Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 98 - 29587
L. R. 4/1/2000 n. 1. Programma di Attuazione in materia di Trasporto Pubblico
Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002
A relazione dell Assessore Casoni :
Il D. Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni ha conferito
alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di una programmazione
integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio.
Il predetto decreto legislativo è stato recepito con L. R. n. 1 del 4.1.2000.
Lart. 21 della legge 1/2000 (procedure transitorie) stabilisce una fase
transitoria che per quanto riguarda lanno in corso prevede la proroga
fino al 31/12/2000 degli attuali contratti di servizio di trasporto pubblico
in essere, previa revisione dei medesimi contratti se necessario; per il
successivo periodo 1/1/2001 - 31/12/2002 gli Enti procedono allaffidamento
dei servizi mediante procedure concorsuali di cui allart. 11 della L.R.
1/2000 e viene stabilito che per lassegnazione delle risorse debbano essere
stipulati fra la Regione e gli Enti soggetti di delega Accordi di programma
così come previsto dal regime ordinario ai sensi dellart. 9 della legge
stessa.
Per quanto riguarda le risorse la Regione ha effettuato un primo riparto
tra i servizi di trasporto urbano, extraurbano e servizi speciali ed attribuito
le stesse agli Enti sulla base della spesa consolidata e di indicatori
territoriali e di mobilità. Tale riparto e relativo stanziamento potrà
essere rideterminato alla luce delle proposte e progetti che gli Enti Locali
presenteranno alla Regione in sede di contrattazione per la stipula degli
Accordi di Programma.
Al fine di consentire la messa a punto delle procedure e degli strumenti
innovativi previsti dalla legge in regime ordinario, se ne è ritenuta necessaria
lintroduzione già nella fase transitoria seppur con procedure semplificate.
In tale contesto si è provveduto a predisporre un programma di attuazione
per il periodo transitorio 1/1/2001 - 31/12/2002 che fornisce gli indirizzi
agli Enti soggetti di delega per la predisposizione dei propri programmi
di attuazione.
Il documento, che costituisce parte integrante della presente, individua
i seguenti punti di riferimento essenziali per:
A) i servizi regionali:
- La Regione individua nel complesso dei servizi ferroviari la sua rete
di riferimento alla quale vengono aggiunte due linee su gomma di collegamento
fra i poli di Biella e Ivrea e di Biella e Vercelli.
- Al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete
regionale, sono stati previsti, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti,
servizi autobus definiti suppletivi per un monte/Km. di circa 2,7 milioni.
La quantificazione definitiva di tali servizi integrativi sarà determinata
per ciascuna linea allinterno dei singoli accordi di programma con le
Province interessate.
- La programmazione operativa dei servizi suppletivi, è attribuita alle
Province.
B) i servizi provinciali:
- La rete ed i servizi provinciali sono costituiti da tutti i collegamenti
extraurbani non già compresi nei servizi di interesse regionale od in area
conurbata di cui al punto C), inoltre la Provincia individua e programma
il servizio urbano nei Comuni aventi popolazione inferiore a 30.000 abitanti.
- La Provincia nellambito della sua programmazione deve tra laltro individuare
le aree a domanda debole ed i servizi per aree e/o a fasce orarie a domanda
debole o rarefatta. Il Programma regionale per queste finalità stanzia
ulteriori risorse economiche pari a lire 7,8 miliardi per il 2001 e lire
11,8 miliardi per il 2002.
C) i servizi urbani e conurbati:
- La Regione ha individuato tutti i Comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti e le aree conurbate.
- La costituzione delle conurbazioni diventerà effettiva con ulteriore
deliberazione della Giunta Regionale.
- Nelle more della costituzione del Consorzio denominato Agenzia per la
Mobilità Metropolitana non viene individuata alcuna conurbazione del Comune
di Torino: lindicazione riportato nellallegato C) del documento, fa riferimento
ai Comuni dellArea Metropolitana attualmente servita dallA.T.M. di Torino.
- Per il Comune di Torino è prevista una opzione di un milione di Km. per
un contributo massimo di 2,2 miliardi di lire, per ciascun anno, al fine
di favorire lintroduzione di servizi da effettuarsi con organizzazione
e/o con modalità particolari; tali risorse sono comprese nel fondo di cui
al punto B).
Il documento Regionale fornisce inoltre indicazioni circa le risorse da
destinare allesercizio ed agli investimenti, la politica tariffaria, il
sistema di monitoraggio e gli indicatori di efficacia e di efficienza dei
servizi.
Il documento allegato, seppur con procedure e modalità semplificate, ha
seguito liter previsto per il regime ordinario allart. 4 della L. R.
1/2000 per lapprovazione del programma regionale triennale dei servizi
di Trasporto Pubblico Locale. Infatti:
- il documento regionale è stato oggetto di successive consultazioni con
tutti i soggetti di delega a partire dal 2/2/2000;
- il documento regionale, modificato ed integrato a seguito delle consultazioni
di cui al punto precedente è stato altresì oggetto di consultazioni con
le Organizzazioni Sindacali Confederali, le Associazioni delle aziende
di trasporto e le Associazioni dei Consumatori in data 17/2 e 24/2/2000;
- la Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali, a cui il documento
finale è stato trasmesso per lacquisizione del parere, in data 21/2 e
25/2/2000 ha provveduto a fornire le osservazioni degli Enti rappresentati
senza formulare un formale parere.
vista la L. R. 4/1/2000 n. 1;
per quanto sopra;
la Giunta Regionale, unanime
delibera
- di approvare il documento Programma di Attuazione della L. R. 1/2000
in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 1/1/2001
- 31/12/2002 allegato alla presente per farne parte integrante;
- di rinviare a successivo provvedimento la costituzione delle Conurbazioni
di cui allart. 7 della L.R. 1/2000;.
- di riservarsi di modificare e integrare con successivo provvedimento
il documento allegato al termine della concertazione tra Regione ed Enti
Locali per la stipula degli Accordi di Programma di cui allart. 9 della
legge sopra citata.
In caso di mancata stipula degli Accordi di Programma tra la Regione e
gli Enti soggetti di delega entro il 30/06/2000, si procede come previsto
dallart. 9 comma 4 della L.R. 1/2000.
(omissis)