Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2000, n. 19 - 29189

Determinazione dei limiti massimi di collaborazioni esterne per l’anno 2000; applicazione dell’art. 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 23.1.1989 n. 10

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di stabilire, in relazione al disposto dell’art.4 del Regolamento di attuazione della L.R. 23.1.1989 n. 10, i sottoelencati limiti massimi annui per le collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente regionale nel corso del 1999, relativamente alle varie categorie di cui all’art.3 della L.R. 10/1989;

1) categoria di cui alla lettere a): n. 10 autorizzazioni, con un limite di 5 incarichi per nomine in qualità di componente di commissione di concorso;

2) categoria di cui alla lettera b): n. 5 incarichi autorizzati;

3) categoria di cui alla lettera c): n. 5 incarichi autorizzati di almeno 20 ore ciascuno;

4) categoria di cui alla lettera d): n. 4 autorizzazioni ad eccezione degli incarichi di consulenza e/o perizia conferiti dall’Autorità Giudiziaria - Sezioni Civili - il cui numero massimo è di 5 per anno, non esiste invece alcun limite nel caso in cui gli stessi incarichi vengano conferiti dalle Sezioni Penali dell’Autorità Giudiziaria.

I limiti numerici annuali di cui ai nn. 2 e 4 concernono l’incarico in sé, indipendentemente dai singoli atti che costituiscono realizzazione dello stesso il cui compimento può protrarsi oltre l’anno.

Per gli incarichi di cui al n. 2, il limite di importo delle opere e forniture collaudabili non può superare i 10 miliardi di lire complessivamente per anno. Nel caso in cui questo limite di importo dovesse essere superato per l’eccezionale rilevanza e complessità delle opere oggetto di collaudo, l’incarico verrà affidato al dipendente regionale con motivata deroga espressa nel provvedimento di autorizzazione.

Gli incarichi di docenza che richiedono un numero di ore di lezione inferiore alle 20 vengono autorizzati ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 10/1989, valutate le condizioni di compatibilità, e concorrono proporzionalmente al raggiungimento del limite massimo di 100 ore.

Nell’ambito dei limiti soprattutto numerici suillustrati, si dovrà procedere a singole autorizzazioni attuando, per quanto possibile un principio di rotazione tra i dipendenti, verificandone l’applicazione con cadenza semestrale.

(omissis)