Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000
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Deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale 15 febbraio
2000, n. 27
Direttive in merito allapplicazione dellart. 2 della Legge 154/81 relative
al personale afferente al Consiglio Regionale. (GA)
(omissis)
LUfficio di Presidenza, unanime,
delibera
1) di condividere la direttiva impartita dalla Giunta Regionale con D.G.R.
n. 22-29341 del 14.2.2000 relativamente ai titolari di contratti a tempo
determinato di diritto privato (Direttori Regionali e personale degli Uffici
di Comunicazione della Giunta Regionale);
2) di impartire, in analogia a quanto disposto dalla Giunta Regionale,
le seguenti direttive per il personale in servizio presso le strutture
del Consiglio Regionale e presso i Gruppi Consiliari;
- Al fine di salvaguardare il principio costituzionale dellaccesso allelettorato
passivo, con riferimento al personale che opera nellambito della sfera
di competenza del Consiglio Regionale con contratto di lavoro di tipo privato
a tempo determinato e precisamente ai direttori regionali ed ai responsabili
delle strutture speciali (L.R. 51/97) ed al personale degli Uffici di comunicazione
del Presidente del Consiglio Regionale e dellUfficio di Presidenza del
Consiglio Regionale (L.R. 39/98) nonchè del personale assunto a contratto
di diritto privato a tempo determinato presso i Gruppi Consiliari ai sensi
della L.R. 33/98, che intendono candidarsi alla carica di Consigliere regionale,
si applicano le seguenti fasi procedimentali:
- A) chiedere in tempo utile il collocamento in aspettativa senza assegni
- nel caso in cui non intenda fare cessare le cause di ineleggibilità ricorrendo
agli altri istituti previsti dallart. 2 comma 2 della Legge 154/1981 -
a far data dal giorno fissato per la presentazione delle candidature (con
leffetto di cessare dalla stessa data le funzioni) e fino alla data della
proclamazione degli eletti;
- A1) in ogni caso, a semplice richiesta, linteressato può far cessare
laspettativa e rientrare in servizio, in data precedente a quella della
proclamazione degli eletti;
- B) lAmministrazione regionale, attraverso le strutture competenti per
materia, adotta entro cinque giorni dalla data in cui perviene la richiesta
il conseguente provvedimento;
- C) in caso di elezione linteressato deve:
- c1) se direttore regionale o responsabile di struttura speciale, recedere
dal contratto di lavoro in essere a far data dalla proclamazione degli
enti e contestualmente richiedere lapplicazione di quanto previsto dallart.
26 comma 9 della L.R. 51/97, relativamente ala riassunzione in servizio
in qualità di dirigente e del disposto dellart. 71 del D.lgs. n. 29/93
e successive modificazioni ed integrazioni onde ottenere il collocamento
in aspettativa senza assegni per la durata del mandato di Consigliere regionale;
- c2) se personale degli Uffici di comunicazione del Presidente del Consiglio
Regionale, dellUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale od assunto
presso i Gruppi Consiliari ai sensi della L.R. 33/98 - qualora dipendente
regionale di ruolo - a far data dalla proclamazione degli eletti, recedere
dal contratto, che comporta, per effetto dellapplicazione di quanto disposto
dallart. 1 comma 4 della L.R. 39/98 e della L.R. 33/98 il rientro di diritto
in servizio nel posto del ruolo di precedente appartenenza e contestualmente
richiedere lapplicazione di quanto previsto ai sensi dellart. 71 del
D.lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, onde ottenere il collocamento
in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato di Consigliere
regionale;
3) di concedere ai dipendenti ricadenti nelle fattispecie sopra descritte
il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi d ai fini della L.
154/81, considerandolo quale servizio effettivamente prestato.
(omissis)