Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000

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Provincia di Torino

Decreto del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche n. 184-187880 del 18.11.1998

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Decreto del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche n. 184-187880 del 18.11.1998:

(omissis)

decreta

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunità Montana Val Pellice la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Angrogna nel Comune di Angrogna in misura di mod max e medi 0,10 ad uso irriguo per totali ha 6 ed idroelettrico per produrre sul salto di mt 95 la potenza nominale media di kW 9, nel periodo tra il 1 giugno e il 31 ottobre di ogni anno;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante del presente provvedimento e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data del presente provvedimento del canone di legge;"

(omissis)

- Disciplinare sottoscritto in data 31.7.1998:

(omissis)

“Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto richiesto, in sede di istruttoria, dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Amministrazione, nonchè a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) realizzare le opere di presa in modo tale da non creare alterazioni temporanee o permanenti dell’ecosistema acquatico;

b) lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa la portata istantanea minima di 20 l/sec (DMV). L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

c) predisporre un’asta idrometrica sulla quale sia ben evidenziato il precedente valore di scarico citato al punto b)."

Per il richiedente:

G. Cotta Morandini