Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Comune di San Gillio (Torino)

Statuto comunale

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 28.06.1991

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 01.10.1991

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 09 del 31.03.1994

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 02.06.1994

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 28.06.1995

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 22 dicembre 1999.

Art. 1

1. Il Comune esercita autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. E’ titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte secondo il principio della sussidarietà. Svolge tali funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. E’ Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.

4. Si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sull’autonomia degli EE.LL.

5. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri EE.LL

Art. 3
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità. Attua nei vari settori il principio di parità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali del Comune.

2. Promuove una cultura di pace, la tutela della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Art. 6
Promozione dei beni culturali, dello
sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Riconosce alla Associazione Turistica PRO LOCO il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonchè di promozione dell’attività turistica, sportiva, culturale e ricreativa.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune favorisce l’istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge n° 142 del 08 giugno 1990.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

6. Il Comune tutela e promuove il diritto allo studio mediante interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza del sistema scolastico attraverso l’organizzazione di iniziative e servizi istituiti in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge regionale n. 49/85 nell’ambito delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell’art. 45 del D.P.R. n. 616 del 24.04.1977.

7. Il Comune organizza il servizio pubblico di biblioteca quale affermazione dei fattori di progresso culturale e civile.

Art. 9
Programmazione economico, sociale
e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della Legge n. 142 del 8 giugno 1990 e s.m.i., il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune ricerca in particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Torino e la Regione Piemonte.

Art. 12
Il Consiglio Comunale - Poteri

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, delibera l’indirizzo politico ed amministrativo del Comune controllandone l’attuazione.

Art. 12 bis
Partecipazione del Consiglio alle
linee programmatiche di mandato

1. Entro 80 giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco mette a disposizione del Consiglio stsso le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale. Entro i successivi 20 giorni ciascun Consigliere può presentare al Sindaco in forma scritta proposte o osservazioni nelle forme di emendamento. Entro i successivi 20 giorni il Sindaco presenta all’approvazione del Consiglio le linee programmatiche ed i relativi emendamenti.

2. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio Preventivo e del Bilancio Pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77 e s.m i..

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 14
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione dell’ordine del giorno e della data dell’adunanza. Tali adempimenti vengono assolti in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, da chi lo sostituisce ai sensi di Legge.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo e delle linee programmatiche di mandato.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

Le relative modalità sono stabilite nel regolamento.

4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti purche’ di competenza consiliare".

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

Art. 15
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le attribuzioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale garantendo in ogni caso la partecipazione della minoranza. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 15 bis
Commissioni di indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, puo’ istituire al proprio interno, Commissioni di indagine, controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla Presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla Minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

3. La Commissione opera nell’ambito del mandato affidatogli e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

4. Il funzionamento della Commissione di indagine è pari a quello delle Commissioni permanenti ed è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

Art. 16
Regolamento interno

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nonchè alle modalità della convocazione, alla pubblicità e validità delle sedute e delle deliberazioni, sono contenuti in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei voti.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 17
Il Consigliere comunale

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intero Comune.

2. La posizione giuridica e lo status, le dimissioni e sostituzioni dei Consiglieri sono regolati dalla legge; sono altresì stabiliti dalla legge l’entità ed i tipi di indennità ad essi spettanti.

3. Essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente devono rispondere.

Art. 18
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commisisoni consiliari delle quali fanno parte.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato motivo da’ luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 19
Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d’iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatemente determinati dalla Legge.

4 Ha diritto di ottenere dal Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio anche attraverso l’attivita’ di conferenza dei Capigruppo. Le forme e le modalita’ di esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

5. Ciascun Consigliere e’ tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 20
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al Consiglio e vengono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 21
Consigliere Anziano

1. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e a parità di voti il più anziano di età.

Art. 22
Gruppi consigliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e Segretario Comunale unitamente al nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ongi lista.

2. E’ istituita la conferenza dei Capigruppo la cui disciplina, funzionamento ed attribuzioni sono contenute nel Regolamento.

Art. 23
Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro Assessori scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell’art. 23 della Legge n° 81 del 25.03.1993, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alla seduta del Consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

Art. 28
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 36
Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione Comunale e rappresentante legale dell’Ente. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune. Il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento. Egli è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l’ordine del giorno e determinando il giorno dell’adunanza, organizza e coordina l’attività degli Assessori, ne mantiene l’unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell’Ente. Sovrintende al funzionamento ed alla esecuzione degli atti e dei servizi nonchè all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate dall’Ente.

3. Indice i Referendum comunali.

4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge. Gli incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi, nonchè quelli di collaborazioni esterne possono essere conferiti nell’ambito di tutti i settori di attività del Comune e per un periodo non superiore ad un quinquennio. I suddetti incarichi devono rispondere a criteri di professionalità e competenza in relazione alle funzioni da espletare.

5. Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi del Consiglio nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

6. Nomina, designa e revoca sulla base degli indirizzi del Consiglio, i Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni nei termini stabiliti dall’art. 13 Legge n° 81/93 quando tale nomina non sia riservata dalla legge al Consiglio. In quest’ultimo caso è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti: quando deve essere rappresentata la minoranza sono nominati coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti.

7. Comunica al Consiglio Comunale, motivandola, la revoca dei singoli Assessori.

8. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.

9. Esercita le funzioni di ufficiale di governo in conformità all’art. 38 della Legge n. 142 del 08 giugno 1990.

10. Ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori ed ai Consiglieri.

11. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

12. Esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

13. In caso di assenza od impedimento le funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco.

14. Provvede ad informare la popolazione in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse ad esigenze di protezione civile.

15. Nomina il segretario com.le scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui al regolamento approvato con D.P.R. 465/1997 può altresì revocarlo per violazione dei doveri d’ufficio con provvedimento motivato previas deliberazione della G.C..

16. Può nominare un direttore generale mediante la stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 ab. e con le stesse modalità potrà procedere alla revoca. può conferire dette funzioni al Segretario com.le.

Art. 42 bis
Referendum abrogativi e propositivi

1. Su richiesta del 35% del corpo elettorale il sindaco indice referendum propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statli e regionali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinqiennio.

3. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

4. hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune compresi nella revisione dinamica precedente il referundum .

5. il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l’esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio, entro 90 gg. dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

6. le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal C.C. a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 43
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

4. Il Comune si dota di apposito regolamento in osservanza dei principi stabiliti dalla L.241/1990.

Art. 44 bis
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far velere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dall’art. 7 L. 142/90.

Art. 47
Istituzione attribuzioni

1. A garanzia dell’imparzialità e del buono andamento dell’Amministrazione comunale è istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti, copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità giudiziaria.

8. esercita il controllo sugli atti del Comune nei casi previsti dal comma 38 art. 17 L. 127/1997 e con le modalità di cui al successivo comma 39.

Art. 57
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore generale se nominato ed agli istruttori direttivi se presenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, garantendo parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

3. La struttura organizzativa dell’Ente è ripartita in aree, uffici e unità operative.

Art. 59
Personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia , funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

2. il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzariva, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazional e di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza e defficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.. Tova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto EE.ll..

4. lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 60
Segretario comunale - direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici re dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario com.le.

3. Al segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 bis della L. 142/1990 inserito dall’art. 6 comma 10 della L. 127/1997. in tal caso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con provvedimento di conferimento dell’incarico.

4. In relazione al combinato disposto dell’art. 51 comma 3 bis della L. 142/1990, come modificato dall’art. 2 comma 13 L. 191/1998 e 17 comma 68 lett. c) della L. 127/1997 è data facoltà al sindaco di attribuire al segretario con diritto a compenso aggiuntivo, competenze ulteriori nel rispetto del ruolo e della professionalità ricoperta.

5. Il Segretario comunale presiede le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi, l’affidamento di forniture e la vendita di beni patrimoniali ed è responsabile dell’attuazione dei relativi procedimenti in relazione alle norme di legge e di regolamento.

6. Parimenti, secondo le modalità del regolamento, il Segretario presiede le commissioni di concorso previste per l’assunzione a qualsiasi titolo del personale dell’Ente.

Art. 61
Organizzazione amministrativa

1. L’organizzazione amministrativa del comune si articola in aree costituite da uffici e unità operative. Alle aree presiedono i responsabili di area ai quali sarà affidato il compito di coordinamento degli uffici compresi nell’area di appartenenza.

2. I responsabili di area curano l’esecuzione delle direttive del direttore generale, se nominato, provvedono all’attuazione dei programmi e dei provvedimenti adottati dagli organi di governo dell’Ente, assistono il sindaco e la Giunta C. nella predisposizione dei programmi e nell’espletamento delle funzioni di comptenza.

3. Spettano ai dipendenti responsabili di area tutti i compiti di gestione amministrativa che non comportino scelte discrezionali di indirizzo politico - amministrativo.

4. Il direttore generale, se nominato, unitamente al segretario comunale e agli istruttori direttivi, esaminano collegialmente i problemi organizzattivi e formulano agli organi elettivi soluzioni e proposte.

5. La conferenza dei responsabili è costituita dal segretario com.le, dal direttore generale, se nominato, e dai responsabili di area e alla stessa possono essere chiamati i dipendenti ai quali è stata assegnata la responsabilità di uffici.

La conferenza opera quale organismo ausiliario consultivo interno per la pianificazione e coordinamento della gestione amministrativa e per la verifica del funzionamento dell’apparato amministrativo.

Art. 62
Funzioni a rilevanza esterna

1. I regolamenti determinano le modalità per l’esercizio da parte dei Responsabili della facoltà di disporre ordinazioni e liquidazioni di spesa inerenti il perseguimento di obiettivi determinati e sulla base di progetti e/o programmi approvati dal Consiglio o dalla giunta e nel limite dei fondi all’uopo stanziati, con l’obbligo di rendiconto dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti.

Art. 63
Direzione di aree funzionali

1. La Giunta Comunale individua le aree omogenee raggruppanti più uffici e può conferire l’incarico di direzione e di coordinamento delle aree funzionali al personale di qualifica apicale presente in uno dei settori della medesima area.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, puo’ avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita’ con cui possono ssere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita’ analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di diregenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo’ essere integrato, con provvedimetno motivato della Giunta, da una indennita’ ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita’ del rapporto e delle condizioni di mercato alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennita’ ad personam sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nlle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalita’ fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obittivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termie di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilita’ particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 71
Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 56 della Legge n. 142 del 08 giugno 1990, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. I contrati, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 77
Norme transitorie e finali

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.