Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 98 - 29587

L. R. 4/1/2000 n. 1. Programma di Attuazione in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002

A relazione dell’ Assessore Casoni :

Il D. Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio.

Il predetto decreto legislativo è stato recepito con L. R. n. 1 del 4.1.2000.

L’art. 21 della legge 1/2000 (procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria che per quanto riguarda l’anno in corso prevede la proroga fino al 31/12/2000 degli attuali contratti di servizio di trasporto pubblico in essere, previa revisione dei medesimi contratti se necessario; per il successivo periodo 1/1/2001 - 31/12/2002 gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti soggetti di delega “Accordi di programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa.

Per quanto riguarda le risorse la Regione ha effettuato un primo riparto tra i servizi di trasporto urbano, extraurbano e servizi speciali ed attribuito le stesse agli Enti sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilità. Tale riparto e relativo stanziamento potrà essere rideterminato alla luce delle proposte e progetti che gli Enti Locali presenteranno alla Regione in sede di contrattazione per la stipula degli Accordi di Programma.

Al fine di consentire la messa a punto delle procedure e degli strumenti innovativi previsti dalla legge in regime ordinario, se ne è ritenuta necessaria l’introduzione già nella fase transitoria seppur con procedure semplificate.

In tale contesto si è provveduto a predisporre un programma di attuazione per il periodo transitorio 1/1/2001 - 31/12/2002 che fornisce gli indirizzi agli Enti soggetti di delega per la predisposizione dei propri programmi di attuazione.

Il documento, che costituisce parte integrante della presente, individua i seguenti punti di riferimento essenziali per:

A) i servizi regionali:

- La Regione individua nel complesso dei servizi ferroviari la sua rete di riferimento alla quale vengono aggiunte due linee su gomma di collegamento fra i poli di Biella e Ivrea e di Biella e Vercelli.

- Al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, sono stati previsti, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus definiti “suppletivi” per un monte/Km. di circa 2,7 milioni. La quantificazione definitiva di tali servizi integrativi sarà determinata per ciascuna linea all’interno dei singoli accordi di programma con le Province interessate.

- La programmazione operativa dei servizi suppletivi, è attribuita alle Province.

B) i servizi provinciali:

- La rete ed i servizi provinciali sono costituiti da tutti i collegamenti extraurbani non già compresi nei servizi di interesse regionale od in area conurbata di cui al punto C), inoltre la Provincia individua e programma il servizio urbano nei Comuni aventi popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

- La Provincia nell’ambito della sua programmazione deve tra l’altro individuare le aree a domanda debole ed i servizi per aree e/o a fasce orarie a domanda debole o rarefatta. Il Programma regionale per queste finalità stanzia ulteriori risorse economiche pari a lire 7,8 miliardi per il 2001 e lire 11,8 miliardi per il 2002.

C) i servizi urbani e conurbati:

- La Regione ha individuato tutti i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le “aree conurbate”.

- La costituzione delle conurbazioni diventerà effettiva con ulteriore deliberazione della Giunta Regionale.

- Nelle more della costituzione del Consorzio denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana” non viene individuata alcuna conurbazione del Comune di Torino: l’indicazione riportato nell’allegato C) del documento, fa riferimento ai Comuni dell’Area Metropolitana attualmente servita dall’A.T.M. di Torino.

- Per il Comune di Torino è prevista una opzione di un milione di Km. per un contributo massimo di 2,2 miliardi di lire, per ciascun anno, al fine di favorire l’introduzione di servizi da effettuarsi con organizzazione e/o con modalità particolari; tali risorse sono comprese nel fondo di cui al punto B).

Il documento Regionale fornisce inoltre indicazioni circa le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, la politica tariffaria, il sistema di monitoraggio e gli indicatori di efficacia e di efficienza dei servizi.

Il documento allegato, seppur con procedure e modalità semplificate, ha seguito l’iter previsto per il regime ordinario all’art. 4 della L. R. 1/2000 per l’approvazione del programma regionale triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale. Infatti:

- il documento regionale è stato oggetto di successive consultazioni con tutti i soggetti di delega a partire dal 2/2/2000;

- il documento regionale, modificato ed integrato a seguito delle consultazioni di cui al punto precedente è stato altresì oggetto di consultazioni con le Organizzazioni Sindacali Confederali, le Associazioni delle aziende di trasporto e le Associazioni dei Consumatori in data 17/2 e 24/2/2000;

- la Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali, a cui il documento finale è stato trasmesso per l’acquisizione del parere, in data 21/2 e 25/2/2000 ha provveduto a fornire le osservazioni degli Enti rappresentati senza formulare un formale parere.

vista la L. R. 4/1/2000 n. 1;

per quanto sopra;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare il documento Programma di Attuazione della L. R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 1/1/2001 - 31/12/2002 allegato alla presente per farne parte integrante;

- di rinviare a successivo provvedimento la costituzione delle Conurbazioni di cui all’art. 7 della L.R. 1/2000;.

- di riservarsi di modificare e integrare con successivo provvedimento il documento allegato al termine della concertazione tra Regione ed Enti Locali per la stipula degli Accordi di Programma di cui all’art. 9 della legge sopra citata.

In caso di mancata stipula degli Accordi di Programma tra la Regione e gli Enti soggetti di delega entro il 30/06/2000, si procede come previsto dall’art. 9 comma 4 della L.R. 1/2000.

(omissis)

allegato