Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2000, n. 8 - 29327

Modifica D.G.R. n. 5-24209 del 24.3.1998 inerente “Criteri per l’organizzazione e la gestione di corsi d’istruzione per conduttori di cani da traccia”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’allegato alla D.G.R. n. 5-24209 del 24.3.1998 concernente i “Criteri per l’organizzazione e la gestione del corso d’istruzione per conduttori di cani da traccia” come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

(omissis)

Allegato

Modifica all’allegato alla D.G.R. n. 5-24209 del 24.3.1998
“Criteri per l’organizzazione e la gestione del corso d’istruzione per conduttori di cani da traccia”

Art. 1

Il comma 2 è così sostituito:

“Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell’iniziativa in questione, in fase di prima attuazione, i corsi sono organizzati dai Comprensori alpini CA TO 2 - Alta Valle Susa, con sede in Oulx (TO) , CA CN 1 - Valle Po, con sede in Paesana (CN) e CA VC1 - Valle del Sesia con sede in Varallo Sesia".

Il comma 3 è così sostituito:

“I corsi d’istruzione di cui al precedente comma 2, per un massimo di 50 partecipanti, di cui 20 nel CA TO2, 20 nel CA CNl e 10 nel CA VC1, possono essere articolati anche in più sessioni; in tal caso il numero dei partecipanti non può essere inferiore a 5.”

Art. 2

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. L’ammissione ai corsi, ove possibile deve garantire la presenza di conduttori per ogni Comprensorio alpino al fine di consentire la copertura di tutto il territorio della zona faunistica delle Alpi.

1 ter. I Comprensori alpini organizzatori dei corsi anzidetti devono fornire agli altri ATC e CA adeguate informazioni in ordine allo svolgimento dei corsi ed alle modalità di ammissione agli stessi."

Art. 4

Il comma 2 è così sostituito:

“Ogni sessione del corso deve svolgersi in un arco di tempo non superiore a 30 giorni.”

Art. 15

Il comma 2 è così sostituito:

“Tali soggetti s’impegnano a presentarsi entro 24 mesi ad una sessione d’esame con un proprio cane, riconosciuto dalla SACT ed abilitato in una prova di lavoro organizzata dall’ENCI al fine di superare la sola prova pratica.”