Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Fossano (Cuneo)

Statuto

INDICE

Titolo I - Principi generali e programmatici.

Capo I - Il Comune, l’Autonomia, lo Statuto

Capo II - Le finalità, l’attività, e la partecipazione

Capo III - La potestà programmatica

Titolo II - L’Ordinamento istituzionale del Comune.

Capo I - Il Consiglio Comunale

Capo II - Il Consigliere Comunale

Capo III - La Giunta Comunale

Capo IV - Il funzionamento della Giunta Comunale

Capo V - Il Sindaco

Titolo III - Partecipazione popolare.

Capo I - Istituti della Partecipazione

Capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo

Capo III - Il Difensore Civico

Titolo IV - L’ordinamento amministrativo del Comune:

Capo I - L’Amministrazione Comunale

Capo II - Segretario, Vice Segretario e Direttore Generali

Capo III - I Dirigenti

Capo IV - Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società a partecipazione comunale

Titolo V - L’ordinamento finanziario

Capo I - Finanze e controlli

Titolo VI L’attività normativa

Capo I - I Regolamenti Comunali

Capo II - Revisione dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI.

CAPO I
Il Comune, l’Autonomia, lo Statuto.

Art. 1
Il Comune.

1. Il Comune di Fossano è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e della Regione e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato, secondo le norme delle leggi generali e speciali.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle al medesimo conferite con Legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Esercita le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. E’ dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri Statuto e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

6. Nell’ambito della propria autonomia sostiene ed attiva gli interventi e le iniziative di tutti gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

7. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società al fine di assicurare coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità locale, sulla base dei principi indicati dalla Regione circa la cooperazione istituzionale e gli obiettivi ed i criteri per la programmazione.

8. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

9. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità, di solidarietà e di sussidiarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

10. Sostiene ed attua le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

11. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

12. Il Comune esercita le sue funzioni secondo il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti e agli uffici esecutivi.

Art. 2
Stemma, gonfalone, titolo di Città.

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo storico stemma già riconosciuto con rescritto del Duca di Savoia del 22 giugno 1688, poi riconfermato con R.D. 16/2/1943.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con R.D. 1941. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3/6/1986.

3. Il Comune si fregia del titolo di “Città” concesso con Regie Patenti del Duca Emanuele Filiberto in data 20/2/1566.

4. Il Regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3
Il territorio.

1. Il Comune di Fossano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all’Art. 9 della Legge 24/12/1954 n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di Fossano, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, oltreché le frazioni geografiche di Cussanio, Gerbo, Loreto, Maddalene, Mellea, Murazzo, Boschetti, Piovani, S. Antonio Baligio, S. Lorenzo, S. Sebastiano Comunia, S. Vittore, Tagliata e le località di S. Lucia e S. Martino.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’Art. 133 della Costituzione.

CAPO II
Le finalità, l’attività e la partecipazione.

Art. 4
Finalità.

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, afferma la eguale dignità di tutti i cittadini, opera per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. Il Comune riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona e individua nella famiglia l’istituzione fondamentale per una risposta adeguata ai bisogni e il sostegno ad essa come obiettivo primario della politica comunale nel campo dei servizi, tenendo presente gli intendimenti delle leggi vigenti e della Costituzione. Il Comune si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e fa proprie le “Carte dei diritti” approvate da organismi internazionali cui aderisce ufficialmente il Governo italiano o approvate dal Parlamento e che si occupano a vario titolo di diritti della persona.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all’estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. L’attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure.

4. La semplificazione del procedimento e dell’azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell’organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti dovranno essere periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.

5. Il Comune valorizza la partecipazione popolare al procedimento amministrativo. La partecipazione degli interessati è regolata dallo Statuto nell’ambito dei principi della Legge.

6. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’Art. 3 della Costituzione e dall’Art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri e convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa, nel rispetto del pluralismo e della par condicio.

CAPO III
La potestà programmatica.

Art. 5
Principi della programmazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l’organizzazione dell’ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della Provincia e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell’esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale, che le esercita attivando, nella predisposizione degli atti stabiliti dal presente statuto, forme di consultazione degli organi di partecipazione

Art. 6
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua e, per quanto di competenza, organizza idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela del consumatore alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l’attuazione di efficienti strutture e servizi socio-assistenziali, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi. Privilegia a tale scopo la famiglia come unità primaria di risposta ai bisogni e la dimensione territoriale per la creazione di servizi socio-sanitari di base che operino in forma integrata con le Associazioni di volontariato.

3. Qualora il Comune non deleghi la programmazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali al Consorzio o Azienda dei Comuni, esso si dota di un Piano Socio-assistenziale annuale.

Art. 7
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e delle acque. Le decisioni assunte dal Comune circa il ripristino a suolo agricolo, o comunque alla precedente destinazione urbanistica, di terreni oggetto di attività estrattive sono vincolanti e non possono essere modificate se non con l’adozione di un nuovo strumento urbanistico generale.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della collettività, anche attraverso appositi Regolamenti, quali il Piano del Colore e dell’arredo Urbano.

3. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Art. 8
Promozione della cultura, dello sport,
del tempo libero e del turismo.

1. Il Comune promuove attività culturale e favorisce la pratica dello sport per tutti, la politica del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune valorizza gli enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive operanti nel territorio, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni e ai singoli cittadini, ai sensi dell’Art. 7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione.

Art. 9
Assetto ed utilizzazione del territorio.

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, degli impianti agricoli, industriali ed artigianali, turistici e commerciali e delle infrastrutture sociali.

2. Realizza piani di sviluppo della edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di protezione civile, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 10
Sviluppo economico.

1. Il Comune promuove e, per quanto di competenza, disciplina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e a creare nuove opportunità lavorative e ne favorisce l’associazionismo.

3. Il Comune tutela lo sviluppo dell’agricoltura, riconoscendone il ruolo primario nell’economia locale; a tal fine concorre, per quanto di competenza, a razionalizzare il rapporto del settore stesso con l’apparato distributivo.

4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 11
Programmazione economico-sociale
e territoriale.

1. In conformità a quanto disposto dall’Art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato - secondo le forme della partecipazione indicate nell’Art. 44 - o della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio, nonché delle organizzazioni di volontariato e di associazionismo

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
Il Consiglio Comunale

Art. 12
Norma Generale

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale ed il Sindaco.

2. La Giunta è organo collegiale nominato dal Sindaco con il quale collabora.

3. La Legge, lo Statuto e il regolamento normano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 13
Ruolo e competenze generali.

1. Il Consiglio comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio comunale determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

3. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che devono giudicare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

4. Entro sessanta giorni dalla sua elezione, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e progetti che intende realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio Comunale esamina e discute il programma sindacale, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. Le modifiche ed integrazioni entrano a far parte del programma sindacale se approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Adeguamenti del programma del Sindaco possono essere presentati all’esame del Consiglio Comunale, in ogni momento nel corso del mandato, su iniziativa dello stesso Sindaco o su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. In questa seconda ipotesi si applica il secondo periodo del comma che precede.

7. Il Consiglio Comunale verifica l’attuazione del programma del Sindaco, anche da parte dei singoli Assessori, presentando apposita mozione al Presidente del Consiglio almeno un mese prima che il Consiglio sia chiamato a discutere della stessa.

Art. 14
Funzioni di indirizzo
politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dalla Legge e dal presente Statuto, adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto medesimo, i Regolamenti per il proprio funzionamento e per quello degli istituti di partecipazione popolare, degli organismi costituiti per la gestione dei servizi, delle forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti di indirizzo per l’ordinamento organizzativo comunale e a quelli costituenti la disciplina Regolamentare dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi, ai piani d’investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma e progetto, gli obiettivi della gestione dell’Ente e determina in via indicativa i tempi per il loro conseguimento, alla scadenza dei quali, ne verifica gli esiti secondo le modalità stabilite dal Regolamento

3. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi elettivi e l’operato dell’organizzazione, per l’attuazione degli atti stessi.

4. Il Consiglio esprime, all’atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l’azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

6. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai Regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell’organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

8. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell’esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte.

Art. 15
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti allo stesso demandati dalla Legge.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3. L’iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta ed ad ogni singolo Consigliere, nonché ai cittadini nelle forme e secondo le modalità di cui agli Artt. 45 - 47.

4. Le modalità per la presentazione, l’istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 16
Le nomine di rappresentanti.

1. Il Consiglio Comunale provvede a definire gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina o la designazione dei suoi rappresentanti in enti, aziende, istituzioni e fondazioni, nonché per la nomina o designazione dei propri rappresentanti presso quegli stessi soggetti giuridici e le varie commissioni comunali nei casi in cui la nomina stessa non sia espressamente riservata al Consiglio dalla Legge.

2. Fatte salve le direttive specifiche che il Consiglio individuerà per le nomine afferenti la durata del proprio mandato amministrativo, gli indirizzi per le nomine non possono prescindere dall’indicare che i nominati o designati devono:

- possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

- rispettare i divieti di cui all’Art. 25 della legge 25 marzo 1993 n. 81;

- possedere, anche se in modo non formale, la specifica cultura e competenza per garantire efficacemente, l’efficiente ed equilibrato esercizio delle funzioni a cui sono chiamati.

CAPO II
Il Consigliere Comunale

Art. 17
Prerogative e compiti dei
Consiglieri comunali.

1. Ciascun Consigliere comunale nell’esercizio delle sue funzioni rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, od abbiano espressamente richiesto che la loro posizione dissenziente fosse registrata a verbale nel quale, comunque, devono essere nominativamente indicati gli astenuti ed i contrari.

3. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

4. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, ovvero risultino assenti in due terzi delle sedute consiliari tenute in un anno, possono essere dichiarati decaduti.

6. La proposta di decadenza può essere avanzata da un consigliere comunale o da un qualunque elettore del Comune, ma non può essere posta all’ordine del giorno del Consiglio se non sono decorsi almeno 30 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune e notificazione all’interessato.

7. Il consigliere proposto per la decadenza ha il diritto di presentare le cause giustificative, entro 15 giorni dalla ricevuta notificazione o al momento della discussione del relativo argomento in Consiglio Comunale, cause di cui il Consiglio deve prendere atto quando non dipendenti dalla volontà del consigliere interessato.

8. In tutti gli altri casi, previo esame delle cause giustificative prodotte dall’interessato, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice dei presenti.

9. Identiche o analoghe cause giustificative non possono essere nuovamente fatte valere dal medesimo consigliere nel corso dello stesso mandato.

10. Il Consigliere esercita il diritto d’iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

11. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

12. Le forme ed i modi per l’esercizio dei diritti di cui ai commi 10 e 11 sono disciplinati dal Regolamento.

13. E’ tenuto al segreto d’ufficio sugli atti e le notizie ricevute nei casi specificamente determinati dalle legge.

14. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionale o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve astenersi dal dibattito e non partecipare alla votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d’interessi.

15. Ciascun consigliere è tenuto a dichiarare l’ammontare dei suoi redditi nonché la propria situazione patrimoniale, all’inizio del mandato e ogni volta intervengano modificazioni nella situazione suddetta.

16. Verificandosi per qualsiasi causa, la vacanza di un seggio durante il mandato amministrativo, ovvero la sospensione di un Consigliere, si applica l’Art. 22 della Legge 25 Marzo 1993, n. 81.

Art. 18
Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Nel corso della sua prima riunione successiva alla elezione, espletate le operazioni di convalida e surroga e prima di procedere ad altri adempimenti, il Consiglio provvede alla elezione del proprio Presidente. Risulta eletto alla carica il Consigliere che abbia ottenuto i voti della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.

2. In caso di dimissioni, morte, o impedimento di qualsivoglia natura che si protragga per oltre tre mesi, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui al comma 1 nel corso della prima riunione consiliare utile.

3. Per le sostituzioni temporanee si applica l’Art. 20, 2° comma.

4. I rapporti con la conferenza dei Capigruppo consiliari, con gli organi e con l’apparato burocratico comunale, le modalità ed i tempi di formulazione dell’ordine del giorno consiliare e di convocazione dell’assemblea, che dovranno essere svolti, mantenuti o seguiti dal Presidente del Consiglio, sono specificati dal Regolamento.

5. Alla votazione per la nomina del Presidente del Consiglio non partecipa il Sindaco.

Art. 19
Funzioni del Presidente del
Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio:

a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;

b) predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su proposta del Sindaco o dei consiglieri secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento;

c) assicura adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri degli argomenti previsti all’ordine del giorno;

d) convoca il Consiglio;

e) attiva il lavoro delle commissioni consiliari;

f) fissa la data delle riunioni del Consiglio sentito il Sindaco. La convocazione non può essere protratta oltre i termini previsti per gli adempimenti di legge, quando il loro mancato rispetto sia causa di scioglimento del Consiglio;

g) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all’ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni consigliere;

h) proclama i risultati delle votazioni;

i) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare o vietare l’accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;

l) può disporre della Forza Pubblica per far osservare le disposizioni previste alla lettera h), ovvero per riportare l’ordine in riunioni turbate da tumulti o per disporre l’allontanamento dall’aula di chiunque sia fonte di disturbo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori consiliari;

m) è tenuto a riunire il Consiglio nei termini previsti dall’Art. 23;

n) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

2. La carica di presidente del Consiglio è incompatibile con quella di capogruppo.

3. Il presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale e con il voto favorevole, espresso per appello nominale, di almeno due terzi dei Consiglieri Comunali.

Art. 20
Consigliere Anziano

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra individuale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti ai sensi dell’Art. 7, comma 7, della Legge n. 81/1993.

2. Il Consigliere anziano presiede l’inizio della prima seduta consiliare secondo quanto indicato dall’Art. 1, comma 2 ter della Legge n. 81/1993 ed esercita funzioni vicarie del Presidente del Consiglio Comunale quando questi sia temporaneamente assente o impedito.

Art. 21
I Gruppi consiliari e la Conferenza
dei Capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capo gruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più “anziano” del gruppo nel senso indicato dal primo comma dell’Art. 20. Nel corso della prima riunione del Consiglio neo-eletto ciascun gruppo indica all’Assemblea consigliare il nome del capo-gruppo.

4. La Conferenza dei Capigruppo è l’organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l’aggiornamento dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale.

5. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

6. Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il Presidente del Consiglio, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta comunale.

Art. 22
Prima adunanza.

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è riservata, nell’ordine:

- alla surroga dei Consiglieri nominati Assessori;

- alla convalida degli eletti e alla loro eventuale surroga;

- alla elezione del Presidente del Consiglio;

- alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta da lui nominati Assessori.

2. Il Sindaco neo-eletto deve convocare il Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, che ha luogo entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal consigliere anziano sino al momento dell’avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.

4. La seduta a cui possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute, è ubblica; le votazioni sono palesi.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal Regolamento.

Art. 23
Convocazioni del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è di norma convocato dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza, sentito il Sindaco e nel rispetto dei termini che potrebbero indurre sospensione o scioglimento del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, se richiesto dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, ha l’obbligo, entro dieci giorni, di convocare l’assemblea in un termine non superiore a venti giorni dalla predetta richiesta del Sindaco o del quinto dei Consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale o chi ne fa legalmente le veci, ha l’obbligo di inserire all’ordine del giorno le questioni richieste ai sensi del comma precedente.

4. Nei casi di cui al comma 2, trascorsi i dieci giorni dalla richiesta senza che siano partiti gli avvisi di convocazione del Consiglio, alla convocazione dell’assemblea provvede il Consigliere Anziano facendo recapitare gli avvisi di convocazione ai Consiglieri entro il quindicesimo giorno dall’originaria richiesta di cui al medesimo comma 2, in modo che la riunione del Consiglio avvenga comunque entro il termine di venti giorni disposto dall’Art. 31 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

5. Trascorso il predetto termine di giorni 20 dalla data in cui la richiesta di convocazione è pervenuta al Presidente del Consiglio Comunale, senza che la riunione abbia avuto luogo, trova applicazione l’Art. 36, 4° comma della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

Art. 24
Commissioni consigliari permanenti.

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti costituite con criterio proporzionale in rappresentanza di tutte le forze politiche. Detta rappresentanza si concretizza, al momento dell’adozione dei pareri, mediante voto plurimo. Tutti i Consiglieri Comunali, ad esclusione del Sindaco, devono far parte di almeno una Commissione, le cui sedute sono pubbliche.

2. Ogni Commissione annovera almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, definito come all’Art. 19.

3. Il Regolamento stabilisce: le modalità di nomina, il numero delle Commissioni, la competenza per materia, le norme di funzionamento, il numero dei componenti e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti o partecipate dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio.

5. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

6. Il Sindaco e gli Assessori hanno sempre facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

7. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 25
Commissioni speciali, di controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l’impostazione di interventi di particolare rilevanza. Nella deliberazione di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l’oggetto dell’incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Commissioni di Controllo e Garanzia possono essere costituite, su proposta del Sindaco o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per svolgere indagini sull’attività amministrativa del Comune, per effettuare accertamenti su atti, fatti, provvedimenti e comportamenti, tenuti da propri componenti, dal Sindaco o dagli Assessori, nonchè dagli Enti ed Aziende dipendenti o partecipate dal Comune.

3. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, la cui presidenza è affidata a Consigliere della minoranza consiliare e da questa designato, costituita esclusivamente di consiglieri, escluso il Sindaco e, se del caso, il consigliere anche indirettamente interessato, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

4. Si applicano le disposizioni dell’Art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 26
Le Commissioni comunali.

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dalle relative leggi di previsione o dal Regolamento.

2. La nomina delle Commissioni tecnico-consultive comunali previste da disposizioni di legge e di Regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata a norma delle disposizioni di Legge e Regolamentari nel rispetto delle direttive in merito emanate dal Consiglio comunale e, ove occorra, sulla base delle designazioni richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbano o possano nelle stesse essere rappresentati.

3. Il Comune assicura le pari opportunità a tutte le persone indipendentemente dal sesso tenendo presente gli intendimenti della Legge e della Costituzione.

Art. 27
Regolamento interno.

1. Le norme relative all’autonomia funzionale ed organizzativa ed alla gestione delle risorse finanziarie, di personale e di attrezzature attribuite al Consiglio comunale ed ai gruppi consiliari, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

CAPO III
La Giunta Comunale.

Art. 28
Composizione della Giunta comunale.

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori non inferiore a cinque e non superiore a sette, scelti e nominati dal Sindaco fra cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di Assessore.

2. Tra gli Assessori il Sindaco nomina il Vicesindaco perché lo sostituisca, in caso di propria assenza o impedimento, in tutte le funzioni attribuitegli o demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 29
Ruolo, competenze generali
e attribuzioni.

1. La Giunta provvede nella sua prima seduta a verificare le condizioni di eleggibilità di ciascun Assessore, formalizzando l’avvenuto positivo controllo, con apposita deliberazione.

2. La Giunta è l’organo ausiliario del Sindaco con il quale collabora e compie quegli atti d’amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

3. Il Sindaco può delegare ad uno o più Assessori l’esercizio di funzioni relative a sue proprie competenze quale rappresentante dell’Amministrazione nei limiti di cui all’Art. 41 lettera i).

4. La Giunta esercita attività d’iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla competenza del Consiglio stesso.

5. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione annuale.

Art. 30
Organizzazione della Giunta.

1. L’attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell’Amministrazione comunale, di norma raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

4. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d’intervento, ma senza diritto di voto; la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 31
Adunanze e deliberazioni.

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l’eventuale o.d.g..

2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

4. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune, nonché i revisori dei conti.

CAPO IV
Il funzionamento della Giunta Comunale.

Art. 32
Ineleggibilità ed incompatibilità
alla carica di Sindaco e di Assessori.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 33
Durata in carica.

1. Il Sindaco e la sua Giunta rimangono in carica sino alla proclamazione del Sindaco neo eletto, limitandosi, dopo l’indizione dei Comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Sindaco, quale titolare del potere di nomina dei propri Assessori può, in qualsiasi momento, revocare la nomina di uno o più di essi, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale in seduta pubblica.

3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco può incaricare altro Assessore ad assumerne le funzioni, oppure può svolgerle direttamente.

Art. 34
Decadenza e revoca della
Giunta comunale.

1. Il Sindaco e gli Assessori cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei loro confronti, mozione che può essere proposta tanto rispetto all’intera Giunta quanto al solo Sindaco e votata favorevolmente per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata e sottoscritta ai sensi di Legge.

2. Se il Presidente del Consiglio Comunale non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di quindici giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia, vi deve provvedere il Consigliere Anziano per assicurare che il Consiglio si riunisca comunque entro e non oltre il termine ultimo previsto dalla Legge.

Art. 35
Dimissioni, impedimenti, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco.

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Entrambi gli organi Collegiali rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni sono presentate verbalmente o per iscritto alla adunanza del Consiglio comunale, ma sono revocabili se ritirate per iscritto entro venti giorni dalla data della loro presentazione.

3. Il rispetto del termine utile al ritiro delle dimissioni è certificato dal timbro e dalla data di registrazione al Protocollo Generale del Comune.

4. Decorso il termine di venti giorni dalla data di presentazione, le dimissioni diventano irrevocabili, efficaci e producono gli effetti di cui al comma 1.

Art. 36
Poteri del Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo e sospensione del Sindaco in tutte le funzioni a quest’ultimo attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Fatti salvi i casi di straordinarietà ed urgenza, il Vicesindaco limita le proprie funzioni vicarie all’ordinaria amministrazione.

3. In occasione dell’esercizio delle funzioni vicarie conseguenti alle fattispecie indicate all’Art. 35, primo comma, il Vicesindaco ancorché divenuto Sindaco facente funzioni non può procedere alla nomina dell’Assessore mancante per la ricostituzione del “plenum” dell’organo collegiale.

4. Verificandosi la circostanza per cui il Vicario diventa Sindaco f.f., questi può nominare uno degli Assessori già presenti in Giunta quale suo sostituto e può provvedere a ridistribuire le deleghe Assessoriali.

Art. 37
Sospensione del Sindaco

1. Qualora il Sindaco abbia ad incorrere in un provvedimento di sospensione, il Vicesindaco gli subentra dal momento in cui il provvedimento di sospensione viene notificato al Sindaco o giunge a conoscenza dell’Ente.

2. Si applica, sin che durano gli effetti del provvedimento di sospensione, il 4° comma dell’Art. 36.

Art. 38
Esercizio straordinario delle funzioni
sindacali. (Vicesindaco supplente)

1. Il Sindaco non può essere sostituito nelle proprie funzioni da altri che non sia il Vicesindaco, fatta salva la previsione di cui all’Art. 41, lettera i).

2. Nei casi in cui le funzioni del Sindaco, temporaneamente assente o impedito, non possano essere esercitate dal Vicesindaco, poiché a sua volta temporaneamente assente o impedito, dette funzioni possono essere delegate dal Sindaco ad altro Assessore per il tempo strettamente indispensabile.

3. L’atto di delega all’Assessore per l’esercizio straordinario delle funzioni sindacali deve essere motivato e deve indicare espressamente il nome e cognome del delegato, il giorno iniziale e quello finale del periodo in cui la delega è efficace.

4. L’Assessore delegato in via straordinaria ai sensi del presente articolo sottoscrive tutti i documenti ed i provvedimenti adottati singolarmente o collegialmente per competenza delegata, utilizzando la qualifica di Vicesindaco supplente accompagnata dalla specificazione del nome e cognome.

Art. 39
Decadenza dalla carica di Sindaco
e di Assessore.

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Fatta salva l’applicazione dell’Art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza.

CAPO V
Il Sindaco

Art. 40
Ruolo e funzioni.

1. Il Sindaco è il responsabile ed il rappresentante dell’Amministrazione comunale, sovraintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all’esecuzione degli atti nell’ambito degli indirizzi generali di governo e degli atti fondamentali di amministrazione approvati dal Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi e con le modalità previsti dalla Legge, sovraintende e vigila sugli adempimenti che le leggi dello Stato gli commettono e adotta tutti gli atti necessari, conseguenti.

3. Quale responsabile dell’amministrazione sovraintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuitegli, o comunque demandate o delegate all’Ente, da leggi regionali, nei limiti e secondo indicazioni dettate dalle relative norme e dal presente Statuto.

Art. 41
Competenze.

1. Il Sindaco, in qualità di Responsabile e Rappresentante dell’Amministrazione comunale:

a) definisce gli obbiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

b) nomina i componenti della Giunta, comunicando i nominativi al Consiglio secondo quanto indicato all’Art. 22, ovvero nella prima riunione consiliare utile; similmente precisa al Consiglio le motivazioni dell’eventuale revoca ai sensi dell’Art. 33;

c) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l’eventuale ordine del giorno ed il giorno dell’adunanza;

d) assicura l’unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

f) indice i referendum comunali;

g) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

h) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, quando di sua competenza;

i) può delegare ad un Assessore l’esercizio delle attribuzioni proprie di seguito indicate:

- la rappresentanza dell’Ente nell’assemblea di Consorzi quando lo Statuto di questi ultimi lo consenta;

- la partecipazione alla conferenza dei Sindaci compresi nella U.S.L. e le funzioni ex Art. 1 legge 27 Ottobre 1993, n. 423;

- la risposta in Consiglio Comunale ad interrogazioni, ex Art. 19 legge n. 81/1993.

l) nomina o designa nell’ambito degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, i propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e fondazioni, comunica i nominativi dei rappresentanti dello stesso Consiglio presso quegli stessi soggetti giuridici nei casi in cui la nomina o designazione sia espressamente riservata al Consiglio dalla Legge;

m) revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e fondazioni dandone comunicazione al Consiglio, nonché i rappresentanti dello stesso Consiglio presso quegli stessi soggetti giuridici dandone motivata comunicazione al Consiglio stesso;

n) nomina, designa e revoca, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio e nel rispetto del Regolamento per le nomine, i componenti delle commissioni comunali, di competenza comunale, escluse solamente quelle per le quali le leggi dello stato prevedano diverso potere di nomina;

o) esercita il potere certificativo nelle funzioni derivategli dalla qualità di Ufficiale di Governo;

p) nomina i responsabili degli uffici e servizi Comunali, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali;

q) attribuisce e definisce, sentita la Giunta, gli incarichi esterni ivi compresi gli incarichi professionali per la redazione di progetti urbanistici o di opere pubbliche;

r) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all’Art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

2. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE.

CAPO I
Istituti della Partecipazione.

Art. 42
Organi di partecipazione e
libere forme associative.

1. Il Comune favorisce la promozione di organismi di partecipazione e la formazione e la valorizzazione delle Associazioni.

2. Gli organismi di partecipazione sono individuati secondo i seguenti criteri:

a) per territorio: Consigli di Quartiere e di Frazione/Località;

b) per aggregazione di interessi: Associazionismo e volontariato.

3. I Consigli di Quartiere e di Frazione/Località sono gli organismi di partecipazione popolare che operano sul territorio, secondo l’articolazione in Quartieri del centro urbano Capoluogo e in Frazioni e località indicate al comma 2 dell’Art. 3. Essi sono eletti direttamente dai cittadini.

4. In conformità agli Artt. 6 e 7 della Legge 142, il Comune forma e aggiorna un Albo Comunale delle Associazioni, eventualmente suddiviso per settore di intervento, che hanno diritto alla partecipazione popolare.

5. Gli organismi di partecipazione, facendosi interpreti di interessi settoriali, collaborano con l’amministrazione nella ricerca, progettazione e soluzione dei vari problemi. Per favorire una equilibrata dialettica tra la dimensione sociale e quella politico-decisionale, il Comune adotta il principio del concorso al fine di:

- approfondire le cause generative dei bisogni,

- progettare e verificare gli interventi,

e riconosce il principio dell’integrazione fra le risorse istituzionali pubbliche e quelle del volontariato e del “privato sociale” per l’attuazione degli interventi nel campo dei servizi.

6. I cittadini e le organizzazioni di cui al comma 1 possono rivolgere istanze e petizioni e presentare proposte al Consiglio Comunale per esporre comuni necessità e per chiedere provvedimenti.

7. Il Regolamento disciplina:

- i tempi e i modi dei rapporti degli organismi di partecipazione e delle Associazioni con l’Amministrazione Comunale;

- i criteri circa la ricezione e l’ammissibilità delle istanze, petizioni e proposte;

- le modalità di accesso degli organismi di partecipazione e delle Associazioni agli atti amministrativi;

- i criteri per la costituzione e l’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni di cui al comma 2;

- i criteri e la forma per l’elezione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere e di Frazione/Località;

- la formazione ed il funzionamento di eventuali Consulte espresse dagli organi di partecipazione suddetti.

Art. 43
Consultazioni.

1. Il Comune consulta gli organi di partecipazione di cui all’Art. 42, nonché - su loro richiesta - le Organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le Organizzazioni della cooperazione, le Organizzazioni di categoria e le formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione dei Comitati di Quartieri e dei Consigli di Frazione/Località è obbligatoria in occasione della preparazione del bilancio, del piano regolatore generale e relative varianti strutturali, dei piani urbani del traffico, di modifiche dello Statuto e di predisposizione e modifiche dei Regolamenti di cui all’Art. 42 comma 5 dello stesso.

3. Conferenze straordinarie congiunte con le Associazioni di volontariato possono essere indette su problemi di interesse collettivo su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno tre associazioni di volontariato. Su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno tre Associazioni di volontariato possono essere indette audizioni.

4. Per Associazioni di Volontariato si intendono le ONLUS o quelle iscritte nell’apposito registro regionale o, comunque, quelle che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 11 Agosto 1991 n. 266 ed iscritte all’Albo di cui all’Art. 42 comma 4.

5. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 44
Diritto d’iniziativa.

1. Il diritto d’iniziativa popolare si esercita attraverso gli istituti dell’Istanza, della Petizione e della Proposta.

2. Attraverso l’Istanza i cittadini, le associazioni, i consigli di quartiere e di frazione e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

3. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o suo delegato, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’argomento sollevato.

4. La modalità delle Istanze sono indicate dal Regolamento sulla Partecipazione.

5. Attraverso la Petizione tutti i cittadini - singoli o in forma collettiva - possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

6. Il Regolamento disciplina la procedura delle petizioni e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede all’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o ne dispone l’archiviazione qualora ritenga di non aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In questo caso il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato.

7. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio.

8. La procedura si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

9. L’iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi si esercita anche attraverso la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatta in articoli o in uno schema di deliberazione.

10. La proposta può essere promossa dai cittadini in numero minimo di 500, o anche da ogni singolo consiglio di quartiere e di frazione o da almeno tre Associazioni iscritte all’Albo di cui all’Art. 42 comma 4°.

11. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi;

c) bilancio;

d) espropriazione per pubblica utilità;

e) designazioni e nomine.

12. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della Proposta.

13. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono

chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 45
Procedura per l’approvazione della proposta.

1. La Commissione consiliare competente, alla quale il progetto d’iniziativa popolare viene assegnato, si esprime sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di 30 giorni.

2. Il Consiglio decide circa l’ammissibilità della proposta e la prende in esame, ad ammissibilità definita, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Scaduto quest’ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, sempre che sia di competenza consiliare.

Art. 46
Referendum consultivo.

1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall’Art. 44, comma 11.

2. Si fa luogo a Referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un 10% della popolazione elettorale, quale risulta al 31 Dicembre dell’anno precedente.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il Referendum è nullo se non si verifica la partecipazione al voto di almeno il 50% più uno della popolazione elettorale avente diritto.

5. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza dei voti espressi.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum, salva la facoltà del Consiglio di non accogliere il quesito referendario con adeguata motivazione.

7. Non potrà essere convocata più di una consultazione referendaria, articolata eventualmente su più punti, nel corso dell’anno solare.

8. La consultazione stessa non potrà aver luogo nei sei mesi che precedono la consultazione elettorale comunale e comunque non potrà coincidere con altre operazioni di voto.

CAPO II
Partecipazione al procedimento
amministrativo. ed accesso agli atti

Art. 47
Diritto di partecipazione al procedimento.

1. Il Regolamento assicura il diritto di informazione e di partecipazione ai procedimenti, di accesso ai documenti e alle notizie in possesso dell’Amministrazione conformemente a quanto prescritto in merito dalle leggi vigenti, fatta salva la normativa sui dati personali.

Art. 48
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza gli oneri sono a carico di chi ha promosso l’azione, salvo che il Comune vi abbia aderito.

Art. 49
Azioni risarcitorie a tutela dell’Ambiente

1. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice Ordinario che spettano al Comune conseguenti a danno ambientale.

2. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’Associazione proponente.

CAPO III
Il Difensore Civico.

Art. 50
Istituzione. Attribuzioni.

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale è istituito l’ufficio del Difensore civico.

2. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati e di associazioni il Difensore Civico sollecita e verifica il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore civico agisce d’Ufficio qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

5. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità giudiziaria.

6. Il Difensore Civico attua il controllo preventivo di legittimità nelle forme previste dalla Legge.

7. Vigila sul rispetto dei termini procedurali di cui all’Art. 46 e ne richiama, se del caso, il rispetto.

Art. 51
Nomina.

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. L’elezione avviene sulla base di una rosa di candidati che è formata con il concorso attivo degli strumenti e degli organi di partecipazione popolare di cui agli Artt. 42 e 43.

2. Entro novanta giorni dalla prima seduta in cui è stata iscritta la nomina il Consiglio deve comunque provvedervi con la maggioranza di cui al comma 1.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza dell’incarico per il rinnovo della carica del Difensore civico. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall’approvazione del Regolamento di cui agli Artt. 53, 54 e 56.

Art. 52
Requisiti.

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità, di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) Coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) I membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

c) I membri del Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comune;

d) I dipendenti comunali e gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;

e) I candidati non eletti alle ultime consultazioni elettorali comunali, provinciali, regionali e politiche;

f) I consiglieri comunali della precedente tornata amministrativa;

g) Gli ex-dipendenti dell’amministrazione comunale.

Art. 53
Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dal Regolamento.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi previsti dal Regolamento e connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 54
Sede, dotazione organica, indennità.

1. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale.

2. All’assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, nell’ambito della dotazione organica comunale e secondo le disposizioni del Regolamento.

3. L’incarico di Difensore Civico comporta il rimborso delle spese vive sostenute e un’indennità di carica nonché il godimento dei benefici previsti dalle leggi in materia di svolgimento di funzioni pubbliche; rimborso e indennità sono determinate dal Regolamento.

Art. 55
Rapporti con gli organi comunali.

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità e negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 56
Modalità e procedure d’intervento.

1. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell’intervento del Difensore civico.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE.

CAPO I
L’Amministrazione Comunale.

Art. 57
Principi e criteri direttivi.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore Generale, se nominato, al Segretario Generale e ai dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 58
Personale.

1. I dipendenti sono inquadrati secondo le previsioni della dotazione organica del comune nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro

2. L’approvazione della dotazione organica e le sue successive variazioni e il quadro di assegnazione dell’organico sono disposti dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal Regolamento.

3. Il complesso dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:

a) le procedure di definizione della dotazione organica del personale;

b) le procedure per l’assunzione del personale;

c) l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) il quadro delle responsabilità dirigenziali;

e) i tempi e le procedure disciplinari;

f) le procedure ed i criteri di conferimento delle collaborazioni esterne.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale, anche mediante la partecipazione dello stesso a corsi svolti a livelli nazionali.

5. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. Il Comune può avvalersi dei giovani in servizio di leva assegnati allo stesso anche per la tutela ambientale e dei beni culturali.

CAPO II
Segretario, Vice Segretario
e Direttore Generali.

Art. 59
Prerogative e funzioni del Segretario.

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed il suo rapporto è regolato e disciplinato dalla legge e dal C.C.N.L. Svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune ed esercita ogni altra funzione che la Legge, lo Statuto, il Regolamento o il Sindaco gli commettano.

Art. 60
Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale è il dirigente che coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce con funzioni vicarie nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, salva la competenza nei limiti di legge della Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari per il solo caso della vacanza della sede.

2. La funzione di Vice Segretario Generale è conferita dal Sindaco ad un Dirigente dell’Ente in possesso dei necessari requisiti.

Art. 61
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale anche al di fuori della dotazione organica del personale, in ogni caso con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco, secondo le direttive da questo impartite, il quale sovraintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. Competono al Direttore Generale le funzioni di Legge, di Statuto e di Regolamento nonchè quelle conferitegli con il decreto sindacale di nomina. In particolare compete al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obbiettivi, nonchè la formulazione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell’Ente.

3. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

4. L’incarico di Direttore Generale può essere affidato, a tempo determinato, al Segretario Generale o ad altro Dirigente comunale.

5. I rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale, ove nominato, sono disciplinati dal Sindaco.

CAPO III
I Dirigenti.

Art. 62
Funzioni e compiti dirigenziali.

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dai Regolamenti e dai provvedimenti di carattere organizzativo. Esercitano, con i poteri del privato datore di lavoro i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo del personale e delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l’imparzialità, la legalità e la rispondenza all’interesse pubblico dell’attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. E’ attribuita ai dirigenti la responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il Regolamento e i provvedimenti di carattere organizzativo stabiliscono le modalità di coordinamento tra il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti che devono assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell’ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell’azione amministrativa del Comune.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, come le ordinanze per disporre l’osservanza di leggi e Regolamenti, con la sola esclusione di quelli che le leggi dello Stato riservano espressamente agli organi di governo

4. Le precedenti disposizioni di legge, regionali o statali, che conferiscono agli organi di governo la competenza di adozione di atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

5. I Dirigenti sono direttamente responsabili dell’attuazione dei fini e dei programmi fissati dall’Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della conservazione del materiale in dotazione.

6. Rientrano nella attribuzione esclusiva dei dirigenti tutti i compiti previsti dalla legge. Spetta infine ai dirigenti:

a) Rilasciare ed emanare attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

b) Compiere tutti gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

c) Nominare i messi notificatori necessari al corretto funzionamento dei propri uffici;

d) promuovere o resistere alle liti per gli ambiti o gli atti di propria competenza.

7. Il Dirigente può delegare parte delle funzioni attribuitegli ad altro dirigente o ai responsabili delle articolazioni organizzative in cui si riparte la struttura affidatagli.

Art. 63
Direzione dell’organizzazione

1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce il quadro delle strutture in cui si articola l’organizzazione dell’ente.

2. Il Sindaco definisce ed attribuisce a ogni dirigente, in relazione alle esigenze e posizioni organizzative dell’ente, gli incarichi dirigenziali, sulla base dei criteri per l’affidamento e la revoca degli stessi prescritti dal Regolamento.

3. L’attribuzione degli incarichi dirigenziali può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 64
Incarichi di dirigenza e
collaborazioni esterne.

1. Il Comune, in caso di vacanza del posto di qualifica dirigenziale previsto in dotazione organica o per il conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, può procedere all’assunzione di dirigenti o funzionari esterni. Quando il conferimento degli incarichi avvenga al di fuori delle previsioni della dotazione organica vengono osservate le limitazioni di legge.

2. L’assunzione è disposta con contratto a tempo determinato, con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento.

3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall’ordinamento e dallo Statuto.

4. Il Regolamento può prevedere che il Sindaco, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possa conferire incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 65
Strutture di coordinamento

1. Il Regolamento definisce gli ambiti e le modalità istitutivi, le competenze e la composizione delle strutture di coordinamento dell’attività delle diverse articolazioni organizzative dell’Ente.

Art. 66
Nucleo di valutazione

1. E’ istituito, per le finalità di legge e di contratto, il Nucleo di valutazione che assolve ai compiti previsti dalla legge, dallo statuto, dal Regolamento e, in particolare, ai compiti di:

a) rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati ai dirigenti e ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative, anche in merito ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate;

b) valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti in particolare attraverso l’analisi, preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonchè nelle identificazioni degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi;

c) eventuale verifica delle modalità di utilizzo degli incentivi alla produttività erogati al personale dell’Ente.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il Nucleo può acquisire la documentazione amministrativa e richiedere informazioni e relazioni ai diversi uffici e servizi.

3. La formazione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione è regolato dalla Legge e dal regolamento

CAPO IV
Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi
e Società a partecipazione comunale

Art. 67
Costituzione e partecipazione.

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l’istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, regola le finalità l’organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli Artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell’intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 68
Istituzioni.

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all’Art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, garantendo equamente la rappresentanza delle minoranze. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell’Istituzione e cura i rapporti dell’Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dal Sindaco, sentita la Giunta, che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall’organico comunale. E’ fatta salva l’applicazione della norma dell’Art. 67 comma 1.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell’Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento Comunale che disciplina, altresì, l’organizzazione interna dell’ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 69
Vigilanza e controlli.

1. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l’attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di istruttoria volta ad acquisire dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale informazioni circa l’attività svolta.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all’attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell’ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 70
Personale delle Istituzioni,
Aziende e Consorzi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO.

CAPO I
Finanze e controlli.

Art. 71
Contabilità e bilancio.

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune, l’attività di controllo economico-finanziaria ed il controllo di gestione sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

2. La revisione economico-finanziaria è affidata al collegio dei revisori ed è disciplinata dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 72
Collegio dei revisori.

1. La revisione economico-finanziaria del Comune viene svolta dal Collegio dei Revisori.

2. L’elezione, la composizione, la durata in carica, la presidenza del collegio, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

3. In caso di morte o di cessazione dall’incarico per qualsiasi causa di un membro del collegio, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione.

4. Il Revisore eletto in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

Art. 73
Compiti del Collegio.

1. Il Collegio dei Revisori, secondo le norme stabilite dalla legge ed in conformità al presente statuto ed al Regolamento di contabilità, svolge funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. A tale fine il Collegio dei Revisori:

a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi e dei rendiconti ed esprime il relativo parere;

b) redige la relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

c) ha diritto di accedere agli atti e documenti dell’ente e può richiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

d) presta assistenza alle sedute del Consiglio Comunale, nelle quali vengono esaminati ed approvati i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

e) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale, il quale, a tale fine, può richiedere che il Collegio dei Revisori esprima pareri o svolga accertamenti su fatti e problematiche specifiche in materia contabile ed economico-finanziaria;

f) deve riferire al Consiglio Comunale in caso di riscontro di gravi irregolarità nella gestione.

Art. 74
Responsabilità dei revisori.

1. I Revisori devono adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. I Revisori sono revocati in caso di inadempienza ai doveri di cui al comma precedente.

3. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del Collegio decade dall’ufficio.

4. I Revisori sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, allorché il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

5. L’azione di responsabilità contro i Revisori è regolata dalla legge.

6. I compensi ai Revisori saranno stabiliti annualmente sulla base delle direttive del Ministero.

TITOLO VI
L’ATTIVITA’ NORMATIVA.

CAPO I
I Regolamenti comunali.

Art. 75
Ambito di applicazione dei Regolamenti.

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli, salvo quanto disposto in materia di personale e di organizzazione degli uffici.

2. La potestà Regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

3. I Regolamenti, di cui all’Art. 5 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con lo Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

4. Spetta alla Giunta Comunale adottare le deliberazioni per l’applicazione dei Regolamenti.

Art. 76
Procedimento di formazione dei Regolamenti.

1. L’iniziativa per l’adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, al Sindaco e alla Giunta comunale.

2. E’ obbligatoria l’acquisizione del parere del dirigente del Dipartimento interessato sulla proposta ai sensi dell’Art. 53, comma 1° della Legge 08/06/90 n. 142.

3. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’Art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 Giugno 1990, n. 142, con i limiti e le deroghe di cui all’Art. 5, comma 4, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

4. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità all’Art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

5. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell’organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all’albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

CAPO II
Revisione dello Statuto

Art. 77
Modalità.

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’Art. 4, comma 3, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 78
Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale e quello di organizzazione sono deliberati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto.