Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000

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Legge regionale 6 marzo 2000, n. 18

Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione del Fondo)

1. È istituito il Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive di seguito denominato “Fondo”, attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti e ai criteri fissati dal Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva previsto dall’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie).

2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi d’intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l’attuazione di programmi d’intervento rivolti allo sport. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni d’altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza delle diverse funzioni d’intervento finanziate ai sensi della legge:

a) contributi in conto capitale di cui all’articolo 3, comma 3 della l.r. 93/1995;

b) contributi per interessi attualizzati in relazione a mutui di cui all’articolo 3, comma 3 della l.r. 93/1995;

c) fideiussioni regionali di cui all’articolo 4 della l.r. 93/1995.

5. Il Fondo è istituito presso l’ente strumentale Finpiemonte S.p.A., sia presso l’Istituto per il credito sportivo sia presso altri Istituti di credito.

6. Per gli interventi finanziati dal comma 4, i rapporti tra ente gestore, Istituto per il credito sportivo o altri istituti di credito saranno regolati da apposite convenzioni.

7. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione Piemonte e, nel caso di venire meno dei presupposti che ne determinano l’istituzione, le somme residue comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizzerà per scopi di promozione e sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie.

Art. 2.

(Norme finanziarie)

1. Per l’attuazione della legge, la spesa è determinata, su base triennale, con legge di bilancio regionale concordemente alle linee programmatiche previste dal Programma pluriennale per gli interventi per l’impiantistica sportiva di cui all’articolo 3 della l.r. 93/1995.

2. Per il primo triennio di applicazione è autorizzata la spesa di lire 19.500.000.000 per l’anno finanziario 2000, di lire 20.000.000.000 per l’anno finanziario 2001 e di lire 22.000.000.000 per l’anno finanziario 2002.

3. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2000 e seguenti viene istituito il seguente capitolo di spesa con la dotazione a fianco indicata:

a) “Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive” con dotazione di lire 19.500.000.000 per l’anno finanziario 2000, di lire 20.000.000.000 per l’anno finanziario 2001 e di lire 22.000.000.000 per l’anno finanziario 2002.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della legge si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 20930 e 20935 del bilancio della Regione per l’anno 2000 e del bilancio pluriennale, relativamente agli anni 2001 e 2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 marzo 2000

Enzo Ghigo