Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 17.3
D.D. 3 dicembre 1999, n. 386

Rilascio di nulla - osta ex art. 2, comma 4 della legge 28 marzo 1991, n. 112 per l’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rilasciare, per le motivazioni di cui in premessa, il nulla - osta ex art. 2 c. 4 della legge 112/91 per l’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei confronti dei n. 7 richiedenti elencanti nell’allegato “A” al presente provvedimento per farne parte integrante, le cui istanze rispondono ai requisiti di validità individuati dalla D.C.R. n. 508-14689 dell’11/12/1998;

- di dare comunicazione del presente provvedimento ai singoli richiedenti ed ai Sindaci dei Comuni, rispettivamente competenti, in ossequio a quanto previsto nella D.C.R. n. 508-14689 dell’1/12/1998;

- nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente nulla - osta, il competente Comune rilascia o diniega l’autorizzazione, previa verifica dei requisiti del richiedente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa