richiedenti non potranno essere corrisposti acconti ad avanzamento lavori ed il contributo spettante verrà liquidato a saldo dopo il collaudo degli interventi ed acquisti eseguiti e la verifica dell’avvenuto conseguimento della citata autorizzazione allo svolgimento della attivita’ agrituristica.

4. FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

A) importi ammissibili, documentazione e valutazione degli interventi

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

L’importo massimo di spesa che può essere approvato per le domande di sostegno presentate, è pari a 125.000 EURO per azienda, con il limite di 60.000 EURO per gli investimenti agrari.

Per le cooperative agricole iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, ed i consorzi tra aziende agricole, tali limiti sono quadruplicati.

Gli interventi richiesti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l’idoneità tecnica, la congruità per l’azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Piano ed a quelli di sviluppo aziendale indicati in domanda ; la spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all’istruttoria ed alla definizione delle domande.

L’importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell’istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella tabella seguente:


*** Possono essere considerate “ aziende condotte da giovani “ per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate:

- le aziende singole con titolare persona fisica di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti insediata da meno di cinque anni;

- le aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole, iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, in cui almeno la metà dei soci sia rappresentata da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti insediati da meno di cinque anni.

La maggiorazione non è applicabile nel caso di società di capitali.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.

I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

Verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data posteriore al 3 gennaio 2000 indipendentemente dalla data della presentazione della domanda e del sopralluogo in azienda effettuato da parte degli Uffici istruttori.

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessaria concessione/autorizzazione comunale; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle due modalità sopra indicate.

B) definizione della spesa ammessa, uso del prezzario, fatturazione degli interventi

Gli interventi che all’atto del sopralluogo istruttorio dell’Ufficio dovessero risultare già effettuati potranno essere ammessi al contributo solo se debitamente fatturati.

Sono ammessi lavori eseguiti in proprio solo per domande di sostegno di importo totale (spesa ammessa) inferiore a 40.000 EURO ; per le domande di importo superiore tutti gli interventi effettuati dovranno essere giustificati con fattura.

Sono escluse dalla presente disposizione le spese generali e tecniche.

La fatturazione ha ordinariamente la sola funzione di permettere l’accertamento della effettiva realizzazione dell’intervento / acquisto richiesto e la datazione dello stesso.

Indipendentemente dagli importi fatturati, l’importo della spesa ammessa per impianti, strutture, attrezzature ed infrastrutture e’ ordinariamente determinato sulla base del prezzario regionale approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del citato prezzario (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l’applicazione del prezzario regionale medesimo

c) liquidazione ad avanzamento lavori ed a saldo

Il contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento dopo l’effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per le opere e le attrezzature fisse (escluso quindi bestiame e macchine), su richiesta dell’interessato, ad avanzamento lavori pari almeno al 50 % , potrà essere liquidata una parte del contributo corrispondende alla parte dell’intervento realizzata, come indicato nel Piano.

d) vincolo di destinazione ed uso

La destinazione e l’uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati (salvo la possibilita’ di richiedere varianti come specificato ai successivi punti) per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;

- 5 anni nel caso di investimenti agrari.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell’investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l’alienazione degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno .

5. LIMITAZIONI SETTORIALI

Nel comparto lattiero caseario bovino gli interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo di riferimento produttivo ( “quota latte” ) di cui dispone l’azienda (comprese le “quote latte” che l’azienda dichiara di voler acquistare, ed il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima del collaudo finale); al fine di assicurare uniformità di valutazione tra le diverse aziende richiedenti, la corrispondenza tra i quantitativi di latte producibili ed il numero di vacche stabulabili viene determinato in modo convenzionale sulla base di tabelle predisposte dalla Direzione Regionale XII, riportanti, per ogni razza, il valore standard di produzione annua per vacca, nelle diverse zone altimetriche e per le diverse tipologie aziendali ( ”tabelle produzione-capo”) .

6. TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.

Il termine massimo assegnato per l’esecuzione delle opere e’ stabilito in 12 mesi dalla data di approvazione del sostegno, termine elevato a 18 mesi per le zone classificate montane.

Trascorso tale termine senza l’avvenuta esecuzione delle opere la domanda di sostegno decade ed i provvedimenti di approvazione del sostegno sono revocati.

Per l’esecuzione delle opere, salvo nei casi normati ai capoversi seguenti, non vengono concesse proroghe al periodo stabilito nel provvedimento di concessione.

In caso di mancata realizzazione dei lavori per comprovata impossibilita’, comunque non dipendente dalla volonta’ dell’interessato, si procede nel seguente modo:

- se i lavori sono in fase di esecuzione, puo’ essere concessa, eccezionalmente, una proroga per un tempo massimo di 6 mesi, su apposita richiesta presentata prima della scadenza dei termini; la proroga viene concessa dall’Ufficio che ha curato l’istruttoria della pratica;

- se i lavori non sono neppure iniziati (ad esempio in caso di ritardato rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni necessarie), al fine di evitare la perdita di risorse di cui non e’ possibile l’erogazione, i provvedimenti di approvazione del sostegno emessi vengono revocati ma il beneficiario puo’ chiederne la riemissione (sempreche’ vi sia la disponibilita’ finanziarie e l’intervento sia ancora vigente) qualora entro un anno dalla data della revoca sia in grado di dare inizio ai lavori.

7. VARIAZIONI ATTIVITA’, INIZIATIVE
ED INVESTIMENTI FINANZIATI

Varianti tecnico-costruttive alle opere.

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione della domanda stessa da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l’azienda;

- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell’Ufficio istruttore.

Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo metrico estimativo) all’Ufficio che ha istruito la pratica.

L’autorizzazione dell’Ufficio non è necessaria per varianti minime (variazioni di importo in aumento o diminuzione tra le opere gia’ autorizzate, fino al 20% di ognuna di esse; per eventuali interventi relativi ad abitazioni sono ammesse variazioni solo in diminuzione).

L’autorizzazione dell’Ufficio è necessaria anche per varianti successive alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di destinazione.

8. FRODI E SOFISTICAZIONI

Sono esclusi dai benefici recati dalla presente normativa coloro che hanno subìto condanne definitive per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari.

Analogamente in caso di condanna del beneficiario per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari successiva alla concessione di una agevolazione e antecedente al collaudo finale degli interventi, compete all’autorita’ che aveva concesso l’agevolazione l’emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

9. DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO
USO ED ALIENAZIONE OPERE,
ATTREZZATURE, BESTIAME, MACCHINE -
RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilita’ di autorizzazioni di varianti, come sopra indicato);

- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;

- scioglimento anticipato di societa’ o societa’ cooperativa o di consorzi di aziende, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;

- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;

- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti;

all’Ufficio che aveva concesso il contributo compete l’emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione delle agevolazioni ricevute.

Le modalità della restituzione, dell’eventuale recupero coatto nonché le maggiorazioni per interessi saranno concordate con l’Organo Pagatore.

10. AUTOSUFFICIENZA FORAGGIERA

Non sono ammissibili al sostegno le aziende che non dispongono per gli animali allevati di un livello di autosufficienza foraggiera convenzionale pari almeno al 35 % .

11. RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni a suo tempo adottate per l’applicazione dei Regolamenti CEE 2328/91 e CE 950/97.

PARTE TERZA - APERTURA DOMANDE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “AIUTO ALL’INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI”

1. APERTURA DOMANDE

E’ aperta, dalla data della pubblicizzazione della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione delle presenti disposizioni, fino alle ore 12 del 30 giugno 2000 , la presentazione delle domande di aiuto all’insediamento in agricoltura di giovani di età compresa tra 18 e 40 anni .

2. BENEFICIARI - SODDISFACIMENTO
DEI REQUISITI

Come definito nel Piano, gli interventi di aiuto di cui alla Misura B vengono concessi a giovani che si insediano in una azienda agricola per la prima volta, che si insediano come capo dell’azienda , che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate ; l’insediamento deve avvenire in aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali .

Valgono le seguenti ulteriori specificazioni :

I giovani richiedenti nei sei anni precedenti il giorno 1 gennaio 2000 non devono essere stati titolari o legali rappresentanti di azienda agricola o avere avuto comunque una posizione analoga in una azienda agricola. Fa fede in tale senso il fatto che non abbiano svolto attività agricola professionale e comunque non abbiano superato una percentuale del reddito soglia superiore al 25 % in zona di montagna e al 35 % nelle zone di collina e di pianura.

2) L’insediamento può avvenire :

a) in aziende già attive in sostituzione di uno o più titolari cedenti ;

b) in aziende di nuova formazione ;

3) L’insediamento può riguardare un giovane che si insedia in qualità di titolare unico o, congiuntamente, più giovani che si insediano nella stessa azienda quali soci di società di persone o di società cooperativa.

Non è ammesso l’insediamento con costituzione da parte dei giovani di una società di capitali.

In caso di insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di persone o di società cooperativa l’insediamento si considera effettuato con il subentro del giovane ad un socio cedente, indipendentemente dalla presenza in azienda di altri soci, purchè la parte di azienda rilevata dal giovane consenta di soddisfare il requisito della redditività (dividendo il reddito dell’azienda per il numero di soci, al giovane che si insedia deve corrispondere una quota di reddito almeno pari al 70 % del reddito soglia, agli altri soci del 100 % del reddito soglia).

L insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di capitali non può essere effettuato in sostituzione pro-quota di un socio cedente ma esclusivamente con il subentro totale del giovane (o dei giovani in forma congiunta) alla preesistente società.

Comunque in caso di insediamento in cui il giovane non diventi titolare unico dell’azienda agricola ma si insedi come socio di società di persone o cooperativa, l’insediamente è ammissibile solo a condizione che dall’atto costitutivo risulti attribuita al giovane una posizione di preminenza sugli altri soci (quale amministratore, incaricato della gestione straordinaria o simili)

4) In ogni caso :

- l’azienda interessata deve essere sempre esattamente identificata in domanda ; l’azienda individuata in domanda non può essere successivamente sostituita con una altra ai fini dell’insediamento, pena la decadenza della domanda di aiuto ;

- in caso di aziende che subiscono una trasformazione in occasione dell’insediamento, nella domanda di ammissione all’aiuto deve essere descritta la situazione aziendale prevista a trasformazione avvenuta, al fine del raggiungimento dei requisiti richiesti .

5) Non è ammesso l’insediamento :

- in azienda derivante da frazionamento avvenuto dopo il 31.12.1999 ;

- in sostituzione del coniuge ;

- in sostituzione di precedente titolare imprenditore agricolo di età inferiore a 55 anni salvo che se riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 50 %, tale da impedire la proficua conduzione dell’azienda agricola ; se l’insediamento avviene in azienda di nuova formazione o comunque in azienda il cui precedente titolare non è imprenditore agricolo a titolo principale, la presente clausola non si applica;

3. FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

a) aspetti generali

L’aiuto consiste nel Premio unico previsto dall’art 8 del Regolamento, concesso per un importo inferiore o uguale al valore massimo previsto dal Regolamento, come specificato al successivo punto b) calcolo del valore del Premio unico;

b) calcolo del valore del Premio unico

Il Premio Unico è ordinariamente corrisposto per un importo di EURO 20.000

Il Premio Unico è corrisposto per un importo di EURO 25.000 qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- contestuale presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti relativa all’azienda oggetto dell’insediamento, approvata per un importo di spesa pari almeno a EURO 30.000, subordinatamente alla effettiva realizzazione degli interventi stessi;

- insediamento in ambito extra-familiare con acquisto dell’azienda da parte di terzi con cui non vi siano rapporti di parentela, purchè l’atto di acquisto dell’azienda sia stipulato al più tardi entro i due mesi successivi alla data dell’insediamento e preveda un esborso per l’acquisto dell’azienda pari almeno a EURO 20.000.

c) numero dei Premi per azienda

La Regione Piemonte verificherà con la Commissione Europea la possibilità, in caso di insediamento congiunto nella stessa azienda di due o più giovani (in forma di società di persone o di società cooperativa agricola), di concedere un Premio di Insediamento per ogni giovane, purchè l’ azienda rilevata consenta a ciascun giovane di soddisfare il requisito della redditività (dividendo il reddito dell’azienda per il numero di soci, a ciascun giovane che si insedia deve corrispondere una quota di reddito almeno pari al 70 % del reddito soglia, agli eventuali altri soci del 100 % del reddito soglia).

In caso contrario nell’ insediamento congiunto nella stessa azienda di due o più giovani verrà concesso un unico premio per azienda, elevandone l’importo a EURO 25.000 anche qualora non sussistano le due condizioni riportate al precedente punto b).

d) tempo per l’insediamento e per la liquidazione del Premio

L’insediamento deve avvenire entro 1 anno dalla data della approvazione della domanda.

Su richiesta del beneficiario, da presentarsi prima della scadenza, potrà essere concessa una proroga massima di sei mesi, a fronte di ritardi provocati da cause indipendenti dalla volontà del richiedente.

4. VINCOLO DI PERMANENZA

I giovani che ricevono l’aiuto sono vincolati a mantenere, per almeno sei anni dalla data dell’insediamento, le condizioni che hanno dato diritto al premio ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dal Piano (svolgimento della attività agricola come attività principale e mantenimento della titolarità o della qualità di socio in posizione prevalente).

In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alle restituzione dell’aiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell’impegno.

5. RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura “A” , sostegno agli investimenti, nonché le disposizioni a suo tempo adottate per l’applicazione dei Regolamenti CEE 2328/91 e CE 950/97.


Allegato “B”

MISURE AGROAMBIENTALI

AZIONE F6: PREMIO ALL’ERBA

1 - PROCEDURE GENERALI

a) Norme tecniche dell’azione

a) Settori interessati

Allevamenti di bovini, ovini, caprini, equini per le zona montana, mentre per la pianura e la collina il premio e’ limitato agli allevamenti con indirizzo da carne (vacche nutrici e/o soggetti da ingrasso) e ad allevamenti di ovini, caprini, equini.

b) Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che adottino le azioni previste.

c) Impegni da rispettare

Gli allevatori per avere diritto al premio devono effettuare almeno 180 giorni all’anno di pascolamento (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilita’ foraggere). Potranno essere ammesse durate inferiori del periodo di pascolamento (non meno di tre mesi) in zona montana con conseguente riduzione del premio.

A fronte di andamenti climatici particolari, è possibile, sentito il parere del Gruppo di lavoro per il settore zootecnico, ridurre i giorni di effettivo pascolamento senza ridurre il premio.

E’ comunque ammessa, in relazione all’andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione fino ad un massimo del 20% della durata del periodo di pascolo.

Il carico animale ha come unità di riferimento l’UBA/ha/anno con indicazione di soglie minime di carico per fasce altimetriche che garantiscano una corretta utilizzazione dell’erba.

Sulle superfici oggetto del premio potranno essere ammessi due sfalci/anno a seconda delle specifiche necessita’ delle zone di applicazione dell’azione.

a) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

b) Livello dei premi

La diversificazione dei premi e’ commisurata alla resa foraggera dei pascoli incentivando maggiormente quelli che orientano le aziende verso l’estensivizzazione dell’attività zootecnica.

I valori di riferimento per il carico animale e sono così indicati:

pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno 135 euro/ha

collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno 83 euro/ha

montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno 55 euro/ha

Per l’esclusivo utilizzo dei pascoli montani per il periodo di alpeggio sarà riconosciuto un premio ridotto ad ettaro purchè con carico di bestiame identico all’intera durata del pascolamento (6 mesi).

b) Fasi e scadenze operative

1. Le domande devono essere presentate alle Province e Comunità Montane competenti entro il 30/4/2000, compilando il modello di domanda preventivo.

Eventuali proroghe possono essere concesse dall’Assessorato con il conseguente slittamento delle scadenze degli impegni successivi.

L’interessato presenta la domanda e rispetta gli impegni a proprio rischio, non avendo nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti dell’Ente pubblico qualora non dovesse esistere la necessaria disponibilità finanziaria, che comporta pertanto l’applicazione delle priorità.

1. I richiedenti possono farsi assistere per la compilazione delle domande da Enti pubblici, da Enti privati (Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni di Produttori Agricoli riconosciute, Organizzazioni cooperativistiche agricole, Associazioni di allevatori) e da Professionisti. In tali casi coloro che assistono gli agricoltori devono memorizzare i dati delle domande su supporto magnetico e trasmettere il relativo dischetto assieme alle domande alle Province. Per il solo anno 2000 i dati su supporto informatico vanno consegnati anche alla Regione Piemonte Assessorato Agricoltura Direzione Sviluppo dell’agricoltura.

2. Entro 60 giorni dall’approvazione del Piano di Sviluppo Rurale da parte della Comunità Europea, la domanda verrà ripresentata utilizzando il modello approvato per le misure agroambientali e corredato della documentazione prevista.

3. Gli Uffici delle Province e delle Comunità Montane dopo l’esame a tavolino della domanda e della documentazione allegata comunicano all’Assessorato la situazione statistica delle domande ammissibili.

4. L’istruttoria delle domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria ed i controlli vengono effettuati dalle Province e dalle Comunità Montane.

5. In caso di insufficienti disponibilità finanziarie la Giunta Regionale adotterà le priorità per il finanziamento delle domande dopo aver effettuato una ripartizione delle disponibilità tra le varie azioni.

6. Entro il 31 luglio gli Uffici daranno comunicazione alle aziende che, a causa della carenza di risorse e della conseguente applicazione dei criteri di priorità, non potranno ottenere l’aiuto.

7. Non è prevista l’emissione da parte degli Uffici di alcun provvedimento preventivo di approvazione del finanziamento. Le domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria, qualora sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati e siano stati mantenuti gli impegni assunti, verranno inserite negli elenchi di liquidazione che le Province e le Comunità Montane invieranno alla Regione affinché li trasmetta all’A.G.E.A. Pertanto, la mancata comunicazione preventiva da parte delle Province e delle C.M. non rappresenta silenzio-assenso.

8. Gli Uffici verificheranno le domande presentanti anomalie che l’AGEA segnalerà inviando una scheda di controllo (o un file di ritorno), emessa dopo che avrà effettuato i controlli incrociati dei dati contenuti nelle domande trasmesse con i dati contenuti negli archivi informatici di cui dispone (catasto terreni, anagrafe tributaria, altri aiuti).

Gli Uffici nel corso dell’anno effettueranno controlli a campione pari almeno al 5% con visita aziendale, secondo quanto specificato per ogni singolo intervento.

I controlli riguarderanno la verifica del possesso dei requisiti nonché il mantenimento degli impegni. I Settori nel corso dei controlli potranno richiedere direttamente all’interessato o acquisire d’ufficio la documentazione necessaria alle verifiche.

1. Effettuate le istruttorie, predisporranno l’elenco di liquidazione e lo trasmetteranno entro il 1° settembre all’AGEA affinché quest’ultima effettui i pagamenti entro l’anno 2000.

2. Coloro che hanno ricevuto il premio per l’anno 2000 dovranno ripresentare la domanda negli anni successivi aggiornando gli impegni in caso di modifiche o confermandoli se si intende mantenerli per l’anno in corso.

2 - BANDO DI APERTURA

Le domande di adesione all’azione F6 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) devono essere presentate utilizzando la parte anagrafica del modello unico previsto per il PSR.

I dati tecnici specifici per l’azione di cui trattasi devono essere riportati sull’apposita modulistica.

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- modello 2/33 dell’ultimo controllo sanitario, dove saranno bene evidenziati gli animali che si prevede di inserire nel programma;

- eventuale certificazione sanitaria vigente in materia.

L’ortofotocarta delle particelle interessate o, in alternativa gli estratti catastali, vanno tenuti agli atti dai Soggetti che assistono gli agricoltori nella presentazione delle domande.

La domanda può essere presentata agli Assessorati Agricoltura Provinciali (a cui fa capo il centro aziendale) e alle Comunità Montane tramite gli Enti individuati i quali si faranno carico di inserire su supporto magnetico i dati fondamentali (copia dei supporti magnetici dovrà essere presentata all’ Assessorato Agricoltura della Regione).

Gli animali destinati all’azione, per essere ammessi al premio, devono avere compiuto almeno sei mesi di età e, salvo casi di eccezionali calamità naturali, rimanere al pascolo per almeno 3/6 mesi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, i richiedenti o le Organizzazioni che li hanno assistiti al momento della presentazione della domanda, trasmettono alle Province:

- copia del modello 2/33 dell’ultimo controllo sanitario; per i capi da ingrasso copia della scheda di stalla;

- allegato P1 delle particelle catastali interessate al pascolamento.

Le Province e le Comunità Montane dovranno effettuare controlli a campione, sia in azienda che sui pascoli, nella misura minima del 5% dei beneficiari, per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale, in duplice copia, che, sottoscritto dal funzionario accertatore e dal richiedente o da un suo rappresentante, indichi, fra l’altro:

- l’eventuale presenza di un rappresentante dell’organizzazione professionale che ha curato la presentazione della domanda;

- il numero dei capi constatati in azienda;

- la motivazione in ordine all’accoglimento della domanda di premio od al suo rigetto.

Copia del verbale sarà trattenuta dal richiedente o dal suo rappresentante, presente al momento della verifica e sottoscrittore del verbale, il quale, in questo caso, sarà responsabile della relativa consegna al richiedente stesso.

Fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione nei singoli casi, il diritto al premio viene mantenuto se il beneficiario non ha potuto rispettare i propri impegni per i seguenti casi di forza maggiore:

a) decesso dell’imprenditore;

b) incapacità professionale del beneficiario di lunga durata;

c) espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell’azienda gestita dal beneficiario, sempre che essa non fosse prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;

d) calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante la superficie agricola;

e) distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

f) epizoozia che colpisca almeno la metà degli animali della mandria o del gregge oggetto del premio

g) altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutati di volta in volta dalla Direzione Sviluppo dell’agricoltura.

Per quanto non previsto nelle presenti procedure si rimanda a quelle generali valevoli per tutti gli interventi.

MISURE AGROAMBIENTALI

AZIONE F9: ALLEVAMENTO DI RAZZE LOCALI IN PERICOLO DI ESTINZIONE

1 - PROCEDURE GENERALI

a) Norme tecniche dell’azione

a) Razze interessate

· razze ovine: “delle Langhe” e “Savoiarda”;

· razza bovina “Valdostana Pezzata Nera”.

Per essere ammessi al premio, gli animali devono avere compiuto almeno sei mesi di età ed essere iscritti al relativo libro genealogico o registro anagrafico.

b) Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame appartenente alle razze suindicate.

c) Impegni da rispettare

Gli allevatori per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:

· ad allevare in purezza capi appartenenti alle razze suindicate;

· ad iscrivere i capi oggetto dell’aiuto al libro genealogico, qualora esistente, o al registro anagrafico al fine di consentire l’identificazione degli animali e l’effettuazione dei controlli funzionali da parte degli organismi competenti;

· a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ente istruttore competente le variazioni intervenute dell’azienda, e in particolare l’eventuale riduzione del numero di capi;

· a consentire agli organismi autorizzati l’effettuazione dei controlli necessari per verificare l’ottemperanza degli obblighi assunti.

a) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

b) Livello dei premi

Il premio previsto è pari a 121 EURO/UBA/anno.

b) Fasi e scadenze operative

1. Gli Uffici competenti, dopo l’esame delle domande (sia preliminari che definitive) e della documentazione allegata, comunicheranno all’Assessorato Regionale la relativa situazione statistica.

2. Qualora le disponibilità finanziarie siano inferiori al fabbisogno risultante dalle domande di pre-adesione, la Giunta Regionale adotterà gli opportuni criteri di priorità e darà comunicazione ai richiedenti esclusi.

3. Le Province e le Comunità Montane effettueranno l’istruttoria ed i controlli in campo delle domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria.

Per quanto riguarda l’istruttoria, gli Uffici verificheranno e, se necessario, correggeranno le anomalie che l’AGEA segnalerà mediante una scheda di controllo (o un file di ritorno), emessa dopo l’effettuazione dei controlli incrociati fra i dati contenuti nelle domande trasmesse e quelli contenuti negli archivi informatici di cui dispone (catasto terreni, anagrafe tributaria, altri aiuti).

Gli Enti istruttori effettueranno inoltre controlli aziendali a campione, nella misura minima del 5% delle domande, per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

Di ogni sopralluogo verrà redatto un dettagliato verbale in duplice copia, sottoscritto dal funzionario accertatore e dal richiedente o da un suo rappresentante, che indichi fra l’altro:

- l’eventuale presenza di un rappresentante dell’organizzazione che ha curato la presentazione della domanda;

- il numero dei capi constatati in azienda;

- l’esito dell’accertamento, adeguatamente motivato, ai fini della liquidazione del premio.

Copia del verbale sarà trattenuta dal richiedente o dal suo rappresentante, presente al momento della verifica e sottoscrittore del verbale, il quale, in questo caso, sarà responsabile della relativa consegna al richiedente stesso.

Nel corso dei controlli, sia amministrativi che in campo, potrà essere richiesta direttamente all’interessato o acquisita d’ufficio la documentazione necessaria alle verifiche.

1. Gli Enti responsabili, al termine dell’istruttoria, predisporranno gli elenchi di liquidazione e, compatibilmente con i tempi di approvazione del Piano Regionale di sviluppo rurale, li trasmetteranno alla Regione per l’invio entro il 1° settembre all’AGEA, affinché quest’ultima effettui i pagamenti entro l’anno 2000.

2. Coloro che avranno ricevuto il premio per l’anno 2000 dovranno ripresentare domanda negli anni successivi, aggiornando gli impegni in caso di modifiche o confermandoli qualora non siano intervenute variazioni.

2 - BANDO DI APERTURA

1. Le domande di pre-adesione , compilate impiegando il modello predisposto dalla Regione, dovranno essere presentate entro il 30/4/2000 alle Province e alle Comunità Montane competenti in base alla localizzazione del centro aziendale.

Gli interessati presenteranno le domande e rispetteranno gli impegni a proprio rischio, non avendo nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti dell’Ente pubblico qualora rimanessero esclusi dai pagamenti o subissero riduzioni di premio a seguito di eventuali modifiche normative, introdotte nella fase di approvazione da parte della Commissione Europea, o a causa di un’insufficiente disponibilità finanziaria e della conseguente applicazione di criteri di priorità.

2. Entro 60 giorni dall’approvazione del Piano di Sviluppo Rurale da parte della Comunità Europea, gli allevatori che avranno presentato la domanda di pre-adesione, per poter ottenere il premio, dovranno presentare ai medesimi Enti istruttori la domanda di adesione, utilizzando il modello predisposto dalla Regione corredato dalla documentazione prevista.

Alle domande di adesione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- modello 2/33 dell’ultimo controllo sanitario, dove saranno bene evidenziati gli animali che si prevede di inserire nel programma;

- eventuale certificazione sanitaria vigente in materia.

3. Le domande di aiuto, sia di pre-adesione che di adesione, dovranno essere corredate dai relativi supporti magnetici, predisposti mediante la procedura informatica regionale. Per la compilazione dei modelli ed il caricamento dei dati su supporto magnetico, i richiedenti potranno farsi assistere da Enti privati (Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni di Produttori Agricoli riconosciute, Organizzazioni cooperativistiche agricole, Associazioni di allevatori) e da liberi professionisti. Singoli allevatori non assistiti da tali soggetti potranno rivolgersi per l’inserimento dei dati direttamente agli Uffici istruttori.

4. Non è prevista l’emissione da parte degli Uffici di alcun provvedimento preventivo di approvazione del finanziamento. Le domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria, qualora sussistano i requisiti necessari e siano stati mantenuti gli impegni assunti, saranno inserite nell’elenco di liquidazione che le Province e le Comunità Montane invieranno alla Regione per la trasmissione all’A.G.E.A. Pertanto, la mancata comunicazione preventiva da parte delle Province e delle C.M. non rappresenta silenzio-assenso.

3 - RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono le norme contenute nel regolamento (CE) 1257/99 e nel regolamento (CE) 1570/99 relativi allo sviluppo rurale e le disposizioni generali indicate nel piano di sviluppo regionale per le misure agroambientali, nonché le disposizioni a suo tempo adottate per l’applicazione della misura D2 del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92.

Eventuali proroghe potranno essere concesse dall’Assessorato Regionale all’agricoltura, con conseguente slittamento delle scadenze successive.