Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000
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Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20
Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere e modifica della legge regionale 8
luglio 1999, n. 18 Interventi regionali a sostegno dellofferta turistica.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. Dopo larticolo 15 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni,
è inserito il seguente:
Art. 15 bis (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato
bed and breakfast)
1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare
ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un
servizio di alloggio e prima colazione (bed and breakfast) sono tenuti
a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dellarticolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito
dallarticolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica).
2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente
competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dallAgenzia
di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), di cui al capo III
della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dellattività
di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Lattività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi
stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre
camere con un massimo di sei posti letto.
4. Il periodo complessivo di apertura nellarco dellanno non può superare
i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo:
a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni;
b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.
5. I locali dellunità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere
la necessaria autorizzazione allabitabilità che deve risultare da apposita
autocertificazione presentata con la denuncia di inizio attività.
6. Lesercizio dellattività di bed and breakfast, esercitata nei limiti
di cui alla presente legge, non costituisce cambio della destinazione duso
residenziale già in atto nellunità immobiliare.
7. Lesercizio dellattività di bed and breakfast non necessita di iscrizione
alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista
dallarticolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il
turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dellofferta
turistica).
8. Lattività di bed and breakfast non necessita di autorizzazioni amministrative
e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito
sopralluogo, entra a far parte come tale dellelenco previsto dallarticolo
15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri
adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dallentrata in vigore
della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dellATL competente
per territorio.
9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita
tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dellIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei
turisti ospiti.
10. Lesercente lattività deve altresì comunicare allATL competente per
territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali
ed i prezzi che intende applicare dal 1° gennaio dellanno successivo,
nonchè larticolazione del calendario di apertura. Per le zone montane
i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre
dello stesso anno.
11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, lesercente
è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o allufficio indicato
dal Questore, larrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione
di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata
presso labitazione in cui viene svolta lattività per gli eventuali controlli
di pubblica sicurezza.
12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici
ed igienico-sanitari di cui allarticolo 14, come modificati ed integrati
dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni
alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed
extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), fermo restando
che, qualora lattività venga svolta in più di due stanze, devono essere
garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici.
13. Lesercente lattività deve garantire:
a) la pulizia quotidiana dei locali;
b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno,
ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione
per la prima colazione.
14. Lesercizio dellattività di bed and breakfast, qualora usufruisca
di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci
anni.
15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso lAgenzia regionale
per la promozione turistica del Piemonte (ATR) di cui al capo II della
l.r. 75/1996 e le ATL, lincremento e la diffusione del bed and breakfast,
sostenendo lattuazione di progetti finalizzati a migliorare lofferta
di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:
a) lassistenza tecnica, la consulenza, linformazione e la qualificazione
degli operatori;
b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile
e/o di certificazione di qualità;
c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli
e cataloghi, centri di informazione e prenotazione, attività di comunicazione
e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate..
Art. 2.
(Modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
1. Il comma 1 dellarticolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18
(Interventi regionali a sostegno dellofferta turistica) è sostituito dal
seguente:
1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le
piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo,
gli esercenti lattività di bed and breakfast, la ristorazione, le aziende
agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero
dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 marzo 2000
Enzo Ghigo