Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

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Comune di Sala Biellese (Biella)

Modifiche statuto

Il Consiglio

(omissis)

delibera

1) di adeguare alla Legge 3 agosto 1999 n. 265, recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142", lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni n. 42 del 12/6/91 e n. 47 del 27/8/91, e successive variazioni e aggiunte, apportandovi le seguenti modifiche:

Art. 9 - Competenza e attribuzioni

All’art. 9 viene aggiunto il seguente comma: “L’attuazione delle linee programmatiche che si intendono realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco e dei singoli assessori sono presentate al Consiglio per l’approvazione entro 60 giorni dall’insediamento. Le stesse vengono verificate ogni anno entro il mese di settembre contestualmente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

Art. 13 - Validità delle sedute

Il I comma è così modificato: “Il Consiglio si riunisce validamente in I convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il Sindaco”.

Art. 14 - Commissioni

L’inciso di cui al I comma: “le Commissioni possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori_..”, è sostituito dal seguente: “alle commissioni partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta comunale competenti per materia_.”;

L’inciso di cui al I comma “_.Possono inoltre invitare a partecipare ai propri lavori____ per l’esame di specifici argomenti.”, è sostituito dal seguente: “possono inoltre invitare a partecipare ai propri lavori chiunque ritengano opportuno anche in modo permanente”.

All’art. 14 viene aggiunto il seguente comma : “Qualora svolgesse funzione di controllo o di garanzia la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza di minoranza.”

Art. 16 - Consigliere Comunale

Al 3° comma dell’art. 16, dopo la parola decaduti, è aggiunta la seguente frase: “Previa notifica all’interessato”.

Al 5° comma dell’art. 16 viene aggiunto in seguente inciso: “ _le quali sono presentate dai Consiglieri per iscritto al Protocollo del Comune. La risposta del Sindaco, o dell’assessore competente, viene letta nella prima seduta utile del Consiglio comunale alla fine degli argomenti posti nell’ordine del giorno”

Il comma 7 viene sostituito da quanto segue : “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale devono essere assunte immediatamente al Protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione : Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 39 della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni”.

L’art. 18 - Composizione della Giunta Municipale

E’ sostituito dal seguente:

“La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a 4 assessori scelti in seno al Consiglio Comunale”.

Art. 19 - Elezioni del Sindaco e degli Assessori

All’ultima linea è soppressa la parte finale “unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo”

Art. 21 - La Giunta Municipale - Cessazione dalla carica

Al 3° comma dopo la parola “assegnati” viene aggiunto “senza computare a tal fine il Sindaco”

Art. 23 - Organizzazione della Giunta Municipale

Il 3° comma è soppresso nella parte finale “il Segretario comunale si esprime in merito alle proposte di legittimità della proposta”

Art. 27 - Attribuzione

La lettera i) del comma 2, è soppresso.

La lettera h) del comma 2°, è sostituita dal seguente: “Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

Al comma 4, viene aggiunto il comma 5) Il sindaco in relazione alle attribuzioni per le funzioni statali:

a) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica ;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidatagli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 28 - Funzioni del Sindaco di carattere straordinario

Al comma 2°, segue il comma 2bis: “Quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2".

Art. 30 - Funzioni del Segretario Comunale

L’art. 30 è sostituito con il seguente: “Il Segretario Comunale viene scelto, nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge, dal quale dipende funzionalmente in particolare:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Il Segretario comunale nel redigere il verbale delle sedute deve riportare integralmente solo quanto viene richiesto esplicitamente dai consiglieri comunali che dovranno provvedere a dettare letteralmente quanto vogliono che sia riportato o trasmettere un testo scritto perché sia verbalizzato. Ogni altra discussione potrà quindi essere omessa o riportata con estrema sintesi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentificare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l’attiva, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

2) Il Segretario Comunale per l’esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale:

3) Il Segretario comunale e i Responsabili di area esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento e all’organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore organizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate."

Art. 31 - Uffici: Principi strutturali e organizzativi

Al 1° comma , lettera d) dell’art. 31 è soppresso il seguente inciso: “_.resi esecutivi con D.P.R. secondo la procedura prevista dall’Art. 6 legge 93/83.”

Art. 32 - Struttura

All’art. 32 viene aggiunto il seguente inciso: “A ciascuna area e a ciascun ufficio è preposto un Responsabile.

2) Il Regolamento di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, è adottato dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio Comunale

Il Regolamento di organizzazione disciplina in particolare:

- la dotazione organica

- le modalità di assunzione degli impieghi

- i requisiti di accesso e le modalità concorsuali

- l’assunzione o l’affidamento di incarichi ad esperti di comprovata professionalità, a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

3) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 33 - Personale

L’art. 33 è sostituito con il seguente “Distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa”

1) Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, spetta agli organi di direzione politica del Comune definire i programmi e gli obbiettivi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spetta ai responsabili di area la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2) I responsabili di area, ciascuno per le materie di competenza, sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti gestionali definiti “Determinazioni”. Spetta inoltre ai responsabili di area verificare il corretto e puntuale reperimento delle risorse previste nelle materie di competenza.

3) Ai Responsabili di area nominati con provvedimento del Sindaco, ciascuno per le materie di competenza, sono attribuiti inoltre tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con atto di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare:

- presidenza delle commissioni di gara e di concorso

- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso

- la stipula dei contratti

- gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegno di spesa

- i provvedimenti di autorizzazioni, concessioni o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie

- le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza

- gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.

2) di inviare al CO.RE.CO. la presente deliberazione per i provvedimenti di sua competenza;

3) di provvedere all’affissione all’Albo Pretorio e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per 30 giorni;

4) di riservarsi di provvedere alla compilazione di un testo unico di tutte le disposizioni statutarie entro sei mesi dalla presente deliberazione.