Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia (Alessandria)

Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia

Tra i Comuni di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia, rappresentati, ai fini del presente atto rispettivamente da:

- Renato Caldirola, nato a Voghera il 16/09/1945 - Sindaco di Molino dei Torti,

- Piero Caldirola, nato a Voghera il 07/04/1946 - Sindaco di Alzano Scrivia,

è costituita, con il presente

ATTO,

l’unione dei Comuni di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge 08/06/1990, come modificata ed integrata dalla legge 03/08/1999,n. 265.

L’unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è Ente Locale, fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

L’unione ha sede nel Palazzo Comunale di Molino dei Torti, in Via Roma 81.

L’unione è costituita per l’esercizio di funzioni e servizi propri dei comuni che la compongono, indicati nell’apposito Statuto.

Le funzioni, i servizi, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le finanze dell’unione ed i rapporti tra l’unione ed i comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo statuto dell’unione, che, unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi delle/ dei consiglieri assegnate/i.

Sono organi dell’unione il consiglio e la/il presidente, eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Molino dei Torti, 29 dicembre 1999.

Il Sindaco di Molino dei Torti
Renato Caldirola

Il Sindaco di Alzano Scrivia
Caldirola Piero


Statuto dell’Unione dei Comuni
di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia

Titolo I -
Elementi Costitutivi

Art. 1
Principi fondamentali

1. L’unione dei comuni di Molino dei Torti e Alzano Scrivia - in seguito chiamata “unione” - è costituita volontariamente, a partire dal 29/12/1999, ai sensi dell’art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come successivamente modificata ed integrata.

2. L’unione è ente locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Piemonte ed è costituita per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.

Art. 2
Finalità

1. L’unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata direttamente e/o per conto dei comuni aderenti le seguenti funzioni e servizi:

a. servizi amministrativi ed istituzionali,

b. servizi finanziari,

c. tributi locali,

d. economato - provveditorato,

e. organizzazione e personale,

f. contratti,

g. ufficio relazioni col pubblico,

h. polizia locale,

i. protezione civile

j. servizi demografici,

k. leva,

l. elettorale,

m. servizi scolastici,

n. attività culturali e ricreative,

o. attività economiche,

p. edilizia residenziale pubblica,

q. servizi a rete,

r. viabilità e trasporti,

s. edilizia privata ed urbanistica,

t. gestione opere pubbliche,

u. ambiente

2. All’unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente statuto, adottata dai consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutte le modifiche statutarie.

3. L’unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all’amministrazione.

4. L’unione svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Costituiscono obiettivi prioritari dell’unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

b) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

c) l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, la cui centralità costituisce principio ispiratore dell’attività dell’unione;

d) l’osservanza del principio di pari opportunità tra i sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nei rapporti esterni e nell’attività sul territorio;

e) l’uso equo e trasparente delle risorse;

f) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

g) l’adesione alle regole ed ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali.

Art. 3
Sede dell’unione

1. L’unione ha sede nel comune di Molino dei Torti, presso la sede comunale.

2. Presso la sede dell’unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; la/il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell’unione.

3. Per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente, l’unione si avvale dell’albo pretorio dei comuni associati.

Art. 4
Scioglimento dell’unione

1. Lo scioglimento dell’unione è deliberato da ciascun consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta delle/dei consigliere/i assegnate/i.

2. Il recesso dall’unione anche di uno solo dei comuni deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta delle/dei consigliere/i assegnate/i, determina lo scioglimento dell’unione stessa.

3. L’unione si scioglie anche quando uno solo dei comuni componenti non abbia provveduto a designare le/ i proprie/i rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 7, quinto comma; in tal caso, ciascuno dei consigli comunali delibera la presa d’atto dell’avvenuto scioglimento.

4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il soggetto incaricato della liquidazione dell’attività dell’unione.

5. Al termine dell’attività dell’unione, il soggetto incaricato della liquidazione trasmette alle amministrazioni dei comuni componenti il provvedimento di riparto delle attività e delle passività dell’unione tra i comuni stessi; i consigli comunali provvedono a prendere atto del citato provvedimento iscrivendo a bilancio le relative spese ed entrate.

6. Il personale dell’unione e quello comunale funzionalmente assegnato all’unione - come specificato nel successivo titolo V - vengono normalmente inquadrati nelle dotazioni organiche degli enti, con le modalità previste dal provvedimento di scioglimento e dai contratti collettivi di lavoro.

7. Non è consentito attivare la facoltà di recesso prima che sia decorso il termine di tre anni dalla costituzione dell’unione.

Art. 5
Fusione dei comuni.

1. Qualora l’unione intenda autonomamente deliberare, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione dei comuni, la popolazione dell’unione deve essere preventivamente consultata mediante l’indizione di un referendum consultivo da espletarsi con le modalità previste dall’art. 20 del presente statuto.

Titolo II -
Ordinamento Strutturale

Art. 6
Organi dell’unione

1. Sono organi dell’unione:

a. il consiglio

b. la/il presidente.

Art. 7
Consiglio dell’unione

1. Il consiglio è espressione dei comuni associati e rappresenta l’organo di indirizzo e di controllo amministrativo dell’unione.

2. Il consiglio è composto dalle rappresentanti e dai rappresentanti dei comuni di Molino dei Torti e di Alzano Scrivia.

3. Ciascun consiglio comunale provvede a nominare le proprie rappresentanti e i propri rappresentanti in seno al consiglio dell’unione, scegliendoli fra le componenti e i componenti del consiglio stesso e/o della giunta. Nel caso in cui sia costituita la minoranza consiliare, le votazioni per la nomina delle/ dei rappresentanti del consiglio dell’unione, vengono effettuate separatamente rispettivamente dalle/dai consiglieri componenti la maggioranza e dalle /dai consiglieri componenti la minoranza.

4. Spetta a ciascun comune la nomina di due rappresentanti, riservandone uno alla minoranza consiliare, ove costituita, oltre al Sindaco, membro di diritto.

5. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di cui all’art. 1, comma 1 e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, decadono tutte le consigliere e tutti i consiglieri dell’unione eventualmente già nominate/i e si provvede ad una nuova nomina entro i successivi quarantacinque giorni. Qualora anche tale termine trascorra inutilmente l’unione è sciolta.

6. Il consiglio dell’unione viene integrato delle/dei nuove/i rappresentanti ogniqualvolta si proceda all’elezione della/del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.

7. Le rappresentanti e i rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all’elezione delle/dei successori da parte dei nuovi consigli.

8. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del consiglio dell’unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

9. Le dimissioni da consigliera/e dell’unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di adozione della deliberazione di sostituzione da parte del consiglio comunale competente.

Art.8
Competenze del consiglio dell’unione

1. Al consiglio spetta determinare l’indirizzo amministrativo dell’unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal presente statuto e dai regolamenti. Il consiglio, in particolare, è competente per l’adozione dei seguenti atti fondamentali :

a. i regolamenti e l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi d’intervento, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i piani esecutivi di gestione, i rendiconti della gestione;

c. le dotazioni organiche e le relative variazioni;

d. gli indirizzi di nomina dei responsabili dei servizi;

e. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi dell’unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Il consiglio dell’unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza.

Art. 9
Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato :

a. di norma, su iniziativa della/del presidente;

b. su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;

c. qualora la minoranza non fosse costituita presso uno dei due consigli comunali, è sufficiente per la convocazione la richiesta scritta dell’unico componente di minoranza.

Art. 10
Funzionamento del consiglio

1. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all’unità superiore.

2. Il consiglio dell’unione è presieduto dalla/dal presidente dell’unione o, in sua assenza, dalla/dal vicepresidente.

Art. 11
Decadenza e sostituzione delle consigliere e dei consiglieri

1. I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliera o consigliere comunale ovvero per l’insorgere di cause di incompatibilità.

2. Le consigliere o i consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarate/i decadute/i.

3. La/il presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all’interessata/o, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

4. Decorso il termine di cui al precedente comma, la/ il presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell’interessata/o. L’assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.

5. A cura della/del presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina affinché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.

6. Le componenti dimissionarie o decadute ed i componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all’avvenuta vacanza.

Art. 12
Presidente dell’unione

1. I sindaci dei comuni facenti parte dell’unione, a rotazione e nell’ordine e per la durata deliberati dal consiglio, assumono la presidenza dell’unione.

2. In caso di assenza o impedimento, la/il presidente è sostituita/o dalla/dal vicepresidente. Le funzioni di vicepresidente sono svolte dal sindaco non presidente. Qualora anche il vicepresidente sia impedito, la/il presidente è sostituita/o dalla/dal componente del consiglio più giovane di età.

3. Il consiglio adotta provvedimento formale d’insediamento della/del presidente e della/del vicepresidente.

Art. 13
Competenze della/del presidente

1. La/il presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’unione.

2. La/Il presidente rappresenta l’unione, convoca e presiede il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti.

3. La/Il presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull’attività delle strutture gestionali ed operative.

4. La/il presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 14
Decadenza e sospensione della/del presidente

1. I casi di decadenza e di sospensione della/del presidente sono definiti dalla normativa in materia relativamente ai consiglieri comunali.

2. La/Il presidente dura in carica sino a quando sia formalmente adottato il provvedimento d’insediamento della nuova/del nuovo presidente.

Art. 15
Regolamenti

1. L’unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta delle/dei componenti del consiglio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

2.

3. Entro sei mesi dall’insediamento, il consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici degli organismi di partecipazione e per l’esercizio delle funzioni.

4. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all’albo pretorio dei comuni facenti parte per quindici giorni.

Art. 16
Controllo sugli atti dell’unione

1. Gli atti dell’unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.

Titolo III -
Partecipazione

Art. 17
Criteri generali

1. L’unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2. Tutti gli atti dell’unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare, disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.

3. A tal fine l’unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

4. L’unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

5. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell’unione.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all’unione.

Art. 18
Consultazioni

1. Qualora l’unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all’indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali si terrà conto in sede deliberante.

2. Gli organi dell’unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l’amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che le/i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell’unione.

Art. 19
Istanze, osservazioni, proposte

1. Le cittadine, i cittadini, gli organi dei comuni componenti l’unione e gli organi della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all’unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell’unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3. Le presentatrici ed i presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o una/un loro rappresentante esplicitamente delegata/o per iscritto - possono essere sentite/i dall’organo dell’unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 20
Referendum consultivo

1. Qualora l’unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l’espletamento di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. L’indizione del referendum può essere richiesta da:

a. - il consiglio dell’unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i;

b. - almeno la metà dei consigli comunali dei comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i;

c. - il dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell’unione, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell’unione di una proposta scritta, contenente le firme autenticate delle promotrici e dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dalle elettrici e dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell’unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell’unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell’unione si esprime in merito all’ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa mediante deliberazione assunta a maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i.

6. Il referendum, è considerato valido qualora abbia votato il 50%+1 della popolazione residente nell’unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dalla/dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall’esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza delle/dei consigliere/i assegnate/i.

Titolo IV -
Forme di collaborazione con altri enti

Art. 21
Rapporto con i comuni componenti l’unione

1. Per garantire l’informazione in merito all’attività dell’unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio dell’unione, nonché dell’elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all’albo pretorio di ciascun ente.

2. L’unione invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, la/il presidente dell’unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell’unione, l’attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 22
Convenzioni

1. L’unione può stipulare con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta delle/dei componenti, nella quale devono essere indicati:

a. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;

b. i fini e la durata della convenzione;

c. le modalità di finanziamento:

d. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

3. Per l’espletamento dei fini propri l’unione può avvalersi, previa deliberazione del consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell’operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 23
Accordi di programma

1. Per l’esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l’unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Titolo V -
Segretario, Uffici e Personale

Art. 24
Segretario dell’unione

1. L’unione ha un proprio segretario che esercita le funzioni previste dalla legge in capo al segretario comunale, nonché tutte le competenze di direttore generale così come previste dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento.

2. Il segretario dell’unione è il segretario comunale dei comuni associati; in caso di assenza del segretario titolare le funzioni di segretario sono svolte dal suo sostituto.

3. La/il presidente dell’unione può nominare con proprio decreto un vicesegretario, tra i dipendenti in possesso dei necessari requisiti professionali, con le competenze previste dal regolamento.

Art. 25
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’unione, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti e disciplina con appositi atti deliberativi regolamentari:

a. la dotazione organica del personale;

b. l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l’autonomia, la funzionalità, l’economicità di gestione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l’amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini.

4. Il personale dell’unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, professionalità e flessibilità.

5. L’unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 26
Personale dell’unione

1. L’unione ha personale proprio e può anche funzionalmente avvalersi dell’opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte.

2. L’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell’unione comporta l’unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

3. In ogni caso di scioglimento, il personale dell’unione è riassegnato agli enti di provenienza, ovvero assegnato ai comuni interessati, così come indicato nei provvedimenti di scioglimento.

Art. 27
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell’unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Titolo VI -
Ordinamento Finanziario

Art. 28
Ordinamento

1. L’ordinamento finanziario è riservato alla legge, al presente statuto ed al regolamento di contabilità.

2. L’unione, nell’ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

3. L’unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dalla legge.

Art. 29
Risorse finanziarie

1. La finanza dell’unione è costituita da:

a. contributi erogati dallo stato e dalla regione;

b. eventuali contributi erogati dall’amministrazione provinciale;

c. trasferimenti operati dai comuni componenti sulla base dei criteri di partecipazione alla spesa per il funzionamento dell’unione, basati su indicatori generali quali il territorio e la popolazione e su indicatori specifici stabiliti dal consiglio dell’unione;

d. tasse e diritti per servizi pubblici;

e. risorse per investimenti;

f. altre entrate.

2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, e sulla base degli indirizzi o delle apposite statuizioni dei comuni aderenti, l’unione istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 30
Bilancio

1. La gestione finanziaria dell’unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio dell’unione entro i termini stabiliti dalla legge.

2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell’osservanza dei principi di competenza, universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell’efficacia dell’azione dell’unione.

3. Al bilancio annuale sono allegati:

a. la relazione previsionale e programmatica;

b. il bilancio pluriennale;

c. tutti i documenti previsti dalla legge e dal regolamento.

4. L’unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la, conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 31
Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni di legge e di regolamento.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio dell’unione con il voto favorevole della maggioranza delle/dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

3. Le modalità di redazione del conto economico. del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 32
Controllo interno

1. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d’indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile della/del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge regionale 8 giugno 1990, n. 142, come modificata ed integrata dalla L. 265/99.

Art. 33
Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio dell’unione affida la revisione economico-finanziaria ad una/un revisore del conto, individuata/o tra le iscritte o gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio della/del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Art. 34
Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 35
Tesoreria

1. L’unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell’unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti

di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui dei contributi previdenziali.

I rapporti dell’unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 36
Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l’istituzione del servizio di economato. cui viene preposto una/un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dalla legge.

Titolo VII -
Disposizioni transitorie e finali

Art. 37
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il consiglio dell’unione delibera, entro il 31 dicembre e comunque non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell’unione, il bilancio di previsione per l’anno finanziario successivo al sensi dell’art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990. n. 142, modificata ed integrata dalla L. 265/99..

2. Per la gestione dell’esercizio, il consiglio dell’unione approva un piano di previsione di spese da suddividere in capo ai comuni sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 29 - che saranno imputate sui rispettivi bilanci, allocate in apposito intervento.

Art. 38
Gestione del servizio di tesoreria

1. Nelle more dell’espletamento della gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria - decorrente dal 1° gennaio 2001- la movimentazione contabile sarà curata dal comune di Molino dei Torti.

2. Fino all’approvazione del regolamento di contabilità l’organo di revisione economico-finanziario di ogni comune provvede alla verifica ordinaria di cassa dell’unione, con cadenza trimestrale, e la trasmette al consiglio dell’unione.

Art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

2. Esso viene pubblicato, unitamente all’atto costitutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni, a seguito esecutività delle delibere di approvazione per 30 giorni consecutivi dal 22 gennaio 2000 al 20 febbraio 2000. Entrato in vigore il 21 febbraio 2000.

Il Segretario Comunale
Ercole Lucotti