Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000
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Codice 9.3
Autorizzazione alla pubblicità sanitaria inerente cliniche ed ambulatori
veterinari. Art. 5 L. 05/02/92 n. 175
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dellart. 5 comma 1 della
legge 175/92, i testi proposti dai Medici Veterinari per la pubblicità
sanitaria così come indicati nellallegato A) annesso alla presente determinazione
e di essa parte integrante, con la esplicita prescrizione che le caratteristiche
estetiche della pubblicità sanitaria devono essere conformi a quelle stabilite
dal Decreto del Ministero della Sanità n. 657 del 16.09.1994.
Il Dirigente responsabile
D.D. 28 dicembre 1999, n. 528
Giovanni Tarizzo