Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2000, n. 22 - 29341
Direttive in merito allapplicazione dellart. 2 della legge 154/81
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di dare direttive, al fine di salvaguardare il principio costituzionale
dellaccesso allelettorato passivo, con riferimento al personale che opera
nellambito della sfera di competenza della Giunta regionale con contratto
di lavoro di tipo privato a tempo determinato e precisamente ai direttori
regionali ed ai responsabili delle strutture speciali (L.R.51/97) ed al
personale degli Uffici di comunicazione (L.R. 39/98), che intendono candidarsi
alla carica di Consigliere regionale, connotate dalle seguenti fasi procedimentali:
a) chiedere in tempo utile il collocamento in aspettativa senza assegni
- nel caso in cui non intenda fare cessare le cause di ineleggibilità ricorrendo
agli altri istituti previsti dallart. 2 comma 2 della Legge 154/1981 -
a far data dal giorno fissato per la presentazione delle candidature (con
leffetto di cessare dalla stessa data le funzioni) e fino alla data della
proclamazione degli eletti;
a1) in ogni caso, a semplice richiesta, linteressato può far cessare laspettativa
e rientrare in servizio, in data precedente a quella della proclamazione
degli eletti;
b) lAmministrazione regionale, attraverso le strutture competenti per
materia, adotta entro cinque giorni dalla data in cui perviene la richiesta
il conseguente provvedimento;
c) in caso di elezione linteressato deve:
c1) se direttore regionale o responsabile di struttura speciale, recedere
dal contratto di lavoro in essere a far data dalla proclamazione degli
eletti e contestualmente richiedere lapplicazione di quanto previsto dallart.
26 comma 9 della L.R. 51/97, relativamente alla riassunzione in servizio
in qualità di dirigente e del disposto dellart. 71 del D.lgs. n. 29/93
e successive modificazioni ed integrazioni onde ottenere il collocamento
in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato di consigliere
regionale;
c2) se personale degli Uffici di comunicazione, a far data dalla proclamazione
degli eletti, recedere dal contratto, che comporta, per effetto dellapplicazione
di quanto disposto dallart. 1 comma 4 della L.R. 39/98, il rientro di
diritto in servizio nel posto del ruolo di precedente appartenenza e contestualmente
richiedere lapplicazione di quanto previsto ai sensi dellart. 71 del
D.lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, onde ottenere il collocamento
in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato di consigliere
regionale;
- di concedere ai dipendenti ricadenti nelle fattispecie sopra descritte
il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi ed ai fini della
L. 154/81, considerandolo quale servizio effettivamente prestato.
(omissis)