Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000
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Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16
Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e delleconomia
collinare.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Finalità
Articolo 2.
Ambito di applicazione
Capo II.
ISTITUZIONI E PROGRAMMAZIONE
Articolo 3.
Forme associative per lo sviluppo della collina
Articolo 4.
Comitato regionale per lo sviluppo della collina
Articolo 5.
Fondo regionale per la collina
Articolo 6.
Convenzione tra Regione ed istituti di credito
Articolo 7.
Programmazione degli interventi
Articolo 8.
Esercizio associato di funzioni
Capo III.
POLITICHE PER IL TERRITORIO
Articolo 9.
Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale
Articolo 10.
Piccole opere di manutenzione ambientale
Articolo 11.
Valorizzazione del patrimonio forestale
Articolo 12.
Interventi per il sostegno di colture non tradizionali
Articolo 13.
Incentivi per linsediamento nelle zone collinari
Articolo 14.
Trasporti
Capo IV.
INTERVENTI PER LECONOMIA
Articolo 15.
Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori
Articolo 16.
Prodotti tipici
Articolo 17.
Sostegno alle imprese
Articolo 18.
Incentivi per loccupazione
Articolo 19.
Turismo rurale
Articolo 20.
Artigianato e mestieri tradizionali
Capo V.
PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Articolo 21.
Valorizzazione della cultura locale
Articolo 22.
Servizio scolastico
Articolo 23.
Interventi socio-assistenziali
Capo VI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 24.
Oneri finanziari
Articolo 25.
Norma transitoria
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie
e nazionali, promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con
particolare attenzione allambiente naturale, alla valorizzazione delle
risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla
valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Piemonte
promuove, con gli interventi previsti dalla presente legge:
a) la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed
ambientale;
b) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti;
c) la valorizzazione del territorio e delleconomia con il recupero ed
il potenziamento di attività economiche specifiche;
d) la qualificazione dei servizi pubblici locali;
e) la riduzione dellesodo della popolazione così da realizzare anche un
efficace politica di difesa del suolo.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Comuni con popolazione
inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati collinari
ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12
maggio 1988.
2. Sono beneficiari degli interventi regionali della presente legge i Comuni
di cui al comma 1 classificati svantaggiati e molto svantaggiati con
apposita deliberazione del Consiglio regionale da emanarsi, su proposta
delle Giunta regionale, entro novanta giorni dallentrata in vigore della
presente legge.
Capo II.
ISTITUZIONI E PROGRAMMAZIONE
Art. 3.
(Forme associative per lo sviluppo della collina)
1. Per conseguire le finalità della presente legge i Comuni operano mediante
le forme associative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni, e dalla
normativa comunitaria. Tali forme associative sono di seguito denominate
Comunità collinari.
2. I Comuni con popolazione complessiva superiore a 15 mila abitanti e
i Comuni parzialmente collinari possono beneficiare delle provvidenze previste
dalla presente legge nellambito di progetti predisposti dalle Comunità
collinari e limitatamente al territorio collinare di appartenenza classificato
svantaggiato o molto svantaggiato con la deliberazione del Consiglio regionale
di cui allarticolo 2, comma 2.
3. Entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge,
i Comuni trasmettono alla Giunta regionale la documentazione comprovante
la forma associativa prescelta tenuto conto dei livelli ottimali per lesercizio
associato delle funzioni, individuati ai sensi dellarticolo 5, comma 1
della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni
e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). In assenza
di tale trasmissione la Regione non ammette i Comuni stessi ai benefici
previsti dalla presente legge.
Art. 4.
(Comitato regionale per lo sviluppo della collina)
1. E istituito il Comitato regionale per lo sviluppo della collina di
seguito denominato Comitato con il compito di:
a) formulare proposte e fornire pareri valutando la coerenza dei programmi
e degli interventi disposti per la valorizzazione dei territori e delle
popolazioni collinari;
b) presentare alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione
annuale sulla situazione economica e sociale della collina;
c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Comitato puo essere sede di promozione di accordi di programma con
i quali vengono definite azioni riguardanti il territorio collinare della
regione.
3. Il Comitato e composto da:
a) Presidente della Giunta regionale;
b) Assessore regionale competente per materia;
c) Presidenti delle Comunità collinari;
d) Presidenti delle Province.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dallAssessore
competente a ciò delegato.
5. Il Comitato decide autonomamente la propria organizzazione e le modalità
di funzionamento.
Art. 5.
(Fondo regionale per la collina)
1. E istituito il fondo regionale per la collina alla cui copertura finanziaria
si provvede destinando, a partire dallentrata in vigore della presente
legge:
a) una quota non superiore al cinque per cento di quanto accertato dalla
Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nellesercizio
precedente;
b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente
con la legge di bilancio;
c) risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti
dello Stato, di enti pubblici e dellUnione europea e da contributi di
privati e di istituti di credito.
2. La ripartizione del fondo tra le Comunità collinari avviene per il trenta
per cento sulla base del territorio collinare, per il restante settanta
per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato
svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dellarticolo 2, comma 2.
3. La Regione entro quindici giorni dallentrata in vigore del proprio
bilancio di previsione, provvede al riparto del fondo regionale per la
collina e ne dà comunicazione alle Comunità collinari per consentire ladeguamento
dei piani di sviluppo di cui allarticolo 7 e lapprovazione o variazione
dei bilanci.
4. Il fondo può alimentare attività di spesa corrente o di investimento,
interventi diretti da parte delle Comunità collinari o dei Comuni che ne
fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti
agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dellarticolo
6. Per le forme di finanziamento a privati, almeno il cinquanta per cento
delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi
della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione
degli investimenti regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
5. Leventuale esaurimento di richieste per iniziative finanziabili con
una delle modalità previste dalla presente legge consente il trasferimento
delle risorse ad altre iniziative.
Art. 6.
(Convenzione tra Regione ed istituti di credito)
1. La Regione, per una piu efficace attuazione della presente legge, promuove
apposita convenzione con gli istituti di credito operanti in Piemonte al
fine di definire i rapporti intercorrenti con gli istituti stessi, la loro
partecipazione al fondo regionale per la collina e la concessione di agevolazioni
creditizie per le iniziative previste dalla presente legge.
2. La convenzione deve inoltre stabilire gli impegni dei vari istituti
di credito:
a) alla promozione dellassistenza creditizia a condizioni di favore per
lattuazione degli scopi della legge;
b) alla gestione dei fondi stanziati dalla Regione e da altri enti;
c) allopera di indirizzo e di assistenza a favore di tutte le persone
interessate alla concessione delle provvidenze;
d) alla realizzazione di iniziative concordate.
Art. 7.
(Programmazione degli interventi)
1. Entro un anno dalla loro costituzione, le Comunità collinari adottano
il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di seguito denominato
piano.
2. Il piano e costituito da:
a) una deliberazione programmatica che individua le linee guida degli interventi
previsti e che deve inoltre specificare le risorse finanziarie disponibili,
le attese relative alla riduzione dellesodo, alla ricaduta economica ed
occupazionale, ai benefici ambientali e ai vantaggi sociali;
b) una cartografia a carattere intercomunale nella quale vengono evidenziati
gli indirizzi fondamentali dellorganizzazione territoriale dellarea di
propria competenza e che costituisce riferimento in sede di predisposizione
o rielaborazione dei piani regolatori generali dei Comuni di cui alla legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Il piano di cui al comma 1 ha durata quinquennale. Nel corso della sua
validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
4. Dopo la sua adozione ai sensi del comma 1, ciascuna Comunità collinare
trasmette il piano, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia
che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo
ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo
che pervengano alla Comunità collinare richieste di chiarimenti od elementi
integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tale
caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione
della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva
approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità collinare
alla Presidenza della Giunta regionale.
5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e
gli aggiornamenti del piano.
6. Alla realizzazione del piano possono concorrere soggetti pubblici e
privati, singoli o associati, che devono favorire limpiego di risorse
materiali ed umane dellarea collinare. I progetti sono presentati ai Comuni
di competenza per la loro adozione. I Comuni trasmettono i progetti adottati
alle competenti Comunità collinari, che li esaminano, stabilendo le priorità,
ed assegnano i relativi finanziamenti fino allesaurimento degli stanziamenti
disponibili.
Art. 8.
(Esercizio associato di funzioni)
1. Ai sensi del Capo VIII della l. 142/1990 come da ultimo modificata dalla
legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento
degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142),
le Comunità collinari possono organizzare lesercizio associato di funzioni
comunali nonche la gestione associata di servizi pubblici che i Comuni
ritengano di affidare loro con opportuna delega, con particolare riguardo
ai seguenti settori:
a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo
del territorio subordinate alla salvaguardia dellambiente naturale, degli
aspetti paesistici, storici, architettonici;
b) manutenzione della viabilità;
c) raccolta e smaltimento dei rifiuti, disincentivo alla loro produzione,
selezione, riduzione e riutilizzo degli stessi;
d) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
e) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
f) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto
scolastico;
g) promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani
per corrispondere ai bisogni della popolazione locale e favorirne la permanenza
nonche gestione delle attività socio-assistenziali ai sensi dellarticolo
13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per lesercizio delle
funzioni socio-assistenziali);
h) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione
per i giovani;
i) gestione di funzioni e servizi amministrativi comunali, anche attraverso
la realizzazione di un comune sistema informatico;
l) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività
istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza
al territorio.
2. Le Comunità collinari esercitano anche le funzioni conferite dalla legge
regionale.
Capo III.
POLITICHE PER IL TERRITORIO
Art. 9.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)
1. Le Comunità collinari individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica
ed idraulico-forestale allinterno del bacino di competenza e li coordinano
con i piani di bacino promuovendo, se necessario, ai sensi dellarticolo
14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
e successive modifiche ed integrazioni, apposite conferenze dei servizi
con la Regione Piemonte e lAutorità di bacino di cui allarticolo 11 della
legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione riserva annualmente alle aree collinari almeno il trenta
per cento delle proprie risorse di bilancio destinate agli interventi di
sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale e delega alle Comunità
collinari la realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di appalti.
Art. 10.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)
1. Le Comunità collinari possono concedere contributi fino ad un massimo
del settantacinque per cento dellimporto ritenuto ammissibile per piccole
opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali
nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od
associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio
regionale, entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente
legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.
Art. 11.
(Valorizzazione del patrimonio forestale)
1. Le Comunità collinari promuovono la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio forestale pubblico e privato per favorirne lutilizzazione
per fini produttivi, per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del
territorio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti.
Le Comunità collinari perseguono tali finalità agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con enti pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali o altre forme associative
tra proprietari e coltivatori diretti.
2. Le Comunità collinari, con le procedure di cui allarticolo 7, comma
6, possono concedere ai proprietari pubblici e privati, agli enti pubblici,
ai consorzi forestali o ad altre forme associative di cui al comma 1, lettere
a), b), c) finanziamenti in conto capitale per:
a) lacquisto di boschi o terreni inutilizzati;
b) la trasformazione produttiva dei boschi stessi e dei terreni abbandonati;
c) la realizzazione delle piccole infrastrutture necessarie alla gestione
degli interventi di cui alla lettera b).
3. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) possono essere inoltre concessi
contributi in conto capitale per:
a) la manutenzione e la conservazione del territorio, compresa la pulitura
di fossi, torrenti e corsi dacqua per fini di sistemazione idrogeologica;
b) la manutenzione di strade interpoderali.
Art. 12.
(Interventi per il sostegno di colture non tradizionali)
1. Al fine di favorire ladozione, lintroduzione e lo sviluppo di colture
non tradizionali erbacee, arbustive ed arboree, ivi compresi le piante
officinali, i prodotti del sottobosco e le coltivazioni dei funghi, le
Comunità collinari concedono, nellambito della convenzione di cui allarticolo
6, agli imprenditori agricoli, alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione ed alle associazioni di produttori
agricoli contributi in conto capitale per lacquisto del materiale e delle
attrezzature necessarie, nella misura massima compatibile con il limite
posto dalle disposizioni comunitarie.
Art. 13.
(Incentivi per linsediamento nelle zone collinari)
1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare il patrimonio
immobiliare esistente, le Comunità collinari possono concedere contributi
sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazione di immobili
da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono in
Comuni collinari la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla
propria attività economica.
2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per
un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e per un quinquennio
a non trasferire lattività economica, pena la revoca del beneficio concesso
ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.
3. Limporto del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore
a sessanta milioni e non può superare il trentacinque per cento del totale
delle spese sostenute, nel rispetto della normativa comunitaria.
4. Le Comunità collinari possono erogare altresì contributi in conto capitale,
per un massimo di cinque milioni, a favore di residenti in territori collinari,
compresi i soggetti di cui al comma 1, per allacciamenti telefonici, acquedottistici,
di energia elettrica e di metano al servizio di case sparse ed agglomerati
non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente
destinazione residenziale.
5. Le provvidenze previste dal presente articolo possono essere estese
in via non prioritaria ai proprietari, non residenti, di unità abitative
ubicate in Comuni collinari quando non siano proprietari di altre abitazioni.
6. La Giunta regionale determina annualmente, dintesa con le Comunità
collinari, le modalità di concessione, la misura massima del contributo
per ogni tipo di intervento, leventuale rivalutazione inflazionistica
degli importi fissati ai commi 3 e 4. Sulla base di tali direttive nonché
delle procedure di cui allarticolo 7, comma 6, le Comunità collinari stabiliscono
lentità del contributo, la graduatoria delle richieste e lerogazione
delle risorse.
Art. 14.
(Trasporti)
1. Per i Comuni collinari con meno di 5 mila abitanti nei quali il servizio
di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una
risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità
collinari, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il
trasporto di persone e di merci di prima necessità, anche in deroga alle
norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque
disponibili sul territorio e ricercando lintegrazione con servizi di linea
esistenti.
2. Il rilascio di autorizzazioni per lesercizio di servizi di trasporto
da parte delle Comunità collinari è subordinato al nulla osta preventivo
della Provincia competente per territorio.
3. Le Comunità collinari delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni
interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi,
pur se non compresi nelle Comunità stesse.
4. Lorganizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento
approvato dalla Comunità collinare.
5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province in cui ricadono
le Comunità collinari i fondi necessari per lespletamento del servizio.
Capo IV.
INTERVENTI PER LECONOMIA
Art. 15.
(Interventi per la ricomposizione
1. Al fine di favorire laccesso dei giovani allattività agricola nonché
le operazioni di ricomposizione fondiaria evitando la frammentazione delle
aziende agricole nelle zone collinari, la Regione concede, tramite le Comunità
collinari e nel rispetto delle finalità e dei limiti posti dalla normativa
comunitaria, contributi in conto capitale a copertura delle spese relative
agli atti di compravendita e di permuta dei terreni ai seguenti soggetti:
a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarantanni,
residenti nelle zone collinari;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dellarticolo 49 della legge
3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi
rustici comprese nelle quote degli altri coeredi, che siano residenti nelle
zone collinari e che intendano acquisire, alla scadenza del rapporto di
affitto, le quote medesime;
c) cooperative agricole con sede in territori collinari nelle quali la
compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento,
da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarantanni residenti in
Comuni collinari.
Art. 16.
(Prodotti tipici)
1. Le Comunità collinari possono assumere, dintesa con i produttori e
le loro categorie e con le cooperative, iniziative allo scopo di:
a) individuare e definire, nellambito dei prodotti della collina piemontese,
i prodotti alimentari ed artigianali tipici;
b) favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici.
2. Entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale definisce le modalità per gli interventi di promozione
e di commercializzazione dei prodotti tipici. Le Comunità collinari provvedono,
con le procedure dellarticolo 7, comma 6, ad erogare i contributi ai privati
e a finanziare gli interventi pubblici, in conformità della normativa comunitaria.
Art. 17.
(Sostegno alle imprese)
1. Le Comunità collinari, nellambito della convenzione di cui allarticolo
6 e delle procedure previste dallarticolo 7, comma 6, concedono, nel rispetto
del principio comunitario del de minimis, contributi alle imprese artigianali,
industriali, turistiche, commerciali, o loro consorzi, per le iniziative
volte alla creazione di nuove attività e allampliamento o ammodernamento
di quelle esistenti, con priorità per le imprese che adottano nuove o moderne
tecnologie produttive.
Art. 18.
(Incentivi per loccupazione)
1. Le Comunità collinari concedono, con le procedure dellarticolo 7, comma
6, contributi a fondo perduto alle imprese artigiane, industriali, turistiche,
commerciali ed agricole, localizzate nelle aree collinari, che aumentano
la propria dotazione di addetti mediante assunzione ai sensi di legge.
2. Il contributo ammonta, per ogni assunto, a otto milioni allanno per
tre anni e viene erogato semestralmente nel rispetto della normativa comunitaria
in materia. Può essere revocato se non viene rispettata la condizione di
cui al comma 1.
3. La Giunta regionale determina annualmente, dintesa con le Comunità
collinari, leventuale rivalutazione inflazionistica degli importi.
Art. 19.
(Turismo rurale)
1. Al fine di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali
dellambiente rurale e naturale, le Comunità collinari promuovono il turismo
rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino
il mantenimento dellattività agricola nelle zone interessate e concorrano
alla tutela dellambiente.
2. Le Comunità collinari devono prevedere nel piano pluriennale di sviluppo
socio-economico di cui allarticolo 7 interventi per:
a) lo sviluppo della ricettività rurale di piccola dimensione, valorizzando
il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio rurale e le tipologie
edilizie tradizionali;
b) il potenziamento delle strutture e dei servizi turistico-ricreativi,
con particolare riferimento a quelli legati al contesto rurale;
c) la valorizzazione degli elementi di attrattiva turistica di carattere
naturalistico, ambientale, culturale, paesaggistico, storico ed architettonico,
compresa la riqualificazione dei centri storici e dei nuclei abitativi
rurali.
Art. 20.
(Artigianato e mestieri tradizionali)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dallentrata in vigore
della presente legge, dintesa con le Comunità collinari, determina i settori
artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni
autentiche della collina piemontese e definisce le possibili azioni di
tutela e di valorizzazione, nel rispetto delle norme previste al capo VI
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la
qualificazione dellartigianato), come modificato dalla legge regionale
31 agosto 1999, n. 24.
2. Le Comunità collinari definiscono, nellambito del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico, gli interventi e le azioni da realizzare in
armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale ed individuano,
con le procedure dellarticolo 7, comma 6, i soggetti pubblici e privati
interessati a tali interventi.
3. Lerogazione di eventuali contributi nellambito degli interventi e
delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio
comunitario del de minimis.
Capo V.
PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 21.
(Valorizzazione della cultura locale)
1. Le Comunità collinari, dintesa con il Comitato, provvedono ad istituire
e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione
delle espressioni della cultura dellarea collinare piemontese e promuovono
iniziative finanziabili a norma della legge regionale 10 aprile 1990, n.
26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza delloriginale
patrimonio linguistico del Piemonte), come modificata dalla legge regionale
17 giugno 1997, n. 37.
Art. 22.
(Servizio scolastico)
1. I Comuni e le Comunità collinari, nellambito delle rispettive competenze,
collaborano con lAmministrazione statale, la Regione e le Province per
realizzare un equilibrato mantenimento del servizio scolastico sul territorio,
mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con
lautorità scolastica provinciale.
2. Le Comunità collinari possono concedere borse di studio ai giovani di
età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni
collinari che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore,
o parauniversitari ed universitari.
Art. 23.
(Interventi socio-assistenziali)
1. I soggetti, che ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62
(Norme per lesercizio delle funzioni socio-assistenziali) esercitano funzioni
socio-assistenziali, assegnano carattere di priorità agli interventi a
favore della popolazione residente in aree particolarmente disagiate, tra
le quali rientrano anche le aree collinari di cui alla presente legge.
2. Nella scheda Presidi socio-assistenziali dellallegato A alla legge
regionale 1 marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento
per lanno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni
finanziarie per lanno 1997) al punto Equilibrio territoriale e aggiunto
Territorio ricompreso in aree collinari (3).
Capo VI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 24.
(Oneri finanziari)
1. Agli oneri finanziari derivanti dallattuazione della presente legge
si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
Art. 25.
(Norma transitoria)
1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta
dopo il parere favorevole dellUnione europea sulla legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 febbraio 2000
Enzo Ghigo
E NORMA TRANSITORIA
fondiaria e per i giovani agricoltori)
E NORMA TRANSITORIA