Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000

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Comune di Invorio (Novara)

Bando per l’assegnazione di aree in diritto di superficie ed in diritto di proprietà nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare di via Bertona - lotto b.

Art. 1.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio Comunale e sul BUR, tutti gli aventi diritto possono presentare domanda al Comune di Invorio, in carta libera, per l’assegnazione provvisoria delle aree destinate ad Edilizia Economica e Popolare nell’ambito del PEEP di via Bertona, lotti B1 e B2, indicando quanto segue:

Il volume edificabile richiesto;

La localizzazione preferita tra i due lotti B1 e B2;

La richiesta delle aree in diritto di superficie e di proprietà.

Tenuto conto di quanto contenuto nella seguente tabella













lotto    Sup. Territoriale    Volume edificabile    Aree pubbliche    Superficie fondiaria
B1    4.080    4.500    2.017    2.063    In diritto di superficie
B2    3.080    3.200    823    2.257    In diritto di proprietà


Art. 2.

Gli enti operatori saranno obbligati a vendere o assegnare gli alloggi oggetto dell’intervento solo a soggetti che possiedono i requisiti previsti dalle leggi in vigore e che abbiano i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana

Residenza o luogo di lavoro nel comune o nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio

Non dovranno possedere altra abitazione che risulti adeguata alle esigenze del nucleo familiare dell’assegnatario e che in concreto possa essere utilizzata per le proprie necessità alloggiative, nel comune o nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio

Non avere ottenuto, né per sé, né per altri componenti il nucleo familiare, l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico om con finanziamento agevolato, concessi in qualunque forme o in qualunque luogo, dallo Stato, dalle Regioni o da un altro Ente pubblico

Avere reddito complessivo annuo non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente al momento in cui tale requisito deve essere dimostrato.

Nell’ipotesi che l’intervento non benefici di alcun contributo o finanziamento agevolato, i requisiti dovranno essere certificati e dovranno essere posseduti al momento dell’assegnazione dell’area.

Nel caso in cui l’intervento sia assistito da un contributo dello Stato, l’accertamento va effettuato secondo i precetti di legge, art. 18 della Legge 457/78.

Art. 3.

Le domande presentate da Enti, Cooperative e loro Consorzi, Imprese e loro Consorzi, dovranno contenere una dichiarazione sulla destinazione delle costruzioni a soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 ed illustrare i criteri di assegnazione o vendita degli alloggi.

Dovranno inoltre elencare i documenti da presentare ai fini della sottoscrizione della convenzione, e cioè:

Atti dai quali risulti che il presentatore della domanda è il legale rappresentante dell’Ente, Cooperativa o Impresa e che è specificamente autorizzato dagli organi sociali a presentare la domanda in questione,

(limitatamente alle cooperative) atto costitutivo e certificato di iscrizione nel registro prefettizio,

(limitatamente alle imprese) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,

i consorzi devono indicare la cooperativa o l’impresa che effettivamente realizzerà l’intervento.

La mancata presentazione delle citata documentazione, comporterà l’esclusione.

Art. 4.

In caso di carenza di aree rispetto alle richieste ed ai fini delle preferenze di localizzazione, la priorità tra più domande concorrenti è stabilita dalla Giunta Comunale con i seguenti criteri:

1. per le aree da cedere in diritto di superficie, precedenza nell’ordine per:

Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’Edilizia Economica e Popolare (A.T.C. ex IACP)

Cooperative a proprietà indivisa e loro Consorzi

Cooperative a proprietà divisa e loro Consorzi

2. per le aree da cedere in diritto di proprietà, precedenza nell’ordine per:

proprietari espropriati, sempre che questi abbiano i requisiti previsti per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata

Cooperative a proprietà indivisa e loro Consorzi

Cooperative a proprietà divisa e loro Consorzi

Imprese di costruzioni e loro Consorzi

Singole famiglie

3. a parità nelle precedenti categorie:

per le Cooperative sia a proprietà indivisa che a proprietà indivisa si darà priorità a quelle beneficiarie di finanziamenti regionali;

in caso di ulteriore parità a quelle aventi la maggiore percentuale di soci residenti o che abbiano l’attività lavorativa nel Comune alla data di pubblicazione del bando;

in caso di ulteriore parità per le cooperative e per tutti gli altri soggetti, la data di presentazione della domanda.

La localizzazione verrà stabilita dall’Amministrazione Comunale in relazione alle esigenze di razionale urbanizzazione della zona, tenendo conto delle preferenze espresse a suo insindacabile giudizio.

Art. 5.

L’area oggetto dell’intervento dovrà essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria, consistenti in:

a) opere di sistemazione del suolo necessarie per rendere idoneo il terreno all’inserimento;

b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici residenziali e non, spazi di sosta e di parcheggio;

c) opere di adduzione e reti di distribuzione idrica;

d) reti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi;

e) sistema di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per rete di distribuzione gas e telefono;

f) spazi attrezzati a verde pubblico;

g) rete di illuminazione pubblica per gli spazi di cui alle lettere b) e f).

Art. 6.

L’assegnazione definitiva delle aree verrà effettuata dall’Amministrazione comunale previa verifica dei requisiti , al momento dell’individuazione dell’esecutore delle opere indicate all. art. 5.

Nell’ipotesi che le opere di urbanizzazione citate vengano eseguite a cura e spese degli assegnatari, la convenzione dovrà prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sull’esecuzione delle opere, nonché per lo scomputo della quota dovuta a norma dell’art. 11 della legge 10/1977 e art. 3, comma 63, lettera d) della legge 662/1996 e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune.

Art. 7.

Le istanze presentate in epoca antecedente , dovranno essere riproposte da tutti coloro che abbiano ancora interesse, secondo le modalità contenute nel presente bando.

Invorio, 3.2.2000

Il responsabile del procedimento
Lorena Meda