Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2000, n. 2/LAP

Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine alle modifiche alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 approvate con legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12

Alle Province, alle Comunità montane e ai Comuni della Regione Piemonte
Agli Assessorati regionali
Alle Direzioni regionali
Alle A.S.L. della Regione Piemonte
Ai Consorzi
Al Comitato regionale Opere pubbliche

Il Consiglio della Regione Piemonte ha approvato la legge 2 febbraio 2000 n. 12 recante “Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori  pubblici”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 9 febbraio 2000.

Si danno qui di seguito chiarimenti e indicazioni operative al fine di consentire la corretta applicazione delle nuove disposizioni legislative e l’espletamento delle pratiche in corso.

La legge oggetto della presente circolare ha inteso dare attuazione, per quanto riguarda la realizzazione di opere e lavori pubblici e in attesa del completamento del processo di decentramento attualmente in corso, ai principi di autonomia e di responsabilizzazione riconosciuti dall’ordinamento agli enti locali. Coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed algi enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), la l.r. n.12/2000, modificando l’articolo 18 della l.r. n. 18/1984, ha infatti disposto che ciascun ente effettui la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti relativi alle opere pubbliche di propria competenza. Ne deriva, conseguentemente, una modifica del sistema delle valutazioni tecnico-amministrative previste dalla stessa l.r. n. 18/1984, nonché delle attribuzioni spettanti in merito ai Settori  decentrati della Direzione Opere pubbliche e al Comitato regionale opere pubbliche (CROP).

Come è noto, il sistema disegnato dalla l.r. n. 18/84 prevede, nella sua stesura originaria, l’espressione di pareri obbligatori, da parte del CROP o degli uffici tecnici decentrati della Direzione Opere pubbliche, in merito alle opere igienico-sanitarie e alle opere di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e l’espressione di pareri facoltativi, da parte del CROP, su richiesta dei soggetti attuatori di cui all’articolo 3 della stessa legge regionale n. 18/1984.

In relazione ai pareri obbligatori, il regolamento di attuazione della l.r. n. 18/84 (promulagato con D.PG.R. n. 3791 del 29/04/1985) detta il criterio in base al quale l’esame dei progetti viene attribuito alla competenza del CROP o delle strutture tecniche decentrate: il primo si esprime sui progetti di importo pari o superiore a 500 milioni di lire, i secondi su quelli di importo inferiore.

Per completezza, si precisa che le strutture tecniche decentrate alle quali si fa riferimento sono gli attuali Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico competenti per provincia, in avanti indicati come “settori decentrati”.

La l.r. n. 12/2000, oggetto della presente circolare, nel disporre che sono sottoposti al parere del CROP o dei settori decentrati i progetti per i quali ciò sia richiesto nei relativi programmi di intervento, ha operato una modifica nel regime dei pareri obbligatori, i quali non vengono più richiesti sic et simpliciter in ragione della tipologia dell’opera (igienico-sanitaria o idraulica ai sensi del R.D. 523/1904), bensì sono condizionati dall’espressa previsione in tal senso nei relativi programmi di intervento, con l’eccezione delle opere di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione di cui si dirà più avanti.

 Ne deriva, pertanto, che i Settori decentrati e il CROP dovranno esprimere il proprio parere su progetti di opere pubbliche di qualsiasi natura solo nel caso in cui siano presenti le seguenti condizioni:

a) deve trattarsi di opere di competenza regionale  o di particolare interesse regionale;

b) deve esserci  un programma di intervento o di finanziamento predisposto dalla Regione;

c) lo stesso programma deve prevedere la valutazione tecnico amministrativa da parte dei settori decentrati o del CROP.

In questo modo, anche l’individuazione di quali siano le opere di particolare interesse regionale non viene fatta una volta per tutte dal legislatore, ma viene bensì lasciata alla specifica valutazione che sarà di volta in volta  effettuata in sede di predisposizione dei programmi di intervento o di finanziamento.

Con l’articolo 2, inoltre, la l.r. n. 12/2000 eleva l’importo dei progetti il cui esame è rimesso alla competenza del CROP: l’articolo 25 della l.r. n. 18/84 nella sua nuova formulazione, infatti,  riserva all’esame del CROP i progetti di importo superiore ad 1.000.000.000 di lire, lasciando, di conseguenza quelli al di sotto di tale importo alla valutazione dei settori decentrati. Deve pertanto ritenersi implicitamente modificato anche l’articolo 28 del regolamento di attuazione sopracitato (come modificato dal regolamento n. 2 del 20 gennaio 1997) per quanto riguarda la definizione dei limiti di competenza dei settori decentrati.

Rimane immodificato il sistema dei pareri facoltativi, il  cui rilascio è demandato al CROP in quanto organo tecnico della Giunta regionale, in attuazione della funzione di supporto ed assistenza agli enti e alle amministrazioni che realizzano opere pubbliche o di pubblica utilità, così come rimane ferma la competenza del CROP nel rilascio di pareri che siano previsti da diverse disposizioni di legge o di regolamento.

Fatte queste premesse di carattere generale per chiarire la portata innovativa della l.r. n. 12/2000,  si rende necessario puntualizzare alcuni particolari aspetti della modifica legislativa e precisarne gli effetti con riferimento ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della legge.

Acquedotti, fognature e impianti di depurazione. Per quanto riguarda i progetti di opere di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione, la l.r. n. 12/2000 introduce un regime transitorio in base al quale la Regione continua ad esprimere attraverso il CROP  o i settori decentrati, pareri obbligatori, e ciò fino alla costituzione delle Autorità d’ambito, alle quali sarà poi demandato tale compito con specifico provvedimento regionale.

Opere di cui al R.D. n. 523/1904. Il R.D. n. 523/1904 disciplina la realizzazione di opere idrauliche di competenza statale e di competenza regionale. La l.r. 18/84 richiedeva, per l’approvazione di queste ultime, il parere obbligatorio del CROP o dei settori decentrati. Anche per tali opere la l.r. 12/2000 esclude l’obbligatorietà del parere, a meno che ciò non sia previsto nei relativi programmi di intervento. E’ appena il caso  di precisare  che non viene più richiesta la sola valutazione tecnico-amministrativa del progetto, mentre continua ad essere necessaria l’autorizzazione in linea idraulica ai sensi dell’articolo 93 del R.D. n. 523/1904, che pertanto dovrà essere sempre richiesta ai Settori decentrati Opere pubbliche territorialmente competenti prima della realizzazione delle opere.

Effetti della modifica sulle pratiche in corso.  La l.r. n. 12/2000 entrerà/è entrata in vigore il 24/02/2000. Occorre, pertanto, chiarire quale iter seguire per i progetti la cui valutazione è oggetto della modifica legislativa, già presentati agli organi regionali per l’acquisizione del parere di competenza.

Per quanto riguarda i progetti presentati al CROP o ai settori decentrati prima del 24/02/2000 e quelli per i quali siano già in corso le istruttorie, si procederà, per evidenti ragioni di economia procedurale, al rilascio dei relativi pareri.

Al fine di garantire l’omogeneità della valutazione tecnico-amministrativa dell’intera opera, inoltre, dovranno essere sottoposti all’esame del CROP o dei settori decentrati anche progetti consequenziali di progetti  già precedentemente valutati (progetti di lotti o stralci successivi) nonché perizie di variante o completamenti funzionali se riferiti a progetti già valutati.

Programmi di interventi approvati prima del 24/02/2000.  Per quanto riguarda i programmi di intervento riferiti ad opere igienico-sanitarie (esclusi acquedotti, fognature ed impianti di depurazione) e ad opere idrauliche, per le quali il rilascio del parere da parte del CROP o dei settori decentrati era previsto come obbligatorio, le competenti Direzioni regionali integreranno, con proprio provvedimento, i suddetti programmi, qualora ritengano che le opere in essi contemplate debbano essere valutate in via tecnico-amministrativa dagli organi regionali.

Enzo Ghigo

Visto:
L’Assessore
Ugo Cavallera