Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 97 - 29586

Criteri generali e modalita’ di contribuzione del Piano di investimenti nel trasporto pubblico locale in Piemonte ai sensi della L. 194/98 rispetto alla disponibilità di risorse di L. 177.694.530.000 di cui alla D.G.R. n. 43-28304 del 4/10/99

A relazione dell’ Assessore Casoni :

La Legge 18 giugno 1998 n. 194 ha autorizzato, al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le Regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie rispetto alle quote di risorse rese disponibili per il biennio 98-99 dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1998.

Con D.G.R. n. 43-28304 del 04/10/99 e’ stata autorizzata la contrazione di un mutuo per le spese di investimento nel settore dei trasporti pubblici (rispetto ad un ammortamento in 15 anni con rate semestrali posticipate) per un importo di L. 177.694.530.000.

In via prioritaria tale disponibilita’ di risorse, per la quota parte di 26 miliardi è stata destinata al cofinanziamento rispetto a F.S. S.p.A. per l’acquisto di n. 10 Treni ad alta frequentazione (T.A.F.) come specificato nella D.G.R. n. 1-27243 del 4/5/99.

Nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 6 della stessa L. 194/98, che prevede l’obbligo di destinazione di almeno il 5% dello stanziamento disponibile all’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, si intende destinare 8,885 miliardi a questo tipo di intervento nel rispetto del vincolo minimo di legge, con priorità per gli autobus a trazione elettrica destinati ai centri storici e alle isole pedonali.

Le risorse residue pari a L. 142.809.530.000= sono destinate al rinnovo del materiale rotabile del trasporto pubblico locale.

Ai fini della destinazione di tali risorse si ritiene opportuno determinare due blocchi separati di spesa di cui uno riconducibile ai servizi di trasporto urbano e l’altro ai servizi di trasporto interurbano (servizi suburbani più servizi extraurbani).

Le due quote di spesa sono definite rispetto ai dati di percorrenza al 1998 di cui alla D.G.R. n. 74-25984 del 16/11/1998 per l’attuazione delle deleghe in materia di trasporti a Comuni e Province, prorogata per l’anno in corso con D.G.R. n.35-28910 del 13/12/1999 e D.G.R. n 71-29000 del 20/12/1999 e quindi:

- L. 45.270.621.000= al trasporto urbano, pari al 31,7% delle vetture-km complessive;

- L. 97.538.909.000= al trasporto interurbano, pari al 68,3% delle vetture-km complessive.

Con riferimento al parco autobus circolante si ritiene, prioritariamente, tenuto conto delle prescrizioni della stessa L.194/98, di procedere alla sostituzione dei bus con oltre 15 anni. Pertanto i nuovi bus potranno essere ammessi a contributo a fronte della sostituzione di un numero corrispondente di unita’ che abbiano superato tale soglia valutata rispetto all’anno di costruzione. Nel caso degli autosnodati il rapporto di sostituzione di 1 autobus acquistato su 1 autobus sostituito è elevato ad 1 autosnodato acquistato su 1,2 autobus sostituiti.

In considerazione del periodo temporale di riferimento della L. 194/98 decorrente dal 1997, potranno essere ammessi a contributo veicoli nuovi immatricolati dal 01/01/97, purché in sostituzione di altrettanti veicoli con età superiore alla predetta soglia rispetto alla data di immatricolazione dei nuovi veicoli.

Rispetto alla quota di L.45.270.621.000 destinata al trasporto urbano è destinata la somma di L. 17.500.000.000 all’A.T.M. di Torino per l’acquisto di 10 tram per i servizi interni alla Città. La somma risultante di L. 27.770.621.000 soddisfa le richieste di rinnovo del parco autobus urbano con oltre 15 anni. L’eventuale disponibilità residua è cumulata a quella destinata al rinnovo del parco autobus suburbano ed interurbano. Il complesso delle risorse così definito consente il rinnovo del parco autobus interurbano e suburbano, nella misura di circa il 65% (elevabile all’ 80% come successivamente precisato) delle richieste aziendali ammissibili, fermo restando l’assegnazione minima di un autobus agli aventi diritto.

Il contributo regionale per il rinnovo del materiale rotabile e’ assegnato agli enti e aziende di trasporto ed e’ definito nella misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto, I.V.A. esclusa, per l’acquisto dei veicoli, su base prezzi al 1999 e tipi standard , ridotti del 10% a titolo di sconto commerciale normalmente praticato; in caso di costo, risultante da fattura, inferiore a quello di riferimento come sopra definito, il contributo sara’ liquidato rispetto all’importo risultante da fattura I.V.A. esclusa. Le dotazioni accessorie, di cui ai successivi punti 1), 2) e 6), dovranno essere evidenziate nelle fatture di acquisto con costo a parte ai fini dell’erogazione dei contributi aggiuntivi come di seguito previsti. L’impianto sollevatore per disabili su carozzella di cui al successivo punto 6) è interamente contribuito.

La misura massima del contributo regionale agli enti e aziende di trasporto potrà essere elevata fino al 75% per incentivare l’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale in potenziamento e/o in sostituzione del proprio parco veicoli, tenuto conto delle richieste da parte delle aziende e enti di trasporto che dovranno pervenire all’Assessorato regionale ai Trasporti entro due mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P.

Con riferimento all’art. 16, comma 6 della L.R. 04/01/2000 n. 1, i predetti contributi sono erogati a fondo perduto previa iscrizione sui veicoli di ipoteca di 1° grado, con costo a carico del beneficiario, anche cumulativa rispetto all’eventuale lotto di autobus contribuiti, a favore della Regione Piemonte con obbligo di non alienabilità per i periodi di seguito specificati:

autobus urbani:8 anni

autobus suburbani e interurbani:10 anni;

tram: 30 anni.

Al fine di migliorare, in generale, la qualità del servizio offerto nonché il livello di comfort per gli utenti del trasporto pubblico locale sono definite alcune caratteristiche che dovranno essere presenti sui veicoli oggetto di contributo e più in dettaglio:

- per tutti i veicoli:

1) dotazione di impianto di climatizzazione dell’aria sull’intero veicolo, entro i limiti di spesa indicati per categoria di veicolo dalle case costruttrici fino a un massimo di 39 milioni per gli autobus e 60 milioni per gli autosnodati, IVA esclusa, ridotti del 10% a titolo di sconto commerciale; il contributo regionale è pari al 50% entro i predetti limiti di spesa;

2) indicatori di linea e di percorso con “led” luminoso o “dot” a scritta scorrevole e sistema audiovisivo di prossima fermata con una spesa massima ammessa pari a 12 milioni, scontata del 10%, I.V.A. esclusa per veicolo con contributo pari al 50%;

3) applicazione su ogni veicolo contribuito della dicitura “Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte”, nonché dello stemma della Regione Piemonte e del “logo” dell’Assessorato regionale ai Trasporti conformi alle caratteristiche della D.G.R. n° 134-22089 del 5/7/89;

- per bus suburbani e extraurbani:

4) rispetto dei requisiti di immagine di cui alla D.G.R. n. 134-22089 del 05/07/89 che stabilisce le caratteristiche del “Progetto di immagine omogenea ed unitaria del T.P.L.” e successive modifiche e integrazioni;

- per bus e tram urbani:

5) pianale di carico del tipo ribassato conformemente alle indicazioni dei Decreti ministeriali di finanziabilita’ ex L.151/81;

- per i bus urbani, suburbani ed extraurbani:

6) installazione di impianto sollevatore disabili su carrozzella con costo, I.V.A. esclusa, entro i limiti specifici per tipo di autobus, indicati dalle case costruttrici fino a un massimo di 35 milioni, interamente contribuito.

Rispetto ai predetti requisiti e’ ammessa deroga, ad eccezione di quelli di cui ai punti 3) e 4), tenuto conto della data di sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, CISPEL e ANAC sulla regolamentazione delle competenze finanziarie pregresse del trasporto pubblico locale”, approvato con D.G.R. n. 15-27760 del 12/07/99, per i bus che:

* risultano acquistati e immatricolati in data antecedente il 15 luglio 1999;

* oppure ordinati a seguito di gara di appalto con richiesta di pubblicazione in data antecedente il 15 luglio 1999; per le gare di appalto così dette “aperte” di eventuali veicoli successivamente ordinati devono essere immatricolati entro la data di pubblicazione della presente deliberazione;

* oppure ordinati, senza effettuazione di gara se non ricorrente l’obbligo, in data antecedente il 15 luglio 1999, ma con immatricolazione entro la data di pubblicazione della presente deliberazione.

L’assegnazione di autobus alle Aziende e Enti di trasporto avviene sulla base delle loro domande già pervenute a seguito di specifica richiesta dell’Assessorato Trasporti; gli acquisti o ordini antecedenti il 15 luglio 1999 dovranno essere comunicati alla Regione entro 2 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione. Le economie di spesa derivanti dalle predette deroghe consentono, rispetto a una stima di larga massima, di elevare all’80% circa la percentuale di soddisfacimento delle richieste aziendali ammissibili di rinnovo del parco autobus suburbano e interurbano.

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla assegnazione delle risorse alle Province e ai Comuni, ai sensi della L.R. n° 1/2000, che provvederanno alla verifica della documentazione e alla liquidazione dei contributi alle Aziende e Enti di trasporto beneficiari. La stessa determinazione dirigenziale riporterà le indicazioni del numero di bus secondo tipi standard con i relativi contributi ed attribuzione alle Aziende e Enti di trasporto. Per l’attribuzione dei bus a livello territoriale si terrà conto della quota prevalente di vetture-km, delle Aziende e Enti di trasporto, risultante dalla D.G.R. n. 74-25984 del 16/11/98 e successive proroghe. La documentazione necessaria, stabilita nella determinazione dirigenziale di cui sopra, dovrà pervenire a Province e Comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della determinazione relativa alle assegnazioni di bus; in caso di non rispetto dei termini di scadenza di cui sopra, tali assegnazioni decadono e sono assegnate alle Aziende o Enti di trasporto, con nuovo provvedimento regionale dirigenziale, fino ad esaurimento del rinnovo del parco autobus extraurbano con oltre 15 anni tenuto conto delle richieste insoddisfatte di altre Aziende o Enti di trasporto.

Per quanto sopra,

la Giunta Regionale, unanime

delibera

di approvare il Piano di investimenti del trasporto pubblico locale in Piemonte rispetto ai criteri generali, le caratteristiche di allestimento dei veicoli e le modalità di contribuzione specificate in premessa nei limiti dell’importo totale di L. 177.694.530.000= di cui alla D.G.R. n.43-28304 del 4/10/1999= e secondo la seguente articolazione:

* L. 26.000.000.000= per il cofinanziamento a F.S. S.p.A. di n. 10 Treni ad alta frequentazione (T.A.F.) di cui alla precedente D.G.R. n. 1-27243 del 04/05/1999;

* L. 8.885.000.000= per contributi a enti e aziende di trasporto all’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, con priorità per gli autobus a trazione elettrica destinati ai centri storici e alle isole pedonali;

* L. 142.809.530.000= per contributi a enti e aziende di trasporto all’acquisto di bus e tram, secondo la seguente ulteriore destinazione;

* L. 27.770.621.000= fino a esaurimento del rinnovo del parco autobus urbano con oltre 15 anni, tenuto conto delle richieste aziendali; dalle suddette richieste potranno essere contribuiti circa 100 veicoli; le eventuali risorse residue saranno destinate al rinnovo del parco autobus suburbano e interurbano;

* L. 17.500.000.000= per l’acquisto di 10 tram da parte dell’A.T.M. di Torino;

* L. 97.538.909.000= per il rinnovo del parco autobus suburbano e interurbano con oltre 15 anni, tenuto conto delle richieste aziendali; dalle suddette richieste potranno essere contribuiti circa 450 veicoli; queste quantità sono assoggettabili ad incremento in applicazione della deroga specificata in premessa;

di autorizzare la Direzione Trasporti a provvedere alla determinazione dirigenziale, secondo modalità, contenuti e tempi specificati in premessa, per l’attribuzione dei veicoli alle Aziende e Enti di trasporto nonché per l’articolazione territoriale dello stesso Piano investimenti rispetto a Comuni e Province ai sensi della L.R. 4/1/2000 n. 1, che provvederanno alla istruttoria e verifica della documentazione relativa alle richieste di contributo ed alla successiva erogazione e liquidazione dei contributi alle Aziende e Enti di trasporto.

(omissis)