Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000
Comune di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia (Alessandria)
Atto costitutivo dellUnione dei Comuni di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia
Tra i Comuni di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia, rappresentati, ai fini del presente atto rispettivamente da:
- Renato Caldirola, nato a Voghera il 16/09/1945 - Sindaco di Molino dei Torti,
- Piero Caldirola, nato a Voghera il 07/04/1946 - Sindaco di Alzano Scrivia,
è costituita, con il presente
ATTO,
lunione dei Comuni di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia, ai sensi e per gli effetti dellart. 26 della legge 08/06/1990, come modificata ed integrata dalla legge 03/08/1999,n. 265.
Lunione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è Ente Locale, fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.
Lunione ha sede nel Palazzo Comunale di Molino dei Torti, in Via Roma 81.
Lunione è costituita per lesercizio di funzioni e servizi propri dei comuni che la compongono, indicati nellapposito Statuto.
Le funzioni, i servizi, le attività, lorganizzazione, il funzionamento, le finanze dellunione ed i rapporti tra lunione ed i comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo statuto dellunione, che, unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi delle/ dei consiglieri assegnate/i.
Sono organi dellunione il consiglio e la/il presidente, eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto.
Molino dei Torti, 29 dicembre 1999.
Il Sindaco di Molino dei Torti
Renato Caldirola
Il Sindaco di Alzano Scrivia
Caldirola Piero
Statuto dellUnione dei Comuni
di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia
Titolo I -
Elementi Costitutivi
Art. 1
Principi fondamentali
1. Lunione dei comuni di Molino dei Torti e Alzano Scrivia - in seguito chiamata unione - è costituita volontariamente, a partire dal 29/12/1999, ai sensi dellart. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come successivamente modificata ed integrata.
2. Lunione è ente locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Piemonte ed è costituita per lesercizio associato delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
Art. 2
Finalità
1. Lunione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata direttamente e/o per conto dei comuni aderenti le seguenti funzioni e servizi:
a. servizi amministrativi ed istituzionali,
b. servizi finanziari,
c. tributi locali,
d. economato - provveditorato,
e. organizzazione e personale,
f. contratti,
g. ufficio relazioni col pubblico,
h. polizia locale,
i. protezione civile
j. servizi demografici,
k. leva,
l. elettorale,
m. servizi scolastici,
n. attività culturali e ricreative,
o. attività economiche,
p. edilizia residenziale pubblica,
q. servizi a rete,
r. viabilità e trasporti,
s. edilizia privata ed urbanistica,
t. gestione opere pubbliche,
u. ambiente
2. Allunione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente statuto, adottata dai consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutte le modifiche statutarie.
3. Lunione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali allamministrazione.
4. Lunione svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Costituiscono obiettivi prioritari dellunione:
a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso lequilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dellambiente e della salute dei cittadini;
b) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
c) larmonizzazione dellesercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, la cui centralità costituisce principio ispiratore dellattività dellunione;
d) losservanza del principio di pari opportunità tra i sessi, nellambito delle funzioni esercitate, sia allinterno dellorganizzazione dellente, sia nei rapporti esterni e nellattività sul territorio;
e) luso equo e trasparente delle risorse;
f) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
g) ladesione alle regole ed ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali.
Art. 3
Sede dellunione
1. Lunione ha sede nel comune di Molino dei Torti, presso la sede comunale.
2. Presso la sede dellunione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; la/il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dellunione.
3. Per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente, lunione si avvale dellalbo pretorio dei comuni associati.
Art. 4
Scioglimento dellunione
1. Lo scioglimento dellunione è deliberato da ciascun consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta delle/dei consigliere/i assegnate/i.
2. Il recesso dallunione anche di uno solo dei comuni deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta delle/dei consigliere/i assegnate/i, determina lo scioglimento dellunione stessa.
3. Lunione si scioglie anche quando uno solo dei comuni componenti non abbia provveduto a designare le/ i proprie/i rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 7, quinto comma; in tal caso, ciascuno dei consigli comunali delibera la presa datto dellavvenuto scioglimento.
4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il soggetto incaricato della liquidazione dellattività dellunione.
5. Al termine dellattività dellunione, il soggetto incaricato della liquidazione trasmette alle amministrazioni dei comuni componenti il provvedimento di riparto delle attività e delle passività dellunione tra i comuni stessi; i consigli comunali provvedono a prendere atto del citato provvedimento iscrivendo a bilancio le relative spese ed entrate.
6. Il personale dellunione e quello comunale funzionalmente assegnato allunione - come specificato nel successivo titolo V - vengono normalmente inquadrati nelle dotazioni organiche degli enti, con le modalità previste dal provvedimento di scioglimento e dai contratti collettivi di lavoro.
7. Non è consentito attivare la facoltà di recesso prima che sia decorso il termine di tre anni dalla costituzione dellunione.
Art. 5
Fusione dei comuni.
1. Qualora lunione intenda autonomamente deliberare, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione dei comuni, la popolazione dellunione deve essere preventivamente consultata mediante lindizione di un referendum consultivo da espletarsi con le modalità previste dallart. 20 del presente statuto.
Titolo II -
Ordinamento Strutturale
Art. 6
Organi dellunione
1. Sono organi dellunione:
a. il consiglio
b. la/il presidente.
Art. 7
Consiglio dellunione
1. Il consiglio è espressione dei comuni associati e rappresenta lorgano di indirizzo e di controllo amministrativo dellunione.
2. Il consiglio è composto dalle rappresentanti e dai rappresentanti dei comuni di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia.
3. Ciascun consiglio comunale provvede a nominare le proprie rappresentanti e i propri rappresentanti in seno al consiglio dellunione, scegliendoli fra le componenti e i componenti del consiglio stesso e/o della giunta. Nel caso in cui sia costituita la minoranza consiliare, le votazioni per la nomina delle/ dei rappresentanti del consiglio dellunione, vengono effettuate separatamente rispettivamente dalle/dai consiglieri componenti la maggioranza e dalle /dai consiglieri componenti la minoranza.
4. Spetta a ciascun comune la nomina di due rappresentanti, riservandone uno alla minoranza consiliare, ove costituita, oltre al Sindaco, membro di diritto.
5. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di cui allart. 1, comma 1 e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, decadono tutte le consigliere e tutti i consiglieri dellunione eventualmente già nominate/i e si provvede ad una nuova nomina entro i successivi quarantacinque giorni. Qualora anche tale termine trascorra inutilmente lunione è sciolta.
6. Il consiglio dellunione viene integrato delle/dei nuove/i rappresentanti ogniqualvolta si proceda allelezione della/del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.
7. Le rappresentanti e i rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino allelezione delle/dei successori da parte dei nuovi consigli.
8. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del consiglio dellunione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
9. Le dimissioni da consigliera/e dellunione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di adozione della deliberazione di sostituzione da parte del consiglio comunale competente.
Art.8
Competenze del consiglio dellunione
1. Al consiglio spetta determinare lindirizzo amministrativo dellunione e controllarne lattuazione, adottando tutti gli atti previsti dal presente statuto e dai regolamenti. Il consiglio, in particolare, è competente per ladozione dei seguenti atti fondamentali :
a. i regolamenti e lordinamento degli uffici e dei servizi;
b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi dintervento, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i piani esecutivi di gestione, i rendiconti della gestione;
c. le dotazioni organiche e le relative variazioni;
d. gli indirizzi di nomina dei responsabili dei servizi;
e. listituzione e lordinamento dei tributi dellunione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Il consiglio dellunione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza.
Art. 9
Convocazione del consiglio
1. Il consiglio è convocato :
a. di norma, su iniziativa della/del presidente;
b. su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
c. qualora la minoranza non fosse costituita presso uno dei due consigli comunali, è sufficiente per la convocazione la richiesta scritta dellunico componente di minoranza.
Art. 10
Funzionamento del consiglio
1. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, con arrotondamento allunità superiore.
2. Il consiglio dellunione è presieduto dalla/dal presidente dellunione o, in sua assenza, dalla/dal vicepresidente.
Art. 11
Decadenza e sostituzione delle consigliere e dei consiglieri
1. I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliera o consigliere comunale ovvero per linsorgere di cause di incompatibilità.
2. Le consigliere o i consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarate/i decadute/i.
3. La/il presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza allinteressata/o, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, la/ il presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dellinteressata/o. Lassemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.
5. A cura della/del presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina affinché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.
6. Le componenti dimissionarie o decadute ed i componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva allavvenuta vacanza.
Art. 12
Presidente dellunione
1. I sindaci dei comuni facenti parte dellunione, a rotazione e nellordine e per la durata deliberati dal consiglio, assumono la presidenza dellunione.
2. In caso di assenza o impedimento, la/il presidente è sostituita/o dalla/dal vicepresidente. Le funzioni di vicepresidente sono svolte dal sindaco non presidente. Qualora anche il vicepresidente sia impedito, la/il presidente è sostituita/o dalla/dal componente del consiglio più giovane di età.
3. Il consiglio adotta provvedimento formale dinsediamento della/del presidente e della/del vicepresidente.
Art. 13
Competenze della/del presidente
1. La/il presidente è lorgano responsabile dellamministrazione dellunione.
2. La/Il presidente rappresenta lunione, convoca e presiede il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché allesecuzione degli atti.
3. La/Il presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sullattività delle strutture gestionali ed operative.
4. La/il presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
Art. 14
Decadenza e sospensione della/del presidente
1. I casi di decadenza e di sospensione della/del presidente sono definiti dalla normativa in materia relativamente ai consiglieri comunali.
2. La/Il presidente dura in carica sino a quando sia formalmente adottato il provvedimento dinsediamento della nuova/del nuovo presidente.
Art. 15
Regolamenti
1. Lunione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta delle/dei componenti del consiglio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
2.
3. Entro sei mesi dallinsediamento, il consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per lorganizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici degli organismi di partecipazione e per lesercizio delle funzioni.
4. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, allalbo pretorio dei comuni facenti parte per quindici giorni.
Art. 16
Controllo sugli atti dellunione
1. Gli atti dellunione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.
Titolo III -
Partecipazione
Art. 17
Criteri generali
1. Lunione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.
2. Tutti gli atti dellunione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente che ne vieti lesibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare, disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
3. A tal fine lunione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
4. Lunione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dellambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
5. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dellunione.
6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano allunione.
Art. 18
Consultazioni
1. Qualora lunione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere allindizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali si terrà conto in sede deliberante.
2. Gli organi dellunione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, lamministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che le/i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dellunione.
Art. 19
Istanze, osservazioni, proposte
1. Le cittadine, i cittadini, gli organi dei comuni componenti lunione e gli organi della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare allunione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dellunione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate allorgano competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. Le presentatrici ed i presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o una/un loro rappresentante esplicitamente delegata/o per iscritto - possono essere sentite/i dallorgano dellunione, che è tenuto ad esprimersi.
Art. 20
Referendum consultivo
1. Qualora lunione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante lespletamento di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Lindizione del referendum può essere richiesta da:
a. - il consiglio dellunione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i;
b. - almeno la metà dei consigli comunali dei comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i;
c. - il dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dellunione, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dellunione di una proposta scritta, contenente le firme autenticate delle promotrici e dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dalle elettrici e dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dellunione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dellunione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dellunione si esprime in merito allammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa mediante deliberazione assunta a maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i.
6. Il referendum, è considerato valido qualora abbia votato il 50%+1 della popolazione residente nellunione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dalla/dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dallesito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i.
Titolo IV -
Forme di collaborazione con altri enti
Art. 21
Rapporto con i comuni componenti lunione
1. Per garantire linformazione in merito allattività dellunione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio dellunione, nonché dellelenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti allalbo pretorio di ciascun ente.
2. Lunione invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con lindicazione degli argomenti iscritti allordine del giorno.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, la/il presidente dellunione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dellunione, lattuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.
Art. 22
Convenzioni
1. Lunione può stipulare con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta delle/dei componenti, nella quale devono essere indicati:
a. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
b. i fini e la durata della convenzione;
c. le modalità di finanziamento:
d. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per lespletamento dei fini propri lunione può avvalersi, previa deliberazione del consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché delloperato di commissioni tecniche eventualmente istituite.
Art. 23
Accordi di programma
1. Per lesecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, lunione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
Titolo V -
Segretario, Uffici e Personale
Art. 24
Segretario dellunione
1. Lunione ha un proprio segretario che esercita le funzioni previste dalla legge in capo al segretario comunale, nonché tutte le competenze di direttore generale così come previste dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento.
2. Il segretario dellunione è il segretario comunale dei comuni associati; in caso di assenza del segretario titolare le funzioni di segretario sono svolte dal suo sostituto.
3. La/il presidente dellunione può nominare con proprio decreto un vicesegretario, tra i dipendenti in possesso dei necessari requisiti professionali, con le competenze previste dal regolamento.
Art. 25
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Lunione, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale nellambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti e disciplina con appositi atti deliberativi regolamentari:
a. la dotazione organica del personale;
b. lorganizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono lautonomia, la funzionalità, leconomicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, lamministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace lazione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dellattività amministrativa e dei servizi ai cittadini.
4. Il personale dellunione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dellapporto individuale, professionalità e flessibilità.
5. Lunione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
Art. 26
Personale dellunione
1. Lunione ha personale proprio e può anche funzionalmente avvalersi dellopera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte.
2. Lesercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dellunione comporta lunificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
3. In ogni caso di scioglimento, il personale dellunione è riassegnato agli enti di provenienza, ovvero assegnato ai comuni interessati, così come indicato nei provvedimenti di scioglimento.
Art. 27
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Al personale dellunione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
Titolo VI -
Ordinamento Finanziario
Art. 28
Ordinamento
1. Lordinamento finanziario è riservato alla legge, al presente statuto ed al regolamento di contabilità.
2. Lunione, nellambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. Lunione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dalla legge.
Art. 29
Risorse finanziarie
1. La finanza dellunione è costituita da:
a. contributi erogati dallo stato e dalla regione;
b. eventuali contributi erogati dallamministrazione provinciale;
c. trasferimenti operati dai comuni componenti sulla base dei criteri di partecipazione alla spesa per il funzionamento dellunione, basati su indicatori generali quali il territorio e la popolazione e su indicatori specifici stabiliti dal consiglio dellunione;
d. tasse e diritti per servizi pubblici;
e. risorse per investimenti;
f. altre entrate.
2. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge, e sulla base degli indirizzi o delle apposite statuizioni dei comuni aderenti, lunione istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
Art. 30
Bilancio
1. La gestione finanziaria dellunione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio dellunione entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nellosservanza dei principi di competenza, universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dellefficacia dellazione dellunione.
3. Al bilancio annuale sono allegati:
a. la relazione previsionale e programmatica;
b. il bilancio pluriennale;
c. tutti i documenti previsti dalla legge e dal regolamento.
4. Lunione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la, conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.
Art. 31
Rendiconto
1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni di legge e di regolamento.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio dellunione con il voto favorevole della maggioranza delle/dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Le modalità di redazione del conto economico. del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Art. 32
Controllo interno
1. E facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto dindirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile della/del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dellart. 53, comma 1, della legge regionale 8 giugno 1990, n. 142, come modificata ed integrata dalla L. 265/99.
Art. 33
Revisione economico-finanziaria
1. Il consiglio dellunione affida la revisione economico-finanziaria ad una/un revisore del conto, individuata/o tra le iscritte o gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio della/del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
Art. 34
Controllo di gestione
1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 35
Tesoreria
1. Lunione ha un servizio di tesoreria che comprende:
- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dellunione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui dei contributi previdenziali.
I rapporti dellunione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
Art. 36
Economato
1. Il regolamento di contabilità prevede listituzione del servizio di economato. cui viene preposto una/un responsabile, per la gestione di cassa delle spese dufficio di non rilevante ammontare, come previsto dalla legge.
Titolo VII -
Disposizioni transitorie e finali
Art. 37
Bilancio e programmazione finanziaria
1. Il consiglio dellunione delibera, entro il 31 dicembre e comunque non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dellunione, il bilancio di previsione per lanno finanziario successivo al sensi dellart. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990. n. 142, modificata ed integrata dalla L. 265/99..
2. Per la gestione dellesercizio, il consiglio dellunione approva un piano di previsione di spese da suddividere in capo ai comuni sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 29 - che saranno imputate sui rispettivi bilanci, allocate in apposito intervento.
Art. 38
Gestione del servizio di tesoreria
1. Nelle more dellespletamento della gara per laggiudicazione del servizio di tesoreria - decorrente dal 1° gennaio 2001- la movimentazione contabile sarà curata dal comune di Molino dei Torti.
2. Fino allapprovazione del regolamento di contabilità lorgano di revisione economico-finanziario di ogni comune provvede alla verifica ordinaria di cassa dellunione, con cadenza trimestrale, e la trasmette al consiglio dellunione.
Art. 39
Entrata in vigore
1. Il presente statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio.
2. Esso viene pubblicato, unitamente allatto costitutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Pubblicato allAlbo Pretorio dei Comuni, a seguito esecutività delle delibere di approvazione per 30 giorni consecutivi dal 22 gennaio 2000 al 20 febbraio 2000. Entrato in vigore il 21 febbraio 2000.
Il Segretario Comunale
Ercole Lucotti