Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000
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Codice 10.6
Noleggio di schede di interfacciamento in rete per le fotocopiatrici in
dotazione agli uffici regionali. Affidamento a trattativa privata alla
Ricoh Point Torino S.r.l.
Premesso che lAmministrazione Regionale, con contratto n. rep. 612 del
23-11-1998, stipulato in esecuzione della D.D. n. 1054 del 20-10-1998,
ha affidato alla Ricoh Italia S.p.A. la fornitura, mediante noleggio quadriennale
integrato con lassistenza tecnica e la fornitura dei materiali di consumo,
delle macchine fotocopiatrici per gli uffici e i servizi regionali;
atteso che, in esecuzione del suddetto contratto, la Ricoh Italia S.p.A.
ha fornito 152 macchine fotocopiatrici modello Aficio 2000;
rilevato che le specifiche tecniche, contenute nel capitolo speciale doneri
allegato al contratto, prevedevano che tutte le macchine fornite fossero
espandili con interfacciamento in rete;
preso atto che la Ricoh Point Torino S.r.l., rappresentante della Ricoh
Italia S.p.A., con lettera del 29.11.1999 (registrata al protocollo del
Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa in data 2.12.1999, con il
numero 10413/10.6) ha comunicato che
- la fotocopiatrice modello Aficio 2000 è ormai fuori produzione; conseguentemente
le eventuali schede di interfacciamento in rete saranno ancora disponibili
per un periodo molto limitato di tempo;
- dette schede possono essere acquisite dallAmministrazione Regionale,
in integrazione al contratto di noleggio in essere, al canone mensile di
Lit. 89.800, oltre IVA, cadauna;
ritenuto opportuno procedere allacquisizione delle suddette schede, in
numero di cinquanta, subordinatamente alle disponibilità di magazzino del
fornitore, e alle condizioni da questo proposte, al fine di consentire
lespansione delle macchine fotocopiatrici per le quali tale funzionalità
aggiuntiva si è rilevata necessaria;
ritenuto di acquisire le schede mediante contratto di noleggio concluso,
alle stesse condizioni contrattuali previste per il noleggio delle apparecchiature
a cui le schede accedono, a seguito di trattativa privata, ai sensi dellart.
31, lettera c), della L.R. n. 8 del 23.1.1984;
ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza,
sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Settore Economato - Autocentro
- Centro Stampa, ai sensi dellart. 33, lettera d), della citata L.R. n.
8/84 e dellart. 22 della L.R. 51/97;
visto lo schema della lettera di stipulazione;
dato atto che laffidamento della fornitura è subordinato allaccertamento
dellinsussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dalle leggi vigenti;
rilevato che, in base alle condizioni di fatturazione contenute nellarticolo
7 del capitolato speciale doneri allegato al citato contratto n. rep.
612 del 23-11-1998, nessuna ulteriore obbligazione per il pagamento dei
corrispettivi sorgerà, a carico dellAmministrazione Regionale, nel corso
dellesercizio 1999, a seguito dellacquisizione delle schede di espansione,
sicchè nessun impegno di spesa deve essere assunto, mentre gli impegni
relativi alle obbligazioni che verranno in essere negli esercizi successivi
saranno assunti con provvedimenti adottato nel corso degli stessi;
visti gli artt. 3 e 16 del D.Leg. 29/93 e s.m.i.;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
vista la L.R. 55/81;
IL DIRIGENTE
in conformità con gli indirizzi in materia, disposti dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 3-26628 del 10/02/99;
determina
Di acquisire, a seguito di trattativa privata, dalla ditta Ricoh Point
Torino S.r.l., corrente in Rivoli (TO), via Natale Bruno 36, le schede
di espansione di cui in premessa, mediante il loto noleggio alle medesime
condizioni pattuite, per il noleggio delle apparecchiature a cui accedono
con il contratto n. rep. 612 del 23-11-1998, stipulato, in esecuzione della
D.D. n. 1054 del 20-10-1998, con la Ricoh Italia S.p.A.;
di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza
sottoscritta dal Dirigente del Settore Economato - Autocentro - Centro
Stampa, ai sensi dellart. 33, lettera d), della L.R. 8/84 e dellart.
22 della L.R. 51/97.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 dicembre 1999, n. 1309
Luciano Funtò