Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000

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Circolare della Direzione regionale Sviluppo dell’Agricoltura 24 febbraio 2000, n. prot. n. 1746/12

L.468/92 e DPR 569/93. Istruttoria contratti di trasferimento di quota con azienda e mutamenti conduzione aziendale. Parziale modificazione circolare n.7065/12 del 5 luglio 1999

Agli Assessorati Provinciali all’Agricoltura
All’AIMA
e p.c.
Alle Associazioni Produttori Latte
del Piemonte
Alle Organizzazioni Professionali
Agricole Regionali
Alle Unioni Industriali del Piemonte
Alle Centrali Cooperative
Al Ministero Politiche Agricole
SEDI

Con le circolari prot. 3948 e 7065, rispettivamente del 9/4 e 5/7/99, questa Direzione ha provveduto a fornire alcuni indirizzi operativi relativi all’attività di cui all’oggetto.

La materia, anche a causa dell’assenza di una precisa regolamentazione nazionale, ha sempre presentato notevole complessità, anche derivante dall’intreccio di diverse discipline (civilistica ed amministrativa, legata alla specifica normativa sulle quote latte).

In particolare, una della maggiori cause di perplessità è costituita dall’applicazione del disposto di cui all’art.2 del DM 762/94 anche nei confronti dei negozi che interessano il trasferimento parziale di azienda (fondi rustici) e della relativa quota di pertinenza, stipulati ex art.21 DPR 569/93.

Il motivato parere della scrivente, espresso in particolare al punto C) della richiamata nota 7065, indica come la condizione in esame si origini unicamente nei casi di subentro nella conduzione di un’azienda (intesa come vera e propria unità produttiva) da parte di un soggetto già titolare di altra azienda con relativa quota.

Le modalità di gestione informatica finora attuate dall’AIMA, hanno generato incertezze operative concernenti la disponibilità di quota in capo al rilevante: le procedure “correttive” di rideterminazione utilizzate dagli uffici regionali in occasione degli accertamenti ex L.5/98 avevano consentito di ovviare a tale situazione, per i periodi 95/96 e 96/97. Le problematiche si stanno ripresentando per gli accertamenti di cui alla L.118/99, determinando anche in questo caso un incremento di contenzioso e di attività a carico degli uffici incaricati, con la necessità di ricorrere a complessi interventi informatici.

E’altresì da considerare come ormai prossimo (periodo 2000/01) l’avvio della completa regionalizzazione della gestione del regime delle quota latte, prevista dall’art. 01 della L.81/97 e più volte rinviata.

A tal fine AIMA sta provvedendo al rilascio delle specifiche funzioni del sistema informativo nazionale di supporto, ad all’aggiornamento dello stesso. Il sistema operativo AIMA costituisce un elemento fondamentale per la gestione dell’intera materia da parte delle regioni, di indispensabile collegamento con l’Amministrazione centrale per gli adempimenti di propria competenza (es. compensazione). E’ stato pertanto costituito un gruppo tecnico permanente nazionale del quale fanno parte, oltrea ad AIMA e CSIA, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia, Campania ed Umbria.

Il suddetto gruppo ha assunto, pressoché all’unanimità, alcune importanti decisioni relativamente alla funzione “gestione unitaria” ed alla bozza del documento contenente i criteri operativi e gestionali per una corretta applicazione della stessa. Con tale meccanismo i contratti aventi ad oggetto la quota con terra (fondi rustici) vengono di fatto assimilati ai trasferimenti (mutamenti di conduzione) di intera azienda ex art.21 DPR 569/93, e pertanto ricondotti al dettato dell’art.2 del DM 762/94.

Si tenga infine conto dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2000, della L.R. 8.7.99, n.17, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt.2 e 6.

Tutto ciò premesso, emerge la necessità di modificare ed integrare le indicazioni fornite con la richiamata circolare n.7065, uniformandole ed adeguandole agli atti ed accadimenti di cui sopra, a valere sull’intero territorio regionale.

Pertanto, il punto C) della circolare in oggetto, viene così riscritto

C) Sulla scorta della definizione di azienda, derivabile dalla normativa comunitaria (art.9, lettera d, dei Reg.CEE 3950/92) e nazionale (art. 2555 C.C.) - coma già considerato nella circolare n.2 di questa Direzione “Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera di cui alla L.27.1.98, n.5" pubblicata sul BUR n.22 del 3.6.98 - si potrebbe valutare che la condizione di cui all’art.2, comma 1, del DM 762/94, sia richiesta solamente nei casi, regolamentati dall’art.21 del DPR 569/93, che prevedono il subentro nella gestione dell’azienda (intesa come complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa) da parte di soggetto già conduttore di altra azienda con quota. Tuttavia non si possono sottacere le conseguenze che deriverebbero da tale interpretazione: infatti, mentre i trasferimenti di azienda (come sopra definita) con quota risulterebbero assoggettati alle condizioni di cui al citato DM 762/94, art.2, comma 1, i trasferimenti di parte della superficie con relativa quota non sarebbero condizionati al rispetto di tali vincoli e, anzi, potrebbero diventare un metodo per eludere la norma.

In base alle considerazioni di cui sopra, il conduttore di una pluralità di unità produttive - nella cui fattispecie rientrano tutti gli atti previsti dall’art.21 del DPR 569/93 che comportano passaggio di titolarità di aziende e/o fondi con relativa quota a nuovo intestatario già titolare di propria quota - può considerare unitariamente la quota inerente le singole unità distribuendo liberamente la produzione nelle stesse, solamente qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che le aziende in oggetto siano ubicate nella stessa Regione

- che le aziende appartengano a zone territorialmente omogenee (montagna, svantaggiata, pianura)

- che il titolare della conduzione sia associato ad un’unica APL

- che tutto il latte consegnato nella campagna sia conferito ad un unico acquirente.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta necessariamente la gestione separata delle quote di pertinenza, la tenuta dei relativi documenti contabili e, conseguentemente, la distinta compilazione dei cosiddetti “modelli L1” di fine periodo, pena l’applicazione degli artt.2 e 3 del DPR 569/93 per i quantitativi correlati all’azienda (o fondo) in cui non si realizza produzione o la stessa risulta limitata. Pertanto, a titolo di esempio, un produttore la cui azienda è ubicata in zona di pianura può acquisire in affitto un fondo (od un’azienda) con quota ricadente in zona montana, ma non potrà avvalersi della cosiddetta “gestione unitaria”.

La comunicazione prevista dall’art.2, comma 2 del disposto in questione dovrà essere presentata tramite facsimile allegato (compilato in duplice copia) all’Assessorato Provinciale Agricoltura competente per territorio, in relazione all’ubicazione dell’azienda richiedente (di solito, produttore acquirente/affittuario o subentrante). Ciò potrà avvenire anche contestualmente alla comunicazione dell’atto da validare previsto dal più volte citato art.21 del DPR 569/93 (da cui generalmente consegue lo “stato di pluralità di aziende con unico conduttore”), ma comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno. Tale termine si rende necessario per consentire la corretta compilazione dei modelli L1 da parte dell’acquirente. L’Ufficio provvederà alla convalida dei suddetti moduli, nel rispetto di quanto previsto dall’art.2 del DM 762/94: uno dei due modelli verrà riconsegnato al produttore, che provvederà a trasmetterlo alla ditta acquirente ed in copia alla APL di appartenenza; mentre l’altro modulo verrà trattenuto agli atti dell’amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente punto vengono applicate a partire dal 1° aprile 1999, ovviamente inteso come data di decorrenza dell’accadimento (es. affitto di fondo rustico con quota). Il termine per la presentazione della richiesta di “gestione unitaria” è pertanto quello del 31 marzo 2000. In considerazione del ristretto margine temporale disponibile, alla delicatezza dell’argomento ed al potenziale numero dei contratti in oggetto, si sottolinea la necessità di una fattiva collaborazione da parte degli uffici delle Amministrazioni, delle Organizzazioni e delle Associazioni in indirizzo, nel prevalente interesse dei produttori.

La presente circolare, che costituisce atto di indirizzo e coordinamento, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte.

Il Direttore Regionale
Franco Ardizzone

(Segue schema di domanda)