Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 46 - 29536
Intervento sostitutivo regionale per determinare criteri, requisiti e caratteristiche
delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali
di distribuzione carburanti (L.29.12.1999, n. 496 - G.U. n. 304 del 29.12.1999)
A relazione dell Assessore Pichetto Fratin :
Il D.Lgs. n. 32/98, che detta norme per la razionalizzazione del sistema
di distribuzione carburanti, aveva previsto allart. 2 che i Comuni, al
fine di consentire tale razionalizzazione e la semplificazione del procedimento
di autorizzazione di nuovi impianti su aree private individuassero, entro
novanta giorni dallentrata in vigore del decreto medesimo, criteri, requisiti
e caratteristiche delle aree su cui poter installare detti impianti.
Tale norma è stata modificata dal D.Lgs. 8.9.1999, n. 346 ed ancora successivamente
dal D.L. 29.10.1999, n. 383 convertito dalla legge 28.12.1999, n. 496,
sia per quanto attiene il termine per ladozione di tali criteri che è
stato portato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
496 medesima, sia per quanto attiene la previsione che, in caso di inadempienza
da parte dei Comuni, vi avrebbero provveduto le Regioni nei successivi
sessanta giorni.
Con Deliberazione n. 48-29266 del 31.1.2000, la Giunta Regionale ha provveduto
a determinare, prima della scadenza dei termini fissati per i Comuni dalla
legge 496/99 succitata, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree
sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione
carburanti prevedendo altresì che con successivo provvedimento sarebbe
stato esercitato lintervento sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.
Successivamente è stata avviata una ricognizione volta a verificare il
comportamento dei Comuni piemontesi circa ladozione di tale atto da cui
è risultato che la maggior parte dei Comuni, dopo una adeguata informativa
durante la conferenza Regione - Autonomie Locali, ha tuttavia ritenuto
di non individuare criteri propri bensì di prendere a riferimento criteri
regionali al riguardo.
In realtà, i provvedimenti regionali vigenti in materia, nellintento di
realizzare una razionalizzazione della rete distributiva carburanti, non
hanno previsto nuovi impianti di distribuzione carburanti in molti Comuni
piemontesi, verificandosi attualmente, sul territorio regionale, un esubero
di circa duecento impianti e, di conseguenza, un provvedimento di criteri
così come invocato dal D.Lgs. 32/98 non avrebbe , per tali Comuni, ragione
di essere assunto.
Inoltre molti Comuni hanno inteso attendere lemanazione dei criteri sostitutivi
regionali, al fine di consentire agli operatori di settore di disporre
di norme omogenee su tutto il territorio regionale.
Di conseguenza, alla scadenza del termine fissato dalle vigenti norme in
materia, risulta che solo una minoranza dei Comuni interessati ha adottato
un proprio atto al riguardo.
Alla luce di quanto sopra,
vista la D.G.R. n. 48 - 29266 del 31.1.2000;
visto lart. 2, comma 1 del D.Lgs. 11.2.1998. n. 32, così come modificato
dallart. 1 del D.Lgs. 8.9.1999, n. 346 a sua volta modificato dallart.
2, comma 1, del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29.12.1999, n. 496;
La Giunta Regionale, a voti unanimi,
delibera
I criteri di cui alla D.G.R. n. 48 - 29266 del 31.1.2000 si applicano nei
Comuni piemontesi che alla data del presente provvedimento non hanno adottato
propri criteri per lindividuazione delle aree sulle quali possono essere
localizzati gli impianti stradali di distribuzione carburanti ( art. 1
del D. Lgs. 346/98, modificato dallart. 2, comma 1 del D.L. 28.10.1999,
n. 383 convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496).
(omissis)