Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000

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Codice 10.7
D.D. 29 dicembre 1999, n. 1353

Comune di Miazzina (VC). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso ventinovennale in comodato all’"Ente Parco Nazionale Val Grande" del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part. 180 Fg. 18 mappale 14 (parte) sito in loc. Colletta, per realizzazione di un’area attrezzata e di un’area a parcheggio. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Miazzina (VC) a mutare la destinazione d’uso del terreno di uso civico distinto al NCT Part. 180 Fg. 18 mappale 14 (parte) di mq. 11.000, in Loc. Colletta, per concederlo in comodato all’"Ente Parco Nazionale Val Grande" per un periodo di anni 29 (ventinove) per consentire la realizzazione di un’area attrezzata e di un’area di parcheggio;

- che il Comune di Miazzina (VC) dovrà inviare alla Regione Piemonte copia dell’atto di concessione in comodato, che verrà stipulato con l’Ente Comodatario relativamente all’istanza in argomento, nel quale dovranno essere riportati, tra l’altro, tutti i vincoli economici imposti dal presente provvedimento di Comodatario, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione di quanto richiesto ed all’impegno formale, da parte dell’Ente Comodatario, al ripristino, a fine concessione, degli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni che le competenti autorità riterranno opportune, a propria cura e spese;

di dare atto che:

- il terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravato da uso civico, pertanto è disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927, nº 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, nº 616 e sottoposto ai vincoli di cui alla Legge 8 agosto 1985, nº 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale nº 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale nº 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine della concessione in comodato, dovrà essere restituito al Comune con quanto sopra costruito in perfette condizioni d’uso o ripristinato, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dell’Ente Comodatario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo dall’Ufficio Tecnico Erariale di Novara, relativa all’eventuale canone di concessione del terreno e, più precisamente, l’Ente Comodatario dovrà realizzare a proprie spese un’area attrezzata ed un’area a parcheggio per un importo non inferiore a L. 93.000.000 (novantatremilioni) e dovrà, inoltre, accollarsi tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo del comodato, pari ad anni 29 (ventinove), a titolo di canone complessivo di concessione e mancati frutti che altrimenti dovrebbero essere versati al Comune;

- il Comune di Miazzina (VC) dovrà destinare tutti gli importi eventualmente percepito in virtù della presente autorizzazione alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, nº 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dell’Ente Comodatario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri