Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 16.4
D.D. 23 dicembre 1999, n. 190

L.R. 22/11/1978 n. 69 - “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Germaire dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO). - Progetto esecutivo di sistemazione definitiva inserito entro il “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” (LL.RR. 28/90, 65/95 e 38/98) ditta Cave Germaire S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare il progetto di sistemazione definitiva della cava denominata Germaire, in località Regione Germaire dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) il cui completamento è previsto nell’arco di 20 anni.

2. Di autorizzare la ditta Germaire S.p.A. con sede in Carignano - Regione Germaire alla coltivazione ed ampliamento della cava ed alla contemporanea esecuzione degli interventi di valorizzazione ambientale progettati, secondo la cronologia prevista in progetto sino al 12 luglio 2004.

3. La presente autorizzazione, tenuto conto che il primo lotto biennale è già stato autorizzato con la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Direzione Industria - n. 19 del 22 marzo 1999 che conserva efficacia, è riferita ai lavori di coltivazione e valorizzazione ambientale per l’esecuzione di quanto previsto nei rimanenti tre anni del primo quinquennio del progetto generale di cui al punto 1, entro il termine temporale fissato al punto 2.

4. La coltivazione ed il recupero della cava nonchè gli interventi di valorizzazione ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.

5. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di L. 3.014.000.000 (tremiliardi quattordicimilioni) corrispondenti a 1.556.601 Euro ai sensi dell’art. 7 co. III L.R. 69/1978 con scadenza al 12 luglio 2006.

Tale polizza è integrativa di quella già corrisposta in base alla determinazione n. 19 del 22 marzo 1999 la cui scadenza dovrà essere posticipata al 12 luglio 2006.

Copia delle suddette fidejussioni devono essere inviate alle Amministrazioni Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto torinese -. 6. L’importo delle fidejussioni di cui al precedente punto 5 è relativo a tutte le opere di qualificazione ambientale, e tiene conto dei costi di gestione e generali ed esclude le infrastrutture progettate in quanto tali opere sono salvaguardate dalle convenzione del Piano Esecutivo (art. 45 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.).

7. E’ facoltà della ditta esercente richiedere la liberazione di quota parte della suddetta cauzione o fidejussione a seguito della completa esecuzione in corso d’opera di parte dei lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

8. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere stipulata convenzione tra l’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto torinese - e la ditta Cave Germaire S.p.A., secondo il testo allegato (All. C), fatto salvo il contenuto riferito agli artt. 4 e 12 della convenzione medesima che deve ancora essere concordato tra Ente e Ditta entro i termini sopra stabiliti.

9. La convenzione di cui al precedente punto 8 è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata dalla ditta Cave Germaire S.p.A. con l’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette dalla fascia fluviale del Po” - tratto torinese - in ottemperanza alla Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Direzione Industria - n. 19 del 22/03/1999.

10. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli Allegati A, B e C e la mancata stipula nei termini previsti dalla convenzione di cui al precedente punto 8, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/1978.

11. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto torinese -, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. n. 69/1978.

12. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

13. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania