Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2000

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Comune di Pianezza (Torino)

Modifiche allo Statuto Comunale

Con deliberazioni C.C. n. 58 del 22/12/1999 e n. 3 del 27/1/2000 lo Statuto Comunale è stato così modificato:

- all’art. 7, co. 1 lettera a) il capoverso che così recita:

“... con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto” è sostituito dal seguente: “con i principi fissati dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali e con le disposizioni del presente Statuto”;

- all’art. 9, co. 1, dopo le parole “...sociali ed economico” è inserito il seguente periodo:

“Esso è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.”

- all’art. 10, co. 4, dopo le parole ... “dalla legge ...” sono inserite il segno della virgola e le parole: “...dal presente Statuto.”

Dopo l’art. 10 è inserito l’art. 10 bis Linee programmatiche

Entro 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche di governo relative ai progetti e alle azioni da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche di governo, di cui al precedente comma 1, proponendo, mediante emendamenti da presentarsi con le modalità indicate dal regolamento, integrazioni e modifiche. Le linee programmatiche di governo sono deliberate dal Consiglio con voto palese e a maggioranza semplice.

3. Il Consiglio, con cadenza annuale, provvede alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche.

- all’art. 11, co. 3 è soppresso l’ultimo periodo che così recita: “richiedere la convocazione del ... iscrive all’ordine del giorno”.

- all’art. 11 co. 6 dopo le parole ... “fatto constare a verbale.” è aggiunto il seguente periodo:

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

- all’art. 11, il comma 9, è sostituito dal seguente:

9. I consiglieri comunali decadono dalla carica se non intervengono alle sedute del consiglio comunale per quattro volte consecutivi, senza adeguata motivazione.

La motivazione dovrà essere comunicata, anche senza formalità, al capogruppo cui appartiene il consigliere, o, in caso di gruppi consiliari monocomposti, al Sindaco.

I capigruppo o il Sindaco al momento dell’appello nominale comunicheranno al Consiglio che il consigliere è in “assenza giustificata”: la mancata opposizione all’assenza in quella sede comporterà l’accettazione dell’adeguatezza della motivazione e non potranno in seguito elevarsi contestazioni in merito.

Il consigliere che non fornisse alcuna motivazione per l’assenza consecutiva alle sedute di cui al primo periodo del presente comma, o in caso d’opposizione, sarà invitato dal Sindaco, in via strettamente personale e diretta, a far valere le motivazioni delle sue assenze o a presentare eventuale documentazione ritenuta opportuna, entro 90 giorni dalla richiesta.

Scaduto il termine, nel silenzio del consigliere interessato, il Consiglio convocato in seduta segreta ai sensi del vigente regolamento, sentito il consigliere stesso, valuterà la situazione verificatasi e, qualora non ritenga di richiedere un supplementi di istruttoria o di concedere un ulteriore termine per la presentazione delle motivazioni, dichiarerà la decadenza del consigliere interessato. Prima della votazione, e fino alla dichiarazione di voto dei singoli gruppi, il consigliere in questione ha facoltà di presentare le sue dimissioni, nel qual caso non si darà seguito alla pronuncia di decadenza. In ogni caso il procedimento di cui al presente comma si svolgerà nel pieno rispetto del diritto alla privacy di cui alla legge 657/96 e non potrà prescindere dalla considerazione del mandato elettorale i cui il consigliere è investito.

Saranno in ogni modo considerate idonee le motivazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè relative allo stato di salute.

- all’art. 12, il comma 9, è sostituito dal seguente:

9. Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei membri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

- all’art. 12, è inserito il comma 13 bis:

13 bis. Il Sindaco assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

- l’art. 15 è sostituito dal seguente:

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da sette Assessori.

- all’art. 16, co 5: soppresso.

- all’art. 16 è inserito il comma 7;

7. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio del Comune:

- all’art. 23, dopo il co. 1 è inserito il comma 1 bis:

1 bis. Il Sindaco adotta, altresì, provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie di cui all’art. 38, comma 2 bis della Legge 142/90.

- all’art. 24 il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè in caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis della Legge 19/3/1990 n. 55, e s.m.i.

- all’art. 24 ter, co. 5, dopo le parole “...i gruppi consiliari.” è aggiunto il seguente capoverso:

La presidenza di tali commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

- all’art. 28 bis, co. 1, sono soppresse le parole “...appartenenti alle qualifiche apicali o in assenza o impedimenti di questi alle qualifiche inferiori”.

Dopo le parole “dal Regolamento” sono inserite le parole “...e dal relativo C.C.N.L.”

- all’art. 41, comma 2, il primo capoverso, fino al segno dei due punti, è sostituito dal seguente:

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione e contrattare del competente funzionario indicante:

- all’art. 46 sono apportate le seguenti modifiche:

- è soppressa la parola “consultivi” nella rubrica del citato articolo.

- è soppressa, altresì “consultivi” nel primo comma del citato articolo.

- dopo il comma 2 è inserito il comma 2 bis;

2 bis. Sono escluse dalla potestà referendaria abrogativa le seguenti materie:

Statuto Comunale; piano regolatore generale; regolamenti comunali.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

- all’art. 50, il comma 1 è sostituito da seguente:

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi ad ogni giurisdizione, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la tutela dei diritti della Comunità locale.

- all’art. 51 dopo le parole “...della pubblica amministrazione comunale” sono inserite il segno della virgola e le parole “nonchè di organo di controllo ai sensi dell’art. 17, commi 38 e 39, della Legge 15/5/1997 n. 127,”

- all’art. 56, co. 3, le parole “nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “all’Albo Pretorio del Comune”.

Pianezza, 2 marzo 2000

Il Funzionario
V. Virano