Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2000, n. 27 - 29346

Parere regionale ex art. 4 DPR 420/94, relativo al progetto “Aumento della capacità di lavorazione di prodotti petroliferi nell’ambito dello stabilimento di San Martino di Trecate (NO)”, presentato dalla Columbian Carbon Europa s.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere a seguito delle motivazioni formulate in premessa, parere favorevole in merito agli aspetti ambientali e territoriali ai sensi dell’art. 4 del DPR 420/94 per il progetto di “Aumento della capacità di lavorazione di prodotti petroliferi nell’ambito dello stabilimento di S. Martino di Trecate (NO)”, presentato dalla Columbian Carbon Europa s.r.l., ritenendo quale condizione indispensabile per la realizzazione dell’incremento produttivo, tenuto conto che lo stabilimento è inserito in un’area critica ad elevata concentrazione di attività industriali, individuata ai sensi della L. 137/97, che vengano osservate le prescrizioni di seguito evidenziate.

Emissioni in atmosfera:

- gli impianti dovranno garantire il rispetto dei seguenti limiti di emissione che rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati:


- L’esercizio e la manutenzione degli impianti dovranno essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.

- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto di abbattimento.

- Gli effluenti provenienti dalle fasi di reazione (pirolisi) dovranno essere convogliati ad un sistema di combustione. La temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di combustione dovrà essere controllata e registrata in continuo; tale temperatura non dovrà essere comunque inferiore ai 750°C. Le registrazioni dovranno essere conservate in stabilimento per almeno un anno ed essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.

- Il rilevamento annuale delle emissioni dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio, con la verifica di tutti i parametri contenuti nelle presenti prescrizioni.

- Per tutti i punti di emissione dovranno essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di polveri totali; per i punti di emissione E03 e E08 dovranno essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di O2 libero, di CO, NOx, SOx e la temperatura degli effluenti gassosi. Le relative registrazioni dovranno essere conservate in stabilimento per almeno sei mesi ed essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.

- L’idoneità della strumentazione di misura e controllo in continuo e del sistema di taratura dovrà essere verificata secondo le indicazioni e le procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento dell’ARPA competente per territorio.

- Per gli adempimenti di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l’impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell’impianto a regime alla nuova potenzialità, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nelle presenti prescrizioni; il termine di messa a regime dell’impianto è fissato in 30 giorni dalla data di avviamento dell’impianto, comunicata come previsto dall’articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988.

- La Società dovrà effettuare gli autocontrolli di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché quelli periodici, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell’ARPA, competenti per territorio, rispetto al periodo in cui intenderà effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell’ARPA ed al Sindaco.

Per l’effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati dovranno essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Qualora per l’inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

- Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l’alto e l’altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta della Società, essere concessa dal Sindaco.

Scarico acque civili:

- la Società dovrà obbligatoriamente provvedere all’allacciamento alla rete fognaria degli scarichi di natura civile ora recapitati sul suolo e dovrà dismettere i pozzi perdenti attualmente in uso, dovrà, altresì, elaborare un progetto, concordato con l’A.R.P.A., per dirottare le acque di raffreddamento e di seconda pioggia verso un corpo superficiale idoneo.

- Dovranno essere installati strumenti automatici di misura delle portate scaricate, indipendentemente dal limite di accettabilità di ogni singolo scarico, per il controllo di eventuali scarichi si sostanze pericolose ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 152/99.

Contenimento rischio di incidente:

- dovrà essere realizzata la pavimentazione dei bacini di contenimento dei serbatoi di olio con materiale ed esecuzione impermeabile.

- di inviare la presente deliberazione al Ministero all’Industria, al Commercio e all’Artigianato.

(omissis)