Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2000, n. 45 - 29418

Artt. 8 e 10 legge 10/1991. Concessione di contributi relativi ad interventi di risparmio energetico. Apertura nuovo bando regionale. Accantonamento di L. 12.500.000 sul cap. 15145/2000 e prenotazione di L. 10.000.000.000 sul cap. 26770/2001

A relazione dell’ Assessore Cavallera :

La legge 9 gennaio 1991, n.10 recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, agli articoli 8 e 10 prevede che le Regioni concedano ed eroghino contributi diretti ad incentivare la realizzazione di iniziative volte al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori dell’edilizia e dell’industria, osservando le modalità e le procedure di cui al D.M. del 15 febbraio 1991.

In attuazione alla citata legge 10/91, che ha sostituito la precedente legge n. 308 del 29 maggio 1982, la Giunta Regionale, coerentemente con iniziative analoghe intraprese nel 1989 e nel 1991, approvava con deliberazione n. 7-32099 del 2 febbraio 1994 il bando 1994 e con deliberazione n. 346-11505 del 2 agosto 1996 il bando 1996, ulteriormente prorogato nel 1998.

In occasione del predetto bando regionale 1994, il Consiglio Regionale con deliberazione n. 715-2176 del 1° marzo 1994, ratificava la D.G.R. n.6-32098 del 2 febbraio 1994, avente ad oggetto direttive e criteri per la concessione dei contributi relativi ad interventi di risparmio energetico, con riguardo in particolare ai criteri di priorità relativi alle tipologie delle opere e alle percentuali di contributo concedibile.

Per quanto attiene agli indici di riparto dei fondi tra i diversi settori di intervento interessati, secondo quanto previsto dalla Giunta Regionale con precedente deliberazione n.51-27906 del 26 luglio 1999, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Regionale, lo stesso riparto viene effettuato - a seguito dell’attribuzione di specifici capitoli di bilancio in relazione agli articoli di legge - in misura di un terzo all’edilizia e di due terzi all’industria.

I risultati conseguiti dall’apertura dei bandi precedenti hanno dimostrato che, nell’ambito del territorio regionale, sussiste una rilevante sensibilità per le iniziative di risparmio energetico e di utilizzo delle fonti rinnovabili, ritenute strumenti idonei a concorrere al superamento della crisi industriale, al miglioramento del livello di inquinamento atmosferico ed alla tutela del territorio.

In considerazione, poi, degli impegni assunti dall’Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto adottato nel dicembre 1997, oggi, l’incentivazione di nuovi interventi in materia di risparmio energetico rappresenta un indubbio stimolo alla riduzione dei gas clima-alteranti.

Alla luce di tali premesse, pertanto, si propone di procedere all’apertura di un nuovo bando relativamente ai settori edilizia (con riferimento ai soli interventi considerati “prioritari”) ed industria previsti dagli articoli 8 e 10 della legge 10/1991.

Per quanto riguarda i criteri tecnico-amministrativi cui deve attenersi il bando in oggetto, le tipologie di intervento da ritenere prioritarie e la percentuale di contributo da concedere, si richiama quanto previsto dalla citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 715-2176 del 1 marzo 1994 e precisamente:

1) per quanto concerne i settori di intervento:

a) soglia di finanziabilità condizionata al superamento dei 100 Giga Joule/Milioni di lire (salvo che per interventi relativi a sistemi fotovoltaici per i quali viene indicato il limite dei 10 GJ/Mlit) al fine di garantire la qualità e la validità dell’iniziativa proposta;

b) non finanziabilità degli interventi che devono, comunque, essere realizzati in adempimento degli obblighi di legge;

c) per quanto riguarda gli importi di investimento minimo per l’ammissibilità degli interventi sono stabilite le seguenti soglie, considerata la non economicità sia per il richiedente, sotto il profilo della documentazione da produrre, sia per l’amministrazione, per i costi relativi all’istruttoria delle domande, in relazione agli effetti attesi di risparmio energetico:

- lire 12.000.000 per gli interventi nel settore edilizia di cui all’art.8 della legge 10/1991;

- lire 20.000.000 per gli interventi nel settore industria di cui all’art.10 della legge 10/91;

d) le domande dovranno concernere esclusivamente proposte di intervento relative ad iniziative cantierabili da realizzarsi successivamente alla presentazione delle stesse.

2) Gli interventi “prioritari” ammissibili nell’ambito del settore “edilizia” sono quelli relativi all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, nonché le proposte di interventi integrati previsti dall’apposita scheda tecnica predisposta dall’ENEA ed elaborata dal Settore “Programmazione Energetica” e concernenti iniziative di coibentazione dell’involucro edilizio effettuate su pareti e serramenti contestualmente al miglioramento dell’impianto termico.

Detti interventi devono riguardare l’intero edificio, in coerenza con quanto disposto dall’art.3 del D.M. 15.2.1991 e richiamato dalle relative schede tecniche elaborate dall’ENEA.

3) In relazione agli interventi relativi al settore “industria” sono ritenuti requisiti di priorità l’obsolescenza degli impianti oggetto degli interventi e l’utilizzo dei rifiuti.

4) Per quanto concerne la percentuale di contributo da concedere in relazione all’investimento finanziabile, questa è fissata nella misura del 30%.

Con riferimento poi ai tempi per la realizzazione degli interventi, alle revoche delle assegnazioni di contributi e alle modalità di erogazione dei finanziamenti il bando dovrà prevedere:

- che il richiedente si impegni, a pena di esclusione, ad iniziare i lavori entro 90 giorni e a concluderli e documentarli entro i 240 giorni dalla comunicazione di inserimento in graduatoria con possibilità di proroga dei termini previsti in casi eccezionali debitamente motivati e giustificati;

- che il contributo assegnato venga revocato nei seguenti casi:

a) inosservanza delle norme previste dalle leggi vigenti e delle disposizioni stabilite dal bando e dalla relativa modulistica;

b) mancato rispetto dei citati termini di inizio, di conclusione e di produzione della documentazione dei lavori;

c) mancato conseguimento del risparmio energetico dichiarato a causa dell’asportazione, della disattivazione o della mancata o inadeguata manutenzione degli impianti nel loro periodo di durata tecnica stabilita per i singoli interventi;

d) accertamento, in fase di verifica istruttoria, che la spesa ammissibile risulta inferiore ai limiti richiamati dalla predetta deliberazione del Consiglio Regionale;

- che l’erogazione del contributo sia effettuata, non prima dell’anno 2001, in un’unica soluzione, a lavori ultimati, dietro presentazione delle fatture quietanzate o di altra documentazione fiscalmente idonea relativa all’importo ammesso a contributo previa verifica, anche mediante sopralluogo, della conformità dell’opera al progetto presentato.

Con riferimento infine alle risorse da destinare alla realizzazione di tale iniziativa, si propone di determinare le stesse in lire 10.000.000.000 - di cui un terzo a favore di interventi nel settore edilizia e due terzi nel settore industria - che, considerate le modalità di erogazione sopra indicate, vengono prenotate sul cap. 26770/2001.

Considerata, poi, l’importanza di dare adeguata e capillare informazione all’iniziativa medesima attraverso la pubblicazione dell’avviso sui quotidiani nazionali di più ampia diffusione sul territorio piemontese, si propone, a tal fine, di accantonare la somma di lire 12.500.000 sul cap.15145/2000.

Rilevato, inoltre, che le attività inerenti l’apertura del suddetto bando rientrano, secondo le declaratorie delle attribuzioni delle strutture della Giunta regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.442-14210 del 30 settembre adottata ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1997, n.51, nella competenza della Direzione “Tutela e Risanamento Ambientale. Programmazione Gestione Rifiuti” si rende necessario demandare alla stessa l’adozione degli atti di competenza assegnando le somme come sopra accantonate.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge;

vista la legge 9 gennaio 1991, n.10;

visto il D.M. 15 febbraio 1991;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.715-2176 del 1 marzo 1994;

viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 7-32099 del 2 febbraio 1994, n. 346-11505 del 2 agosto 1996 e n. 51-27906 del 26 luglio 1999;

visto il bilancio pluriennale 1999-2001 di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n.4;

vista la legge regionale n.10 del 27 gennaio 2000 di autorizzazione all’esercizio provvisorio di bilancio,

delibera

-di autorizzare l’apertura del termine a far data dall’adozione della determinazione che approva il bando, fino al 15/6/2000 h. 12.00, per la presentazione delle domande per la concessione di contributi in materia di risparmio energetico nei settori “edilizia prioritaria” e “industria”;

-di demandare alla Direzione “Tutela e Risanamento Ambientale. Programmazione Gestione Rifiuti”- Settore “Programmazione e Risparmio in Materia Energetica” l’adozione degli atti di approvazione del bando e dei modelli di presentazione delle domande da effettuarsi nel rispetto dei criteri stabiliti in premessa;

-di dare atto che la richiesta di contributi, ai sensi della normativa vigente, deve riferirsi esclusivamente ad interventi cantierabili da realizzare dopo l’apertura del bando e, comunque, entro i termini in premessa specificati;

-di dare atto che le domande di contributo devono essere compilate su appositi modelli totalmente conformi a quelli allegati al bando a pena di esclusione;

-di dare atto che la soglia di finanziabilità, l’importo minimo di investimento, i casi di esclusione e i settori di intervento dovranno essere individuati nel bando nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n.715-2176 del 1 marzo 1994 e qui esplicitamente richiamati;

-di destinare a tale iniziativa la somma di lire 10.000.000.000 attraverso la prenotazione di pari ammontare sul cap. 26770/2001 (P. 100006/2001);

-di destinare la somma di lire 12.500.000, accantonate con il presente atto sul cap.15145/2000, al fine di dare adeguata pubblicità all’iniziativa in oggetto attraverso gli organi di stampa; (A. 100230);

-di assegnare le somme sopra accantonate alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

-di stabilire che al bando e ai relativi allegati venga altresì data idonea pubblicità attraverso il Bollettino Ufficiale, il FAL delle Province, l’Ancitel, l’URP e il sito Internet regionale.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)