Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2000, n. 54 - 29427
Legge 21.3.87, n. 65. Programmi 1988-1989 lettera C) di cui alle D.G.R
n. 54-1907 e n.53-1906 del 26.11.1990, recepite con decreti Ministeriali
in data 1.3.1991 e 8.3.1991, procedura attuativa dei benefici finanziari
non utilizzati e destinazione fondi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare le procedure di cui in premessa, relative al recupero e destinazione
dei fondi di cui alla legge n 65 del 21/3/87 art. 1 lettera c), dando mandato
alla Direzione Turismo Sport Parchi di attuarle;
di destinare i fondi di cui sopra, agli interventi di impiantistica sportiva
previsti allart 3 nelle azioni 5, limitatamente agli impianti sciistici,
e 6 del Programma pluriennale dinterventi per limpiantistica sportiva
1999-2001 in attuazione della legge regionale 22/12/1995 n 93 (Norme per
lo sviluppo dello sport e delle attivita fisico-motorie), approvato con
D.C.R. n 607-17023 del 30/12/1999 con priorità per quelle iniziative previste
da leggi regionali e previste o compatibili con la programmazione vigente
ai vari livelli territoriali, e la cui redazione dei progetti esecutivi
consenta il rispetto dei tempi previsti dalla normativa nazionale.
Di stabilire con successiva deliberazione la spesa massima da ammettere
a contributo per i singoli interventi di cui alle azioni 5, limitatamente
agli impianti sciistici, e 6 del Programma sopracitato e, per le iniziative
ricadenti nellazione 6 dellart 3 della D.C.R. del 30/12/99 n 607-17023,
la quota di abbattimento dellonere a carico del soggetto attuatore prevista
dallart 4 dello stesso provvedimento.
(omissis)