Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 13.4
D.D. 7 dicembre 1999, n. 393

Autorizzazione alla pesca con uso di generatore autonomo di energia elettrica al Sig. Legoratti Gianmario

Vista l’istanza del 19.11.1999 presentata dal Signor Legoratti Gianmario, in qualità di concessionario del diritto esclusivo di pesca sul Canale Langosco, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare la pesca con generatore autonomo di energia elettrica e con ogni tipo di rete, sul canale suddetto, scorrente nel Comune di Romentino, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Galliate, alla progressiva km 7,543, e l’edificio di scarico nella Roggia Molinara posto alla progressiva km 10,700, nei quali sia in corso il prosciugamento sia naturale che artificiale delle acque;

visto l’ultimo comma dell’art. 6 T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, nel testo di cui al D.L. 19.3.1948, n. 735;

dato atto che tale pesca verrà effettuata con apparecchio a generatore autonomo di energia elettrica e con ogni tipo di rete, allo scopo di catturare il materiale ittico vivo per immetterlo in altri corsi o bacini d’acqua che non risentano dell’asciutta evitandone così la perdita;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

determina

Di autorizzare il Signor Legoratti Gianmario ad esercitare la pesca con apparecchio a generatore autonomo di energia elettrica e con ogni tipo di rete, nelle acque del Canale Langosco, scorrente nel Comune di Romentino, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Galliate, alla progressiva km. 7,543, e l’edificio di scarico nella Roggia Molinara posto alla progressiva km. 10,700, limitatamente ai periodi in cui dette acque sono soggette a prosciugamento sia naturale che artificiale.

Tale pesca sarà esercitata dalle seguenti persone:

Gino Andrea - Paglino Gianni - Perotta Giulio - Famà Salvatore - Cislaghi Carlo - Legoratti Gianmario

L’autorizzazione di cui sopra è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) - dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l’incolumità delle persone; in particolare dovranno essere osservate tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica, nonchè tutte le prescrizioni eventualmente impartite dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro;

2) - la pesca dovrà essere effettuata previa comunicazione all’Assessorato Regionale alla Pesca ed alla Provincia di Novara della località, del giorno e dell’ora in cui la pesca viene esercitata;

3) - il materiale ittico catturato dovrà essere immesso in bacini o corsi d’acqua pubblici;

4) - la raccolta del materiale ittico e la sua successiva immissione dovranno essere effettuate alla presenza di agenti di vigilanza della Provincia di Novara;

5) - della raccolta e della successiva immissione del materiale ittico, dovrà essere redatto apposito verbale nel quale risulti il nome del bacino o corso d’acqua dove la pesca è stata effettuata, il quantitativo di pesce catturato, sia vivo che morto, diviso per specie, il nome del bacino o corso d’acqua e la località dove è stato immesso il materiale raccolto.

Il verbale di cui sopra dovrà essere firmato dalla personale incaricata della raccolta e dagli agenti di vigilanza della Provincia di Novara che hanno presenziato alle suddette operazioni.

Il titolare del diritto esclusivo di pesca provvederà a rimettere copia di detto verbale all’Assessorato alla Pesca della Regione Piemonte e all’Assessorato alla Pesca della Provincia di Novara.

L’autorizzazione ha validità annuale con decorrenza dalla data della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Vito Sorbilli