Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2000, n. 8 - 29438

Art. 14, L.R. 18.2.1981, n. 7. Divieto temporaneo di pesca nel territorio della Provincia di Biella

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di vietare totalmente, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 18.2.1981, n. 7, per le motivazioni riportate in premessa, la pesca in quei corsi o specchi d’acqua scorrenti nella Provincia di Biella, il cui livello sia sceso al di sotto dei valori medi stagionali in modo tale che ne risulti eccessivamente agevolato il prelievo piscatorio con pregiudizio della conservazione del patrimonio ittico.

La Provincia definisce i tratti dei corsi o specchi d’acqua in cui ricorrono le condizioni oggettive sopraindicate, dandone adeguata pubblicità.

Il divieto di pesca ha efficacia fino a che non vengono a cessare le condizioni sopraindicate.

Tale cessazione è accertata dalla Provincia per tutte le acque o per singoli corsi, dandone adeguata pubblicità.

La Provincia deve tempestivamente comunicare alla Regione - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca tutti i provvedimenti adottati in ordine ai divieti di pesca e alla cessazione degli stessi.

Il presente provvedimento ha validità per tre anni, a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Provincia di Biella che provvederà a darne esecuzione.

(omissis)