Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2000, n. 28 - 29466

Art. 4 del vigente CCNL del personale non dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Criteri per la realizzazione delle procedure selettive per la progressione verticale del personale degli Enti di Gestione delle Aree Protette Regionali

A relazione dell’ Assessore Burzi:

Visto il vigente CCNL per il personale non dirigenziale escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle Amministrazioni del comparto Regioni e autonomie locali ;

visto l’art. 4 del richiamato CCNL che prevede la possibilità per gli Enti di disciplinare le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nei limiti vacanti della dotazione organica di tale categoria, che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno ;

ritenuto opportuno garantire la possibilità per gli Enti di Gestione delle Aree Protette di ricoprire i posti previsti nelle rispettive dotazioni organiche attraverso l’istituto della progressione verticale ;

ritenuto tuttavia necessario prevedere una serie di criteri da imporre agli Enti di Gestione in qualità di direttive per la realizzazione delle progressioni verticali al fine di garantire uniformità tra gli Enti medesimi nella selezione per la copertura dei posti di uguale categoria ;

sottolineato che le direttive che di seguito saranno determinate saranno vincolanti per gli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali ai fini della copertura dei posti autorizzati attraverso le progressioni verticali dei dipendenti ;

valutato di dover prevedere i seguenti criteri per la realizzazione delle progressioni verticali :

* è fatto obbligo a ciascun Ente di Gestione, nell’ambito dei posti vacanti della dotazione organica di ciascuna categoria di determinare preventivamente il numero di posti destinati all’accesso dall’esterno ed in via residuale il numero di posti destinati alle progressioni verticali;

* l’accesso alle procedure selettive ai fini della progressione verticale di categoria è riservato al personale dipendente dall’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel già richiamato art.4 del CCNL ;

* alle procedure selettive, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del vigente CCNL è consentita la partecipazione del personale dipendente dall’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato prescindendo dai titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. E’ richiesto in ogni caso il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno. E’ facoltà dell’Ente di richiedere un titolo di studio corrispondente a quello richiesto per l’accesso dall’esterno in relazione a professionalità cui corrisponde un titolo specifico ;

* la selezione deve comprendere, oltre alla valutazione dei titoli, due prove d’esame (una scritta ed una orale o pratica) volte ad accertare la professionalità del candidato e la reale capacità di svolgere le mansioni proprie della categoria e del profilo professionale corrispondente ;

* la selezione è svolta da apposita Commissione Giudicatrice formata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 25 luglio 1994, n.26 :"Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali regionali" ;

* l’Ente è tenuto a redigere apposito bando finalizzato alla copertura del posto attraverso l’istituto della progressione verticale, specificando la categoria il profilo professionale da ricoprire, le mansioni facenti capo al medesimo, le prove da sostenersi e le materie oggetto delle prove stesse. Nello stesso bando di selezione devono essere specificate le modalità di valutazione dei titoli posseduti nonché le modalità di valutazione delle prove. In ogni caso il punteggio massimo da attribuirsi in base ai titoli posseduti non può superare il 25% del punteggio massimo complessivo.

* il bando di selezione deve essere pubblicato entro 5 giorni dall’adozione sull’albo pretorio dell’Ente di gestione e del comune nel quale l’Ente ha la sede legale e rimanere affisso per 10 giorni consecutivi. Entro tale termine il bando deve essere trasmesso agli uffici regionali competenti in materia ai fini della verifica della conformità del medesimo alle direttive stabilite nella presente deliberazione. Il bando deve essere altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

stabilito che i criteri sopra richiamati possano essere modificati o integrati a seguito della definizione di specifici accordi regionali in materia ;

sentite in proposito le Organizzazioni Sindacali che hanno assentito a quanto sopra disposto in attesa della composizione del protocollo d’intesa di livello territoriale e della definizione puntuale delle materie che saranno trattate in tale sede ;

tutto ciò premesso,

visto l’art.7, comma 12, della L.R. 12/90 ;

visti gli artt. 3 e 17 della L.R. 51/97 ;

visto l’art. 4 del vigente CCNL per il personale dipendente dalle Amministrazioni del comparto Regioni ed autonomie locali ;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

* di prevedere che la copertura dei posti autorizzati nell’ambito delle dotazioni organiche degli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali possa avvenire anche attraverso l’istituto contrattuale delle progressioni verticali ;

* di disporre che le progressioni verticali dei dipendenti degli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali debbano essere attuate nel rispetto dei criteri e delle direttive stabilite nella presente deliberazione ;

* di stabilire che i criteri sopra richiamati possano essere modificati o integrati a seguito della definizione di specifici accordi regionali in materia;

* di stabilire che la presente deliberazione sia recepita in sede di contrattazione decentrata di cui all’art.16 del vigente CCNL da parte degli Enti di Gestione.

(omissis)