Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2000, n. 28 - 29466
Art. 4 del vigente CCNL del personale non dirigenziale dipendente dalle
Amministrazioni del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Criteri per la
realizzazione delle procedure selettive per la progressione verticale del
personale degli Enti di Gestione delle Aree Protette Regionali
A relazione dell Assessore Burzi:
Visto il vigente CCNL per il personale non dirigenziale escluso quello
con qualifica dirigenziale, dipendente dalle Amministrazioni del comparto
Regioni e autonomie locali ;
visto lart. 4 del richiamato CCNL che prevede la possibilità per gli Enti
di disciplinare le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate
al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del
nuovo sistema di classificazione, nei limiti vacanti della dotazione organica
di tale categoria, che non siano stati destinati allaccesso dallesterno
;
ritenuto opportuno garantire la possibilità per gli Enti di Gestione delle
Aree Protette di ricoprire i posti previsti nelle rispettive dotazioni
organiche attraverso listituto della progressione verticale ;
ritenuto tuttavia necessario prevedere una serie di criteri da imporre
agli Enti di Gestione in qualità di direttive per la realizzazione delle
progressioni verticali al fine di garantire uniformità tra gli Enti medesimi
nella selezione per la copertura dei posti di uguale categoria ;
sottolineato che le direttive che di seguito saranno determinate saranno
vincolanti per gli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali ai fini
della copertura dei posti autorizzati attraverso le progressioni verticali
dei dipendenti ;
valutato di dover prevedere i seguenti criteri per la realizzazione delle
progressioni verticali :
* è fatto obbligo a ciascun Ente di Gestione, nellambito dei posti vacanti
della dotazione organica di ciascuna categoria di determinare preventivamente
il numero di posti destinati allaccesso dallesterno ed in via residuale
il numero di posti destinati alle progressioni verticali;
* laccesso alle procedure selettive ai fini della progressione verticale
di categoria è riservato al personale dipendente dallEnte con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle indicazioni contenute
nel già richiamato art.4 del CCNL ;
* alle procedure selettive, in applicazione dellart. 4, comma 3, del vigente
CCNL è consentita la partecipazione del personale dipendente dallEnte
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato prescindendo dai titoli di
studio richiesti per laccesso dallesterno. E richiesto in ogni caso
il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per laccesso
dallesterno. E facoltà dellEnte di richiedere un titolo di studio corrispondente
a quello richiesto per laccesso dallesterno in relazione a professionalità
cui corrisponde un titolo specifico ;
* la selezione deve comprendere, oltre alla valutazione dei titoli, due
prove desame (una scritta ed una orale o pratica) volte ad accertare la
professionalità del candidato e la reale capacità di svolgere le mansioni
proprie della categoria e del profilo professionale corrispondente ;
* la selezione è svolta da apposita Commissione Giudicatrice formata nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 25 luglio 1994,
n.26 :"Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per laccesso
alle qualifiche funzionali regionali" ;
* lEnte è tenuto a redigere apposito bando finalizzato alla copertura
del posto attraverso listituto della progressione verticale, specificando
la categoria il profilo professionale da ricoprire, le mansioni facenti
capo al medesimo, le prove da sostenersi e le materie oggetto delle prove
stesse. Nello stesso bando di selezione devono essere specificate le modalità
di valutazione dei titoli posseduti nonché le modalità di valutazione delle
prove. In ogni caso il punteggio massimo da attribuirsi in base ai titoli
posseduti non può superare il 25% del punteggio massimo complessivo.
* il bando di selezione deve essere pubblicato entro 5 giorni dalladozione
sullalbo pretorio dellEnte di gestione e del comune nel quale lEnte
ha la sede legale e rimanere affisso per 10 giorni consecutivi. Entro tale
termine il bando deve essere trasmesso agli uffici regionali competenti
in materia ai fini della verifica della conformità del medesimo alle direttive
stabilite nella presente deliberazione. Il bando deve essere altresì pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della regione.
stabilito che i criteri sopra richiamati possano essere modificati o integrati
a seguito della definizione di specifici accordi regionali in materia ;
sentite in proposito le Organizzazioni Sindacali che hanno assentito a
quanto sopra disposto in attesa della composizione del protocollo dintesa
di livello territoriale e della definizione puntuale delle materie che
saranno trattate in tale sede ;
tutto ciò premesso,
visto lart.7, comma 12, della L.R. 12/90 ;
visti gli artt. 3 e 17 della L.R. 51/97 ;
visto lart. 4 del vigente CCNL per il personale dipendente dalle Amministrazioni
del comparto Regioni ed autonomie locali ;
la Giunta Regionale, a voti unanimi,
delibera
* di prevedere che la copertura dei posti autorizzati nellambito delle
dotazioni organiche degli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali
possa avvenire anche attraverso listituto contrattuale delle progressioni
verticali ;
* di disporre che le progressioni verticali dei dipendenti degli Enti di
Gestione delle Aree Protette regionali debbano essere attuate nel rispetto
dei criteri e delle direttive stabilite nella presente deliberazione ;
* di stabilire che i criteri sopra richiamati possano essere modificati
o integrati a seguito della definizione di specifici accordi regionali
in materia;
* di stabilire che la presente deliberazione sia recepita in sede di contrattazione
decentrata di cui allart.16 del vigente CCNL da parte degli Enti di Gestione.
(omissis)