Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

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Comune di Limone Piemonte (Cuneo)

Modifiche Statuto Comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 28/12/1999

Art. 18
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui competete altresì la fissazione del giorno dell’adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno:

a) per l’approvazione del bilancio di previsione;

b) per l’approvazione del conto consuntivo;

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede, previa diffida, in via sostitutiva, il Prefetto.

5. In caso d’urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 21
Numero legale per la validità
delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno quattro Consiglieri, escluso il Sindaco.

3. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente.

4. Qualora nell’avviso della prima convocazione sia già stato fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione non occorre sia dato ulteriore avviso a nessuno dei Consiglieri Comunali. Analogamente dicasi per l’eventuale prosecuzione prestabilita degli argomenti non esauriti all’ordine del giorno.

5. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi stabiliti dall’articolo precedente e nei termini di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera c), e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

6. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 30
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Contestualmente all’accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina che sarà presentato al Consiglio.

3. Il Consiglio, nella seduta di cui al precedente comma 1, discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e provvede altresì, almeno una volta all’anno in sede di approvazione del conto di bilancio, al loro adeguamento e alla verifica del loro stato di attuazione da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 44
Competenze del Sindaco quale
Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. E’ competente in materia di informazione al pubblico su situazioni di pericolo per calamità naturali, provvedendo a quanto attribuito al Prefetto dall’art. 36 del D.P.R. 6/2/1981, n. 66.