Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2000, n. 22 - 29341

Direttive in merito all’applicazione dell’art. 2 della legge 154/81

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di dare direttive, al fine di salvaguardare il principio costituzionale dell’accesso all’elettorato passivo, con riferimento al personale che opera nell’ambito della sfera di competenza della Giunta regionale con contratto di lavoro di tipo privato a tempo determinato e precisamente ai direttori regionali ed ai responsabili delle strutture speciali (L.R.51/97) ed al personale degli Uffici di comunicazione (L.R. 39/98), che intendono candidarsi alla carica di Consigliere regionale, connotate dalle seguenti fasi procedimentali:

a) chiedere in tempo utile il collocamento in aspettativa senza assegni - nel caso in cui non intenda fare cessare le cause di ineleggibilità ricorrendo agli altri istituti previsti dall’art. 2 comma 2 della Legge 154/1981 - a far data dal giorno fissato per la presentazione delle candidature (con l’effetto di cessare dalla stessa data le funzioni) e fino alla data della proclamazione degli eletti;

a1) in ogni caso, a semplice richiesta, l’interessato può far cessare l’aspettativa e rientrare in servizio, in data precedente a quella della proclamazione degli eletti;

b) l’Amministrazione regionale, attraverso le strutture competenti per materia, adotta entro cinque giorni dalla data in cui perviene la richiesta il conseguente provvedimento;

c) in caso di elezione l’interessato deve:

c1) se direttore regionale o responsabile di struttura speciale, recedere dal contratto di lavoro in essere a far data dalla proclamazione degli eletti e contestualmente richiedere l’applicazione di quanto previsto dall’art. 26 comma 9 della L.R. 51/97, relativamente alla riassunzione in servizio in qualità di dirigente e del disposto dell’art. 71 del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni onde ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato di consigliere regionale;

c2) se personale degli Uffici di comunicazione, a far data dalla proclamazione degli eletti, recedere dal contratto, che comporta, per effetto dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 4 della L.R. 39/98, il rientro di diritto in servizio nel posto del ruolo di precedente appartenenza e contestualmente richiedere l’applicazione di quanto previsto ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, onde ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato di consigliere regionale;

- di concedere ai dipendenti ricadenti nelle fattispecie sopra descritte il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi ed ai fini della L. 154/81, considerandolo quale servizio effettivamente prestato.

(omissis)