Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 16.4
D.D. 23 dicembre 1999, n. 189

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e L.R. 20 novembre 1998 n. 38. Autorizzazione per il rinnovo della coltivazione di una cava in località Brusa Vecchia del Comune di Isola S. Antonio esercita dalla ditta S.A.F.I. S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. La Ditta S.A.F.I. S.r.l. con sede legale in Pieve del Cairo (PV), via Guasca n. 1, è autorizzata alla prosecuzione della cava in località Brusa Vecchia del Comune di Isola S. Antonio (AL), sino al 16 maggio 2000, corrispondente ad un periodo di mesi 12 a partire dalla data di scadenza del precedente provvedimento autorizzativo.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.

3. La ditta esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente determinazione, la convenzione con la Regione Piemonte, allegata al presente atto per farne parte integrante (All. C).

4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di L. 2.360.000.000 (duemiliardi trecentosessantamilioni) pari a 1.218.838 Euro ai sensi dell’art. 7 co. III L.R. 69/1978.

Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Isola S. Antonio (AL) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1..

La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario.

5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella stipulata in ottemperanza della deliberazione della Giunta Regionale n. 180-18985 del 5 maggio 1997.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipula della convenzione di cui al punto 3 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978.

7. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Isola S. Antonio (AL) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto alessandrino -”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. 69/1978.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

9. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania