Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 08

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Legge regionale 21 febbraio 2000, n. 14

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994 e 1996. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 1999 e 2000.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Prestazioni straordinarie)

1. E’ autorizzata per gli anni 1999 e 2000 l’effettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte del personale regionale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio collegate all’attuazione dei programmi di ricostruzione e di prevenzione previsti dalle leggi 21 gennaio 1995, n. 22 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e 16 febbraio 1995, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 novembre 1994, n. 691 recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali 1996.

2. La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro oltre l’orario d’obbligo è stato reso per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge quantificati in lire 300 milioni si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10135 del bilancio di previsione 2000.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 febbraio 2000

Enzo Ghigo