Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2000, n. 2/LAP
Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine alle modifiche alla legge
regionale 21 marzo 1984, n. 18 approvate con legge regionale 2 febbraio
2000, n. 12
Alle Province, alle Comunità montane e ai Comuni della Regione Piemonte
Il Consiglio della Regione Piemonte ha approvato la legge 2 febbraio 2000
n. 12 recante Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge
generale in materia di opere e lavori pubblici, pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 9 febbraio 2000.
Si danno qui di seguito chiarimenti e indicazioni operative al fine di
consentire la corretta applicazione delle nuove disposizioni legislative
e lespletamento delle pratiche in corso.
La legge oggetto della presente circolare ha inteso dare attuazione, per
quanto riguarda la realizzazione di opere e lavori pubblici e in attesa
del completamento del processo di decentramento attualmente in corso, ai
principi di autonomia e di responsabilizzazione riconosciuti dallordinamento
agli enti locali. Coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed algi enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59), la l.r. n.12/2000, modificando larticolo
18 della l.r. n. 18/1984, ha infatti disposto che ciascun ente effettui
la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti relativi alle opere
pubbliche di propria competenza. Ne deriva, conseguentemente, una modifica
del sistema delle valutazioni tecnico-amministrative previste dalla stessa
l.r. n. 18/1984, nonché delle attribuzioni spettanti in merito ai Settori
decentrati della Direzione Opere pubbliche e al Comitato regionale opere
pubbliche (CROP).
Come è noto, il sistema disegnato dalla l.r. n. 18/84 prevede, nella sua
stesura originaria, lespressione di pareri obbligatori, da parte del CROP
o degli uffici tecnici decentrati della Direzione Opere pubbliche, in merito
alle opere igienico-sanitarie e alle opere di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto
25 luglio 1904, n. 523, e lespressione di pareri facoltativi, da parte
del CROP, su richiesta dei soggetti attuatori di cui allarticolo 3 della
stessa legge regionale n. 18/1984.
In relazione ai pareri obbligatori, il regolamento di attuazione della
l.r. n. 18/84 (promulagato con D.PG.R. n. 3791 del 29/04/1985) detta il
criterio in base al quale lesame dei progetti viene attribuito alla competenza
del CROP o delle strutture tecniche decentrate: il primo si esprime sui
progetti di importo pari o superiore a 500 milioni di lire, i secondi su
quelli di importo inferiore.
Per completezza, si precisa che le strutture tecniche decentrate alle quali
si fa riferimento sono gli attuali Settori decentrati Opere pubbliche e
difesa assetto idrogeologico competenti per provincia, in avanti indicati
come settori decentrati.
La l.r. n. 12/2000, oggetto della presente circolare, nel disporre che
sono sottoposti al parere del CROP o dei settori decentrati i progetti
per i quali ciò sia richiesto nei relativi programmi di intervento, ha
operato una modifica nel regime dei pareri obbligatori, i quali non vengono
più richiesti sic et simpliciter in ragione della tipologia dellopera
(igienico-sanitaria o idraulica ai sensi del R.D. 523/1904), bensì sono
condizionati dallespressa previsione in tal senso nei relativi programmi
di intervento, con leccezione delle opere di acquedotto, fognatura e impianti
di depurazione di cui si dirà più avanti.
Ne deriva, pertanto, che i Settori decentrati e il CROP dovranno esprimere
il proprio parere su progetti di opere pubbliche di qualsiasi natura solo
nel caso in cui siano presenti le seguenti condizioni:
a) deve trattarsi di opere di competenza regionale o di particolare interesse
regionale;
b) deve esserci un programma di intervento o di finanziamento predisposto
dalla Regione;
c) lo stesso programma deve prevedere la valutazione tecnico amministrativa
da parte dei settori decentrati o del CROP.
In questo modo, anche lindividuazione di quali siano le opere di particolare
interesse regionale non viene fatta una volta per tutte dal legislatore,
ma viene bensì lasciata alla specifica valutazione che sarà di volta in
volta effettuata in sede di predisposizione dei programmi di intervento
o di finanziamento.
Con larticolo 2, inoltre, la l.r. n. 12/2000 eleva limporto dei progetti
il cui esame è rimesso alla competenza del CROP: larticolo 25 della l.r.
n. 18/84 nella sua nuova formulazione, infatti, riserva allesame del CROP
i progetti di importo superiore ad 1.000.000.000 di lire, lasciando, di
conseguenza quelli al di sotto di tale importo alla valutazione dei settori
decentrati. Deve pertanto ritenersi implicitamente modificato anche larticolo
28 del regolamento di attuazione sopracitato (come modificato dal regolamento
n. 2 del 20 gennaio 1997) per quanto riguarda la definizione dei limiti
di competenza dei settori decentrati.
Rimane immodificato il sistema dei pareri facoltativi, il cui rilascio
è demandato al CROP in quanto organo tecnico della Giunta regionale, in
attuazione della funzione di supporto ed assistenza agli enti e alle amministrazioni
che realizzano opere pubbliche o di pubblica utilità, così come rimane
ferma la competenza del CROP nel rilascio di pareri che siano previsti
da diverse disposizioni di legge o di regolamento.
Fatte queste premesse di carattere generale per chiarire la portata innovativa
della l.r. n. 12/2000, si rende necessario puntualizzare alcuni particolari
aspetti della modifica legislativa e precisarne gli effetti con riferimento
ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della legge.
Acquedotti, fognature e impianti di depurazione. Per quanto riguarda i
progetti di opere di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione, la
l.r. n. 12/2000 introduce un regime transitorio in base al quale la Regione
continua ad esprimere attraverso il CROP o i settori decentrati, pareri
obbligatori, e ciò fino alla costituzione delle Autorità dambito, alle
quali sarà poi demandato tale compito con specifico provvedimento regionale.
Opere di cui al R.D. n. 523/1904. Il R.D. n. 523/1904 disciplina la realizzazione
di opere idrauliche di competenza statale e di competenza regionale. La
l.r. 18/84 richiedeva, per lapprovazione di queste ultime, il parere obbligatorio
del CROP o dei settori decentrati. Anche per tali opere la l.r. 12/2000
esclude lobbligatorietà del parere, a meno che ciò non sia previsto nei
relativi programmi di intervento. E appena il caso di precisare che non
viene più richiesta la sola valutazione tecnico-amministrativa del progetto,
mentre continua ad essere necessaria lautorizzazione in linea idraulica
ai sensi dellarticolo 93 del R.D. n. 523/1904, che pertanto dovrà essere
sempre richiesta ai Settori decentrati Opere pubbliche territorialmente
competenti prima della realizzazione delle opere.
Effetti della modifica sulle pratiche in corso. La l.r. n. 12/2000 entrerà/è
entrata in vigore il 24/02/2000. Occorre, pertanto, chiarire quale iter
seguire per i progetti la cui valutazione è oggetto della modifica legislativa,
già presentati agli organi regionali per lacquisizione del parere di competenza.
Per quanto riguarda i progetti presentati al CROP o ai settori decentrati
prima del 24/02/2000 e quelli per i quali siano già in corso le istruttorie,
si procederà, per evidenti ragioni di economia procedurale, al rilascio
dei relativi pareri.
Al fine di garantire lomogeneità della valutazione tecnico-amministrativa
dellintera opera, inoltre, dovranno essere sottoposti allesame del CROP
o dei settori decentrati anche progetti consequenziali di progetti già
precedentemente valutati (progetti di lotti o stralci successivi) nonché
perizie di variante o completamenti funzionali se riferiti a progetti già
valutati.
Programmi di interventi approvati prima del 24/02/2000. Per quanto riguarda
i programmi di intervento riferiti ad opere igienico-sanitarie (esclusi
acquedotti, fognature ed impianti di depurazione) e ad opere idrauliche,
per le quali il rilascio del parere da parte del CROP o dei settori decentrati
era previsto come obbligatorio, le competenti Direzioni regionali integreranno,
con proprio provvedimento, i suddetti programmi, qualora ritengano che
le opere in essi contemplate debbano essere valutate in via tecnico-amministrativa
dagli organi regionali.
Enzo Ghigo
Visto:
Agli
Assessorati regionali
Alle Direzioni regionali
Alle A.S.L. della Regione
Piemonte
Ai Consorzi
Al Comitato regionale Opere pubbliche
LAssessore
Ugo Cavallera