Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2000, n. 8 - 29438
Art. 14, L.R. 18.2.1981, n. 7. Divieto temporaneo di pesca nel territorio
della Provincia di Biella
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di vietare totalmente, ai sensi dellart. 14 della l.r. 18.2.1981, n. 7,
per le motivazioni riportate in premessa, la pesca in quei corsi o specchi
dacqua scorrenti nella Provincia di Biella, il cui livello sia sceso al
di sotto dei valori medi stagionali in modo tale che ne risulti eccessivamente
agevolato il prelievo piscatorio con pregiudizio della conservazione del
patrimonio ittico.
La Provincia definisce i tratti dei corsi o specchi dacqua in cui ricorrono
le condizioni oggettive sopraindicate, dandone adeguata pubblicità.
Il divieto di pesca ha efficacia fino a che non vengono a cessare le condizioni
sopraindicate.
Tale cessazione è accertata dalla Provincia per tutte le acque o per singoli
corsi, dandone adeguata pubblicità.
La Provincia deve tempestivamente comunicare alla Regione - Assessorato
Agricoltura, Caccia e Pesca tutti i provvedimenti adottati in ordine ai
divieti di pesca e alla cessazione degli stessi.
Il presente provvedimento ha validità per tre anni, a partire dalla data
di esecutività della presente deliberazione.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Provincia di Biella che
provvederà a darne esecuzione.
(omissis)