Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2000, n. 54 - 29427

Legge 21.3.87, n. 65. Programmi 1988-1989 lettera C) di cui alle D.G.R n. 54-1907 e n.53-1906 del 26.11.1990, recepite con decreti Ministeriali in data 1.3.1991 e 8.3.1991, procedura attuativa dei benefici finanziari non utilizzati e destinazione fondi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le procedure di cui in premessa, relative al recupero e destinazione dei fondi di cui alla legge n 65 del 21/3/87 art. 1 lettera c), dando mandato alla Direzione Turismo Sport Parchi di attuarle;

di destinare i fondi di cui sopra, agli interventi di impiantistica sportiva previsti all’art 3 nelle azioni 5, limitatamente agli impianti sciistici, e 6 del “Programma pluriennale d’interventi per l’impiantistica sportiva 1999-2001 in attuazione della legge regionale 22/12/1995 n 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita’ fisico-motorie)”, approvato con D.C.R. n 607-17023 del 30/12/1999 con priorità per quelle iniziative previste da leggi regionali e previste o compatibili con la programmazione vigente ai vari livelli territoriali, e la cui redazione dei progetti esecutivi consenta il rispetto dei tempi previsti dalla normativa nazionale.

Di stabilire con successiva deliberazione la spesa massima da ammettere a contributo per i singoli interventi di cui alle azioni 5, limitatamente agli impianti sciistici, e 6 del Programma sopracitato e, per le iniziative ricadenti nell’azione 6 dell’art 3 della D.C.R. del 30/12/99 n 607-17023, la quota di abbattimento dell’onere a carico del soggetto attuatore prevista dall’art 4 dello stesso provvedimento.

(omissis)