Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2000, n. 10 - 29384

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Frugarolo (AL). Approvazione della variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Frugarolo (AL), adottata e successivamente rettificata, modificata ed ntegrata con deliberazioni consiliari n. 6 in data 18.3.1997, n. 18 in data 30.7.1997 e n. 9 in data 30.4.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, nell’elaborato normativo della Variante, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 21.12.1999, che costituisce parte integrante al presente provvedimento e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Frugarolo, debitamente vistata, si compone di:

-deliberazioni consiliari n. 6 in data 18.3.1997 e n. 18 in data 30.7.1997, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Tav.1 -Azzonamento Concentrico,in scala 1:2000;

Tav.2 -Azzonamento Zone Produttivo-Commerciali e Frazioni, in scala 1:2000;

Tav.3 -Azzonamento Territorio Comunale, in scala 1:10000;

Tav.3bis -Raffronto Azzonamento Territorio Comunale, in scala 1:10000;

Tav.4 -Corografia, in scala 1:25000;

Elab. -Relazione illustrativa;

Elab. -Norme di Attuazione;

Elab. -Allegati alla Scheda C;

Elab. -Relazione geologica;

Tav. -Carta geoidrologica, in scala 1:10000;

Elab. -Controdeduzioni alle osservazioni;

-deliberazione consiliare n. 9 in data 30.4.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elab. -Relazione illustrativa;

Elab. -Norme di attuazione;

Elab. -Allegati alla Scheda C;

Elab. -Relazione geologica, Allegato 4a - Carta dell’esondazione, in scala 1:10000;

Tav.1 -Azzonamento Concentrico, in scala 1:2000;

Tav.2 -Azzonamento Zone Produttivo-Commerciali e Frazioni, in scala 1:2000

Tav.3 -Azzonamento Territorio Comunale, in scala 1:10000;

Tav.4 -Corografia, in scala 1:25000;

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º  comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., nel testo delle Norme di attuazione:

- art. 8 - All’interno del primo capoverso del punto 8.12, di pag. 9, occorre stralciare l’intera espressione: “quelle preesistenti .... omissis .... di appartenenza.”, ed introdurre, previa eliminazione del precedente segno di interpunzione (punto e virgola), la nuova dizione che recita: “.... e sono dettate, nei singoli articoli, specifiche prescrizioni inerenti agli interventi ammissibili ed ai relativi parametri dimensionali.”.

Il terzo capoverso del punto 8.12 deve essere integrato, in continuazione della locuzione: “... a ciascuno dei gruppi sottoelencati ...” con la dizione che recita: “..., nel rispetto comunque dei disposti degli articoli 7 e 8 della LR 8.7.999, n. 19:”.

Ancora nell’ambito del prima citato punto 8.12, le definizioni relative ai sottopunti C2 e C4, collocati a pag. 9 e pag. 10, s’intendono interamente abrogate e sostituite dall’espressione che recita: “- attività commerciali al dettaglio con possibilità di insediare tipologie di strutture distributive come disciplinate dall’art. 17 della D.C.R. 29.10.1999, n. 563-13414, da rapportare alla tipologia di Comune (art. 11 della stessa D.C.R.), in relazione alla specifica zona di insediamento commerciale (da definire in applicazione degli artt. 12, 13 e 14 della prima citata D.C.R.).”.

- art. 9 - A pag. 11 delle N.T.A., subito dopo il titolo (“Zonizzazione”), prima delle parole: “Il territorio del Comune si intende inserita la necessaria precisazione, sotto forma di premessa, che recita: ”Premessa - Qualora esistano contrasti tra le rappresentazioni cartografiche a scala differente, prevale quanto raffigurato sulla cartografia redatta alla scala di maggior dettaglio.".

- art. 11 - Il punto 11.8 di pag. 16 dovrà essere rettificato nella seguente maniera: dopo le parole: “... D.P.R. 24.5.1988 n. 236 ...” sarà aggiunta le dizione che recita: “..., come modificato dal D.Lgs. 152/99 (per ulteriori precisazioni vedasi l’art. 19.1 della presente normativa)”; la successiva locuzione errata: “... L.R. 26.31990 ...” dovrà essere sostituita da quella corretta che recita: “... L.R. 26.3.1990 ...”.

- art. 12 - Il punto 12.7 di pag. 18 necessita di essere completato con la specificazione, da inserire a prosecuzione delle parole: “... D.M. 11.3.1988", che recita: ”Si  intende anche richiamata la normativa dettata dal D.P.R. 236/88, come modificato dal D.Lgs. 152/199 (per ulteriori precisazioni vedasi l’art 19.1 della presente normativa)";

- art. 13 - Occorre intervenire sulla formulazione del primo comma del punto 13.2 con le modalità in seguito indicate: alla seconda riga dopo la parola: “... quota ...” si intende inserita la locuzione: “... di riferimento ...”; nel prosieguo della medesima frase al termine della dizione: “... strada statale ...” verrà introdotto il necessario segno di interpunzione (punto) ed aggiunta la nuova specificazione così articolata: “L’edificazione è comunque subordinata ad una preventiva valutazione del rischio relativo alla possibile presenza di acqua di rigurgito proveniente dal Rio Lovassina - in rapporto ad eventuali avvenimenti piovosi di carattere eccezionale (Cfr. pag. 8 della Relazione Geologica adottata mediante D.C.C. 6/97). Tale valutazione risulta finalizzata alla definizione puntuale della effettiva quota di subalzo da mantenere.”. Alla fine del successivo periodo che termina con le parole: “... della concessione edilizia”, dovrà essere collocata la nuova dizione che recita: “... in osservanza dei disposti del D.M.L.P. 11.3.1988.” e, verrà eliminato, nel contempo, il precedente segno di interpunzione. Più oltre si dispone inoltre la correzione di due refusi dattilografici presenti nella numerazione interna dell’articolo 13 in esame, pertanto a pag. 20 le numerazioni “... 13.3.3" e ”13.3.3.1" afferenti alla “Z.T.O. D3 -  Zona commerciale esistente”, verranno modificate rispettivamente in: “13.3 ”e “13.3.1".

Quale premessa ai punti: 13.3 di pag. 20 (indicato erroneamente come 13.3.3), 13.4 di pag. 21 e 13.5, di pag. 22, dovrà essere inserita la dizione che recita: “L’attivazione della destinazione commerciale sulle aree in questione è condizionata all’adeguamento del presente Strumento Urbanistico, e delle specifiche prescrizioni di zona, agli ”Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica ..." -  approvati con. D.C.R. 29.10.1999, n. 563-13414  - di cui all’art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte (L.R. 12.11.99, n. 28). Gli standards previsti ai sensi dell’art. 21.1, punto 3, della L.R. 56/77, sono da intendersi modificati dall’art. 7, comma 11, della già citata L.R. 28/99, con riferimento, anche alle disposizioni di cui all’art. 25 della D.C.R. prima menzionata.". Occorre inoltre apportare le successive rettifiche all’art. 13:

- al punto 13.4.1 di pag. 21 dovrà essere stralciata l’intera frase, riportata al terzo comma: “la convenzione relativa ... omissis ... nè accorpamenti.

- al punto 13.5 di pag. 22 verrà eliminata l’espressione contenuta al terzo capoverso, ovvero: “è consentita la realizzazione ...omissis .... ampliamenti successivi.”.

- art. 14 - Nell’ambito del punto 14.6 di pag. 24, in luogo dell’errato termine: “... gravità ...”, riportato nell’ultima riga dell’unico comma di cui è composto lo stesso punto, bisogna inserire la parola corretta: “...gratuità ...”.

- art. 17 - L’articolo si intende integrato, al termine della dizione: “... del 26/02/1965.” a pag. 26, con la nuova prescrizione che recita: “Sono soggetti ai disposti della Legge 431/85 i seguenti ambiti: ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) della L. 431/85, il torrente Orba, il fiume Bormida, nonché alcuni rii minori (Lovassina, della Bolla,  Acquanegra) e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna; ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera h) della L. 431/85, le zone gravate da usi civici.”.

- art. 19 - Il punto 19.1, alla prima frase di pagina 27, si intende così rettificato: le parole: “... art. 6, comma 1" verranno sostituite dalla espressione: ”..., come modificato dal D.Lgs. 152/99."; a continuazione della suddetta espressione dovrà essere inserita la nuova disposizione che recita: “Nonostante la differente indicazione cartografica, la zona di rispetto del punto di captazione, esistente nei pressi del campo sportivo, è da intendersi avente estensione pari a 200 metri di raggio. Tale prescrizione risulta valida in attesa dell’espletamento della procedura di ridefinizione della suddetta zona di rispetto. Nel contempo si richiamano le modifiche introdotte all’art. 6 del D.P.R 236/88 dal già citato D.Lgs. 152/99.”

- art. 20 - Al termine dell’ultimo comma di pag. 27 che si conclude con le parole: “... complessiva di pavimento.” dovrà essere aggiunta la necessaria precisazione che recita: “Per il dimensionamento degli spazi a servizio delle aree produttive e commerciali s’intendono comunque osservate le disposizioni di cui all’art. 21.1, punti 2 e 3 (quest’ultimo come modificato dall’art. 7, comma 11, della L.R. 28/99, legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte) della L.R. 56/77 e s.m.i.”.

- art. 21 -  L’unico comma di cui è costituito il presente articolo dovrà essere integrato, a prosecuzione delle parole contenute nella prima riga: “... del nuovo Regolamento Edilizio comunale ...”, con la prescrizione che recita: “..., ai sensi della L.R. 8.7.1999, n. 19, ...”.