Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000
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Codice 10.7
Comune di Miazzina (VC). Mutamento temporaneo di destinazione duso ventinovennale
in comodato all"Ente Parco Nazionale Val Grande" del terreno comunale
gravato da uso civico distinto al NCT Part. 180 Fg. 18 mappale 14 (parte)
sito in loc. Colletta, per realizzazione di unarea attrezzata e di unarea
a parcheggio. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Miazzina (VC) a mutare la destinazione duso
del terreno di uso civico distinto al NCT Part. 180 Fg. 18 mappale 14 (parte)
di mq. 11.000, in Loc. Colletta, per concederlo in comodato all"Ente Parco
Nazionale Val Grande" per un periodo di anni 29 (ventinove) per consentire
la realizzazione di unarea attrezzata e di unarea di parcheggio;
- che il Comune di Miazzina (VC) dovrà inviare alla Regione Piemonte copia
dellatto di concessione in comodato, che verrà stipulato con lEnte Comodatario
relativamente allistanza in argomento, nel quale dovranno essere riportati,
tra laltro, tutti i vincoli economici imposti dal presente provvedimento
di Comodatario, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare
allobbligo delle registrazioni di legge connesse e conseguenti alla presente
autorizzazione;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione
di quanto richiesto ed allimpegno formale, da parte dellEnte Comodatario,
al ripristino, a fine concessione, degli eventuali danni dal punto di vista
ambientale, secondo le prescrizioni che le competenti autorità riterranno
opportune, a propria cura e spese;
di dare atto che:
- il terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravato da uso civico,
pertanto è disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927, nº 1766, dal D.P.R.
24 luglio 1977, nº 616 e sottoposto ai vincoli di cui alla Legge 8 agosto
1985, nº 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale
nº 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale
nº 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine della concessione in comodato,
dovrà essere restituito al Comune con quanto sopra costruito in perfette
condizioni duso o ripristinato, per gli eventuali danni dal punto di vista
ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e
spese dellEnte Comodatario;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori
a quanto ritenuto congruo dallUfficio Tecnico Erariale di Novara, relativa
alleventuale canone di concessione del terreno e, più precisamente, lEnte
Comodatario dovrà realizzare a proprie spese unarea attrezzata ed unarea
a parcheggio per un importo non inferiore a L. 93.000.000 (novantatremilioni)
e dovrà, inoltre, accollarsi tutte le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria per tutto il periodo del comodato, pari ad anni 29 (ventinove),
a titolo di canone complessivo di concessione e mancati frutti che altrimenti
dovrebbero essere versati al Comune;
- il Comune di Miazzina (VC) dovrà destinare tutti gli importi eventualmente
percepito in virtù della presente autorizzazione alla realizzazione di
opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo
24 della Legge 16 giugno 1927, nº 1766;
- tutte le spese notarili o equipollenti inerenti lautorizzazione di cui
al presente provvedimento, sono a totale carico dellEnte Comodatario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 29 dicembre 1999, n. 1353
Maria Grazia Ferreri