Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2000, n. 34 - 29353

Organizzazione dell’attività di vigilanza per l’attuazione delle funzioni previste dall’art. 16 - comma 5° - della L.R. n. 61/97 relativa alle Residenze Sanitarie Assistenziali, gestite direttamente dai soggetti competenti allo svolgimento delle attività di vigilanza

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare la soluzione organizzativa inerente l’attuazione dell’attività di autorizzazione e vigilanza sulle R.S.A. gestite direttamente dalle A.S.L., di cui all’art. 16 - comma 5° - della L.R.- 61/97, definita secondo le modalità e le procedure contenute nell’allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dando atto che l’espletamento dei compiti richiesti sarà oggetto di finanziamento nell’ambito del “fondo per l’attività di vigilanza”.

- di dare mandato alla Direzione Regionale Politiche Sociali di programmare ed attuare momenti di formazione per i componenti le Commissioni di vigilanza, relativamente agli aspetti tecnici ed amministrativi oggetto di sistematica verifica al fine di rendere quanto più possibile omogenee le procedure ed il merito delle valutazioni da adottare nei confronti della generalità dei presidi, attingendo a tal fine dalle risorse del fondo di cui sopra.

(omissis)

Allegato

Autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle residenze sanitarie assistenziale gestite direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali (ex Art. 16 - comma 5º - L.R. 61/97)

Il comma 5º dell’art. 16 della L.R. 61/97 statuisce che sono di competenza della Regione l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle R.S.A. gestite direttamente dai soggetti competenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all’autorizzazione.

Per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi la Regione si avvale delle Commissioni di vigilanza già istituite presso le A.S.L. individuando sei aree di riferimento, nel cui ambito si prevede che ciascuna Azienda Sanitaria Locale vigili quella finitima ed il relativo incarico viene conferito seguendo il verso antiorario all’interno delle aggregazioni territoriali amministrative, come di seguito definite, fatta eccezione per il Comune di Torino e relative A.S.L., per le quali, in considerazione della specifica organizzazione della competenza, si prevede il mantenimento della funzione in capo all’A.S.L. n. 7 di Chivasso.

A) Aggregazioni e articolazione degli incarichi:

1. Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania:

AA.SS.LL. 11, 12, 13, 14

schema degli incarichi. n. 11-13-14-12-11

2. Provincia di Torino:

AA.SS.LL. n. 6, 7, 9

schema degli incarichi 6-7-9-6

3. Provincia di Torino

AA.SS.LL. 5, 8, 10

schema degli incarichi 5-10-8-5

4. Provincia di Torino

Comune di Torino

AA.SS.LL. 1, 2, 3, 4

schema degli incarichi. 7- 1, 2, 3, 4

5. Provincia di Cuneo

AA.SS.LL. 15, 16, 17, 18

schema degli incarichi 15-16-18-17-15

6. Provincia di Alessandria e Asti

AA.SS.LL. 19, 20, 21, 22

schema degli incarichi 19-22-20-21-19

B) Composizione Commissione di vigilanza

La composizione della Commissione di vigilanza per lo svolgimento delle attività previste nel presente provvedimento è quella stabilita dalla D.G.R. n. 124-18354 del 14.4.1998, integrata, al fine di garantire un omogeneo svolgimento dell’attività medesima su tutto il territorio regionale, da un rappresentante della Direzione Regionale Politiche Sociali.

Le A.S.L., nel cui ambito territoriale operano più Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, sentiti gli Enti medesimi, provvederanno ad individuare il relativo rappresentante all’interno della Commissione di vigilanza, tenendo conto dei rispettivi carichi di lavoro, ferma restando la possibilità di prevedere una rotazione degli incarichi fra i diversi Enti.

C) Procedura per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento

Ai fini dell’attuazione dell’art. 16, 5º comma, L.R. 61/97, i Direttori generali delle A.S.L., che intendono avviare attività di R.S.A. e di R.I.S.S. presentano apposita istanza di autorizzazione alla Direzione Politiche Sociali allegando la documentazione prevista dal punto 2 - lettera B - della D.G.R. n. 83-25268 del 5.8.1998 in duplice copia.

La Regione, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della R.S.A. si avvale, per i sopralluoghi di verifica, della Commissione di volta in volta competente così come previsto dallo schema degli incarichi riportato alla lettera A) del presente documento.

La Commissione di vigilanza competente invierà il verbale alla Direzione Regionale Politiche Sociali che provvederà al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento.

D) Finanziamento

L’attività svolta da ciascuna Commissione sarà computata al fine del riparto del fondo regionale per l’attività delegata di vigilanza.