Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2000, n. 11 - 29385

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Mattie (TO). Piano Regolatore Generale Comunale. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Mattie (TO), adottato e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 18/92 in data 4.7.1992, n. 25/92 in data 19.12.1992 e n. 21 in data 3.5.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati di Piano, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento in data 26.1.2000, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART 2

La documentazione costituente il Piano Regolatore Generale del Comune di Mattie, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 18/92 in data 4.7.1992, integrata con deliberazione consiliare n.25/92 in data 19.12.1992, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Norme di Attuazione

- Elab. R1 - Relazione illustrativa

- Elab. R2 - Relazione illustrativa (parte seconda)

- Elab. R3 - Documentazione fotografica

- Elab. R4 - Analisi della consistenza edilizia comunale

- Elab. R5 Localizzazione cartografica e testo osservazioni dei cittadini e controdeduzioni

- Elab. GA - Relazione geologica-morfologica e geotecnica

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elab. - Norme di Attuazione. Pagina 114

- Tav. G1 - Caratteristiche geologiche generali, in scala 1:25.000

- Tav. G2 - Carta geolitologica, in scala 1:10.000

- Tav. G3 - Carta di sintesi, in scala 1:10.000

- Tav. A1 - Inquadramento territoriale, in scala 1:50.000

- Tav. A2 - Vincolo idrogeologico, in scala 1:5.000

- Tav. A3 - Caratteristiche geomorfologiche, in scala 1:25.000

- Tav. A4 - Carta della vocazionalità del suolo, in scala 1:25.000

- Tav. A5 - Sistema boschivo forestale, in scala 1:25.000

- Tav. B1/1 - Stato di fatto: numero piani degli edifici, in scala 1:750

- Tav. B2/1 - Stato di fatto: numero piani degli edifici, in scala 1:750

- Tav. B3/1 - Stato di fatto: numero piani degli edifici, in scala 1:750

- Tav. B1/2 - Stato di fatto: conservazione degli edifici, in scala 1:750

- Tav. B2/2 - Stato di fatto: conservazione degli edifici, in scala 1:750

- Tav. B3/2 - Stato di fatto: conservazione degli edifici, in scala 1:750

- Tav. B1/3 - Stato di fatto: destinazione d’uso degli edifici, in scala 1:750

- Tav. B2/3 - Stato di fatto: destinazione d’uso degli edifici, in scala 1:750

- Tav. B3/3 - Stato di fatto: destinazione d’uso degli edifici, in scala 1:750

- Tav. B1/4 - Stima della consistenza edilizia: individuazione degli edifici

- Tav. B2/4 - Stima della consistenza edilizia: individuazione degli edifici

- Tav. B3/4 - Stima della consistenza edilizia: individuazione degli edifici

- Tav. C1 - Urbanizzazioni primarie: acquedotti e fognature, in scala 1:5.000

- Tav. C2 - Servizi e attrezzature principali, in scala 1:5.000

- Tav. D1 - Rappresentazione sintetica del P.R.G.C., in scala 1:25.000

- Tav. D2 - Progetto di P.R.G.C. Territorio comunale, in scala 1:10.000

- Tav. D3 - Progetto di P.R.G.C. Territorio comunale, settore a valle, in scala 1:5.000

- Tav. D4 - Progetto di P.R.G.C. Concentrico, in scala 1:1.500

- Tav. D5 - Interventi ammessi nelle aree RS, in scala 1:750

- Tav. D6 - Interventi ammessi nelle aree RS, in scala 1:750

- deliberazione consiliare n. 21 in data 3.5.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni regionali

- Elab. R1 - Relazione illustrativa

- Elab. R4 - Analisi della consistenza edilizia comunale

- Elab. - Norme di Attuazione

- Tav. D1 - Rappresentazione sintetica del P.R.G.C., in scala 1:25.000

- Tav. D2 - Progetto di P.R.G.C. Territorio comunale, in scala 1:10.000

- Tav. D3 - Progetto di P.R.G.C. Territorio comunale, settore a valle, in scala 1:5.000

- Tav. D4 - Progetto di P.R.G.C. Concentrico, in scala 1:1.500

- Tav. D5 - Interventi ammessi nelle aree RS, in scala 1:750

- Tav. D6 - Interventi ammessi nelle aree RS, in scala 1:750.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte ex officio.

AzzonamentoTav. D5 e Tav. D6

- nella legenda si intende stralciato il simbolo grafico riferito alle zone “RCS  - Aree di completamento”. Si intendono stralciate anche le relative zone “RCS” individuate nelle tavole.

- nella legenda la definizione “RIU  - Riuso delle volumetrie esistenti con ristrutturazione e sostituzione edilizia” è sostituita con “RIU - Riuso delle volumetrie esistenti con ristrutturazione edilizia (di tipo A o B secondo la consistenza dell’intervento) e demolizione e ricostruzione nei casi e con le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 62 e della lett. f), 28º capoverso dell’art. 35 delle N.T.A.”.

Tav. D4

- Si intende stralciata la previsione della strada a fondo cieco a nord della borgata Gillo e la relativa fascia di rispetto.

Norme Tecniche di Attuazione

art. 18

- nel Iº comma, lett. a) sostituire: “gli art. 57, 58 e 59" con ”agli art. 56, 57 e 58".

art. 31

- nell’ultimo comma dopo: “ovvero si potrà” si inserisce la frase: “eccezionalmente e sulla base di puntuali verifiche di convenienza urbanistica ed economica.”.

art. 32

- nel Iº comma sostituire la frase: “all’art. 51 della L.R. 56/77" con la seguente: ”di cui ai successivi punti 1), 2) e 3)"; è inoltre introdotto un ultimo comma che recita: “Per le rimanenti opere di urbanizzazione indotta di cui all’art. 51 della L.R. 56/77 eventuali realizzazioni difformi dalle previsioni del P.R.G.C. sono subordinate alla redazione di varianti ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77.”.

art. 35

- sostituire il titolo della lett. f) del 28º capoverso dell’art. 35 con la seguente frase: “Riuso delle volumetrie esistenti con ristrutturazione edilizia (di tipo A o B secondo la consistenza dell’intervento) e demolizione con ricostruzione nei casi e con le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 62 successivo e di quanto di seguito prescritto:”.

- nel 25º capoverso la frase: “in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione” venga sostituita con: “conformemente al 2º comma dell’art. 27 della L. 457/78".

art. 39

- integrare il 4º comma con la frase: “L’area R12 è in ogni caso sottoposta a P.E.C. unitario.”.

art. 42

- sostituire la lett. b) del 1º comma con la seguente frase: “b) L’incremento della S.U. abitabile esistente in misura pari al 10%, anche in eccedenza ai limiti di densità fondiaria stabiliti al Iº comma del successivo art. 43, per l’ampliamento delle residenze rurali di imprenditori agricoli a titolo principale per le quali sia stato accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate;”.

art. 44

- introdurre le seguenti modifiche:

a) Nel capitolo “2. Attività agro-silvo-pastorali”:

- 4º capoverso, 7ª riga: la parola: “comma” è sostituita con “punto 5";

- 4º capoverso, 18ª riga: la frase: “all’articolo 9" è sostituita con: ”al successivo punto 5";

b) Nel capitolo “3. Interventi edilizi”: - 2º capoverso, 6ª riga: la parola: “progetto” è sostituita con “piano”;

- 2ª capoverso, 10º: la frase: “progetto, eventualmente formalizzato in un” è sostituita con “piano”;

- 3º capoverso, 1ª riga: la parola “progetto” è sostituita con “piano”;

c) Nel capitolo: “12 - Aree boscate”;

- 3º capoverso, 6ª riga: la frase: “all’articolo 9" è sostituita con ”al precedente punto 5".

A conclusione dell’articolo è inserito il seguente comma:

“Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo e nelle tavole di piano, valgono le norme e le cartografie del Piano d’Area del Parco Regionale dell’Orsiera-Rocciavrè.”.

art. 45

- sostituire l’articolo con la seguente formulazione:

“Art. 45  - Aree agricole inedificabili di salvaguardia o verde di arredo (EV)

Tali aree sono inedificabili, ai fini residenziali ed agricoli con le eccezioni di cui al successivo comma: in esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell’attività produttiva agricola o silvopastorale.

Nei lotti costituenti pertinenza di edifici a destinazione residenziale in atto ed in proprietà alla data del 3.5.99, posti nei nuclei delle zone RS, sono consentiti ampliamenti degli stessi alle seguenti condizioni:

a) devono riguardare sistemazioni tecniche o igieniche-sanitarie oppure funzioni accessorie alla residenza; solo queste ultime sono eventualmente collocabili anche in bassi fabbricati indipendenti;

b) devono riguardare unità residenziali sprovviste di volumetrie rustiche utilizzabili per tali scopi;

c) gli ampliamenti non devono superare il 20% della volumetria del corpo di fabbrica a cui aderiscono e i bassi fabbricati non devono superare il 20% della superficie coperta dell’unità immobiliare comprensiva delle pertinenze rurali;

d) gli ampliamenti devono essere coerenti con la tipologia architettonica in atto e la relativa modalità di crescita e devono rispettare le disposizioni dell’art. 35 per quanto applicabile;

e) i bassi fabbricati indipendenti sono collocabili non oltre m. 10,00 dai fabbricati, posti nelle zone RS, di cui sono pertinenza; valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 35.

Nei lotti di cui al comma precedente sono ammessi impianti tecnici in genere (quali bomboloni per il GPL, ecc.) e recinzioni.".

art. 48

- introdurre il seguente ultimo comma: “Nelle fasce di rispetto dei depuratori collocati nelle zone D2, D3 e D4 operano le limitazioni previste nelle leggi di settore; sugli edifici esistenti posti nelle fasce sono consentite solo operazioni fino alla ristrutturazione edilizia di tipo A.

Nella zona a discarica D1 valgono le prescrizioni e perimetrazioni risultanti dalle autorizzazioni previste per legge.".

art. 51

- sostituire l’articolo con la seguente formulazione:

“Art. 51 - Fasce di rispetto cimiteriali (AC)

Il P.R.G.C., sulla base del Decreto del Medico Provinciale n. 5948 del 30.7.73 prevede una fascia di rispetto cimiteriale AC ridotta a m. 50 e posta sulle sottostanti zone urbanistiche E ed S di cui costituisce limitazione all’attività edilizia.

Nella suddetta fascia le trasformazioni ammesse e le destinazioni d’uso consentite sono disciplinate dall’art. 27 della L.R. 56/77.".

art 51 bis

- introdurre il seguente articolo:

“Art. 51 bis Fasce di rispetto dei corsi d’acqua

Lungo le sponde dei fiumi, torrenti e canali, indipendentemente dalle individuazioni cartografiche è prevista una fascia di rispetto di almeno m. 15,00 e di m. 200 per laghi naturali e artificiali e per le zone umide.

All’interno di tali fasce valgono le prescrizioni del 3º comma dell’art. 27 della L.R. 56/77.".

art. 52

- reintrodurre nel 3º comma del 1º capitolo dell’articolo 52 il seguente comma (già presente nelle N.T.A. originarie) dopo la frase: “... è comunque fatto divieto:” si inserisce pertanto la seguente: “di impoverire l’apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (pantalere, cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.)”.

art. 57

- stralciare l’ultima frase che recita: “esclusi i casi particolari di destinazione a pubblici servizi”.

art. 63

-stralciare alla lett. a la frase: “.... ed allegate alle tabelle di zona allegate alle N.T.A.”.

art. 64

- integrare l’ultimo comma con la seguente frase conclusiva: “nonché alla legislazione in materia riguardante le infrastrutture e gli impianti collocabili sul territorio”.

art. 66

- inserire nel 1º comma dopo la frase: “nel rispetto dei limiti di cui alla legge n. 122 del 24.3.89" la seguente precisazione: ”art. 2".

art. 68 e art. 69

- inserire un ultimo comma che recita “Gli edifici di cui al presente articolo sono soggetti esclusivamente al restauro e al risanamento conservativo secondo le prescrizioni di cui all’8º comma dell’art. 24 L.R. 56/77.”.

art. 71

- stralciare il suddetto articolo.

art. 73

- inserire il suddetto articolo:

“Art. 73 - Limitazioni all’attività di trasformazione del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

Il territorio comunale è interessato da un conoide di deiezione perimetrato nella fig. 1b dell’"Integrazione della Relazione GeologicoTecnica" del P.R.G.C., adottata con D.C. n. 21 del 3.5.99, sul quale sono necessarie opere di difesa e di sistemazione idraulica al fine di consentire l’attuazione degli interventi di trasformazione previsti dal capo IV-V e VI del Titolo II delle presenti N.T.A..

Tali opere di difesa, così come indicato dalla “Relazione Geologicamorfologica e geotecnica GA” e dalla successiva “Integrazione Geologico Tecnica” sono costituite dalla:

1) costruzione di alcune briglie a monte del ponte sul Torrente Corrente (quota 870 m. s.l.m.) per limitarne la capacità erosiva e di trasporto e quindi anche per evitare fenomeni di “scalzamento al piede” lungo le sponde e le frane da essi indotte;

2) allargamento della luce per il ponte a quota 970 m. s.l.m., che attualmente crea una strettoia facilmente aggirabile;

3) approfondimento e miglioramento della difesa spondale nel tratto a monte di Menolzio;

4) ampliamento della luce per il ponte di Menolzio sul Torrente Corrente.

I progetti di tali opere, a cura della Amministrazione Comunale, devono essere ricondotti ad un cronoprogramma degli interventi dove vengano specificati i tempi della realizzazione delle opere e di conseguenza la messa in sicurezza delle differenti aree.

Fino alla realizzazione delle opere indicate ai commi precedenti, nelle aree normative collocate nel conoide di deiezione di cui alla citata fig. 1b, gli interventi ammessi dalla normativa urbanistica definita dai capi IV-V-VI del titolo II delle presenti N.T.A., sono transitoriamente limitati dalle seguenti prescrizioni:

a) sui fabbricati esistenti sono consentiti, nel rispetto delle prescrizioni dei titoli I-II-III delle presenti N.T.A., gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria (art. 54) e straordinaria (art. 55), restauro e risanamento conservativo (art. 56), risanamento conservativo (art. 57), restauro conservativo (art. 58), ristrutturazione edilizia di tipo A e B (art. 59, 60 e 61) purché non comportino incremento del carico urbanistico;

b) sui fabbricati esistenti sono anche consentiti, tramite gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo B, i cambi di destinazione ammessi dalle presenti norme anche qualora comportino variazione della volumetria residenziale dell’unità abitativa esistente e modesti ampliamenti, se consentiti dalle presenti norme, necessari al miglioramento e/o all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; le suddette trasformazioni non sono consentite ai piani interrati, seminterrati e terreni con l’eccezione degli spazi accessori alla residenza che non implicano lo stazionamento di persone; i cambi di destinazione d’uso della presente lett. b) non devono generare nuove unità abitative;

c) sono consentiti gli interventi soggetti ad autorizzazione e a denuncia di inizio attività secondo le disposizioni legislative vigenti, limitatamente a quelli che per la loro natura non incidano sull’assetto idrogeologico del suolo;

d) le aree e le superfici libere sono inedificabili con l’eccezione di cui alla successiva lett. e);

e) nelle aree libere di pertinenza di edifici esistenti non è consentita la realizzazione di nuovi locali interrati né la costruzione di nuovi fabbricati che prevedano un ulteriore carico urbanistico; sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 25, 66 nonché quelli di cui all’art. 45 con le limitazioni della precedente lett. b).

Gli interventi di edificazione nella zona RI. e quelli di ampliamento nelle zone RE poste in località Grande Tanze sono subordinati alla realizzazione delle opere idrauliche già previste ai commi precedenti per gli interventi posti sul conoide di deiezione. Fino alla realizzazione di tali opere valgono esclusivamente le disposizioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) del precedente comma.

Le trasformazioni previste nelle zone RI.1 e RR.1 nonché gli ampliamenti nelle zone RE in località Grandi Tanze, Piccole Tanze e Vallone sono subordinate ad una preliminare relazione geotecnica.

Al fine dell’adeguamento dello strumento urbanistico al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del piano stesso, il Comune dovrà inoltre dotarsi di indagini di carattere idrogeologico, conformi alla Circ. P.G.R. del 8.5.96 n. 7/LAP con le modalità e per gli effetti previsti dall’art. 3 bis della Deliberazione n. 1/99 dell’11.5.99 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.

Le suddette indagini, nel definire l’assetto idrogeomorfologico del territorio e nel valutarne la propensione al dissesto, dovranno tenere conto dello stato di avanzamento delle opere preliminari richieste dal presente articolo; le stesse dovranno inoltre contenere ulteriori indagini sui conoidi presenti “al fine di valutare la ”pericolosità" e la “magnitudo” così come previsto da alcuni metodi di analisi (Metodo di Melton per la pericolosità e i metodi di Rickhenmann, Hampel, Van Dine ed altri ancora per la magnitudo).

Le indagini idrogeologiche suddette assumeranno pertanto efficacia in qualità di elaborato tecnico della Variante al piano regolatore, da adottarsi ai fini dell’adeguamento della strumentazione urbanistica comunale al P.A.I.; le previsioni di detta variante dovranno essere compatibili con le risultanze delle indagini in questione.

Infine è necessario che siano definite, a cura della Amministrazione Comunale, adeguate misure di protezione civile riguardanti in particolare gli edifici esistenti lungo il rio Gerardo in località Giordani.".