BILANCIO
Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 13Bilancio di previsione per lanno finanziario 1999 del Parco naturale di Stupinigi e del Parco naturale della Val Troncea.
PROTEZIONE CIVILE
Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 14Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994 e 1996. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 1999 e 2000.
Parte I
ATTI DELLA REGIONE
LEGGI E REGOLAMENTI
Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 13
Bilancio di previsione per lanno finanziario 1999 del Parco naturale di Stupinigi e del Parco naturale della Val Troncea.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Bilancio di previsione 1999 del Parco naturale
di Stupinigi e del Parco
naturale della Val Troncea)
1. Sono approvati i bilanci di previsione per lanno finanziario 1999 del Parco naturale di Stupinigi e del Parco naturale della Val Troncea (Allegato A).
Art. 2.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 febbraio 2000
Enzo Ghigo
Allegato A.
PARCO NATURALE DI STUPINIGI
Bilancio di Previsione 1999
Stato di Previsione dellEntrata
Tabelle Riassuntive
Stato di Previsione della Spesa
Tabelle riassuntive
PARCO NATURALE VAL TRONCEA
Bilancio di Previsione 1999
Entrata
Spesa
Spese obbligatorie e dordine per lesercizio finanziario 1999
Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 14
Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994 e 1996. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 1999 e 2000.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Prestazioni straordinarie)
1. E autorizzata per gli anni 1999 e 2000 leffettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte del personale regionale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio collegate allattuazione dei programmi di ricostruzione e di prevenzione previsti dalle leggi 21 gennaio 1995, n. 22 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e 16 febbraio 1995, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 novembre 1994, n. 691 recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali 1996.
2. La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro oltre lorario dobbligo è stato reso per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
Art. 2.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallapplicazione dellarticolo 1 della presente legge quantificati in lire 300 milioni si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10135 del bilancio di previsione 2000.
Art. 3.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 febbraio 2000
Enzo Ghigo