Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2000, n. 27 - 29346
Parere regionale ex art. 4 DPR 420/94, relativo al progetto Aumento della
capacità di lavorazione di prodotti petroliferi nellambito dello stabilimento
di San Martino di Trecate (NO), presentato dalla Columbian Carbon Europa
s.r.l.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di esprimere a seguito delle motivazioni formulate in premessa, parere
favorevole in merito agli aspetti ambientali e territoriali ai sensi dellart.
4 del DPR 420/94 per il progetto di Aumento della capacità di lavorazione
di prodotti petroliferi nellambito dello stabilimento di S. Martino di
Trecate (NO), presentato dalla Columbian Carbon Europa s.r.l., ritenendo
quale condizione indispensabile per la realizzazione dellincremento produttivo,
tenuto conto che lo stabilimento è inserito in unarea critica ad elevata
concentrazione di attività industriali, individuata ai sensi della L. 137/97,
che vengano osservate le prescrizioni di seguito evidenziate.
Emissioni in atmosfera:
- gli impianti dovranno garantire il rispetto dei seguenti limiti di emissione
che rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo
in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni
o impianti considerati:
- Lesercizio e la manutenzione degli impianti dovranno essere tali da
garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti
di emissione fissati.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli
impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti
di emissione fissati, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni
per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dellimpianto di abbattimento.
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di reazione (pirolisi) dovranno
essere convogliati ad un sistema di combustione. La temperatura degli effluenti
in uscita dalla camera di combustione dovrà essere controllata e registrata
in continuo; tale temperatura non dovrà essere comunque inferiore ai 750°C.
Le registrazioni dovranno essere conservate in stabilimento per almeno
un anno ed essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- Il rilevamento annuale delle emissioni dovrà essere effettuato nelle
più gravose condizioni di esercizio, con la verifica di tutti i parametri
contenuti nelle presenti prescrizioni.
- Per tutti i punti di emissione dovranno essere rilevate e registrate
in continuo le concentrazioni di polveri totali; per i punti di emissione
E03 e E08 dovranno essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni
di O2 libero, di CO, NOx, SOx e la temperatura degli effluenti gassosi.
Le relative registrazioni dovranno essere conservate in stabilimento per
almeno sei mesi ed essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- Lidoneità della strumentazione di misura e controllo in continuo e del
sistema di taratura dovrà essere verificata secondo le indicazioni e le
procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento dellARPA
competente per territorio.
- Per gli adempimenti di cui allart. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988,
limpresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni
non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dellimpianto a regime
alla nuova potenzialità, per la determinazione di tutti i parametri contenuti
nelle presenti prescrizioni; il termine di messa a regime dellimpianto
è fissato in 30 giorni dalla data di avviamento dellimpianto, comunicata
come previsto dallarticolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988.
- La Società dovrà effettuare gli autocontrolli di cui allart. 8, comma
2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché quelli periodici, dando comunicazione,
con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale
dellARPA, competenti per territorio, rispetto al periodo in cui intenderà
effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati dovranno
poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale
dellARPA ed al Sindaco.
Per leffettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi
risultati dovranno essere seguite le norme UNICHIM in merito alle Strategie
di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni (Manuale n.
158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi
convogliati. Qualora per linquinante da determinare non esista metodica
analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta
la metodica utilizzata.
- I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento,
nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, dovranno essere
provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura
ed il campionamento degli effluenti.
- Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del
loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso lalto e laltezza
minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro
qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di
emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di
locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, dovranno avere
altezza non inferiore a quella del filo superiore dellapertura più alta
diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente
i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta
della Società, essere concessa dal Sindaco.
Scarico acque civili:
- la Società dovrà obbligatoriamente provvedere allallacciamento alla
rete fognaria degli scarichi di natura civile ora recapitati sul suolo
e dovrà dismettere i pozzi perdenti attualmente in uso, dovrà, altresì,
elaborare un progetto, concordato con lA.R.P.A., per dirottare le acque
di raffreddamento e di seconda pioggia verso un corpo superficiale idoneo.
- Dovranno essere installati strumenti automatici di misura delle portate
scaricate, indipendentemente dal limite di accettabilità di ogni singolo
scarico, per il controllo di eventuali scarichi si sostanze pericolose
ai sensi dellart. 52 del d.lgs. 152/99.
Contenimento rischio di incidente:
- dovrà essere realizzata la pavimentazione dei bacini di contenimento
dei serbatoi di olio con materiale ed esecuzione impermeabile.
- di inviare la presente deliberazione al Ministero allIndustria, al Commercio
e allArtigianato.
(omissis)