Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000

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Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 15 febbraio 2000, n. 27

Direttive in merito all’applicazione dell’art. 2 della Legge 154/81 relative al personale afferente al Consiglio Regionale. (GA)

(omissis)

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1) di condividere la direttiva impartita dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 22-29341 del 14.2.2000 relativamente ai titolari di contratti a tempo determinato di diritto privato (Direttori Regionali e personale degli Uffici di Comunicazione della Giunta Regionale);

2) di impartire, in analogia a quanto disposto dalla Giunta Regionale, le seguenti direttive per il personale in servizio presso le strutture del Consiglio Regionale e presso i Gruppi Consiliari;

- Al fine di salvaguardare il principio costituzionale dell’accesso all’elettorato passivo, con riferimento al personale che opera nell’ambito della sfera di competenza del Consiglio Regionale con contratto di lavoro di tipo privato a tempo determinato e precisamente ai direttori regionali ed ai responsabili delle strutture speciali (L.R. 51/97) ed al personale degli Uffici di comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (L.R. 39/98) nonchè del personale assunto a contratto di diritto privato a tempo determinato presso i Gruppi Consiliari ai sensi della L.R. 33/98, che intendono candidarsi alla carica di Consigliere regionale, si applicano le seguenti fasi procedimentali:

- A) chiedere in tempo utile il collocamento in aspettativa senza assegni - nel caso in cui non intenda fare cessare le cause di ineleggibilità ricorrendo agli altri istituti previsti dall’art. 2 comma 2 della Legge 154/1981 - a far data dal giorno fissato per la presentazione delle candidature (con l’effetto di cessare dalla stessa data le funzioni) e fino alla data della proclamazione degli eletti;

- A1) in ogni caso, a semplice richiesta, l’interessato può far cessare l’aspettativa e rientrare in servizio, in data precedente a quella della proclamazione degli eletti;

- B) l’Amministrazione regionale, attraverso le strutture competenti per materia, adotta entro cinque giorni dalla data in cui perviene la richiesta il conseguente provvedimento;

- C) in caso di elezione l’interessato deve:

- c1) se direttore regionale o responsabile di struttura speciale, recedere dal contratto di lavoro in essere a far data dalla proclamazione degli enti e contestualmente richiedere l’applicazione di quanto previsto dall’art. 26 comma 9 della L.R. 51/97, relativamente ala riassunzione in servizio in qualità di dirigente e del disposto dell’art. 71 del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni onde ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del mandato di Consigliere regionale;

- c2) se personale degli Uffici di comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale, dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale od assunto presso i Gruppi Consiliari ai sensi della L.R. 33/98 - qualora dipendente regionale di ruolo - a far data dalla proclamazione degli eletti, recedere dal contratto, che comporta, per effetto dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 4 della L.R. 39/98 e della L.R. 33/98 il rientro di diritto in servizio nel posto del ruolo di precedente appartenenza e contestualmente richiedere l’applicazione di quanto previsto ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, onde ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato di Consigliere regionale;

3) di concedere ai dipendenti ricadenti nelle fattispecie sopra descritte il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi d ai fini della L. 154/81, considerandolo quale servizio effettivamente prestato.

(omissis)